Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione dei DOCENTI A CONTRATTO dell Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi della

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1 Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione dei DOCENTI A CONTRATTO dell Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 23 Emanato con Decreto Rettorale n. 127 del 10 giugno 2011

2 CAPO I PARTE GENERALE Articolo 1 Oggetto 1.1 Il presente regolamento, emanato in attuazione dell art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di selezione dei Docenti a Contratto dell Università Commerciale L. Bocconi di Milano. 1.2 Ai sensi del presente regolamento si intendono: a. per Università, l Università Commerciale L. Bocconi di Milano; b. per Selezione, le modalità di selezione dei Docenti a Contratto dell Università, disciplinate nel presente regolamento, mediante selezione dei candidati e pubblicità degli atti; c. per Comitato Risorse Umane, il Comitato di nomina rettorale incaricato per un biennio accademico, coincidente con il mandato del Rettore, ad effettuare la valutazione delle candidature presentate per la copertura dei posti vacanti di ruolo e non di ruolo, articolato in sotto commissioni; d. per Docenti a Contratto il personale docente non di ruolo incaricato dello svolgimento di attività didattica, didattica integrativa, attività di tutorato e servizio agli studenti ex art. 23, della legge 240/2010, secondo le diverse tipologie contrattuali previste dal presente Regolamento; CAPO II RECLUTAMENTO PER POSIZIONI DI DOCENTE A CONTRATTO - LECTURER Articolo 2 Attivazione della procedura 2.1 Nei limiti dei posti assegnati dal Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti, valutati i propri fabbisogni didattici, potranno richiedere al Rettore, sentito il Prorettore alla Ricerca e Sviluppo delle Risorse Umane, l emissione di specifici avvisi di vacanza di incarichi per lo svolgimento di attività di sola docenza da attribuire mediante contratto di diritto privato da lavoro autonomo, coordinato e continuativo, di durata triennale da Lecturer, distinti per settore scientifico - disciplinare, da coprire mediante concorso pubblico, assicurando la pubblicità degli atti, ex art. 23, 2 comma della Legge 240/ L avviso di vacanza deve indicare: a. La tipologia contrattuale: contratto da Lecturer, ex art. 23, 2 comma della Legge 240/2010; b. la durata: triennale, eventualmente rinnovabile; c. la decorrenza: di norma il 1 settembre ovvero il 1 marzo di ogni anno accademico; d. il Dipartimento di afferenza; e. il settore scientifico - disciplinare; 2/8

3 f. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione per il posto vacante. L avviso può inoltre indicare: la tipologia dell impegno didattico richiesto al Lecturer per soddisfare le esigenze didattiche dell Università (140 ore aula frontali), anche con riferimento alle articolazioni interne dei settori. 2.3 L avviso di vacanza deve essere pubblicato sul sito WEB dell Ateneo. Articolo 3 Requisiti per la presentazione delle domande 3.1 Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti vacanti da Lecturer, candidati esperti nella didattica in possesso di adeguata formazione scientifica con significativa esperienza didattica. 3.2 Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua l attivazione della copertura del posto vacante, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo. Articolo 4 Termini e modalità di presentazione delle domande 4.1 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente punto, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo posta elettronica all indirizzo previsto dal bando, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell avviso di vacanza. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell avviso di vacanza sul sito WEB dell Università. 4.2 Alle domande dovranno essere allegati, sempre con modalità telematica: a) curriculum scientifico-professionale in formato pdf; b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni in formato pdf; c) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa. Articolo 5 Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione 5.1 Per effettuare la valutazione del candidato proposto, l Università si avvale del Comitato Risorse Umane, organizzato in Sottocommissioni. 5.2 Il Comitato Risorse Umane valuterà in modo comparativo: il curriculum vitae, l elenco delle pubblicazioni, i titoli e i lavori presentati dai candidati. 3/8

4 Costituiscono titoli preferenziali: a) l aver svolto attività didattica in ambito universitario. Il Comitato Risorse Umane potrà inoltre richiedere: a) lo svolgimento di una lezione accademica. Al candidato saranno sottoposti 5 temi in buste chiuse, il candidato estratte 3 buste sceglierà il tema su cui terrà la lezione dopo 24 ore. 5.3 Il Comitato Risorse Umane al termine della valutazione comparativa delle candidature provvederà a designare il vincitore. Il Comitato Risorse Umane redige un verbale dei lavori che sarà inoltrato al competente Direttore di Dipartimento e pubblicato sul sito WEB dell Ateneo. 5.4 Il Consiglio di Dipartimento, può approvare la proposta di conferimento del contratto da Lecturer, in questo caso darà mandato agli uffici amministrativi per il perfezionamento del contratto, ovvero può deliberare in modo motivato di non procedere alla copertura del posto da Lecturer. Articolo 6 Conferimento dell incarico 6.1 L Università provvede a perfezionare il rapporto di lavoro mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato da lavoro coordinato e continuativo della durata di tre anni, eventualmente rinnovabile, a decorrere dal 1 settembre dell anno successivo, ovvero dal 1 marzo dell anno accademico in corso. 6.2 Annualmente l Università provvederà a definire, secondo le regole interne della Programmazione Didattica, le modalità di conferimento degli impegni didattici dei Lecturer, a saturazione degli obblighi didattici contrattuali. Eventuali eccedenze d aula saranno oggetto di integrazioni contrattuale. CAPO III DOCENTI A CONTRATTO Articolo 7 Contratti di docenza, anche integrativa e di tutorato, ex art. 23, 2 comma della Legge 240/2010 Professori a Contratto 7.1 In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici in materia di Programmazione Didattica, l Università, sulla base delle proprie esigenze didattiche, anche integrative e di tutorato e nell ambito delle relative disponibilità di bilancio, può conferire incarichi di insegnamento a titolo oneroso a soggetti italiani o stranieri, accademici e non accademici, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, mediante contratto di diritto privato di lavoro coordinato e continuativo ovvero di lavoro professionale, ex. art. 23, 2 comma della Legge 240/ /8

5 7.2 Ai fini del conferimento degli incarichi didattici di cui al precedente comma, l Università provvederà mediante delibera del competente Consiglio di Scuola secondo le disposizioni deliberate dal Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione. 7.3 La selezione del personale docente a contratto avverrà attingendo ad apposito albo di idonei costituito e aggiornato a cura dell Università. A tale albo accedono tutti i docenti a contratto dell Università appartenente alle categorie dei docenti di ruolo di altro Ateneo, non accademici, e altre categorie di cui all Anagrafica Docenti Bocconi. 7.4 Potranno accedere a tale albo studiosi italiani e stranieri, professionisti, dirigenti ed altro personale docente di ruolo presso altri Atenei, previa valutazione nel merito del profilo delle competenze scientifiche e didattiche dell interessato a cura del Dipartimento di afferenza. 7.5 Le candidature, potranno essere presentate al Dipartimento di competenza, anche attraverso modalità telematiche, e dovranno essere documentate con idoneo curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni. Il Dipartimento provvederà ad assicurare una valutazione di merito delle competenze dei candidati che, se giudicati idonei, saranno inseriti nell Anagrafica Docenti Bocconi. 7.6 L Università provvederà altresì annualmente alla revisione dell Anagrafica Docenti Bocconi, aggiornando periodicamente il profilo dei docenti a contratto in base al loro Curriculum Vitae, nonché all eventuale esclusione dall albo di idonei di posizioni non attive da almeno un triennio e di posizioni con indice di performance d aula, elaborate annualmente dal Nucleo di Valutazione, stabilmente posizionate nell ultimo decile di valutazione ovvero che non assicurino l effettivo svolgimento delle ore aula attribuite. Articolo 8 Contratti di docenza, anche integrativa e di tutorato, ex art. 23, 1 comma della Legge 240/2010 Professore a contratto Senior 8.1 L Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca, può conferire incarichi di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, della durata di un anno accademico, rinnovabile per un periodo massimo di 5 anni, a soggetti italiani e stranieri, accademici o non accademici, in quanto esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, mediante contratto di diritto privato di lavoro coordinato e continuativo ovvero di lavoro professionale, ex. art. 23, 1 comma della Legge 240/ In particolare i contratti di cui al presente articolo potranno essere stipulati a titolo gratuito, esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente non inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente. 5/8

6 8.3 Ai fini del conferimento degli incarichi didattici di cui al presente articolo, l Università provvederà mediante delibera del competente Consiglio di Scuola secondo le disposizioni deliberate dal Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione. 8.4 La designazione del personale docente a contratto di cui all art. 23, 1 comma, avverrà su proposta del Dipartimento, valutata dal Comitato Risorse Umane. Il Consiglio di Amministrazione delibererà il conferimento del contratto. È infine di competenza del Nucleo di Valutazione la verifica della congruità del CV dei docenti a contratto, con gli incarichi didattici attribuiti. 8.5 Potranno accedere a tale contratto i professori di I fascia dell Università, collocati a riposo per raggiunti limiti d età, ovvero collocati anticipatamente a riposo, su proposta del competente Dipartimento e delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere e dossier predisposto dal Comitato Risorse Umane. Il Contratto, denominato Contratto Senior, sarà di durata biennale, eventualmente rinnovabile, con possibilità di svolgimento di attività didattica e di ricerca, deliberata dai competenti organi di governo dell Ateneo. Articolo 9 Contratti di docenza, anche integrativa e di tutorato, ex art. 23, 3 comma della Legge 240/2010 Programma Visiting Professor 9.1 L Università, al fine di favorire l internazionalizzazione e sulla base delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, può attribuire nell ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama operanti all estero o in enti/istituzioni straniere in Italia, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, mediante contratto di diritto privato di lavoro coordinato e continuativo ovvero di lavoro professionale, ex. art. 23, 3 comma della Legge 240/2010, denominato Contratto da Visiting Professor, come di seguito definiti. 9.2 Il conferimento dei contratti da Visiting Professor, di cui all art. 23, 3 comma, compete al Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria del Comitato Risorse Umane, su proposta del competente Direttore di Dipartimento ovvero Dean della PhD School Bocconi, coerentemente con gli assetti didattici approvati dal Consiglio di Scuola competente. Il trattamento economico è determinato secondo le disposizioni generali deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nell ambito del Programma Visiting Professor Bocconi. 9.3 In particolare il Programma Visiting Professor, si articola in base alle seguenti tipologie distinte per programma di lavoro e durata: - contratto Short Term, con durata limitata al periodo necessario allo svolgimento di attività didattica, prevede un programma di lavoro esclusivamente didattico; 6/8

7 - contratto Long Term, con durata semestrale o annuale, limitatamente a un anno accademico, prevede un programma di lavoro prevalentemente d aula e attività di ricerca connessa ai programmi scientifici di interesse presso il competente Dipartimento ovvero PhD School; - contratto Research Long Term, con durata trimestrale o multiplo, limitatamente a un anno accademico, prevede un programma di lavoro articolato in limitata attività didattica e una più intensa attività di ricerca connessa ai programmi scientifici di interesse presso il competente Dipartimento ovvero PhD School. 9.4 L Università assicura la pubblicazione del Curriculum Vitae dei docenti con contratto da Visiting Professor sul proprio sito WEB. Articolo 10 Contratti di docenza, anche integrativa e di tutorato, ex art. 23, 1 e 3 comma della Legge 240/2010 Programma Adjunct Professor 10.1 L Università, al fine di favorire l internazionalizzazione e sulla base delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, può attribuire nell ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama operanti all estero o in enti/istituzioni straniere in Italia, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, mediante contratto di diritto privato di lavoro coordinato e continuativo ovvero di lavoro professionale, ex. art. 23, 3 comma della Legge 240/2010, denominato Contratto da Adjunct Professor come di seguito definiti L Università, può altresì conferire incarichi di insegnamento a soggetti italiani e stranieri, accademici o non accademici, in quanto esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, ex art. 23, 1 comma della Legge 240/2010, anche questi denominati Contratto da Adjunct Professor come di seguito definiti Il conferimento dei contratti da Adjunct Professor, di cui all art. 23, 1 e 3 comma, compete al Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria del Comitato Risorse Umane, su proposta del competente Direttore di Dipartimento e delibera del Consiglio Accademico. Il trattamento economico è determinato secondo le disposizioni generali deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nell ambito del Programma Adjunct Professor Bocconi In particolare il Programma Adjunct Professor, si articola in base alle seguenti tipologie distinte per qualifica accademica: - contratto Adjunct Professor, previsto per i Full e/i Associate Professor con tenure, presso prestigiose università straniere, con impegno annuale ovvero semestrale, definito contrattualmente, di attività didattica e di ricerca scientifica. Il contratto ha di norma durata triennale, eventualmente rinnovabile (art. 23, 3 comma). 7/8

8 - contratto Adjunct Professor, previsto per soggetti non accademici italiani o stranieri, con impegno annuale ovvero semestrale, definito contrattualmente, di attività didattica e di ricerca scientifica. Il contratto ha di norma durata triennale, eventualmente rinnovabile (art. 23, 1 comma) L Università assicura la pubblicazione del Curriculum Vitae dei docenti con contratto da Adjunct Professor sul proprio sito WEB. CAPO IV EFFICACIA Articolo 11 Efficacia 11.1 Il presente regolamento, previsto dall art. 23 della Legge 240/2010 entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito WEB dell Università. 8/8

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