RICORSO PER INADEMPIMENTO

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1 L INFRAZIONE DEGLI STATI MEMBRI AGLI OBBLIGHI UE: IL RICORSO PER INADEMPIMENTO PROF.SSA MARIA TERESA STILE

2 Indice 1 RICORSO PER INADEMPIMENTO PROCEDURA PROMOSSA DALLA COMMISSIONE - SCHEMA PROCEDURALE PROCEDURA PROMOSSA DA UNO STATO MEMBRO - SCHEMA PROCEDURALE EFFETTI DELLA SENTENZA ED EVENTUALE DOPPIA CONDANNA RICORSO PER INADEMPIMENTO SCHEDA RIEPILOGATIVA di 9

3 1 Ricorso per inadempimento Con (o procedura d infrazione), la Corte di giustizia dell Unione europea accerta la violazione degli obblighi degli Stati membri derivanti dai Trattati e/o dagli atti di diritto derivato (atti vincolanti delle istituzioni). La procedura può essere promossa dalla Commissione o da uno Stato membro. La Commissione, nella scelta di avviare o meno la procedura, gode della massima discrezionalità. Il procedimento si divide in due fasi: una fase precontenziosa ed un eventuale fase contenziosa. La procedura promossa dalla Commissione (art. 258 TFUE) inizia, dunque, con l avvio della fase precontenziosa, caratterizzata dalla lettera di messa in mora e dal parere motivato. La lettera di messa in mora ha lo scopo di delimitare la questione oggetto del contendere e di fornire allo Stato membro, invitato a presentare le sue osservazioni, i dati essenziali per organizzare la sua difesa. Il parere motivato, indirizzato allo Stato in questione, a seguito della lettera di messa in mora (ricevute le osservazioni o in assenza delle stesse), è adottato dalla Commissione solo se non si raggiunge nessun accordo fra lo Stato e la stessa Commissione. In esso la Commissione sottolinea l inadempimento e invita lo Stato a conformarsi agli obblighi del Trattato entro un termine stabilito, al fine di eliminare il comportamento illecito. Occorre chiarire che il parere motivato non indica i provvedimenti da adottare necessari per lo Stato a porre termine all infrazione; quest ultimo vanta piena discrezionalità in ordine allo strumento ad hoc per il caso di specie. Il parere deve, tuttavia, presentare una motivazione, in cui la Commissione spiega i motivi di diritto e di fatto che l hanno indotta ad avviare la procedura. La procedura prosegue con una fase contenziosa (eventuale), che viene avviata solo nel caso in cui lo Stato interessato non si sia conformato in tempo utile (stabilito a discrezione della Commissione) al parere motivato. Occorre rimarcare che non sussiste alcun obbligo per la Commissione di adire la Corte di giustizia: il ricorso non ha, infatti, come oggetto l inosservanza al parere motivato, ma l inadempimento agli 3 di 9

4 obblighi derivanti dai trattati e, conseguentemente, la Commissione gode di ampia discrezionalità nella scelta di adire o meno la Corte stessa. L obiettivo è, dunque, quello di evitare, quando possibile, un giudizio dinanzi all organo giurisdizionale. Il ricorso per inadempimento può essere promosso anche da un altro Stato membro (art. 259 TFUE), che deve rivolgersi dapprima alla Commissione, per esporre le ragioni che lo inducono a sostenere l esistenza di un infrazione. La Commissione consente, sia allo Stato che lamenta l infrazione che a quello accusato, di presentare le proprie osservazioni ed emana un parere motivato in cui: - può reputare non fondate le motivazioni riportate dallo Stato che l ha adita; - può appoggiare la tesi dello Stato imputato dell inadempimento; - può condividere la tesi dello Stato che ha presentato il ricorso. La Commissione può, altresì, decidere di non presentare alcun parere. Nei primi due casi, la posizione della Commissione costituisce una mera opinione, che non pregiudica la possibilità dello Stato di ricorrere alla Corte di giustizia. Nel caso in cui la Commissione condivida l esistenza di un infrazione, invece, il parere avrà effetto di parere motivato ex art. 258 TFUE per cui, alla scadenza del termine in assenza di adempimento da parte dello Stato, la Commissione o lo Stato potranno adire la Corte di giustizia. L assenza di parere entro tre mesi consente allo Stato che lamenta l infrazione di adire la Corte di giustizia. Nella fase contenziosa, la Corte di giustizia, adita dallo Stato o dalla Commissione, qualora constati l esistenza di un infrazione, emana una sentenza di accertamento della violazione, in cui non può indicare le misure necessarie per far cessare l inadempimento. Si crea così in capo allo Stato un nuovo obbligo giuridico di esecuzione della sentenza. In caso di inottemperanza e, dunque, di mancata esecuzione della sentenza da parte dello Stato, la Commissione può avviare una nuova fase precontenziosa, in cui la Commissione invia allo Stato una lettera di messa in mora e, sentite le osservazioni dello Stato, un parere motivato (ex art. 260 TFUE). 4 di 9

5 In caso di inadempimento dello Stato, nel termine indicato dal parere, la Commissione, può adire la Corte di giustizia dell UE attivando la seconda fase contenziosa (doppia condanna), indicando nel ricorso una somma dovuta dallo Stato a titolo di penalità. La Corte, qualora accolga il ricorso, può comminare allo Stato inadempiente il pagamento di una somma forfettaria di una penalità. Occorre sottolineare che il procedimento ha ad oggetto i fatti contestati nella lettera di messa in mora dalla Commissione e nel successivo parere motivato, non potendo essere l oggetto della controversia ulteriormente ampliato nel corso del giudizio. Possono essere contestati dinanzi alla Corte di giustizia dell UE fatti che costituiscono il prolungamento di fatti già indicati nel parere, o che siano della loro stessa natura e costituiscano uno stesso comportamento. 5 di 9

6 2 Procedura promossa dalla Commissione - Schema procedurale Con riferimento alla procedura d infrazione disciplinata ai sensi dell art. 258 TFUE, il procedimento è avviato dalla Commissione. Consta di una: - fase precontenziosa: caratterizzata dalla lettera di messa in mora e dal parere motivato. - fase contenziosa (eventuale): avviata solo nel caso in cui lo Stato interessato non si sia conformato in tempo utile (stabilito a discrezione della Commissione) al parere motivato. Obiettivo: evitare, quando possibile, un giudizio dinanzi all organo giurisdizionale. 6 di 9

7 3 Procedura promossa da uno Stato membro - Schema procedurale Con riferimento alla procedura d infrazione disciplinata ai sensi dell art. 259 TFUE, il procedimento è promosso da uno Stato membro. Procedimento: lo Stato formula una richiesta d intervento della Commissione fondata su ragioni chiare; sulla Commissione ricade il compito di far conciliare le posizioni contrastanti degli Stati e di porre questi ultimi in condizione di presentare osservazioni scritte e orali; la Commissione emette un parere motivato, che presenta le stesse caratteristiche di quello relativo alla procedura promossa dalla Commissione; la Commissione può assumere diverse posizioni (4): 1) reputare non fondate le motivazioni riportate dallo Stato o non sentirsi in grado di assumere una posizione precisa; 2) appoggiare la tesi dello Stato imputato di inadempimento; (in entrambi i casi è sempre possibile il ricorso alla Corte di giustizia); 3) condividere la tesi dello Stato che ha presentato ricorso; (il ricorso alla Corte ha luogo solo se lo Stato non si è conformato entro il termine prestabilito al parere o non ha posto fine all illecito); 4) non formulare alcun parere nel termine di tre mesi; (non vi è alcun impedimento al ricorso alla Corte di giustizia e a tutte le attività preliminari di questo ricorso). 7 di 9

8 4 Effetti della sentenza ed eventuale doppia condanna Sentenza di mero accertamento dell esistenza dell infrazione. La sentenza non può indicare allo Stato inadempiente le misure per la riparazione dell illecito, ma lo obbliga a dare esecuzione alla sentenza mettendo fine all illecito. Qualora lo Stato sia inottemperante alla sentenza della Corte, potrà esservi la prosecuzione del giudizio, articolato a sua volta nelle due fasi precontenziosa ed eventuale contenziosa. Fase precontenziosa: in cui la Commissione invia una lettera di messa in mora, evidenziando una serie di raccomandazioni volte a porre fine all illecito, e consente allo Stato membro di presentare le sue osservazioni. Fase contenziosa: (solo eventuale), che si attiva nel caso in cui lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza della Corte, (cd. doppia condanna, art. 260 TFUE), la quale potrà commissionargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità di mora (entro i limiti dell importo indicato dalla Commissione). 8 di 9

9 5 Ricorso per inadempimento Scheda riepilogativa Ricorso diretto. Ricorso per inadempimento (o procedura d infrazione) ex art. 258, 259, 260 TFUE. Oggetto: inadempimento da parte degli Stati membri agli obblighi derivanti dal diritto UE. Legittimazione attiva : Commissione e ciascuno Stato membro. Legittimazione passiva: i singoli Stati membri. Procedura: fase precontenziosa ed eventuale fase contenziosa. 9 di 9

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