gli amministratori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento

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1 Iscrizione in apposita sezione dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e dei soggetti che vi sono sottoposti, e relativa cessazione (2497 bis c.c.) gli amministratori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento non indicati espressamente dalla norma. Occorre considerare tuttavia che gli amministratori che omettono questo adempimento o mantengono l iscrizione quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. OGGETTO DELL ADEMPIMENTO: iscrizione/cancellazione nell apposita sezione del registro delle imprese che esercitano attività di direzione e coordinamento e delle società che vi sono soggette. 58

2 Iscrizione dell atto di trasformazione, anche eterogenea, e di tutti gli adempimenti pubblicitari connessi (2500, 2500 sexies, 2500 septies, 2500 octies, 2500 novies c.c.) il notaio 30 giorni OGGETTO DELL ADEMPIMENTO: la trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico contenente le indicazioni previste dalla legge per l atto di costituzione del tipo adottato. L art c.c prevede la trasformazione in uno di questi tipi di società anche di soggetti ed enti diversi (ad esempio fondazioni, associazioni). L atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato e alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell ente che effettua la trasformazione. Per la trasformazione da società di persone in società di capitali è richiesto il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso). Per la trasformazione da società di capitali in società di persone la delibera è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E richiesto comunque il consenso dei soci che vanno ad assumere la responsabilità illimitata. A norma dell art septies c.c. le società di capitali possono trasformarsi anche in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni (richiesta maggioranza dei due terzi e voto favorevole di coloro che assumono responsabilità illimitata). Viceversa i consorzi, le società consortili, le comunioni d azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società di capitali con i quorum deliberativi indicati dall art octies codice civile. La trasformazione eterogenea ha effetto dopo 60 giorni dall ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. 59

3 Deposito per l iscrizione del progetto di fusione (2501 ter c.c.) non indicati espressamente dalla norma, presumibilmente gli amministratori non indicati espressamente OGGETTO DELL ADEMPIMENTO: deposito per l iscrizione del progetto di fusione per ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Nel progetto deve risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l eventuale conguaglio in denaro 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di socie ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l amministrazione delle società partecipanti alla fusione. Tra l iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. Nota: in caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, nel progetto di fusione non sono richieste le indicazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 (art c.c.). 60

4 Deposito per l iscrizione della deliberazione di fusione o della decisione di fusione (2502 bis c.c.) il notaio 30 giorni OGGETTO DELL ADEMPIMENTO: deposito per l iscrizione della deliberazione (in caso di spa, sapa e srl) o della decisione (in caso di società semplice, s.n.c., o s.a.s.) di fusione insieme ai seguenti allegati (art septies c.c.): 1) progetto di fusione con le relazioni dell organo amministrativo e degli esperti sul rapporto di cambio delle azioni o delle quote (si può omettere l allegazione trattandosi di atto già depositato presso il registro delle imprese) 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l amministrazione e il controllo contabile (si può omettere l allegazione se i bilanci sono stati già regolarmente depositati presso il registro delle imprese) 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte con l osservanza delle norme sulla redazione del bilancio d esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società (la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito nella sede della società). NOTA: si ricorda che a norma degli artt e 2505 bis c.c. la deliberazione di fusione per incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90% può essere adottata dai rispettivi organi amministrativi, sempre con le forme dell art c.c.. In caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute, non sono richieste le relazioni degli amministratori e degli esperti sul rapporto di cambio (art c.c.) In caso di fusione per incorporazione di società posseduta al 90%, la relazione degli esperti può essere omessa qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. 61

5 Deposito per l iscrizione dell atto di fusione (2504 c.c.) il notaio o gli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante TERMINE: 30 giorni OGGETTO DELL ADEMPIMENTO: deposito per l iscrizione dell atto di fusione che deve risultare da atto pubblico. L iscrizione deve essere effettuata per tutte le società partecipanti alla fusione nonché per quella eventualmente risultante dalla fusione. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione. 62

6 Deposito per l iscrizione del progetto di scissione (2506 bis c.c.) non indicati espressamente dalla norma, presumibilmente gli amministratori non indicati espressamente OGGETTO DELL ADEMPIMENTO: deposito per l iscrizione del progetto di scissione. Nel progetto devono risultare i dati indicati nel 1 comma dell art ter codice civile: 9) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione; 10) l atto costitutivo della nuova società risultante dalla scissione e di quella che si scinde, con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione; 11) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l eventuale conguaglio in denaro 12) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla scissione o di quella che si scinde 13) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili 14) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla scissione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla scissione o di quella che si scinde 15) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di socie ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 16) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l amministrazione delle società partecipanti alla scissione. Inoltre dal progetto di scissione deve risultare l esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell eventuale conguaglio in denaro e i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Tra l iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. 63

7 Deposito per l iscrizione della deliberazione di scissione o della decisione di scissione (2506 ter c.c.) il notaio 30 giorni OGGETTO DELL ADEMPIMENTO: deposito per l iscrizione della deliberazione (in caso di spa, sapa e srl) o della decisione (in caso di società semplice, s.n.c., o s.a.s.) di scissione insieme ai seguenti allegati (art septies c.c.): 4) progetto di scissione con le relazioni dell organo amministrativo e degli esperti sul rapporto di cambio delle azioni o delle quote (si può omettere l allegazione trattandosi di atto già depositato presso il registro delle imprese). La relazione dell organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga alla società scissa. La relazione degli esperti non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diverso da quello proporzionale. 5) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione, con le relazioni dei soggetti cui compete l amministrazione e il controllo contabile (si può omettere l allegazione se i bilanci sono stati già regolarmente depositati presso il registro delle imprese) 6) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione redatte con l osservanza delle norme sulla redazione del bilancio d esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di scissione è depositato nella sede della società (la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito nella sede della società). Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che hanno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione della relazione e della situazione patrimoniale (art ter, 4 comma c.c.). 64

8 Deposito per l iscrizione dell atto di scissione (2506 ter c.c.) il notaio o gli amministratori della società risultante dalla scissione o di quella scissa (qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa) TERMINE: 30 giorni OGGETTO DELL ADEMPIMENTO: deposito per l iscrizione dell atto di scissione che deve risultare da atto pubblico. L iscrizione deve essere effettuata per tutte le società partecipanti alla scissione. La scissione ha effetto dall ultima delle iscrizioni dell atto di scissione nell ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. 65

9 Iscrizione delle generalità e dei poteri delle persone che rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato società estere (2508 c.c.) le persone che rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato italiano le società estere non indicati espressamente dalla norma OGGETTO DELL ADEMPIMENTO: le società costituite all estero che stabiliscono nel territorio dello Stato italiano una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali (ad esempio hanno l obbligo di depositare il bilancio d esercizio). Devono pubblicare il cognome, nome data e luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con l indicazione dei relativi poteri. 66

10 Iscrizione di sede secondaria di società estera (2508 c.c.) I legali rappresentanti della società estera ovvero le persone che la rappresentano stabilmente in Italia 45 giorni (termine deducibile dal rinvio alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti) OGGETTO DELL ADEMPIMENTO: iscrizione dell atto di istituzione della sede secondaria con rappresentanza stabile. L atto deve essere registrato presso l Ufficio delle Entrate competente e accompagnato dalla traduzione in lingua italiana (traduzione eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, ovvero traduzione asseverata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana). Deve essere allegato nella medesima forma anche l atto di nomina delle persone che hanno la rappresentanza in Italia se tale nomina non è già ricompresa nell atto istitutivo della sede secondaria. Deve inoltre essere allegato un certificato rilasciato dalla competente autorità locale dal quale si possano desumere gli elementi principali dell impresa, legalizzato (se trattasi di Paese al di fuori dell Unione Europea) da un autorità diplomatica o consolare italiana del luogo ove è la sede principale dell impresa, con traduzione in lingua italiana (traduzione eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, ovvero traduzione asseverata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana). 67

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