REGOLAMENTO PERMESSI E FERIE DOCENTI
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- Paolina Carraro
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1 I.T.I.S «G. MARCONI» - PADOVA Via Manzoni, 80 Tel.: Fax [email protected] Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico Rev. 3 Data: REGOLAMENTO PERMESSI E FERIE DOCENTI RS_PFD01 Pag. 1/5 Concessione di permessi brevi, permessi (retribuiti e non retribuiti), assenze e ferie al personale docente A) PERMESSI BREVI L art.16 del CCNL comparto scuola e l art.19 dello stesso regolamentano, rispettivamente, la concessione dei permessi brevi ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed al personale con contratto a tempo determinato. Si precisano alcuni punti salienti : 1. la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio ; 2. il permesso breve può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari esigenze personali ; 3. il permesso breve non può superare la metà dell orario giornaliero e comunque la durata di due ore; 4. i permessi si riferiscono ad unità oraria, e non possono superare le 18 ore nell arco dell anno scolastico ; 5. il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, entro due mesi lavorativi successivi alla data di fruizione del permesso, dando possibilmente priorità, alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio ; 6. nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. Premesso che: la concessione dei permessi brevi è legata all autorizzazione del D.S (o di un suo delegato), che in particolari casi può procedere ad un approfondimento della motivazione che accompagna la richiesta; le richieste di permesso debbono di norma essere presentate con un congruo anticipo (almeno 2 giorni); in caso di necessità e di impossibilità di preavviso, i collaboratori del D.S. possono richiedere il recupero di un permesso usufruito entro le ore del giorno stesso nel quale deve essere prestato; un eventuale rifiuto dovrà essere motivato; qualora il permesso breve venga richiesto in concomitanza con riunioni collegiali, può essere concesso anche per l intera durata della riunione, e dovrà essere recuperato con le stesse modalità di seguito specificate; Reg permessi e ferie docenti - 2 -
2 il Docente che, non essendo a disposizione, sostituisce un collega in permesso, acquisisce un credito che potrà utilizzare se, a sua volta, avrà la necessità di richiedere un permesso; si specificano l iter procedurale e le modalità per la concessione dei permessi brevi: A.1) RICHIESTA PER MOTIVI DI SALUTE la richiesta di permesso breve per motivi di salute deve essere accompagnata da certificazione medica con indicazione dell orario della prestazione; i permessi brevi per motivi di salute (visite mediche, accertamenti diagnostici, terapie ) vengono concessi, senza obbligo di indicazione del sostituto; quando il permesso supera la metà dell orario di lezione giornaliero, o le 2 ore, si può richiedere 1 giorno di assenza per motivi di salute presentando, anche a posteriori, la certificazione medica, con l orario della prestazione, e la dichiarazione che non era possibile sottoporsi alla stessa al di fuori dell orario di servizio. Tale dichiarazione va rilasciata tramite il modulo disponibile presso l ufficio personale. A.2) RICHIESTA PER MOTIVI PERSONALI I permessi brevi richiesti per motivi personali vengono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio non essendo possibile ricorrere all uscita anticipata o all ingresso posticipato degli alunni. Il Docente che richiede un permesso breve per motivi personali deve trovarsi il sostituto. A.3) ITER PROCEDURALE Il D.S. delega il collaboratore vicario per il corso diurno ed il vigilatore per il corso serale, alla concessione dei permessi brevi, nel rispetto della norma e del regolamento; il Docente che richiede il permesso deve compilare il modulo, disponibile presso l Ufficio Personale, nel rispetto di quanto sopra specificato, e consegnarlo presso lo stesso ufficio; l assistente amministrativo che riceve la domanda appone sulla stessa il pervenuto con la propria firma, e provvede a trasmetterla con tempestività alla vicepresidenza; la Vicepresidenza provvede ad esaminare ed evadere la richiesta, se regolare; il D.S. delega il Vicario del corso diurno ed il responsabile del corso serale al controllo del recupero dei permessi, nei termini stabiliti dall art.16; l Ufficio Personale provvede a tenere la contabilità delle ore di permesso; i collaboratori del D.S. provvedono a tenere aggiornato il registro di concessione/recupero ore di permesso. N.B. In sede di contrattazione sindacale si è convenuto quanto segue: le ore di permesso usufruite per motivi personali vanno comunque recuperate; le ore di permesso usufruite per motivi di salute (visite mediche, terapie, ) non vanno recuperate B) FERIE L art. 13 del CCNL comparto scuola e l art.19 dello stesso disciplinano, rispettivamente, la concessione delle ferie al personale docente assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato; il comma 9 del suddetto art. 13 disciplina la concessione, al personale assunto a tempo indeterminato, dei giorni di ferie (massimo 6) usufruibili durante l attività didattica; i commi 1 e 2 dell art. 19 ne disciplinano l estensione al personale a tempo determinato. Reg permessi e ferie docenti - 3 -
3 É opportuno che detti giorni vengano riservati a particolari esigenze personali e familiari. Di norma non saranno concessi giorni di ferie per allungare le vacanze ( Natale, Pasqua, ponti ). Il docente che chiede la concessione di giorni di ferie deve trovarsi i sostituti in quanto la fruibilità dei predetti 6 giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti ; i Docenti che sostituiscono i colleghi in ferie lo fanno a titolo di favore personale, e non acquisiscono credito nei confronti della scuola; Poiché il godimento delle ferie è possibile solo se non comporta oneri per la scuola, il docente che sostituisce, di norma, non deve essere tra quelli a disposizione e neppure in servizio in compresenza; é opportuno che il docente supplente sia della stessa classe o, almeno, della stessa materia, in modo che non risulti interrotta l attività didattica; le domande di ferie vanno concordate con il D.S., con congruo anticipo; successivamente il docente richiedente compila il modulo disponibile presso l Ufficio Personale; l Ufficio Personale appone su di esso il pervenuto, con la firma dell assistente amministrativo che lo riceve, e lo trasmette in originale al D.S., per la firma di autorizzazione, ed in copia alla vicepresidenza, per la registrazione ; nella richiesta delle ferie estive è obbligatorio indicare il recapito. C) PERMESSI (RETRIBUITI E NON RETRIBUITI) Sono disciplinati dall art. 15 del CCNL comparto scuola per i docenti con nomina a tempo indeterminato (permessi retribuiti) e dall art. 19 dello stesso contratto per il personale a tempo determinato (permessi retribuiti e non retribuiti). Si riportano i commi di interesse degli articoli sopra citati: Art. 15 Comma 1: il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il 2 grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di 1 grado: 3 giorni per evento, anche non continuativi Comma 2: a domanda del dipendente sono concessi nell anno scolastico 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti; per gli stessi motivi sono fruibili i 6 giorni di ferie durante le attività didattiche, di cui all art. 13, indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste in tale norma. Art. 19 Commi 7 e 9 : al personale docente assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti per i motivi previsti dall art. 15, comma 1 (partecipazione a concorso ed esame lutto); sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti fino ad un massimo di 6 gg per i motivi previsti dall art. 15, comma 2,, salvo il caso di matrimonio, in cui si applicano i commi 12 e 13. Comma 12: il personale docente assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Reg permessi e ferie docenti - 4 -
4 Comma 13: il permesso di cui ai commi 9 (lutto) e 12 (matrimonio) è computato nell anzianità di servizio a tutti gli effetti. D) ASSENZE PER MALATTIA Le assenze per malattia per il personale assente a tempo indeterminato sono disciplinate dall art. 17 del CCNL comparto scuola , mentre per il personale assente a tempo determinato sono disciplinate dall art. 19. Le disposizioni di tali articoli sono adottate nel rispetto dell art.35 della L. 289/02 Si precisano alcuni commi di carattere generale di detti articoli da osservare nel caso di assenze per malattia, mentre per la conservazione del posto di lavoro (durata massima dell assenza) si fa rinvio agli articoli suddetti. comma 10 - L assenza per malattia, salva l ipotesi di comprovato impedimento deve essere comunicata all Istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l inizio dell orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. comma 11 - Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell assenza con indicazione della sola prognosi entro 5 giorni successivi all inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al 1 giorno lavorativo successivo. comma 12 - L istituzione scolastica può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso la competente U.S.L. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati. comma 13 - Il dipendente, che durante l assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l indirizzo dove può essere reperito. comma 14 - Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. comma 15 - La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie sopra definite può essere verificata nell ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. comma 16 - Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che debbono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all amministrazione con l indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. comma 17 - Nel caso in cui l infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lett. a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l esercizio, da parte dell azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. N.B. 1. In caso di assenza per malattia è obbligatorio comunicare il recapito e n telefonico ai fini della visita fiscale. Per il corso serale la comunicazione, nei limiti del possibile, deve essere data in mattinata. 2. Si ricorda che il personale docente a disposizione, per qualsiasi motivo, deve rimanere a scuola per l intero orario di servizio. Reg permessi e ferie docenti - 5 -
5 3. Gli assistenti amministrativi dell ufficio personale docente e ATA sono responsabili dell istruttoria per tutti gli atti sopra indicati mentre il D.S.G.A. è responsabile del procedimento. ADEMPIMENTI DELLA VICEPRESIDENZA E DEGLI UFFICI L ufficio personale docente ogni giorno segnala alla Vicepresidenza l elenco delle persone assenti per malattia, per permesso retribuito, per ferie e permesso breve, per partecipazione a convegni od a corsi di aggiornamento per i quali si è domandata l autorizzazione a partecipare con esonero dal servizio, per viaggi d istruzione o visite guidate. La Vicepresidenza provvederà agli adempimenti conseguenti. Reg permessi e ferie docenti - 6 -
6 ORARI DI REPERIBILITÀ E VISITE FISCALI Per completezza si riporta il riferimento alla normativa in vigore. Quando un dipendente privato o statale usufruisce dei giorni di malattia deve, per legge, rispettare delle fasce orarie di reperibilità in cui essere a disposizione per eventuali controlli del medico fiscale. Orari reperibilità Le fasce orarie di reperibilità sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Gli insegnanti, come i dipendenti pubblici in genere, sono soggetti al seguente orario di reperibilità per malattia: la mattina, dalle 9 alle 13, e 3 ore il pomeriggio dalle 15 alle 18. Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l'obbligo della reperibilità presso il suo domicilio. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Chi è escluso dal rispetto delle fascie orarie? In base al D.M. 206/2009, sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità: coloro che abbiano patologie gravi che richiedono terapie salvavita, chi subisce degli infortuni sul lavoro, chi contrae malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, chi ha stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta e tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. La visita fiscale è obbligatoria? La Legge 15 luglio 2011 n. 111 stabilisce che le visite fiscali nei confronti dei dipendenti del pubblico impiego in malattia vanno richieste alle Asl solo se il dirigente responsabile del lavoratore lo riterrà opportuno, mentre l'obbligo permane "dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative". Le nuove disposizioni sono contenute nell'articolo 16, comma 9, e correggono e sostituiscono quanto stabilito nel comma 5, art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001, che affermava che l Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionale ed organizzative. L. 111, art. 16, comma 9: Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti: "5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione." Reg permessi e ferie docenti - 7 -
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