D o t t o r i C o m m e r c i a l i s t i
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1 Dott. MARIO BAMPO Dott. GIANCARLO DE BONA Dott. ALESSANDRO BAMPO Dott. FEDERICA MONTI Dott. SABRINA TORMEN Dott. MATTEO MERLIN Dott. MASSIMO COMIS Belluno, lì 21/01/2011 Circolare n AI GENTILI CLIENTI DELLO STUDIO LORO SEDI Oggetto: Le nuove limitazioni alle compensazioni Gentili clienti, è nostra cura mettervi al corrente, con il presente documento informativo, che a seguito di quanto disposto dall art. 31 del D.L. 78/2010, dal 1 gennaio 2011 sono scattate nuove limitazioni alle compensazioni dei crediti con i debiti erariali nell ipotesi in cui esistano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi superiori ad euro e sia scaduto il termine di pagamento. Visto l ammontare delle sanzioni di seguito evidenziate, e più in generale, la maggiore severità da parte del Legislatore sul tema delle compensazioni (anche in termini di connessi obblighi documentali e dichiarativi che stanno sempre più assumendo una valenza non solo di natura formale ma anche sostanziale) si invitano tutti i clienti a voler comunicare in tempo utile allo Studio qualsiasi scostamento, nella predisposizione dei relativi F24, dal contenuto di quelli precompilati dallo Studio stesso e regolarmente inviati alla clientela. In ipotesi di mancate o tardive comunicazioni in tal senso, lo Studio non risponderà per eventuali sanzioni ed interessi eventualmente irrogati dai relativi uffici competenti BELLUNO VIA GARIBALDI 3 TEL: FAX: E MAIL: studiobampo@bampo.it
2 2 1. I limiti alla compensazione La cosiddetta Compensazione orizzontale (ad es. compensazione di un credito IVA con debiti IRPEF) [prevista dall art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997], dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti erariali iscritti a ruolo: - di ammontare superiore a 1.500; - per i quali è scaduto il termine di pagamento. In tale contesto è intervenuta l Agenzia delle entrate che, nel forum organizzato da Italia Oggi il 14 gennaio 2011, ha chiarito che il limite previsto dalla disposizione è di natura assoluta e, pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare compensazioni se non assolve, precedentemente, al pagamento del debito per il quale è scaduto il termine di pagamento. 2. La sospensione fino all emanazione del D.M. A seguito della risposta, l Agenzia delle entrate ha diramato un apposito comunicato stampa, sempre nella giornata del , precisando che, sino a quando non verrà emanato il relativo provvedimento ministeriale attuativo, il contribuente si trova nell impossibilità di esercitare il proprio diritto di assolvere il debito anche mediante compensazione. Per tale considerazione, manca il presupposto per l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010 e, pertanto, sino alla emanazione del decreto, non sono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti a condizione che l'utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il decreto. Di fatto, è stato affermato il principio che la compensazione è libera per l'importo eccedente l'importo definitivamente scaduto; viceversa, a regime, la limitazione opererà in pieno. In questa fase (transitoria), per il contribuente che possiede crediti tributari maggiori rispetto al debito erariale scaduto, il blocco alla compensazione scatta sull importo a credito che compensa (idealmente) il debito iscritto a ruolo, mentre l esubero rimane liberamente compensabile. Viceversa, a regime (una volta emanato il provvedimento ministeriale attuativo), sarà possibile utilizzare i crediti tributari per pagare (compensandolo) il debito per imposte erariali iscritte a ruolo
3 3 (superiore ad Euro 1.500), sbloccando in tal modo il divieto di compensazione in esame. Qualora non si onori previamente a tale debito, sempre a regime, non sarà possibile invece dar corso ad alcuna compensazione di eventuali crediti erariali, che rimarranno bloccati qualsiasi sia il loro ammontare. ESEMPIO (situazione transitoria in attesa del provvedimento ministeriale attuativo) Contribuente che presenta la seguente situazione: credito IVA maturato = euro; cartella esattoriale notificata e scaduta per Irpef non versata di euro; debito IRPEF, per ritenute da versare pari a euro. In tale circostanza poiché esiste una cartella esattoriale scaduta per IRPEF di importo pari a euro (e quindi superiore a euro), il suddetto contribuente relativamente al debito IRPEF di euro, dovrà versarne per cassa in quanto i restanti potranno essere compensati col credito Iva disponibile (credito Iva disponibile per la compensazione : = 3.000). 3. La compensazione verticale Nessun problema, invece, ad operare la compensazione in senso "verticale" (IVA su IVA, IRPEF con IRPEF), ad esempio compensando crediti Iva con debiti Iva, nel modello F24, o saldi Ires a credito con acconti dovuti per lo stesso tributo. ESEMPIO E il caso del contribuente che presenta la seguente situazione: credito IVA maturato = euro; cartella esattoriale notificata per Irpef non versata di euro; debito IVA risultante dalla liquidazione IVA pari a euro. In tale circostanza il suddetto contribuente potrà tranquillamente portare in compensazione dell IVA da versare il credito maturato, in quanto si è nell ambito della compensazione verticale. 4. Crediti e debiti erariali
4 4 L operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte. Pertanto, dal lato oggettivo, va segnalato che la disposizione si riferisce a crediti e debiti per imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA), di importo superiore a euro, per cui non sono coinvolte somme riguardanti: i tributi locali (ICI); i contributi previdenziali (INPS) e; altre pretese quali le multe per infrazioni al codice della strada. ESEMPIO E il caso del contribuente che presenta la seguente situazione: credito IVA maturato = euro; cartella esattoriale notificata e scaduta per contributi INPS non versati di euro; debito per ritenute IRPEF da versare pari a euro. In tale circostanza, il suddetto contribuente potrà tranquillamente portare in compensazione delle ritenute da versare il credito IVA maturato, in quanto la cartella notificata e scaduta riguarda l INPS. 5.Cartelle rateizzate ed iscrizioni provvisorie in pendenza di giudizio Nessuna problema dovrebbe sussistere, inoltre, qualora i debiti iscritti a ruolo siano stati oggetto di rateizzazione. Ciò vuol significare, in sostanza, che il contribuente che presenta una cartella per debiti iscritti a ruolo, per i quali gode di rateazione della stessa, non può considerarsi come soggetto inadempiente. Infatti, trattasi di soggetto che ha ottenuto un agevolazione per l estinzione del debito. In tale circostanza, potrà regolarmente procedere alla compensazione. Ad analoghe conclusioni si dovrebbe pervenire in ipotesi di ruoli rimasti sì impagati ma facenti seguito a contenziosi tributari ancora correnti (ad esempio un avviso di accertamento ritualmente impugnato e per il quale si è in attesa del giudizio di primo grado, cui faccia seguito l iscrizione provvisoria a ruolo di parte dell imposta contestata); l inesistenza, in tal caso, di un debito definitivo dovrebbe impedire l applicazione del blocco alla compensazione in parola; sul punto, tuttavia, appare necessaria una esplicita conforme interpretazione da parte dell Agenzia delle Entrate.
5 5 6.Sanzioni Nel caso di indebita compensazione, la norma prevede una sanzione pari al 50%. Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento. Cordiali saluti. (Studio Bampo)
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