CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO

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1 CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER GLI ANNI ARRETRATI NON PRESCRITTI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 26/04/2011

2 Indice Articolo 1 Scopo del regolamento...3 Articolo 2 Contribuenti interessati alla regolarizzazione e criteri utilizzati...3 Articolo 3 Soggetti competenti e ambito della riapertura dei termini...4 Articolo 4 Cause ostative...4 Articolo 5 Sospensione dei termini per ricorrere...4 Articolo 6 Modalità di computo delle sanzioni...4 Articolo 7 Modalità di calcolo e di versamento della tassa dovuta...4 Articolo 8 Termini di presentazione della dichiarazione per la regolarizzazione...5 Articolo 9 Perfezionamento della procedura di regolarizzazione...5 Articolo 10 Effetti della mancata regolarizzazione...5 Articolo 11 Adempimenti per l attuazione delle disposizioni del presente regolamento...5 Articolo 12 Norme finali...6 2

3 Articolo 1 Scopo del regolamento 1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità di riapertura dei termini per la regolarizzazione degli obblighi tributari per annualità arretrate, limitatamente alla TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) dovuta per le annualità arretrate non prescritte, e cioè per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e Il Regolamento, è adottato in applicazione: a) delle disposizioni dell art. 13 della Legge 27/12/2002 n. 289, il quale, al comma 1 stabilisce che, le Regioni, Province e Comuni, con riferimento ai tributi propri, possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione delle imposte e tasse loro dovute, nonché l esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti ; b) dell art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997, il quale stabilisce: Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. In applicazione di questa disposizione di legge, viene attribuita a favore del contribuente l attenuazione della condotta omissiva, e la conseguente sostanziale riduzione delle sanzioni (nella misura più avanti indicata nello specifico articolo), qualora egli provveda ad aderire alla regolarizzazione qui disciplinata entro il periodo di riapertura dei termini stabilito dal presente regolamento; c) dell art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997, il quale stabilisce: Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. In applicazione di questa disposizione di legge, limitatamente agli obblighi tributari di cui al precedente comma 1, viene stabilita l applicazione di sanzioni ridotte qualora il contribuente si ravveda rispetto alla precedente condotta omissiva, attraverso la presentazione della dichiarazione dovuta entro il periodo di riapertura dei termini stabilito nel presente Regolamento; d) dell art. 10, comma 1 della Legge n. 212/2000, il quale stabilisce: I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Ai fini dell attuazione del principio di collaborazione con i contribuenti, con la riapertura dei termini qui regolamentata, il comune intende offrire ai contribuenti una opportunità di carattere straordinario per regolarizzare le proprie posizioni tributarie eventualmente non in regola, prima di dar corso al programma di controllo capillare che il comune ha stabilito per i tributi di cui al precedente comma La regolarizzazione degli obblighi tributari di cui al comma 1) del presente articolo viene effettuata presentando apposita dichiarazione per la regolarizzazione dei tributi non dichiarati. Articolo 2 Contribuenti interessati alla regolarizzazione e criteri utilizzati 1. Possono usufruire della riapertura dei termini per la regolarizzazione dei tributi di cui all art. 1 i contribuenti che negli anni precedenti non abbiano adempiuto in tutto o in parte ad obblighi tributari. La riapertura dei termini viene adottata per consentire di regolarizzare i debiti tributari, da parte dei contribuenti non in regola, usufruendo dell applicazione di una sanzione in misura ridotta. 2. La regolarizzazione per la dichiarazione della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) è consentita per tutte le annualità arretrate non prescritte, e cioè per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 (l annualità 2005 è dovuta nei soli casi in cui sia stata omessa la dichiarazione, non è dovuta nei 3

4 casi di dichiarazione infedele). È esclusa l annualità 2010 in quanto la sua eventuale regolarizzazione è già disciplinata dall art. 13, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento o- peroso). Articolo 3 Soggetti competenti e ambito della riapertura dei termini 1. Le dichiarazioni per il tributo di cui all art 1 possono essere integrate in aumento ovvero, in caso di omissione, possono essere presentate, secondo le disposizioni del presente Regolamento. 2. La presentazione della dichiarazione comporta l applicabilità delle sanzioni in misura ridotta, secondo i criteri descritti nel precedente articolo 2 e nella misura stabilita nel successivo articolo 6 per ciascuna annualità. 3. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai contribuenti è il funzionario responsabile del tributo a cui si riferisce la richiesta di definizione. Per quanto attiene lo svolgimento delle procedure operative e la gestione dei rapporti con il pubblico le attività verranno svolte con le modalità che verranno stabilite dal dirigente dell Area Risorse Finanziarie. 4. I contribuenti che intendono avvalersi della regolarizzazione debbono presentare apposita istanza nella quale debbono richiedere, a pena di nullità, la definizione dell annualità di competenza secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. Articolo 4 Cause ostative 1. Non possono avvalersi della facoltà prevista nei precedenti articoli 1 e 2 i contribuenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già ricevuto la notifica di un avviso di accertamento per il quale siano già decorsi i termini per il ricorso, anche se riferito ad annualità oggetto della regolarizzazione qui regolamentata. 2. La causa ostativa di cui al precedente comma opera limitatamente all annualità o alle annualità alle quali si riferisce l atto impositivo eventualmente già notificato. Articolo 5 Sospensione dei termini per ricorrere 1. I termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento notificati dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento sono sospesi fino al 31 ottobre Articolo 6 Modalità di computo delle sanzioni 1. La regolarizzazione della TARSU per tutte le annualità indicate all art. 1 consente di ottenere la riduzione delle sanzioni nella misura di seguito descritta: a) la sanzione per omessa denuncia, il cui importo intero è pari al 100% del tributo non dichiarato, è ridotta ad 1/10; b) la sanzione per denuncia infedele, il cui importo intero è pari al 50% del tributo non dichiarato, è ridotta ad 1/10. Articolo 7 Modalità di calcolo e di versamento della tassa dovuta 1. I tributi dovuti in base alla dichiarazione integrativa devono essere calcolati sulla base delle norme vigenti in ciascun anno tributario di riferimento e delle tariffe in vigore nel medesimo anno. 2. I tributi dovuti in base alla dichiarazione integrativa possono essere versati mediante bollettino di conto corrente postale su c/c appositamente dedicato, ovvero mediante modello F24, secondo le modalità operative che potranno essere stabilite con specifiche direttive fissate dai competenti 4

5 uffici comunali. Le eventuali procedure specifiche o i modelli/stampati da utilizzare per le dichiarazioni (ove previsti) saranno resi disponibili agli sportelli appositamente autorizzati a ricevere le istanze nel corso del periodo stabilito per la riapertura dei termini. 3. Non è ammessa la compensazione con i crediti eventualmente vantati per i tributi comunali. 4. È consentita la rateizzazione, applicando le medesime condizioni di rateizzazione stabilite dal Regolamento relativo a ciascuno dei tributi oggetto di regolarizzazione. 5. In caso di mancato pagamento di una o più delle rate successive alla prima, si determina la perdita del diritto alla rateizzazione e la perdita del diritto alla riduzione delle sanzioni. In tale circostanza, il comune iscrive a ruolo l intero importo delle somme ancora dovute, con addebito della sanzione intera e degli interessi legali previsti per legge. Articolo 8 Termini di presentazione della dichiarazione per la regolarizzazione 1. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2011 e deve essere redatta utilizzando l apposita modulistica predisposta dal Comune. 2. La dichiarazione deve essere presentata presso gli sportelli appositamente autorizzati a svolgere le attività straordinarie di regolarizzazione del tributo oggetto del presente Regolamento tramite consegna diretta ovvero tramite spedizione con il servizio postale, a mezzo raccomandata A/R. In quest ultimo caso, la dichiarazione si considera presentata il giorno di spedizione. Articolo 9 Perfezionamento della procedura di regolarizzazione 1. La regolarizzazione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il conseguente pagamento integrale dei tributi dovuti, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2011, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata, con le modalità indicate negli specifici articoli. Articolo 10 Effetti della mancata regolarizzazione 1. Dopo la scadenza del periodo di riapertura dei termini, il Comune verifica la correttezza delle dichiarazioni di regolarizzazione entro i termini di decadenza fissati per ciascuna annualità. In caso di omessa o infedele dichiarazione, entro il medesimo termine è notificato avviso di accertamento, con addebito di sanzioni e interessi, come per legge. 2. Sugli atti di accertamento di cui al comma 1, emessi in conseguenza della mancata regolarizzazione, verrà applicata la sanzione nella misura massima prevista dall art. 76, comma 1, del decreto legislativo 507/93, pari al 200% del tributo dovuto. 3. Per i casi contemplati nei precedenti commi 1 e 2, non sarà ammessa la procedura del ravvedimento. Articolo 11 Adempimenti per l attuazione delle disposizioni del presente regolamento 1. Il dirigente preposto è autorizzato ad adottare tutti gli atti ritenuti necessari per garantire la migliore organizzazione nella gestione di tutte le procedure connesse all adozione del presente Regolamento. 2. Gli uffici comunali e le strutture appositamente incaricate adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione del presente regolamento e la necessaria informativa sulle modalità di regolarizzazione. 5

6 Articolo 12 Norme finali 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione. 6

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