PS BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO Provvedimento n

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1 PS BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 dicembre 2008; SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTO il provvedimento n del 10 luglio 2008, con il quale è stato disposto l accertamento ispettivo ai sensi dell articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo presso le sedi della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, Banca Monte dei Paschi di Siena); VISTA la comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena pervenuta in data 1 agosto 2008, con la quale sono stati presentati impegni ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 8 del Regolamento; VISTO il provvedimento n del 4 settembre 2008, con il quale è stata disposta la proroga del procedimento sino al 30 gennaio 2009; VISTA la comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena pervenuta in data 10 ottobre 2008, con la quale sono stati integrati i suddetti impegni; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Parte del presente procedimento è la società Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede a Siena, in qualità di professionista ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. II. L AVVIO DEL PROCEDIMENTO: LA PRATICA COMMERCIALE CONTESTATA Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell applicazione del Codice del Consumo, in data 4 luglio 2008 è stato comunicato l avvio di un procedimento istruttorio alla Banca Monte dei Paschi di Siena per presunta infrazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. La Banca Monte dei Paschi di Siena, nella sua qualità di professionista, avrebbe posto in essere, dal mese di ottobre 2007 sino al mese di luglio 2008, una condotta che avrebbe potuto integrare una fattispecie rilevante ai sensi della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette. In particolare, la condotta è consistita: nell applicazione della Commissione di Massimo Scoperto e della Commissione di Massimo Scoperto oltre i limiti dell affidamento, con riferimento agli affidamenti accordati ai clienti; nell applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, con riferimento, invece, agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente da parte di clienti titolari di conti sui quali non erano operativi affidamenti; tutto ciò senza che il consumatore fosse informato in misura sufficientemente chiara ed esaustiva nei messaggi pubblicitari e nelle schede di prodotto delle varie tipologie di conti correnti offerte presenti nel sito internet nei relativi fogli informativi messi a disposizione nelle proprie filiali e presenti anch essi nel predetto sito internet, nella documentazione contrattuale in uso presso tali filiali e consegnata ai clienti e nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, circa: la natura delle suddette diverse tipologie di commissioni e la ratio che le contraddistingue;

2 le modalità di calcolo delle stesse, con particolare riguardo al criterio di individuazione del massimo saldo debitore. Con specifico riferimento alle Commissioni di Massimo Scoperto applicate nel caso di concessione di un affidamento, il consumatore non sarebbe stato informato, in particolare, in misura sufficientemente chiara riguardo a: le modalità di applicazione della suddetta Commissione di Massimo Scoperto - oltre i limiti dell affidamento in relazione alla Commissione di Massimo Scoperto - nei limiti dell affidamento; le modalità di calcolo della Commissione di Massimo Scoperto e della Commissione di Massimo Scoperto - oltre i limiti dell affidamento, nel caso in cui il medesimo cliente presentava più linee di credito; la natura dell aliquota prevista per il calcolo delle commissioni in questione e la sua eventuale misura variabile in ragione della circostanza che la stessa potrebbe essere oggetto di pattuizione con il cliente al momento dell accensione del rapporto di affidamento. Con specifico riferimento alle Commissioni di Massimo Scoperto applicate agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente, nel caso in cui quest ultimo non sia affidato, il consumatore non sarebbe stato adeguatamente informato riguardo alla natura dell aliquota prevista per il calcolo delle commissioni in questione e alla sua eventuale misura fissa. La suddetta condotta avrebbe potuto integrare un ipotesi di violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e tale da falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge, in relazione alle condizioni economiche applicate nei servizi offerti. In particolare, la condotta avrebbe potuto essere considerata scorretta alla luce del fatto che ai consumatori non sono state fornite informazioni rilevanti, in modo da indurli in errore riguardo alle condizioni economiche, diverse dagli interessi, applicate con riferimento agli affidamenti accordati ed ai citati utilizzi su conti non affidati e da indurli pertanto ad assumere delle decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbero mai preso. III. GLI IMPEGNI PROPOSTI Con comunicazione del 1 agosto 2008, la Banca Monte dei Paschi di Siena ha presentato istanza di assunzione di impegni ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 8 del Regolamento. In particolare, la Banca Monte dei Paschi di Siena si è impegnata a: eliminare dall inizio dell anno 2009 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2009 la Commissione di Massimo Scoperto dai nuovi rapporti intrattenuti dalla stessa con la clientela; eliminare quanto prima - e, comunque, non oltre un anno dalla suddetta data la Commissione di Massimo Scoperto da tutti i rapporti intrattenuti dalla stessa con la clientela; prevedere una nuova struttura commissionale che avrebbe tenuto conto degli eventuali indirizzi legislativi e che sarebbe comunque stata rispondente alla massima trasparenza ed in linea con la best practice europea; sottoporre nuovamente all attenzione del Consumerlab 1 l esplicazione dei meccanismi che presiedono al calcolo della Commissione di Massimo Scoperto e la ratio della stessa, oltre alla nuova struttura commissionale; diffondere negli annunci pubblicitari e sul proprio sito internet le eventuali indicazioni che dovessero essere ritenute rispondenti all esigenza di un ulteriore miglioramento della trasparenza. In relazione alla suddetta istanza di assunzione di impegni, l Autorità, nella sua adunanza del 24 settembre 2008, ha ritenuto che tali impegni fossero, ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, solo parzialmente idonei a sanare i profili di possibile illegittimità della pratica commerciale ed ha fissato, 1 Il Consumerlab è un tavolo comune fra il Gruppo Montepaschi e le quindici fra le più importanti associazioni italiane di consumatori (Adiconsum, Adoc, Associazione Consumatori Utenti, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori), che si è posto l obiettivo di migliorare la trasparenza ed il dialogo con la clientela del Gruppo Montepaschi e con i consumatori in generale. 2

3 secondo quanto previsto dall articolo 8, comma 2, lettera b), del Regolamento, un termine per l integrazione degli stessi. In particolar modo, l Autorità ha rilevato il permanere di una non adeguata chiarezza informativa nella prospettazione al consumatore della condizione economica rappresentata dalla Commissione di Massimo Scoperto e ha osservato, con riguardo alla tempistica correlata all attuazione degli impegni, che l eliminazione della Commissione di Massimo Scoperto nei confronti della nuova e vecchia clientela appariva eccessivamente dilazionata nel tempo. Inoltre, l Autorità ha ritenuto che l offerta alla clientela di una struttura commissionale alternativa alla suddetta commissione, se accompagnata da una corretta ed adeguata informazione, avrebbe consentito al consumatore di assumere una consapevole decisione di natura commerciale tra diverse offerte. In data 10 ottobre 2008, la Banca Monte dei Paschi di Siena ha presentato una nuova istanza di assunzione di impegni ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 8 del Regolamento, che vengono di seguito illustrati. a) Introduzione di una nuova struttura commissionale con riguardo ai contratti di conto corrente sui quali sono operativi affidamenti, la clientela potrà scegliere tra l attuale Commissione di Massimo Scoperto ed una commissione alternativa a quest ultima, denominata Corrispettivo sull accordato ; la suddetta possibilità di scelta tra le due commissioni sarà concessa: 1) per i nuovi correntisti che sottoscrivono un contratto di apertura di credito in conto corrente, a partire dal 1 gennaio 2009, contestualmente ad una adeguata campagna informativa attraverso materiale pubblicitario ed informativo disponibile presso le filiali e sul sito internet 2) per i correntisti che hanno già in essere rapporti di conto corrente e di affidamento con la Banca, a partire dal 1 luglio 2009, dando informativa di tale possibilità con specifica comunicazione allegata agli estratti conto relativi al trimestre 1 gennaio marzo 2009 inviati alla clientela; in occasione del suddetto invio degli estratti conto del primo trimestre 2009, si provvederà ad informare ciascun cliente della possibilità di modificare l attuale Commissione di Massimo Scoperto per ciascuna linea di credito in conto corrente fruita, recandosi presso la propria filiale di riferimento per la necessaria variazione contrattuale. Sarà, inoltre, assicurato l esercizio dell opzione anche ai clienti che, altrimenti informati, lo richiedano presso le filiali prima della suddetta data (31 marzo 2009); analoga informativa sarà contenuta nelle comunicazioni pubblicitarie e nella documentazione rivolta segnatamente alla nuova clientela; più in dettaglio, successivamente alla ricezione dell informativa allegata agli estratti conto del 31 marzo 2009, sarà possibile ai clienti, per ciascun conto corrente di cui sono intestatari e sui quali sono operativi affidamenti, scegliere liberamente fra le seguenti opzioni, con decorrenza degli effetti dall inizio del trimestre successivo a quello di sottoscrizione del modulo di opzione: a) mantenere la modalità di calcolo della Commissione di Massimo Scoperto attualmente applicata; b) sostituire la modalità di calcolo della Commissione di Massimo Scoperto attualmente applicata, qualora sia diversa 2, con quella prevista dalla Banca Monte dei Paschi di Siena; c) sostituire la Commissione di Massimo Scoperto con il Corrispettivo sull accordato 3, che rappresenta la remunerazione dovuta per il fatto che la Banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro. Tale corrispettivo è commisurato all importo dell affidamento accordato ed ai giorni di permanenza dello stesso, a prescindere dall effettivo utilizzo, ed è liquidato, in via posticipata, in occasione dell emissione dell estratto conto trimestrale; sarà assicurata dalla Banca adeguata informazione e assistenza alle proprie filiali, in modo che possano 2 Si fa riferimento alla società Banca Agricola Mantovana S.p.A., recentemente acquisita dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, che presenta criteri di calcolo della Commissione di Massimo Scoperto leggermente difformi rispetto a quelli applicati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, che calcola la Commissione di Massimo Scoperto sulla punta massima di esposizione verificatasi nel corso di ogni trimestre solare, indipendentemente dalla sua durata, prendendo in considerazione i movimenti del conto corrente in base alla valuta ad essi applicata (saldi liquidi) e, quindi, a prescindere dalla data contabile in cui tali movimenti sono avvenuti (saldi contabili). 3 La Banca Monte dei Paschi di Siena non esprime la quantificazione numerica della nuova commissione in quanto suscettibile di variazione e oggetto di negoziazione individuale con i clienti. 3

4 rendere edotta la clientela delle novità introdotte; con riferimento alla prospettazione del nuovo Corrispettivo sull accordato, nell intera documentazione informativa e contrattuale, sia dei contratti di conto corrente che dei contratti di affidamento, saranno specificati la natura, la ratio ed il meccanismo applicativo che lo caratterizzano, anche attraverso esemplificazioni di calcolo numeriche. b) Nuova prospettazione dell attuale Commissione di Massimo Scoperto la Banca si impegna a rendere più chiara e trasparente la prospettazione della Commissione di Massimo Scoperto nella documentazione informativa e contrattuale dei contratti di conto corrente e dei contratti di affidamento, fornendo indicazioni esplicative, relativamente alla natura ed alla ratio che contraddistinguono questa commissione, nonché alle modalità di calcolo che caratterizzano. Al fine, poi, di chiarire il concreto funzionamento di applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, la Banca fornirà, altresì, nella documentazione in questione anche degli esempi numerici; la Banca modificherà anche la rappresentazione delle aliquote relative all attuale Commissione di Massimo Scoperto nei fogli informativi dei contratti di conto corrente e dei contratti di affidamento, evidenziando la circostanza che le aliquote in argomento sono oggetto di negoziazione individuale con i clienti e che, conseguentemente, quelle indicate non possono che rappresentare una misura massima. c) Incontro con il Consumerlab la Banca si impegna, infine, a sottoporre nuovamente all attenzione del Consumerlab l esplicazione dei meccanismi che presiedono al calcolo della Commissione di Massimo Scoperto e del Corrispettivo sull accordato e la ratio degli stessi. Documentazione resa ai fini della valutazione degli impegni 1. Informativa allegata agli estratti conto del primo trimestre 2009 La Banca Monte dei Paschi di Siena ha allegato all istanza di assunzione di impegni, pervenuta in data 10 ottobre 2008, la bozza della comunicazione che sarà allegata agli estratti conto relativi al trimestre 1 gennaio marzo 2009, nella quale sarà data informativa alla clientela della possibilità a partire dal 1 luglio 2009, con riferimento ai conti correnti sui quali sono operativi affidamenti, di: mantenere la modalità di applicazione della Commissione di Massimo Scoperto e già attiva per gli affidamenti che sono stati accordati; scegliere di sostituire l attuale Commissione di Massimo Scoperto con il nuovo Corrispettivo sull accordato. Nella bozza di comunicazione in questione è espressamente indicato che la suddetta scelta dovrà essere esplicitata mediante sottoscrizione di apposita modulistica disponibile presso la filiale di riferimento e che in mancanza di specifica opzione scritta, continuerà ad essere applicata la Commissione di Massimo Scoperto secondo le modalità previste a suo tempo. Nell ambito di tale bozza di comunicazione viene, altresì, fornita informativa circa la natura e l attuale modalità di applicazione della Commissione Massimo Scoperto e circa la natura e la modalità di applicazione della voce di spesa ad essa alternativa, rappresentata dal Corrispettivo sull accordato e viene precisato che le aliquote delle varie tipologie di Commissione Massimo Scoperto, nonché del Corrispettivo sull accordato, sono determinate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena nel loro importo massimo, in quanto costituiscono oggetto di negoziazione individuale con il cliente. 2. Documentazione informativa e contrattuale Con comunicazione pervenuta in data 16 ottobre 2008, la Banca Monte dei Paschi di Siena ha integrato la 4

5 citata documentazione prodotta in allegato alla nuova proposta di impegni, depositando la bozza del nuovo foglio informativo del Conto corrente di corrispondenza ordinario e del nuovo modulo del contratto di conto corrente. Modifiche apportate alla Documentazione informativa (Fogli informativi) Dal predetto foglio informativo del Conto corrente di corrispondenza ordinario emerge come nell ambito delle CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO nella sezione relativa alle SPESE DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE dello stesso, sarà presente il seguente riquadro: A) COMMISSIONI TRIMESTRALI DI MASSIMO SCOPERTO * confronta clausole contrattuali e legenda Viene applicata sulla punta massima verificatasi a debito del conto nel trimestre solare 1) conti regolarmente affidati : aliquota ordinaria aliquota aggiuntiva su sconfinamento autorizzato 2) CONTI NON AFFIDATI : aliquota N.B. : limite massimo somma commissioni applicate B) CORRISPETTIVO SU ACCORDATO ** confronta clausole contrattuali e legenda aliquota N.B. : il cliente, per ciascun conto corrente sul quale sono operativi affidamenti, potrà scegliere una tra le due modalità di applicazione: (A): Commissione trimestrale di massimo scoperto o (B): Corrispettivo su accordato Inoltre nell ambito delle clausole contrattuali che regolano il servizio, al punto B) CONDIZIONI GIURIDICHE CONTO CORRENTE BANCARIO, verranno esplicitati gli indicati rimandi asteriscati presenti nel riquadro innanzi illustrato. Il primo, concernente l attuale Commissione di Massimo Scoperto, sarà caratterizzato dalla seguente dicitura: * COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO (C.M.S.) La commissione di massimo scoperto (corrispettivo pagato dal cliente per compensare la Banca dell onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell utilizzo della linea di credito) attualmente applicata è calcolata sulla punta massima di esposizione verificatasi nel corso di ogni trimestre solare, indipendentemente dalla sua durata, prendendo in considerazione i movimenti del conto corrente in base alla valuta ad essi applicata (saldi liquidi) e, quindi, a prescindere dalla data contabile in cui tali movimenti sono avvenuti (saldi contabili). La C.M.S. viene calcolata moltiplicando tale punta massima per le aliquote (ordinaria ed aggiuntiva) indicate nella sezione "condizioni economiche" del contratto di conto corrente perfezionato con il cliente, e comunque in ogni caso in tutti gli estratti conti periodici. L'aliquota ordinaria si applica sulla punta massima di esposizione raggiunta nel corso del trimestre nel limite dell'affidamento concesso. L'aliquota aggiuntiva si applica sulla differenza fra l'importo della punta massima di esposizione e l'importo dell'affidamento concesso (si precisa che per i clienti nei confronti dei quali la banca non ha accordato una linea di credito la modalità di determinazione della C.M.S. non si discosta da quanto previsto per i clienti affidati e, dunque, sarà applicata la somma delle due aliquote). Il secondo, concernente il nuovo Corrispettivo sull accordato, sarà caratterizzato, invece, dalla seguente 5

6 dicitura: ** CORRISPETTIVO SULL ACCORDATO Il Corrispettivo sull accordato, rappresenta la remunerazione dovuta per il fatto che la Banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro. Tale corrispettivo, da computarsi sull importo dell affidamento accordato e per i giorni di permanenza dello stesso, a prescindere dall effettivo utilizzo, sarà liquidato, in via posticipata, in occasione dell emissione dell estratto conto trimestrale. Si precisa che non è prevista alcuna commissione o corrispettivo aggiuntivo per l eventuale sconfinamento che dovesse essere autorizzato. Infine, anche nell ambito delle nozioni che costituiscono la LEGENDA delle terminologie utilizzate nel foglio informativo in questione saranno esplicitati i rimandi asteriscati relativi alla Commissione di Massimo Scoperto ed al Corrispettivo sull accordato presenti nel riquadro di cui sopra. Il primo, concernente l attuale Commissione di Massimo Scoperto, presenterà la medesima indicazione esplicativa riportata con riferimento al predetto punto B) CONDIZIONI GIURIDICHE CONTO CORRENTE BANCARIO delle clausole contrattuali, con la seguente integrazione: [ ] In ogni caso, la commissione complessivamente dovuta (entro e oltre i limiti dell affidamento) non può superare una soglia massima, che è stabilita dalla commissione media rilevata trimestralmente dal Ministero dell Economia in nota alla tabella del T.E.G.M., aumentata della metà. seguita da un esemplificazione di calcolo numerica. Il secondo, concernente il nuovo Corrispettivo sull accordato, presenterà anch esso la medesima indicazione esplicativa indicata relativamente al citato punto B) CONDIZIONI GIURIDICHE CONTO CORRENTE BANCARIO delle clausole contrattuali, con la seguente integrazione: [ ] Un semplice esempio potrà chiarire il concreto funzionamento di applicazione del corrispettivo in questione. seguita da un esemplificazione di calcolo numerica. Modifiche apportate alla Documentazione contrattuale Documento di sintesi Nell ambito del Documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente con riguardo alle CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO in base alla scelta effettuata dal cliente tra l attuale Commissione di Massimo Scoperto ed il nuovo Corrispettivo sull accordato sarà riportato il riquadro A): A) Commissione massimo scoperto conti affidati: aliquota ordinaria ALIQUOTA AGGIUNTIVA (su sconfinamenti autorizzati) Commissione massimo scoperto conti non affidati: aliquota (limite massimo somma commissioni applicate) ovvero, il riquadro B): B) CORRISPETTIVO SU ACCORDATO: ALIQUOTA Inoltre, sempre nell ambito del Documento di sintesi in questione con riguardo alle CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO, al punto B) CONDIZIONI GIURIDICHE CONTO CORRENTE BANCARIO, saranno riportate con riferimento alla Commissione di Massimo Scoperto ed al Corrispettivo sull accordato le medesime diciture indicate nella speculare sezione presente nella suddetta documentazione informativa. 6

7 Modulo contrattuale Nell ambito delle Condizioni economiche Sezione CONTO CORRENTE BANCARIO in base alla scelta effettuata dal cliente tra l attuale Commissione di Massimo Scoperto ed il nuovo Corrispettivo sull accordato sarà riportato il riquadro A) ovvero, il riquadro B), con le medesime indicazioni riportate nel predetto Documento di sintesi. Nell ambito delle Condizioni giuridiche Sezione CONTO CORRENTE BANCARIO saranno riportate con riferimento alla Commissione di Massimo Scoperto ed al Corrispettivo sull accordato le medesime indicazioni esplicative indicate nella LEGENDA delle terminologie nella suddetta documentazione informativa. In data 3 novembre 2008, è stata trasmessa alla Banca Monte dei Paschi di Siena la comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria. A seguito della suddetta comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria, la Banca Monte dei Paschi di Siena ha depositato in data 11 novembre 2008 una memoria conclusiva nella quale ha informato che successivamente alla presentazione all Autorità della nuova istanza di assunzione degli impegni del 10 ottobre 2008, ha sottoposto gli stessi all esame del citato Consumerlab nella seduta del 14 ottobre Le Associazioni dei consumatori che partecipano a questo tavolo comune con il Gruppo Montepaschi hanno valutato favorevolmente la possibilità di scelta rimessa alla clientela fra l applicazione della Commissione di Massimo Scoperto e la previsione di un corrispettivo calcolato sull ammontare dell affidamento accordato e per la durata dello stesso: il nuovo Corrispettivo sull accordato. Le medesime associazioni dei consumatori hanno, altresì, osservato che la possibilità di optare per una delle due soluzioni alternativamente proposte dalla Banca indurrà ogni cliente a valutare con maggiore attenzione la personale convenienza. L eventuale richiesta dell applicazione del Corrispettivo sull accordato presuppone, inoltre, un prudente apprezzamento dell effettiva necessità di disporre degli affidamenti richiesti. IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI In via preliminare va osservato che l istruttoria ha riguardato esclusivamente i profili di trasparenza e di chiarezza informativa concernenti la prospettazione della Commissione di Massimo Scoperto e del nuovo Corrispettivo sull accordato all interno della documentazione informativa e contrattuale della Banca Monte dei Paschi di Siena. In questo ambito oggettivo di valutazione, i nuovi impegni presentati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena risultano idonei a sanare gli addebiti contestati nella comunicazione di avvio ed i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale. Con riguardo alla mancanza di chiarezza informativa circa la natura e la ratio che contraddistingue entrambe le tipologie di Commissioni di Massimo Scoperto, quelle applicate nel caso di concessione di un affidamento e quelle applicate nel caso di conto corrente non affidato relativamente agli utilizzi di somme oltre la disponibilità dello stesso, l impegno formulato dell apposizione, sia nella documentazione informativa che nella documentazione contrattuale dei contratti di conto corrente e dei contratti di affidamento, delle menzionate indicazioni esplicative sulla ragione economica della Commissione di Massimo Scoperto, appare risolutivo e correttivo di questo profilo di illegittimità contestato nella comunicazione di avvio. Con riferimento, invece, alla mancanza di chiarezza informativa in merito alle modalità di calcolo delle predette tipologie di Commissioni di Massimo Scoperto, l esplicazione delle stesse nella suddetta documentazione mediante la seguente dicitura: La C.M.S. viene calcolata moltiplicando tale punta massima per le aliquote (ordinaria ed aggiuntiva) indicate nella sezione "condizioni economiche" del contratto di conto corrente perfezionato con il cliente [ ] ed attraverso esemplificazioni di calcolo numeriche, appare anch essa correttiva di questo ulteriore profilo di illegittimità contestato. Infine, con riferimento alla mancanza di chiarezza informativa in merito alla circostanza che le aliquote delle suddette tipologie di Commissioni di Massimo Scoperto sono oggetto di negoziazione individuale con i clienti che stipulano un contratto di conto corrente ed un contratto di apertura di credito in conto corrente, 7

8 l impegno formulato della modifica della rappresentazione delle aliquote relative all attuale Commissione di Massimo Scoperto nei fogli informativi dei contratti di conto corrente e dei contratti di affidamento, precisando che le aliquote indicate sono quelle massime, sana il profilo di illegittimità della pratica commerciale in questione. Inoltre, i nuovi impegni prospettati appaiono orientati verso l introduzione di forme alternative a quelle attualmente in uso con riguardo alla condizione economica rappresentata dalla Commissione di Massimo Scoperto, affinché la clientela della Banca Monte dei Paschi di Siena possa liberamente scegliere, fra le varie opzioni, quella ritenuta più conveniente. La Banca Monte dei Paschi di Siena introdurrà una nuova commissione alternativa all attuale Commissione di Massimo Scoperto, denominata il Corrispettivo sull accordato, commisurata all importo dell affidamento accordato ed ai giorni di permanenza dello stesso, quantificabile a priori a prescindere dall effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione. L introduzione del Corrispettivo sull accordato avverrà per i nuovi clienti con l offerta di nuovi prodotti a partire dal 1 gennaio 2009 all interno dei quali sarà consentita la scelta tra l attuale Commissione di Massimo Scoperto ed il suddetto Corrispettivo sull accordato, per i clienti che hanno già in essere rapporti di affidamento con la Banca a partire dal 1 luglio 2009, data in cui gli stessi potranno optare per la nuova commissione. È da rilevare che la scelta tra le due diverse tipologie di commissione dipenderà da una valutazione che il cliente effettuerà in termini di convenienza sulla base del proprio comportamento economico, delle proprie esigenze di credito e di quanto presume che sarà l ammontare effettivamente utilizzato della somma accordata. Nell ambito del riconoscimento alla clientela dell esercizio del diritto di opzione fra le due soluzioni sopra indicate, l attuale Commissione di Massimo Scoperto ed il nuovo Corrispettivo sull accordato, una particolare attenzione è stata rivolta dalla Banca alla clientela della Banca Agricola Mantovana S.p.A., in ragione del fatto che il traghettamento della rete di questa Banca nel sistema informatico della Banca del Monte Paschi di Siena, a seguito della sua acquisizione da parte di quest ultima, è ancora oggi in corso. Ai clienti di tale istituto, infatti, la Banca Monte dei Paschi di Siena consentirà nei termini indicati non solo di passare alla nuova commissione, ma anche di optare per la Commissione di Massimo Scoperto, così come calcolata dalla stessa. Per quanto concerne l attività informativa che sarà posta in essere con riferimento alle citate novità introdotte, la Banca Monte dei Paschi di Siena avrà cura d informare la clientela, con idonea comunicazione, della possibilità di modificare l attuale Commissione di Massimo Scoperto, recandosi presso la filiale di riferimento per la necessaria variazione contrattuale ed in quella sede prospetterà il nuovo Corrispettivo sull accordato in modo tale da renderne intelligibile il meccanismo applicativo anche ai clienti non professionali. Tale prospettazione rispecchierà poi quella adottata nell ambito della documentazione informativa e contrattuale. Al riguardo, la Banca si è impegnata a consentire ai clienti di passare da una commissione all altra nell ambito del trimestre. Il riconoscimento in capo al consumatore di un diritto di opzione comporta che il consumatore stesso sia informato sull effettiva coincidenza tra il profilo di fruizione del credito da lui ipotizzato al momento della stipula del contratto e quello effettivamente attuato. A tal fine la Banca, con i mezzi che riterrà più idonei, dovrà fornire al cliente un informazione illustrativa del totale degli oneri sostenuti (comprensivi di commissioni varie ed interessi debitori) per il credito concesso nel periodo di riferimento, accompagnato dal corrispondente onere che sarebbe insorto scegliendo la condizione alternativa. Solo in tal modo si consentirà al consumatore medio di esercitare in piena consapevolezza il diritto di opzione offerto dalla Banca e di verificare, una volta effettuata la scelta, se quest ultima sia effettivamente conveniente, in base al proprio profilo economico ed all utilizzo della linea di credito concessa. Con riguardo alla bozza della comunicazione che sarà inviata ai correntisti in allegato agli estratti conto relativi al primo trimestre 2009, la stessa appare volta a chiarire i diversi meccanismi applicativi e di calcolo dell attuale Commissione di Massimo Scoperto e del nuovo Corrispettivo sull accordato, fornendo un esaustiva e chiara illustrazione degli stessi, tale da consentire alla clientela una scelta consapevole in 8

9 merito alle suddette condizioni economiche. Infine, per quanto concerne la tempistica prospettata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena con riferimento ai nuovi impegni, la stessa appare congrua anche per i clienti che hanno già rapporti in essere con la Banca, in ragione dei tempi tecnici che necessitano per la modifica delle piattaforme informatiche concernenti i contratti di conto corrente ed i contratti di affidamento attualmente offerti e per l assetto delle nuove procedure riferite agli stessi. RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; RITENUTO, inoltre, di disporre l obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo; RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l infrazione; DELIBERA a) di rendere obbligatori gli impegni proposti in data 10 ottobre 2008 ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, nei confronti della società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nei termini sopra descritti, in quanto sostituiscono integralmente quelli presentati in data 1 agosto 2008; b) di chiudere il procedimento senza accertare l infrazione ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo; c) che la società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l Autorità delle modalità di attuazione degli impegni. Ai sensi dell articolo 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 9

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