Osservazioni sulla bozza di documento OIC 19 Debiti

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1 Prof. Ugo Sòstero Ordinario di Economia Aziendale - Università Ca Foscari di Venezia Socio SIDREA Osservazioni sulla bozza di documento OIC 19 Debiti Le osservazioni in gran parte ripercorrono quelle formulate con riferimento al documento OIC 15 Crediti Format del documento Poiché la disciplina dei debiti nel bilancio in forma ordinaria è sostanzialmente diversa da quelle applicabili nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro-imprese, sembra opportuno che a queste ultime (che si rivolgono a destinatari diversi dalla prima) sia dedicata una apposita sezione del documento, che presenti in successione tutti gli aspetti che ora sono trattati in punti diversi del documento: - Classificazione e contenuto delle voci (par. 36); - Rilevazione iniziale dei debiti (par ); - Valutazione successiva (par ); - Informazioni da riportare in nota integrativa (par ) Il valore di rilevazione iniziale del debito nel criterio del costo ammortizzato Il codice civile: - all articolo 2426, primo comma, numero 8 stabilisce: i crediti e di debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale - all articolo 2426, secondo comma stabilisce che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall Unione europea. Lo IAS 39 (par. 9) definisce il costo ammortizzato di un attività o passività finanziaria come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. Lo IAS 39 (par. 43) stabilisce che è il fair value il valore a cui misurare al momento della rilevazione iniziale le attività e le passività finanziarie. Lo IAS 39 (par. 9) definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione e rimanda all IFRS 13. L IFRS 13 stabilisce una gerarchia di metodi per la determinazione del fair value: al primo posto (Input di Livello 1) sono collocati i valori di mercato: il metodo basato sulla valutazione di mercato utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti attività e passività identiche o Dipartimento di Management S. Giobbe, Cannaregio Venezia Tel sostero@unive.it

2 comparabili (ossia similari). Al par. 74 lo IAS 13 dichiara che la valutazione del fair value sviluppata utilizzando una tecnica del valore attuale può essere invece classificata nel Livello 2 o 3. Nella bozza di documento OIC 19 (par. 10) si dice: L attualizzazione è prevista dall art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si richiede che la valutazione dei debiti tenga conto anche del fattore temporale nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo risulta significativamente diverso da quello di mercato. Analogo concetto è ripreso al par. 47. Nella bozza di documento OIC 19 (par. 52 si dice: I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il debito al tasso di interesse di mercato. Nella bozza di documento OIC 19 (par. 43) si dice: Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, salvo quanto previsto dai paragrafi 47-52, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti alla transazione che ha generato il debito Si ritiene che il legislatore civile, rimandando alla definizione di costo ammortizzato adottata dai principi contabili internazionali adottati dall Unione europea, abbia inteso che siano da applicare i criteri previsti dagli IFRS per la valutazione del costo ammortizzato in tutte le sue fasi, compresa la rilevazione iniziale. Ma le modalità di determinazione del valore iniziale dei debiti commerciali e dei relativi costi indicati nella bozza OIC 19 non risultano conformi alle previsioni degli IFRS, poiché questi prescrivono la rilevazione inziale al fair value, da determinare in via prioritaria sulla base dei valori di mercato. Solo quando non è individuabile il valore di mercato gli IFRS prevedono tecniche di ricostruzione del valore come quella del valore attualizzato. Si sottolineano le conseguenze che l impostazione seguita dalla bozza OIC 19 ha anche sulla valorizzazione dei costi di acquisto dei beni che vengono iscritti nell attivo (immobilizzazioni, rimanenze): nel caso questi beni siano stati acquistati con un pagamento differito di oltre 12 mesi, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, il valore da iscrivere nell attivo di quei beni non potrebbe mai essere il loro costo di mercato, ma risulterebbe sempre da un processo di attualizzazione. Anche per questi motivi non risulta opportuna la netta distinzione, operata nella bozza del documento OIC 19, tra il calcolo del costo ammortizzato e l attualizzazione. Infatti il criterio del costo ammortizzato (se temporalmente rilevante) va applicato a fronte di qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello finale del debito: non solo per effetto dei costi di transazione, i premi, gli sconti, gli abbuoni ecc., ma anche per effetto degli eventuali interessi impliciti, che vanno scorporati considerando in via prioritaria il valore di mercato dei beni o servizi da cui deriva il debito, e solo quando il valore di mercato non è rilevabile attraverso l attualizzazione. Non si condivide neppure il collegamento operato nella bozza di documento OIC 19 (par. 10 e 47) tra il dettato civilistico tenendo conto del fattore temporale e l utilizzo della tecnica del valore attuale. Infatti l espressione utilizzata dal codice civile si presta a svariate interpretazioni, non ultima quella di considerare il fattore temporale come un fattore di rilevanza (o meno) nell applicazione del criterio del costo ammortizzato. Infatti se la scadenza dei debiti è a breve può diventare irrilevante qualsiasi differenza tra valore iniziale e finale, sia dovuta allo scorporo degli interessi impliciti, sia ad altri fattori (come i costi di transazione). 2

3 Si propone pertanto di apportare alla bozza del documento OIC 19 le modifiche ai seguenti paragrafi evidenziate in carattere grassetto rosso (i paragrafi non indicati restano invariati): 9. Il tasso di interesse nominale di un debito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi passivi nominali lungo la durata del debito. Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame. 10. L attualizzazione, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno pagati in una o più date future. L attualizzazione è prevista dall art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si richiede che la valutazione dei debiti tenga conto anche del fattore temporale nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo risulta significativamente diverso da quello di mercato. Dopo il par. 39 modificare il titolo: Rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione 41. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell art comma 4 del codice civile, rispetto al valore determinato in base ai parr Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni, gli interessi impliciti non ancora maturati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. In tal caso la società applica i paragrafi 53-56, salvo l applicazione dei paragrafi sul processo di attualizzazione. 43. Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, salvo quanto previsto dai paragrafi , al netto dei costi di transazione, degli interessi impliciti (come indicato nei paragrafi 47-52) e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il debito. 44. I costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell immobile e altri costi accessori per l ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari, gli interessi impliciti non ancora maturati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda paragrafo 63). 3

4 Prima del par. 47 sostituire il titolo: Attualizzazione dei debiti Scorporo degli interessi impliciti 47. Nel caso di debiti senza interessi espliciti, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, il valore nominale del debito comprende degli interessi passivi impliciti. Al momento della rilevazione iniziale del debito questi interessi non sono ancora maturati, mentre lo saranno al momento della riscossione. Pertanto gli interessi impliciti vanno scorporati dal valore iniziale del debito e rappresentano una delle possibili differenze tra valore iniziale e valore finale del debito da considerare ai fini dell applicazione del costo ammortizzato. Alla fine di ciascun esercizio, attraverso l applicazione del costo ammortizzato, la quota di interessi impliciti maturata in quell esercizio va rilevata a conto economico come onere finanziario e portata a incremento dell ammontare del debito da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale. 48. Per lo scorporo degli interessi impliciti dai debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, e dai relativi ricavi, si applicano le seguenti modalità: a) il valore iniziale del debito e il relativo costo vanno valutati sulla base del valore di mercato dei beni e/o servizi acquisiti in ipotesi di acquisto a pronti o con una dilazione conforme alle normali prassi di mercato; b) qualora la modalità di cui al punto a) non sia applicabile, il valore iniziale del debito e il relativo costo si rilevano attualizzando il debito al tasso di interesse di mercato. 49. Gli interessi impliciti vanno scorporati anche dai debiti finanziari con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. Gli interessi impliciti nei debiti finanziari si determinano attualizzando il debito al tasso di interesse di mercato e in sede di rilevazione iniziale vanno portati a riduzione del valore del debito e tra i proventi finanziari del conto economico nella voce C16d), salvo che le caratteristiche dell operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. 50. ELIMINATO [vedi 52] 51 Lo scorporo degli interessi impliciti può non essere applicato ai debiti se gli effetti sulla determinazione del costo ammortizzato sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, ai sensi dell art comma 4 del codice civile. Oltre al caso in cui il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 52. Lo scorporo degli interessi impliciti va effettuato sulla base di valori di mercato determinati alla data di iscrizione del debito. Se il tasso di interesse di mercato impiegato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi praticati sul mercato, esso non è comunque aggiornato, salvo il caso previsto dal par. 63. Rilevazione iniziale dei debiti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art ter c.c.) 4

5 53. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell art bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell art ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l attualizzazione. 66. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell art bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell art ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l attualizzazione. 80. L articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Pertanto, qualora una società, ai sensi di tale previsione normativa, decida di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un debito, tale società illustra in nota integrativa 89. Il criterio del costo ammortizzato e l attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni dell articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015 può non essere applicato 90. Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al par. 85, il criterio del costo ammortizzato e l attualizzazione dei debiti deve essere applicato a tutti i debiti retroattivamente. Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all inizio dell esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1 gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell effetto fiscale. Nell appendice B dovrebbe essere aggiunto all inizio un esempio di debiti commerciali con interessi impliciti nel caso in cui sia determinabile il valore di mercato delle merci vendute Pag. 21: - Articolo 2426, comma 1, numero 8 Refusi e altro 5

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