PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa del Presidente della Giunta regionale
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- Giustina Marchesi
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1 REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa del Presidente della Giunta regionale Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. PRESENTATO IL 10/10/2016 ASSEGNATO IN DATA 17/10/2016 ALLE COMMISSIONI: REFERENTE II ALTRI PARERI: CONSIGLIO PER LE PARI OPPORTUNITA
2 Relazione illustrativa La recente normativa statale di principio in tema di c.d. quote rosa (legge 20/2016) impone la necessità di apportare alcune modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, adeguare la l.r. 17/2012 alla sopravvenuta normativa statale recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali, con specifico riguardo alla disciplina delle modalità di presentazione delle liste e di espressione del voto di preferenza. Si rende, altresì, necessario apportare al testo qualche ulteriore modifica derivante dall esperienza maturata dagli uffici nella gestione delle attività relative alle elezioni regionali del Il testo si compone di due articoli, il primo recante puntuali modifiche ai commi interessati dell articolo 1 della l.r. 17/2012; il secondo prevede la cd. clausola d urgenza per l entrata in vigore della legge. Nel dettaglio delle singole modifiche: Alla lettera a) del comma 1 dell articolo 1 si interviene sulle modalità di composizione delle liste provinciali (per la Provincia di Milano, dovrà intendersi la lista della corrispondente Città metropolitana, ai sensi dell articolo 11, comma 2, della l.r. 32/2015), adeguandole alle nuove previsioni in tema di quote rosa, introdotte all art. 4 della legge 165/2004, come modificata dalla legge 20/2016, applicabili nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda un sistema di voto con possibilità di esprimere preferenze (art. 1, comma 21, l.r. 17/2012). L integrazione si rende necessaria, in particolare, nel caso in cui le liste siano composte da tre candidati (in tal caso l ordine dell alternanza di genere già previsto non consentirebbe di rispettare il limite prescritto del 60%). La modifica di cui alla lettera b) del comma 1 dell articolo 1 è collegata a quanto proposto alla precedente lettera a): si interviene, cioè, modificando il numero minimo e massimo delle candidature di lista. In mancanza di autonoma disciplina regionale, come noto, si applicherà quanto previsto dall articolo 9 della legge 108/1968 ( Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore ), per effetto del richiamo contenuto al comma 41 dell articolo 1 della l.r.17/2012. La disciplina statale, in caso di circoscrizione alla quale venisse assegnato un solo seggio in sede di ripartizione ex articolo 2 della legge 108/1968 (es: Sondrio, per le elezioni regionali del 2013), non consentirebbe di applicare le nuove disposizioni (di principio, per il legislatore regionale) sulle quote rosa, che prevedono la facoltà, per l elettore, di esprimere almeno due preferenze. Con la nuova disposizione regionale, le liste provinciali dovranno sempre essere composte da almeno due candidati (un solo candidato di lista per la circoscrizione con un solo seggio non consentirebbe il rispetto della quota massima del 60%). L indicazione del numero massimo di candidature nel doppio dei seggi assegnati alla circoscrizione rappresenta, invece, un adeguato contemperamento tra il rispetto del principio delle quote rosa nelle circoscrizioni in cui sono assegnati pochi seggi come Lodi, Cremona, Mantova e l opportunità di evitare un ingiustificato sovraccarico di lavoro agli uffici elettorali nell esame di regolarità delle candidature, ai fini della relativa ammissione. La modifica di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 1 inserisce nel testo una precisazione già contenuta nelle istruzioni a suo tempo redatte per la presentazione delle candidature e delle liste provinciali per le elezioni regionali del Si propone, in sostanza, di chiarire anche in legge che le liste debbano essere presentate presso gli uffici centrali circoscrizionali (e non presso l ufficio centrale regionale) per maggiore evidenza dei rapporti sussistenti, tra tali uffici, nelle fasi di esame ed ammissione di liste e candidature. In mancanza di tale chiarimento, infatti, tali rapporti andrebbero desunti dal non sempre
3 agevole combinato disposto delle leggi 108/1968 e 43/1995, richiamate per cedevolezza e in quanto compatibili, dal precitato comma 41 dell articolo 1 della l.r. 17/2012. Le modifiche di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell articolo 1 discendono dalla necessità di adeguare la legge elettorale regionale alla legge 20/2016, nella parte in cui richiede che sia consentita all elettore (in caso di sistema di voto con preferenza) l espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso, pena l annullamento delle preferenze successive alla prima. Il comma 2 dell articolo 1 si rende necessario al fine di adeguare il modello della scheda di voto (adottato con D.P.G.R. del 20 dicembre 2012, n ) alla modifica legislativa che consente all elettore di esprimere fino a due preferenze, in luogo dell unica attualmente consentita: il nuovo decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Il successivo comma 3 prevede la pubblicazione sul BURL del decreto di cui al comma 2, analogamente a quanto già previsto all art. 1, comma 23, della l.r. 17/2012. Relazione tecnico- finanziaria ex art. 28, l.r. 34/1978 Le modifiche proposte alla l.r. 17/2012 sono di natura procedurale, dunque di carattere ordinamentale, non comportando, di per sé, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
4 Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) Art. 1 (Modifiche alla l.r. 17/2012) 1. All articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale, ai sensi dell articolo 4, comma 1, lettera c bis), punto 1), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione). ; b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: 11 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 11, ciascuna lista provinciale comprende un numero di candidati non inferiore a due e non superiore al doppio del numero dei seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione. ; c) al primo periodo del comma 12 dopo le parole La presentazione sono inserite le seguenti: presso ciascun ufficio centrale circoscrizionale ; d) il secondo periodo del comma 19 è sostituito dal seguente: A fianco di ciascun contrassegno sono poste le righe per esprimere le eventuali preferenze. ; e) il comma 21 è sostituito dal seguente: 21. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l annullamento della seconda preferenza.. 2. Con decreto del Presidente della Regione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il modello di scheda elettorale di cui all articolo 1, comma 23, della l.r. 17/2012 è adeguato a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. 3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5 TABELLA MODIFICHE TECNICHE ALLA LEGGE ELETTORALE REGIONALE 17/12 Art. 1 della l.r. 17/2012 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) 11. Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere. Proposte di modifica ritenute necessarie (in rosso) 11. Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere e in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale, ai sensi dell articolo 4, comma 1, lettera c bis, punto 1), della legge 2 luglio 2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione). Comma non presente nella l.r. 17/ bis. Fermo restando quanto previsto al comma 11, ciascuna lista provinciale comprende un numero di candidati non inferiore a due e non superiore al doppio del numero dei seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione. 12. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui al comma 5, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Regione alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali. 19. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Sulla medesima linea è riservata la riga per esprimere l'eventuale preferenza. 21. L'elettore può esprimere nell'apposita riga della scheda un solo voto di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato compreso nella stessa lista. 12. La presentazione presso ciascun ufficio centrale circoscrizionale delle liste provinciali dei candidati di cui al comma 5, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Regione alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali. 19. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. A fianco di ciascun contrassegno sono poste le righe per esprimere le eventuali preferenze. 21. L'elettore può esprimere nell'apposita riga della scheda un solo voto di preferenza fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato compreso o dei candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l annullamento della seconda preferenza. U.O. Legislativo, Semplificazione normativa e Rapporti con il Consiglio regionale 3/10/2016
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