REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del d.lgs n. 28/2010 e del d.m. n.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del d.lgs n. 28/2010 e del d.m. n."

Transcript

1 REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del d.lgs n. 28/2010 e del d.m. n. 180/2010, la procedura di mediazione per la risoluzione di controversie devolute alla gestione di MITI CONSIGLI, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza. 2. Il servizio di mediazione offre la possibilità di risolvere controversie, in ambito civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili. 3. Il Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione disciplinati da leggi speciali. 4. La mediazione può svolgersi, in tutto o in parte, anche secondo modalità telematiche attraverso piattaforma informatica. 2. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA 1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione presso una delle Sedi di MITI CONSIGLI, con qualunque strumento idoneo a comprovare l avvenuta ricezione. 2. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto da MITI CONSIGLI o sul sito internet o in forma libera. 3. La domanda di mediazione deve contenere a pena di improcedibilità: a) i dati identificativi delle parti, in modo da consentire le comunicazioni di cui all art. 3 del presente Regolamento; b) i dati identificativi di colui che, se necessario, rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o deposito di visura camerale aggiornata; c) breve descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile; e) i dati identificativi del difensore della parte, nell ipotesi di cui questa decida di avvalersene nel procedimento di mediazione. 4. La domanda può contenere: a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; b) dati identificativi dei professionisti, e/o delle persone di fiducia che, in alternativa o in aggiunta al difensore, assisteranno la parte nel procedimento; c) dichiarazione della parte che propone la domanda di mediazione di sostenere per intero i costi della procedura, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento; d) richiesta, con riferimento alle sole materie per le quali la mediazione non è condizione di procedibilità, che l incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l intenzione di aderire al tentativo di mediazione entro otto giorni antecedenti alla data dell incontro o abbia comunicato, tempestivamente ed espressamente, di non voler aderire al tentativo. 5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, ovvero la eventuale richiesta di quest ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, costituiscono atto di accettazione del presente Regolamento e delle indennità di cui alle tabelle allegate (Allegati A e B). 6. Le parti possono chiedere che l incontro di mediazione si tenga presso una Sede di MITI CONSIGLI diversa da quella presso cui è stata depositata la domanda di mediazione. 3. LA SEGRETERIA 1. La Segreteria di MITI CONSIGLI, con sede legale a Lodi, amministra il servizio di mediazione, con l ausilio della attività delle sedi operative per quanto riguarda le procedure di

2 competenza di queste ultime. 2. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell organismo. 3. La Segreteria tiene un registro informatico per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. 4. La Segreteria verifica: a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e la annota nell apposito suddetto registro; b) l avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione in misura non inferiore alla metà, prima dello svolgimento dell incontro. 5. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile ed, in ogni caso, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di mediazione, nonché in una forma comprovante l'avvenuta ricezione: a) alla parte istante: - il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione; - l eventuale rinvio, richiesto dalla parte convocata, della data dell incontro di mediazione; b) all'altra o alle altre parti: - la domanda di mediazione; - il nominativo del mediatore designato; - la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole, nell ipotesi di cui all art 2 comma 4 punto d), che l incontro potrebbe non aver luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. 6. La parte invitata potrà prendere visione dei documenti depositati dall istante, ove non riservati, solo dopo aver aderito al procedimento o previa autorizzazione dell istante. 7. La Segreteria informa, altresì, le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/10 e le avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.lgs n. 28/10, il giudice potrà desumere, dalla mancata partecipazione al procedimento, argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2 comma, c.p.c. 8. Con esclusivo riferimento alla ipotesi di cui all art. 2, 4 comma, lett. d), del presente Regolamento, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata per l incontro, una certificazione di conclusione del procedimento per mancata adesione al tentativo di mediazione della parte invitata. 9. Nei casi di cui all art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, la Segreteria può rilasciare l attestato di conclusione del procedimento solo all esito del relativo verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell articolo 11, comma 4, del d.lgs. 28/ Al di fuori dei casi contemplati al comma precedente, la Segreteria dichiara concluso il procedimento ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. 11. In ogni caso, su richiesta di parte, la Segreteria attesta altresì per iscritto: a) l avvenuto deposito della domanda; b) l avvenuta chiusura del procedimento. 4. SEDE DEL PROCEDIMENTO

3 1. Il procedimento di mediazione si svolge presso gli uffici di una delle Sedi di MITI CONSIGLI. 2. Il luogo di svolgimento dell incontro è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell organismo. 3. Ai fini della eventuale successiva omologazione del verbale di mediazione, presso ciascun ufficio, Sede di MITI CONSIGLI, si intende localizzata la sede dell organismo indicata dall art. 12, comma 1, d.lgs. 28/2010, essendo, quindi, competente all eventuale omologazione del verbale di accordo il presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la Sede di MITI CONSIGLI presso cui sia stata depositata la domanda di mediazione. 5. NOMINA DEL MEDIATORE 1. La nomina dei mediatori compete a MITI CONSIGLI, così come la pronuncia sulla loro sostituzione. 2. La nomina del singolo mediatore è effettuata da MITI CONSIGLI nell ambito di un'apposita lista di nominativi, formata sulla base di standard di accreditamento e di aggiornamento fissati dal D.M. 180/ Al fine di garantire l imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, in conformità a quanto previsto nell art.3, comma 1) lett. b), del D.M. 145/2011, MITI CONSIGLI provvede alla nomina del mediatore ritenuto più idoneo secondo criteri inderogabili e predeterminati, che tengano conto, dell oggetto, del valore della controversia, del domicilio professionale del mediatore e della sua specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine costui, al momento dell iscrizione nell elenco, deposita il proprio curriculum con l attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. In ogni caso, il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. Soltanto in casi di straordinaria complessità e/o rilevanza economica, si potrà derogare alla turnazione predeterminata, comunque sulla base di una peculiare esperienza del mediatore designato e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità. 4. Ciascuna parte può richiedere a MITI CONSIGLI, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore, che sarà valutata secondo gli elementi addotti. 5. Le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi inseriti all interno della lista, la cui effettiva designazione spetterà in ogni caso a MITI CONSIGLI. 6. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, MITI CONSIGLI può individuare un mediatore ausiliario che coadiuvi il mediatore nell esercizio della sua funzione. 7. Nell ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome di MITI CONSIGLI. 6. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI MEDIATORE 1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. 2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull oggetto della controversia o sui contenuti dell eventuale accordo. 3. Oltre alle norme di legge, ciascun mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato C), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro due giorni dalla designazione, il mediatore deve sottoscrivere una apposita dichiarazione di imparzialità e deve comunicare per iscritto alla Segreteria qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

4 4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. 5. Il mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'accettazione dell incarico, che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti, o una di esse, possono richiedere a MITI CONSIGLI, sulla base di giustificati e comprovati motivi, che si proceda nel più breve tempo possibile alla sostituzione del mediatore inizialmente designato. Laddove la richiesta delle parti trovi accoglimento, si procederà alla nomina di un altro mediatore. 6. Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. MITI CONSIGLI provvederà alla sostituzione del mediatore designato qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all incarico con dichiarazione scritta e adeguatamente motivata che, in ogni caso, verrà valutata ed eventualmente accettata da MITI CONSIGLI. Le eventuali dichiarazioni di rinuncia devono essere tempestivamente presentate a MITI CONSIGLI, che decide insindacabilmente e senza ritardo sulla loro accettazione. 7. La rinuncia all incarico motivata da ragioni deontologiche attinenti al comportamento in mala fede tenuto da una o entrambe le parti durante la mediazione, non comporta l obbligo di sostituzione del mediatore da parte di MITI CONSIGLI, potendo in tal caso essere disposta la chiusura del procedimento. 8. Solo in casi particolari, ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti da MITI CONSIGLI, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza. 7. INCOMPATIBILITA 1. A garanzia dell imparzialità del mediatore, questi non può accettare la nomina nel caso in cui intrattenga con una delle parti rapporti di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o di natura personale. Il mediatore è altresì tenuto a rappresentare alle parti qualunque fatto o circostanza che possa porre in dubbio la sua imparzialità e in tal caso potrà procedere alla mediazione solo su concorde volontà delle parti. 2. Il mediatore, in particolare, non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d opera. Allo stesso modo, egli non può percepire compensi direttamente dalle parti, né potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. 8. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 1. Le parti partecipano all incontro personalmente e, ove ciò non sia possibile, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri di rappresentanza e di conciliazione della controversia. Le parti sono libere di farsi assistere da persone di propria fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza di MITI CONSIGLI con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all incontro. 2. Nell ipotesi in cui è prescritta l assistenza tecnica in sede giurisdizionale le parti sono, comunque, invitate ad essere assistite da un difensore.

5 3. Nel valersi dell opera del mediatore le parti si impegnano a partecipare in buona fede al procedimento di mediazione, essendo consapevoli degli obblighi deontologici gravanti sul mediatore, tra cui l eventuale dovere di interruzione del procedimento e/o rinuncia all incarico. 4. Il mediatore conduce personalmente l incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. 5. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo. 6. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all incontro o della mancata partecipazione di una o più parti. 9. In caso di sospensione o cancellazione dal registro i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. 9. PROPOSTA DEL MEDIATORE 1. Quando le parti non abbiano raggiunto l accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore, qualora disponga degli elementi necessari, formula una proposta di conciliazione, la quale potrà essere contestuale oppure successiva all incontro di mediazione. 2. Il mediatore non potrà formulare la proposta, ai sensi e per gli effetti dell art. 11 del d.lgs. 28/2010, in caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione. 3. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio: a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all entrata del bilancio dello Stato di un ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all esperto eventualmente nominato. 4. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento. 5. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta del mediatore, laddove il mediatore non abbia inteso formularla contestualmente all incontro di mediazione. 6. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di ricezione della risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata, a meno che la parte che tempestivamente abbia aderito alla proposta del mediatore accetti, comunque, l adesione dell altra, nonostante sia pervenuta in ritardo, fermo restando il termine di cui all art. 6 del d.lgs n.28/ Al successivo incontro, il mediatore darà atto a verbale delle risposte pervenute dalle parti, ovvero della mancanza di risposte entro il termine fissato. 8. Nel caso in cui taluna delle parti non si presenti, senza giustificato motivo, all'incontro successivo alla formulazione della proposta, il mediatore redigerà un verbale di mancata

6 conciliazione. 9. Sino alla scadenza del termine di sette giorni sopra indicato, la Segreteria non darà alle altre parti alcuna comunicazione delle risposte eventualmente già pervenute. Al mediatore non è consentito di riportare a verbale risposte diverse dalla mera accettazione o dal mero rifiuto della sua proposta. In ogni caso, le parti, di comune accordo, possono richiedere al mediatore di proseguire l incontro di mediazione, al fine di perfezionare, integrare o modificare i termini della proposta già formulata. 10. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 1. Il procedimento si conclude: a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti; b) quando le parti raggiungono un accordo; c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento; e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. 3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell eventuale proposta formulata. 4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 5. Il processo verbale e l allegato accordo sono depositati presso la Segreteria e di essi è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. In ogni caso, il verbale è redatto in tanti originali quanti sono le parti partecipanti al tavolo della mediazione. Qualora, l incontro si sia svolto presso una Sede, i relativi responsabili si impegnano a trasmettere una copia dei predetti documenti, per via telematica, alla Segreteria. 6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 7. Al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, secondo il modello allegato al presente Regolamento (Allegato C), così come previsto dall art. 7, comma 5, lett. b) del d.m. n. 180/2010. Una copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, verrà inoltrata, dalla Segreteria, al responsabile del registro per gli affari di mediazione, tenuto dal Ministero della giustizia, per la prevista azione di monitoraggio. 11. RISERVATEZZA 1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. 2. Il mediatore, le parti, la Segreteria, i responsabili delle Sedi, nonché tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. 3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. 4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale

7 provengono le informazioni. 5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. 6. Il mediatore, gli addetti di MITI CONSIGLI, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all autorità giudiziaria o ad altra autorità. 7. E' garantito il diritto di accesso agli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. 12. INDENNITA SPETTANTI ALL ORGANISMO 1. L indennita comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull indennita complessiva, e dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e versato dall istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione e dovuto da ciascuna parte l importo indicato nella tabella A del decreto 180/2010 e successive modifiche. 4. L importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) puo essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita o difficolta dell affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l importo minimo relativo al primo scaglione e liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite e indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro , e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennita e dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta. Il regolamento di procedura dell organismo puo prevedere che le indennita debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l onorario del mediatore per l intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu mediatori ausiliari,

8 ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell indennita, quando piu soggetti rappresentano un unico centro d interessi si considerano come un unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresi ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennita per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al decreto ministeriale 180/2010, sono derogabili. 13. INTEGRAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Le parti concordemente possono richiedere a MITI CONSIGLI di derogare alle disposizioni del presente Regolamento, escluse quelle riguardanti i rapporti con MITI CONSIGLI e/o con il mediatore da essa nominato, nonché quelle ritenute o indicate come inderogabili dalla legge. 2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. 14. TIROCINIO ASSISTITO 1. L organismo di mediazione consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente. 2. Il tirocinio assistito sarà consentito anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio organismo. 3. I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore. 15. ANTIRICLAGGIO E ALTRE NORME IMPERATIVE. MITI CONSIGLI ed i propri mediatori sono soggetti alla normativa antiriciclaggio. Se il mediatore riesce a ravvisare che la Conciliazione comporta la violazione di norme imperative o di ordine pubblico, lo rappresenta alle parti, suggerendo loro di ricercare soluzioni alternative che siano lecite, e rifiuta di trasfondere la Conciliazione nel verbale di mediazione. Se le parti non modificano la loro posizione, il mediatore pone termine alla Procedura. Ciò fermo, se le parti contestano ulteriormente l operato del mediatore, in via assolutamente eccezionale e stante la gravità della situazione a causa della condotta assunta dalle parti nei confronti del mediatore, egli ha la facoltà di esprimere a verbale le ragioni della sua perplessità ed informa l organismo. 16. GRATUITO PATROCINIO. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, la parte istante la mediazione, che richiede di poter beneficiare del gratuito patrocinio, è tenuta a depositare presso la segreteria apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, debitamente autenticata, nonché a produrre a pena di inammissibilità della domanda di mediazione la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 17. ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI 1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti: a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della pretesa e l individuazione dei soggetti a cui è rivolta, nonché con riferimento alla disponibilità stessa dei

9 diritti fatti valere o, comunque, oggetto di negoziato; b) la qualificazione ed il valore della controversia; c) la forma e il contenuto dell eventuale atto di delega a rappresentare e a conciliare; d) la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. e) Il rispetto della probità e lealtà nella partecipazione al procedimento di mediazione. 18. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati da MITI CONSIGLI. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore. ALLEGATO A - TABELLE DELLE INDENNITÀ PER LE PROCEDURE VOLONTARIE ALLEGATO B - TABELLE DELLE INDENNITÀ PER LE PROCEDURE OBBLIGATORIE ALLEGATO C - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE - ALLEGATO A TABELLA DELLE INDENNITA PROCEDURE VOLONTARIE SPESE DI AVVIO PER CIASCUNA PARTE 40,00 SPESE DI PROCEDURA PER CIASCUNA PARTE VALORE DELLA LITE (fra parentesi l importo ridotto per mancata partecipazione) Fino ad 1.000,00 : 65,00 ( 40,00) da 1.000,01 a 5.000,00 : 120,00 ( 60,00) da 5.000,01 a ,00 : 250,00 ( 100,00) da a : 400,00 ( 150,00) da a : 600,00 ( 250,00) da a : 1.200,00 ( 350,00) da a : 2.000,00 ( 350,00) da a : 3.500,00 ( 350,00) da a : 4.750,00 ( 350,00) oltre : ,00 ( 400,00) Valore indeterminato di modesta entità 520,00 ( 250,00) Valore indeterminato di rilevante entità 1.720,00 ( 350,00) Valore indeterminato di modesta entità 520,00 ( 250,00) Valore indeterminato di rilevante entità 1.720,00 ( 350,00) REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE - ALLEGATO B TABELLA DELLE INDENNITA PROCEDURE OBBLIGATORIE SPESE DI AVVIO PER CIASCUNA PARTE 40,00 SPESE DI PROCEDURA PER CIASCUNA PARTE VALORE DELLA LITE Fino a 1.000,00 : 43,00 Da 1.000,01 a 5.000,00 : 86,00 Da 5.000,01 a ,00 : 160,00 Da ,01 a ,00 : 240,00 Da ,01 a ,00 : 400,00 Da ,01 a ,00 : 666,00 Da ,01 a ,00 : 1.000,00 Da ,01 a ,00 : 1.900,00 Da ,01 a ,00 : 2.600,00 Oltre ,01: 4.600,00 Valore indeterminato fino ad 666,00

10 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE - ALLEGATO C Sede Prot. n. / Data Mediatore 1. VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 1. Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad una procedura giudiziale? insufficiente sufficiente discreto buono ottimo 2. La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso ad una procedura giudiziale? no abbastanza si 2. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 1. Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura. insufficiente sufficiente discreto buono ottimo 2. Adeguatezza degli spazi messi a disposizione durante l incontro di mediazione. insufficiente sufficiente discreto buono ottimo 3. VALUTAZIONE DEL MEDIATORE 1. Competenza del mediatore nella gestione del conflitto e della procedura. insufficiente sufficiente discreto buono ottimo 2. Abilità del meditatore nel facilitare una soluzione per la composizione della lite. insufficiente sufficiente discreto buono ottimo 4. SUGGERIMENTI: Luogo Data Firma Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per gli adempimenti disposti dal D.M. n.180 del 18/10/2010. Luogo Data Firma La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell art. 7 D.M. n. 180 del 18/10/2010 e del Regolamento di procedura di MITI CONSIGLI.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA REGOLAMENTO DI PROCEDURA ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA REGOLAMENTO DI PROCEDURA Art. 1 Ambito di applicazione 1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile

Dettagli

Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP)

Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP) Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP) Art. 1 Principi generali e Oggetto. Il presente statuto disciplina l organizzazione interna dell ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA Regolamento di procedura per l Organismo di mediazione Art. 1 Ambito di applicazione Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, come modificato dal d.l.

Dettagli

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Novembre 2010

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Novembre 2010 REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Novembre 2010 Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l Ente del sistema camerale, iscritto

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI PESARO

REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI PESARO REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI PESARO Art. 1 Ambito di applicazione 1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/10, deli DM attuativi e del dm 145del 26 agosto 2011 il presente regolamento

Dettagli

Iscr. N 381 Reg. Organismi di Mediazione. REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall organismo CONCILIAMUS ANCHE ON LINE

Iscr. N 381 Reg. Organismi di Mediazione. REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall organismo CONCILIAMUS ANCHE ON LINE Iscr. N 381 Reg. Organismi di Mediazione REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall organismo CONCILIAMUS ANCHE ON LINE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1.Il presente regolamento si applica alla procedura

Dettagli

ADR MEDIA - REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

ADR MEDIA - REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ADR MEDIA - REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Articolo 1 Premessa L applicazione del presente regolamento decorre dalle procedure di mediazioni avviate a partire dal 20 Settembre 2013. Il regolamento

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Accreditato al n. 127 dal Ministero della Giustizia

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Accreditato al n. 127 dal Ministero della Giustizia ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Accreditato al n. 127 dal Ministero della Giustizia Regolamento Art. 1 - Oggetto e principi generali Il presente Regolamento dell Organismo

Dettagli

Delibera n. 119 del 18 Ottobre 2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Delibera n. 119 del 18 Ottobre 2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE DELL ORGANISMO SPECIALE DI MEDIAZIONE CITTADINI & SALUTE ISTITUITO PRESSO L ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI RAGUSA Ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010

Dettagli

REGOLAMENTO DI PROCEDURA. Art. 1 Ambito di applicazione. Art. 2 Attivazione del procedimento. Domanda di mediazione

REGOLAMENTO DI PROCEDURA. Art. 1 Ambito di applicazione. Art. 2 Attivazione del procedimento. Domanda di mediazione REGOLAMENTO DI PROCEDURA Art. 1 Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell art. 2 del D.lgs. n. 28/2010, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e

Dettagli

PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE

PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE (d.lgs. 28/2010 e successive modifiche) AMBITO DI COMPETENZA Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia sono competenti in tutte le controversie

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA. Regolamento della procedura di mediazione

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA. Regolamento della procedura di mediazione ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA Regolamento della procedura di mediazione 1 Oggetto e principi generali. Il presente regolamento (in seguito denominato Regolamento ) disciplina

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE 1. Il presente regolamento di applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali che le parti intendono risolvere bonariamente.

Dettagli

Guida pratica alla. PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Realizzata da ADR MEDILAPET

Guida pratica alla. PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Realizzata da ADR MEDILAPET Guida pratica alla PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 Realizzata da ADR MEDILAPET Nella presente guida sono descritte le varie fasi di una procedura di mediazione attivata presso ARD MEDILAPET.

Dettagli

REGOLAMENTO di PROCEDURA dell ORGANISMO di MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE FORENSE di PESARO (OMCFP)

REGOLAMENTO di PROCEDURA dell ORGANISMO di MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE FORENSE di PESARO (OMCFP) (All. A dello Statuto) REGOLAMENTO di PROCEDURA dell ORGANISMO di MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE FORENSE di PESARO (OMCFP) Art. 1 Ambito di applicazione 1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 28/10 e

Dettagli

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Regolamento in vigore dal 2/5/2013 REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l Ente del sistema

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE GESTITE DALL ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE GESTITE DALL ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE GESTITE DALL ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA Art. 1 Ambito di applicazione 1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente

Dettagli

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Iscritto al n. 817 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aspiin il 10 marzo 2015 Pagina

Dettagli

Come si svolge una procedura di mediazione; Le varie fasi, gli adempimenti e i ruoli dei protagonisti in un procedimento di mediazione.

Come si svolge una procedura di mediazione; Le varie fasi, gli adempimenti e i ruoli dei protagonisti in un procedimento di mediazione. La Procedura di Mediazione Come si svolge una procedura di mediazione; Le varie fasi, gli adempimenti e i ruoli dei protagonisti in un procedimento di mediazione. A cura dell Avv. Vincenzo Ferrò e della

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE Approvato con delibera consiliare del 19 Settembre 2013 coordinato con la Legge 98/2013

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA Organismo di Mediazione dell Ordine degli Avvocati di Modena

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA Organismo di Mediazione dell Ordine degli Avvocati di Modena ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA Organismo di Mediazione dell Ordine degli Avvocati di Modena REGOLAMENTO Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Modena nella seduta del 12.04.2011 Art. 1

Dettagli

Introduzione al Decreto Legislativo n. 28/2010

Introduzione al Decreto Legislativo n. 28/2010 La mediazione per la conciliazione: una nuova opportunità per cittadini ed imprese Introduzione al Reggio Emilia, 19 ottobre 2010 Che cos è la mediazione? L attività, comunque denominata, svolta da un

Dettagli

Regolamento in vigore dal 2 febbraio 2015

Regolamento in vigore dal 2 febbraio 2015 Regolamento in vigore dal 2 febbraio 2015 REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l Ente del

Dettagli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE TRA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE TRA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE TRA Aequa Organismo di Mediazione Civile e Commerciale S.r.l. (di seguito anche Aequa ), C. F. 02504830429, con sede in Ancona, Via Sandro Totti

Dettagli

D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I REGOLAMENTO DI PROCEDURA

D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I REGOLAMENTO DI PROCEDURA REGOLAMENTO DI PROCEDURA Art. 1 Ambito di applicazione 1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili

Dettagli

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE. Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE. Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione di una controversia. Possono costituire oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Art. 2 - Segreteria Art. 3 - Responsabile Art. 4 - Mediatori Art. 5 - Avvio della Procedura di Mediazione Art. 6 - Luogo della

Dettagli

Regolamento di Mediazione

Regolamento di Mediazione Regolamento di Mediazione www.amar-conciliazione.it Iscritta al n. 98 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione istituito presso il Ministero della Giustizia Indice art.

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA Organismo di Mediazione dell Ordine degli Avvocati di Modena

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA Organismo di Mediazione dell Ordine degli Avvocati di Modena ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA Organismo di Mediazione dell Ordine degli Avvocati di Modena REGOLAMENTO Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Modena nella seduta del 3.11.2011 Art. 1 -

Dettagli

Svolgimento della procedura di mediazione

Svolgimento della procedura di mediazione Svolgimento della procedura di mediazione Per ogni distanza c è sempre un ponte. Svolgimento della procedura di mediazione La procedura di mediazione si articola nelle seguenti fasi principali: Verifica

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

Ai sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di mediazione n. /201, comunico il presente INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE promossa da nato/a

Dettagli

ALLEGATO 1 - TABELLA INDENITA DELLA MEDIAZIONE. Costi dei procedimenti di mediazione

ALLEGATO 1 - TABELLA INDENITA DELLA MEDIAZIONE. Costi dei procedimenti di mediazione ALLEGATO 1 - TABELLA INDENITA DELLA MEDIAZIONE Costi dei procedimenti di mediazione Per le spese di mediazione sono dovuti da ciascuna parte gli importi riportati nella sottostante tabella, che comprendono

Dettagli

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE 1 Sommario 1. Attivazione della procedura... 3 2. Nomina del mediatore... 3 3. Oneri delle parti... 4 4. Obblighi del mediatore... 4 5. Indennità... 4 6. Confidenzialità... 6

Dettagli

CAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.

CAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l. REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010). 2. Il Regolamento

Dettagli

Mediazione. Cos'è. Come fare

Mediazione. Cos'è. Come fare UFFICIO ARBITRATO E CONCILIAZIONE VADEMECUM STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA AMMINISTRATI DALLA C.C.I.A.A. DI BOLOGNA Mediazione Cos'è La Mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere

Dettagli

Protocollo n. ISTANZA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010

Protocollo n. ISTANZA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010 Spett.le Organismo di Mediazione del Foro di Torre Annunziata c/o Consiglio dell'ordine degli Avvocati C.so Umberto I c/o Tribunale 80058 -Torre Annunziata (NA) Procedura n. Data deposito Protocollo n.

Dettagli

ISTANZA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

ISTANZA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ISTANZA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE A PARTE ISTANTE (in caso di più parti compilare il modello A per ciascuna parte istante

Dettagli

Regolamento dell organismo di mediazione ADR Notariato s.r.l.

Regolamento dell organismo di mediazione ADR Notariato s.r.l. Regolamento dell organismo di mediazione ADR Notariato s.r.l. PREMESSE ADR Notariato Srl è un organismo di mediazione iscritto al registro tenuto ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 180

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE ROMA - CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA TARIFFARIO MEDIAZIONI IN VIGORE DAL 16 GENNAIO 2014

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE ROMA - CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA TARIFFARIO MEDIAZIONI IN VIGORE DAL 16 GENNAIO 2014 ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE ROMA - CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA TARIFFARIO MEDIAZIONI IN VIGORE DAL 16 GENNAIO 2014 SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE dovute dalla parte istante all'atto

Dettagli

REGOLAMENTO MEDIAZIONE SETTEMBRE 2013 Approvato con Delibera di Giunta n.49 dell 8 ottobre 2013

REGOLAMENTO MEDIAZIONE SETTEMBRE 2013 Approvato con Delibera di Giunta n.49 dell 8 ottobre 2013 REGOLAMENTO MEDIAZIONE SETTEMBRE 2013 Approvato con Delibera di Giunta n.49 dell 8 ottobre 2013 Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo,

Dettagli

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Ai sensi della disciplina del D.Lgs. 4 marzo 200 n. 28 e successive modificazioni, e al D.I. 18 ottobre 2010 n.180 e successive modificazioni. Siracusa Via Francofonte, 2 Tel.

Dettagli

ISTANZA DI MEDIAZIONE Ex art. 4 D.lgs 28/10

ISTANZA DI MEDIAZIONE Ex art. 4 D.lgs 28/10 ISTANZA DI MEDIAZIONE Ex art. 4 D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE PARTE CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO: A PARTE ISTANTE (in caso di più parti compilare il modello

Dettagli

REGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA

REGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 234 del Registro degli Organismi di Mediazione REGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni Il presente regolamento si ispira

Dettagli

La Camera di Conciliazione istituita presso l Ordine degli Avvocati di Grosseto (di seguito:

La Camera di Conciliazione istituita presso l Ordine degli Avvocati di Grosseto (di seguito: CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE 1. AMBITO DI APPLICAZIONE. La Camera di Conciliazione istituita presso l Ordine degli Avvocati di Grosseto (di

Dettagli

---------------------------------------. =. ADR NOTARIATO SRL. =. ---------------------------------------

---------------------------------------. =. ADR NOTARIATO SRL. =. --------------------------------------- ---------------------------------------. =. ADR NOTARIATO SRL. =. --------------------------------------- REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE NOTARILE -.-.- I - Definizione 1) La Camera di Conciliazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL ELENCO DEI MEDIATORI DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE A. C. JEMOLO,

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL ELENCO DEI MEDIATORI DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE A. C. JEMOLO, REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL ELENCO DEI MEDIATORI DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE A. C. JEMOLO, Art. 1 Costituzione e tenuta dell elenco E costituito l elenco dei mediatori dell Organismo

Dettagli

Regolamento per l Organismo di Mediazione dell Ordine Avvocati di Novara

Regolamento per l Organismo di Mediazione dell Ordine Avvocati di Novara Regolamento per l Organismo di Mediazione dell Ordine Avvocati di Novara Art. 1, ambito di applicazione. Ai sensi degli articoli due e cinque del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28, come modificato dal D. L. 21

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE. MEDIAZIONE E FORMAZIONE (Autorizzazione Ministero della Giustizia n. 155 O.d.M. e n. 404 E.d.F.)

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE. MEDIAZIONE E FORMAZIONE (Autorizzazione Ministero della Giustizia n. 155 O.d.M. e n. 404 E.d.F.) REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE MEDIAZIONE E FORMAZIONE (Autorizzazione Ministero della Giustizia n. 155 O.d.M. e n. 404 E.d.F.) Normative di riferimento: - Decreto del Ministero della Giustizia et Ministero

Dettagli

InMedio. Regolamento. Premessa

InMedio. Regolamento. Premessa InMedio Regolamento Premessa L organismo denominato Inmedio di qui a seguire indicato più brevemente organismo, svolge attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e

Dettagli

Articolo 1 Campo di applicazione del Regolamento

Articolo 1 Campo di applicazione del Regolamento REGOLAMENTO DI PROCEDURA dell organismo di mediazione MediaTorino s.r.l., istituito ai sensi del D. Legisl. 4 marzo 2010, n. 28 e del D.M. del 18 ottobre 2010, n. 180 così come modificato dal D.L. 21.06.13

Dettagli

Il procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione Il procedimento di mediazione 1 Informativa al cliente e procura alle liti (art. 4 D.Lgs. 28/2010, modif. ex art. 84, co. 1, D.L. n. 69/2013, conv., con modif., dalla L. n. 98/2013) INFORMATIVA EX ART.

Dettagli

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Organismo presso il Tribunale di Milano art. 18 D.Lgs 28/2010, iscritto al n. 36 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia 20122 MILANO - Via Freguglia, 14

Dettagli

Sezione 1 Parti della controversia PARTE ISTANTE (1) PERSONA FISICA

Sezione 1 Parti della controversia PARTE ISTANTE (1) PERSONA FISICA All Organismo di Conciliazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza Organismo iscritto al n. 107 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto

Dettagli

Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010. (cognome nome) nato a Prov. il. residente a in. n. civ cap. prov. codice fiscale. tel.

Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010. (cognome nome) nato a Prov. il. residente a in. n. civ cap. prov. codice fiscale. tel. Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 Sede Legale ACCORDIAMOCI S.r.l. Via del Rondone, 1 40122 Bologna Sede di riferimento: Modalità presentazione istanza: A - Parte Istante (cognome nome)

Dettagli

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Iscritto al n. 23 del Registro degli Organismi deputati a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Revisione IX del 15 aprile 2015 - In vigore dal

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE ORDINE DEGL I A V V OCATI DI LECCE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE Art. 1 PRINCIPI GENERALI 1. La Conciliazione/Mediazione è una procedura, comunque denominata,

Dettagli

ADESIONE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE. Il sottoscritto nato/o a. alla Via n.tel fax. mail/pec @ CF. documento di identità n.

ADESIONE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE. Il sottoscritto nato/o a. alla Via n.tel fax. mail/pec @ CF. documento di identità n. ADESIONE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE PROT. N. DEL Il sottoscritto nato/o a il residente in prov. ( ) alla Via n.tel fax mail/pec @ CF documento di identità n. rilasciato da il scadenza (allegare fotocopia

Dettagli

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

INDENNITA DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE Novembre 2010 SPESE DI AVVIO - 40,00 (+IVA)* SPESE DI MEDIAZIONE

INDENNITA DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE Novembre 2010 SPESE DI AVVIO - 40,00 (+IVA)* SPESE DI MEDIAZIONE ALLEGATO A INDENNITA DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE Novembre 2010 SPESE DI AVVIO - 40,00 (+IVA)* (da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento

Dettagli

ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO

ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO ****** ****** TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 (Costituzione) Ai sensi dell art.18 del Decreto Legislativo

Dettagli

A PARTE ISTANTE (in caso di più parti compilare il modello A per ciascuna parte istante )

A PARTE ISTANTE (in caso di più parti compilare il modello A per ciascuna parte istante ) ISTANZA DI MEDIAZIONE Ex art. 4 Dlgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE PARTE CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO: A PARTE ISTANTE (in caso di più parti compilare il modello

Dettagli

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia Art. 1 Natura e ambito di applicazione della procedura 1. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione

Dettagli

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE MEDIAMO ADR

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE MEDIAMO ADR REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE MEDIAMO ADR 1. NOME: L organismo di mediazione è denominato: Mediamo ADR ; 2. SEDE: La sede principale è stabilita in Napoli alla Via San Giacomo,

Dettagli

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA Art. 1) Ambito di applicazione REGOLAMENTO DI PROCEDURA Il presente Regolamento disciplina la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, di cui al D.

Dettagli

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE ART. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento ( Regolamento ): - Organismo di mediazione, o anche Organismo, indica Alpi Concilia S.r.l., iscritta nell apposito registro

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

ABC Mediazione REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ABC Mediazione REGOLAMENTO DI PROCEDURA REGOLAMENTO DI PROCEDURA Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento Ai sensi degli articoli 2 e 5 del D. Lgs. 28/2010, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione

Dettagli

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MEDIAZIONE A FINI CONCILIATIVI IN MATERIA ASSICURATIVA

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MEDIAZIONE A FINI CONCILIATIVI IN MATERIA ASSICURATIVA LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MEDIAZIONE A FINI CONCILIATIVI IN MATERIA ASSICURATIVA L Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (di seguito ANIA), in considerazione della peculiarità della

Dettagli

ISTANZA DI MEDIAZIONE

ISTANZA DI MEDIAZIONE ISTANZA DI MEDIAZIONE A1 - PARTE ISTANTE (in caso di più parti allegare il modello A1 per ciascuna parte istante ) Inserire numero totale parti istanti Nome e cognome, nato Il Codice Fiscale, residente

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AOSTA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA REGOLAMENTO DI PROCEDURA ****** ******

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AOSTA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA REGOLAMENTO DI PROCEDURA ****** ****** ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AOSTA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA REGOLAMENTO DI PROCEDURA ****** ****** CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 ( Ambito di applicazione ) Ai sensi degli artt.2 e 5 del

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ORGANISMO DI MEDIAZIONE Regolamento della procedura di mediazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 2d Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Regolamento: - per "Organismo di mediazione", o semplicemente "Organismo",

Dettagli

DOMANDA DI MEDIAZIONE All'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino Il sottoscritto (*): se persona fisica Nome

DOMANDA DI MEDIAZIONE All'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino Il sottoscritto (*): se persona fisica Nome DOMANDA DI MEDIAZIONE All'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino Il sottoscritto (*): se persona fisica Nome Cognome se diverso da persona fisica Società, associazione,

Dettagli

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Ai sensi degli art. 2 e 5 del D. lgs. n. 28/10 il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI GEO-C.A.M. presso Fondazione Geometri Italiani via Cavour, 179/a - 00184 Roma C.F./P.IVA 11404391002 telefono 06 92957536 telefax

Dettagli

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PROT. 2543 DEL 2/2/2015 l conferimento Il Comune di Bastia Umbra intende procedere per il conferimento degli

Dettagli

D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I REGOLAMENTO DI PROCEDURA

D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I REGOLAMENTO DI PROCEDURA REGOLAMENTO DI PROCEDURA Art. 1 Ambito di applicazione 1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 e successive modifiche, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione

Dettagli

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI BUSTO ARSIZIO. 21052 Busto Arsizio L.go Giardino

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI BUSTO ARSIZIO. 21052 Busto Arsizio L.go Giardino ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI BUSTO ARSIZIO 21052 Busto Arsizio L.go Giardino REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI BUSTO ARSIZIO ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Ai sensi

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Prot. n. 867/A39 Brescia, 03/02/2010 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni; VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

Dettagli

All Organismo di Mediazione

All Organismo di Mediazione TIMBRO SEGRETERIA MEDIATORI PROFESSIONISTI ROMA S.R.L. VIA POMPEO NERI N. 10 CAP 00191 ROMA NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO ORGANISMI DI MEDIAZIONE: 1028 CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 12907191006 REGISTRO IMPRESE

Dettagli

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Lo svolgimento dell assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca

Dettagli

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE in vigore dal 1 gennaio 2015 Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l Ente del sistema camerale,

Dettagli

All Organismo di Mediazione

All Organismo di Mediazione TIMBRO SEGRETERIA MEDIATORI PROFESSIONISTI ROMA S.R.L. VIA POMPEO NERI N. 10-00191 ROMA CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 12907191006 REGISTRO IMPRESE DI ROMA NUMERO REA: RM-1409481 CAPITALE SOCIALE: EURO

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA REGOLAMENTO DI PROCEDURA ( Approvato dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 19.12.2013 ) ****** ****** 1 CAPO I DISPOSIZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NETWORK AGENZIA PER L INNOVAZIONE. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NETWORK AGENZIA PER L INNOVAZIONE. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NETWORK AGENZIA PER L INNOVAZIONE Art. 1 Finalità 1. E costituito il Network-Agenzia per l Innovazione per accrescere professionalità e capacità di intervento degli

Dettagli

ISTANZA DI MEDIAZIONE ISTANTE. CAP P.IVA Tel. Fisso / Fax / Tel. Cell. / CAP P.IVA Tel. Fisso / Fax / Tel. Cell. / e-mail Qualifica istante

ISTANZA DI MEDIAZIONE ISTANTE. CAP P.IVA Tel. Fisso / Fax / Tel. Cell. / CAP P.IVA Tel. Fisso / Fax / Tel. Cell. / e-mail Qualifica istante ISTANZA DI MEDIAZIONE ISTANTE Sig. nato a il c.f. e-mail Nel caso in cui la parte richiedente sia una società Ragione sociale e-mail Qualifica istante RAPPRESENTATO E DIFESO PER IL PRESENTE PROCEDIMENTO

Dettagli

CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile

Dettagli

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE DELL ORGANISMO MC&F Srl

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE DELL ORGANISMO MC&F Srl REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE DELL ORGANISMO MC&F Srl APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi dei Decreti

Dettagli

La Mediazione Civile e Commerciale

La Mediazione Civile e Commerciale La Mediazione Civile e Commerciale Il D.Lgs. 28/2010 ed il D.M. 180/2010, in recepimento di una direttiva europea, hanno introdotto in Italia l'istituto della mediazione civile e commerciale. Si tratta

Dettagli

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Comune di Montagnareale Provincia di Messina REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,

Dettagli

RICHIESTA ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI CONCILIATORI

RICHIESTA ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI CONCILIATORI Spett/le ITALCONCILIA - Associazione Mediatori Professionisti Segreteria Generale Corso Europa, 43-83031 Ariano Irpino (Av) RICHIESTA ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI CONCILIATORI Il/La sottoscritto/a, nato/a

Dettagli

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA PALAZZO DI GIUSTIZIA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE ( delibere del 14 marzo 2002 e 21 giugno 2007 ) L iscrizione nel Registro speciale

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI BOLZANO REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI BOLZANO REGOLAMENTO DI PROCEDURA ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI BOLZANO REGOLAMENTO DI PROCEDURA (Approvato con delibera n.129 del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Bolzano in data 27.04.2011, integrato con le modifiche del

Dettagli