CONVEGNO 8 marzo La segnalazione di operazioni sospette e i nuovi limiti alla circolazione del contante.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONVEGNO 8 marzo 2012. La segnalazione di operazioni sospette e i nuovi limiti alla circolazione del contante."

Transcript

1 CONVEGNO 8 marzo 2012 La segnalazione di operazioni sospette e i nuovi limiti alla circolazione del contante.

2 D. Lgs. 231/2007 Sulla base del principio «CONOSCI IL TUO CLIENTE», la legge antiriciclaggio pone a carico dei destinatari: obblighi di collaborazione attiva (obbligo delle segnalazioni e ostacolo al compimento dei reati): obbligo di svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo obbligo di astensione dall instaurazione del rapporto continuativo o dall esecuzione della operazione/prestazione professionale obbligo di vigilare sulle infrazioni da parte dei componenti degli organi di controllo obbligo di segnalare le infrazioni alle limitazioni all uso del contante al MEF obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all UIF

3 D. Lgs. 231/2007 Per consentire la «tracciabilità dell operazione», il decreto introduce poi all art. 49 nei confronti di tutti LIMITAZIONE ALL USO DEL DENARO CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

4 Art D. Lgs. 231/2007 È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000 euro]. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Il divieto riguarda il trasferimento, ovvero il passaggio della titolarità del denaro contante o di libretti o titoli al portatore. Si fa riferimento a denaro contante o a libretti o titoli al portatore in quanto l utilizzazione di questi strumenti di pagamento non consente la «tracciabilità dell operazione», non essendo spesso possibile una chiara individuazione dell entità e della frequenza dei passaggi di valori tra i soggetti dell operazione. Il divieto non riguarda i depositi, i libretti ed i titoli nominativi, per i quali, per converso, è possibile l identificazione del titolare dei fondi. La ratio della intera normativa antiriciclaggio è appunto quella di evitare che trasferimenti di valori sfuggano ai controlli e che operazioni elusive delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari siano poste in essere allo scopo di utilizzare il sistema finanziario per riciclare proventi derivanti da attività criminali, o finanziare il terrorismo.

5 Art D. Lgs. 231/2007 È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000 euro]. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Il divieto riguarda il trasferimento, ovvero il passaggio della titolarità del denaro contante o di libretti o titoli al portatore, a prescindere dalla esistenza o meno di una giustificazione economica dell operazione.

6 Art D. Lgs. 231/2007 È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000 euro]. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Il Legislatore nazionale antiriciclaggio ha inteso fissare un limite alla circolazione ed al trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore al denaro contante equiparati, effettuato tra soggetti diversi (dai destinatari del Decreto), nello specifico caso in cui tale passaggio non avvenga attraverso intermediari finanziari abilitati (oggi solo banche e Poste Italiane) e/o con strumenti che non siano tracciabili. Non devono essere eseguiti passaggi di valori al di fuori del circuito finanziario. Il trasferimento, anche di denaro contante, effettuato per il tramite di intermediari autorizzati, al contrario, è sempre consentito, così come espresso nell ultima frase del medesimo comma: Il trasferimento [di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo di valore complessivamente pari o superiore a euro] può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

7 Art D. Lgs. 231/2007 È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000] euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. In concreto, le norme del D. Lgs 231/2007 (artt.49-50), come integrate dal «decreto Salva Italia» (ora L. 214/2011), fissano con decorrenza il divieto di effettuare transazioni economiche mediante denaro contante o titoli al portatore o libretti di deposito bancari o postali al portatore, qualora il valore oggetto di trasferimento è pari o superiore a (cioè si possono effettuare transazioni economiche senza ricorrere ad intermediari abilitati finché l importo non supera i 999,99 )

8 Art D. Lgs. 231/2007 E vietato il trasferimento di denaro contante o libretti o titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alla soglia di legge Tali limitazioni hanno nel tempo subito diversi adattamenti: SOGLIA DECORRENZA fino al 29 aprile dal 30 aprile 2008 al 24 giugno dal 25 giugno 2008 al 30 maggio dal 31 maggio 2010 al 12 agosto dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre dal 6 dicembre 2011

9 Art D. Lgs. 231/2007 È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000] euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Il divieto di effettuare transazioni economiche mediante denaro contante o titoli al portatore o libretti di deposito bancari o postali al portatore rimane comunque valido anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori a che appaiano artificiosamente frazionati.

10 Art D. Lgs. 231/2007 È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000] euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. cos è un OPERAZIONE FRAZIONATA? Il decreto antiriciclaggio definisce l operazione frazionata come un operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

11 Art D. Lgs. 231/2007 cos è un OPERAZIONE FRAZIONATA? Secondo le indicazioni del Ministero dell Economia e delle Finanze, in virtù anche dei pareri espressi nel tempo dall allora Commissione prevista dall art.32 del DPR 30 aprile 1988, n.148, si deve comunque considerare che nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 1.000, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all operazione stessa oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti, fatto salvo il potere discrezionale dell Amministrazione valutare caso per caso se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione (in tale contesto appaiono consentite le modalità di pagamento legate ad esempio a contratti di somministrazione ovvero ad accordi di rateizzazione previsti contrattualmente tra le parti).

12 Art D. Lgs. 231/2007 Cosa significa COMPLESSIVAMENTE? L art. 49 del D. Lgs. 231/2007 dispone: «È VIETATO il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a [1.000] euro» La circolare n. 2/2012 del MEF richiama anche il parere del Consiglio di Stato n del 12 dicembre 1995 che, analizzando un testo normativo precedente al decreto vigente, è stato chiamato ad interpretare in merito all applicazione del criterio del cumulo delle operazioni. Il Consiglio di Stato ha chiarito che in mancanza di un preciso limite temporale e nell evidente impossibilità di desumere tale limite in via interpretativa, debba senz altro prendersi come punto principale di riferimento un criterio oggettivo (ambito temporale di sette giorni), tenendo conto però della circostanza che la presenza di determinati elementi, anche in ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure di anti riciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari. Il principio espresso dal Consiglio di Stato ha trovato poi una copertura normativa nella richiamata lettera m). Ne consegue, dunque, sono ammissibili operazioni di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali, o conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

13 Il D. L. 201/2011 apporta modifiche anche in materia di: assegni bancari e postali; assegni circolari, vaglia postali e cambiari. Art D. Lgs. 231/2007 Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.. Gli assegni «a me medesimo» non possono circolare! Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro. Tali assegni devono recare non solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.

14 Il D. L. 201/2011 apporta modifiche anche in materia di: Libretti di deposito al portatore Art D. Lgs. 231/2007 Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

15 Art D. Lgs. 231/2007 Quindi sono OPERAZIONI VIETATE: il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e senza ricorrere ad intermediari finanziari (banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa), quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a ; pagamenti effettuati mediante assegni bancari o postali, di importo pari o superiore a 1.000, qualora tali titoli siano privi dell indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità; pagamenti effettuati mediante assegni bancari e postali emessi all ordine del traente (con intestazione a me medesimo o a me stesso ) e che vengano girati a soggetti diversi da una banca o da Poste Italiane Spa per l incasso da parte del beneficiario.

16 Art D. Lgs. 231/2007 Violazione del divieto di trasferimento di contanti o titoli al portatore oltre soglia: Per i trasferimenti effettuati fino al 15 giugno 2010 Sanzione amministrativa pecuniaria: - dall 1% al 40% dell importo trasferito ove questo sia inferiore o pari a euro - dal 5% al 40% dell'importo trasferito ove questo sia superiore a euro. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a euro ( euro per importi superiori a euro).

17 Art D. Lgs. 231/2007 Violazione del divieto di trasferimento di contanti o titoli al portatore oltre soglia: Dal 16 giugno 2010 Per i trasferimenti commessi in violazione dell art. 49. è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria: - dall 1% al 40% dell importo trasferito ove questo sia inferiore o pari a euro - dal 5% al 40% dell'importo trasferito ove questo sia superiore a euro. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a euro ( euro per importi superiori a euro). Le violazioni di importo non superiore a euro, sono oblabili. Il trasgressore può estinguere il procedimento (ex art. 16 L. 689/81) entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione versando una somma pari al 2% dell importo trasferito (art. 60 del D. Lgs. 231/2007) Le violazioni dell art. 6 (accettazione di assegni con girata diversa dall incasso emessi all ordine del traente), la sanzione è applicabile a prescindere dall importo dell assegno e non è prevista la facoltà di «oblare». Le infrazioni alle limitazioni di cui sopra commesse dopo il 6 dicembre 2011 relativamente al nuovo limite NON ERANO SANZIONABILI FINO AL 31 GENNAIO 2012.

18

19 Il decreto legislativo 231/2007 tratta dell obbligo di segnalazione di operazioni sospette all art. 41, che recita: Comma 1: «I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro.»

20 Previgente formulazione L art. 3 della legge 197/1991 prevedeva che i soggetti onerati avessero l'obbligo di segnalare all'uic ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducesse a ritenere, in base agli elementi a loro disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime potessero provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

21 Segnalazione di operazioni sospette art.41 I soggetti obbligati inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando: sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

22 Le condotte ricomprese dalla norma per le segnalazioni sono sicuramente più ampie: Sapere: conoscenza diretta e certa del comportamento posto in essere. Il riferimento va ad una conoscenza diretta e certa desunta o da risultanze documentali o da comportamenti antigiuridici. Sospetto: desunto da caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza considerata, dalla capacità economica e dall attività svolta dal soggetto cui è riferita. Ragionevoli motivi di sospetto: con tale definizione ci si potrebbe riferire agli indicatori di anomalia. Art.41, comma 2: Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia.

23 Testualmente l art. 41 del d.lgs 231/2007 prescrive che l obbligo di segnalazione sorga, come soglia minima d ingresso, quando ci siano motivi ragionevoli di sospetto. Quindi, non semplici anomalie, non mere illazioni, ma fatti oggettivi che giustifichino la segnalazione all UIF desunti dalle caratteristiche, entità, natura dell operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell ambito dell attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

24 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Sono da segnalare le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza, considerata la capacità economica e l attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. DA TENERE PRESENTE: 1. Criteri generali per l individuazione delle operazioni sospette 2. Procedura per la segnalazione 3. Principio della riservatezza

25 Riciclaggio: art. 2 del D.Lgs 231/2007 Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

26 La definizione riportata non coincide con la definizione del reato di riciclaggio (proprio ed improprio) di cui agli artt.648-bis e il 648-ter. La nozione di riciclaggio che ci è offerta dal decreto è più generica di quella del codice penale e prevede, in particolare anche l ipotesi del cd. autoriciclaggio ossia il riciclaggio dei proventi di chi ha commesso o è concorso nel reato. Sono ricomprese, all interno della generica definizione di riciclaggio altre ipotesi, tecnicamente distinte dal reato di riciclaggio e rientranti nella ricettazione o nel favoreggiamento reale.

27 Spetterà poi all Autorità giudiziaria, in presenza di una fattispecie criminosa, individuare la norma penale di riferimento, verificare la sussistenza degli elementi di colpevolezza, comminare la relativa sanzione da applicare. Le definizioni tecniche di riciclaggio, riciclaggio improprio, autoriciclaggio, favoreggiamento reale, ricettazione, etc., non potranno in alcun modo condizionare i soggetti passivi della nuova normativa nell assolvimento dei loro obblighi, il cui unico punto di riferimento sarà la definizione di riciclaggio contenuta nell art. 2 del D. Lgs.

28 Finanziamento al terrorismo Si rimanda alla nozione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109: qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

29 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE Il sospetto è desunto secondo le indicazioni dell art.41: caratteristiche (normalità, congruità), entità (valore nel contesto complessivo), natura dell'operazione (periodicità o negozio straordinario) o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

30 L area da cui attingere eventuali elementi di sospetto è ampia e si riferisce alle circostanze oggettive e soggettive che accompagnano l operazione o la prestazione professionale. L accento va, comunque, posto sulla ragionevolezza dei motivi che devono sussistere non essendo sufficiente un indice di anomalia isolato ovvero congetture o illazioni da parte del soggetto obbligato.

31 In base alle nuove disposizioni, gli intermediari e i professionisti hanno l obbligo, in presenza di indici di anomalia di chiedere al cliente informazioni: sullo scopo sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale e, quindi di acquisire dal cliente stesso dati ed informazioni ulteriori per valutare l opportunità di segnalare o meno l operazione all UIF.

32 L obbligo di segnalare le operazioni sospette non implica alcuna attività investigativa In proposito: Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze alle competenti Commissioni parlamentari sull applicazione delle norme relative all obbligo di registrazione delle transazioni per l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 5 luglio 1991, n legge antiriciclaggio.

33 Valutazione informazioni Il soggetto onerato deve valutare le operazioni sulla base degli elementi informativi in suo possesso; la segnalazione è un contributo conoscitivo che può attivare eventuali indagini volte ad accertare fatti penalmente rilevanti. L efficacia del processo di valutazione dipende dalla conoscenza del cliente, in particolare della sua attività o professione (ex art. 3 principi generali - d.lgs 231/2007: Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale ).

34 I professionisti e gli intermediari devono perciò tenere conto di eventuali collegamenti significativi che i clienti intrattengono tra loro o con altri soggetti, comprese le relazioni societarie e di gruppo, nonché i legami contrattuali, finanziari o commerciali che consentono di cogliere la giustificazione delle transazioni. Una discrasia tra l operazione e il profilo economico finanziario del soggetto che la effettua, costituisce una possibile base per qualificare l operazione come sospetta.

35 NOVITA MANOVRA ESTIVA 2010 Una importante novità introdotta dalla Manovra estiva 2010 riguarda l individuazione di situazioni che comportano a carico dei soggetti alla normativa antiriciclaggio l obbligo di effettuare le segnalazioni operazioni sospette. La lettera b del comma 1 dell art.36 del D.L. 78/2010 va ad integrare il citato articolo 41, qualificando quale elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro.

36 Indicatori anomalia Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorchè contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'italia;

37 Indicatori anomalia b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali; c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno. Gli indicatori di anomalia sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento

38 Approccio basato sul rischio Una griglia di indicatori generali di anomalia da prendere in considerazione al fine di valutare il rischio riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è contenuta nell art. 20 del D.lgs. 231/2007 laddove viene affermato che gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti alla nuova normativa devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti, ovvero agli ordini professionali, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

39 I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ART. 20) Con riferimento al cliente: 1. natura giuridica 2. prevalente attività svolta 3. comportamento tenuto al momento del compimento dell operazione o dell instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4. area geografica di residenza del cliente o della controparte

40 I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ART. 20) Con riferimento all operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale 1. tipologia dell operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2. modalità di svolgimento dell operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3. ammontare; 4. frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5. ragionevolezza dell operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all attività svolta dal cliente; 6. area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell operazione o del rapporto continuativo.

41 Linee Guida Abi Circolare 1/2009 Ipotesi di rischio Attività di raccolta apertura di numerosi conti presso il medesimo intermediario senza apparente giustificazione ovvero instaurazione di rapporti con numerosi intermediari nella stessa zona senza logica giustificazione; versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l attività economica del cliente; analoga situazione può registrarsi per operazioni di prelevamento; operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie; operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi qualora i rapporti non appaiano giustificati; operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente senza plausibili giustificazioni; operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall attività economica del cliente o da altre circostanze.

42 Linee Guida Abi Circolare 1/2009 Ipotesi di rischio Attività di impiego utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme tra paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall usuale attività economica del cliente; clienti in situazione di difficoltà economica che effettuano operazioni di rilevante ammontare, senza fornire plausibili giustificazioni sull origine dei fondi utilizzati, quali l estinzione totale o parziale di finanziamenti in essere; operazioni collegate all erogazione ed all utilizzo di finanziamenti pubblici; operazioni collegate alla richiesta, utilizzo o rimborso di finanziamenti erogati da altri intermediari bancari/finanziari; operazioni collegate all emissione di titoli di debito.

43 Linee Guida Abi Circolare 1/2009 Ipotesi di rischio Servizi bancari ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente; operazioni di pagamento effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi qualora i rapporti non appaiano giustificati; operazioni di pagamento effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente senza plausibili giustificazioni; operazioni di pagamento con controparti insediate in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall attività economica del cliente o da altre circostanze;

44 Linee Guida Abi Circolare 1/2009 Ipotesi di rischio Servizi bancari negoziazione di strumenti finanziari senza che l operazione transiti sul conto corrente del cliente; stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi mediante ; assegni bancari che presentano molteplici girate; stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza; nomina di più beneficiari di polizze assicurative in modo tale che l importo da liquidare risulti frazionato in tranche, non giustificata dai rapporti tra il cliente e i beneficiari; liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze sottoscritte da clienti diversi e aventi come beneficiario la stessa persona.

45 Tempi Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

46 Obbligo di astensione I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini (art.41, comma 4).

47 Responsabilità e segreto professionale Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

48 Tutela della riservatezza art.45 I soggetti obbligati alla segnalazione adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato. Gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

49 Rilevazione identità segnalante In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata. L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Fuori dalle ipotesi citate, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

50 Divieto di comunicazione art.46 I soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e gli altri destinatari e chiunque ne sia comunque a conoscenza HANNO IL DIVIETO di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal decreto 231/2007.

51 Divieto di comunicazione: soggetti interessati/terzi I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo al soggetto interessato o a terzi. Esenzioni: Il divieto di informazione non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo, né la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste dall'articolo 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.

52 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 La Banca d Italia con la delibera n.616 del ha approvato i nuovi indicatori di anomalia che vanno a sostituire quelli già fissati nelle istruzioni emanate il

53 I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA Gli indicatori sono stati suddivisi in 5 macro-categorie: Cliente. Operazioni e rapporti. Mezzi e modalità di pagamento. Strumenti finanziari e contratti assicurativi. Finanziamento al terrorismo.

54 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 La Banca d Italia chiarisce che gli indicatori di anomalia sono volti a: agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali.

55 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 La Banca d Italia osserva come l elencazione degli indicatori di anomalia non sia esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.

56 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 IMPORTANTE! La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette L assenza di indicatori previsti nell allegato può non essere sufficiente a escludere che l operazione sia sospetta. Gli intermediari devono valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto

57 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Conseguenze: in presenza di comportamenti descritti negli indicatori gli intermediari hanno l onere di effettuare una valutazione complessiva della natura dell operazione sulla base di tutte le altre informazioni disponibili.

58 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI AD APPLICARE Indicatori generali e particolari B.I. Schemi di anomalia stabiliti dall UIF ex art.6, comma 7, lett.b Gli intermediari devono utilizzare altresì delle Indicazioni operative per l esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, emanate dalla Banca d Italia con provvedimento del 27 maggio 2009, pubblicate sul sito internet

59 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Per B.I., gli intermediari hanno l onere di segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo, comunicando all UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione. In questo ambito gli intermediari devono valutare con attenzione l operatività posta in essere con altri intermediari, nazionali ed esteri, se di dubbio profilo reputazionale ovvero operanti in Paesi o territori a rischio.

60 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 L analisi dell operatività ai fini dell eventuale segnalazione alla UIF deve altresì essere effettuata per l intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione ovvero di conclusione del rapporto. La mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non costituisce di per sé elemento fondante di una segnalazione

61 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Gli intermediari devono adottare procedure interne di valutazione idonee a garantire la tempestività della segnalazione, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell effettuazione della segnalazione stessa e l omogeneità dei comportamenti.

62 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 In tale contesto gli intermediari si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi, quali l importo o la frequenza delle operazioni, e qualitativi, quali la tipologia e le modalità di utilizzazione dei servizi. Per l operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici, gli intermediari devono utilizzare procedure informatiche per l individuazione automatica di operazioni anomale.

63 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Gli intermediari che forniscono servizi di tramitazione adottano procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni, per destinazione o provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti i dati dei soggetti che accedono ai servizi di tramitazione. In ogni caso gli intermediari devono impiegare procedure informatiche volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi relativamente all operatività che transita sui conti correnti di corrispondenza o sui conti assimilabili ai conti di corrispondenza.

64 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Gli intermediari devono prestare particolare attenzione ai conti di passaggio e ai conti assimilabili ai conti di passaggio, soprattutto qualora sia impossibile associare ciascuna transazione al singolo cliente dell ente corrispondente almeno tramite l utilizzo di un codice identificativo univoco. Anche gli intermediari di cui all art.2, comma 2 (società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di gestione dei servizi di liquidazione, società di gestione dei sistemi di compensazione, ecc.) devono impiegare procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo

65 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Gli intermediari hanno l onere di sottoporre a procedure di valutazione le operazioni evidenziate dalle procedure automatiche fin qui citate.

66 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Appaiono altresì molto importanti le indicazioni fornite dalla Banca d Italia all articolo 7 del Provvedimento oggetto di esame. Viene infatti precisato che la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall eventuale denuncia all autorità giudiziaria.

67 Il provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari della Banca d Italia del 2010 Gli intermediari poi non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell art.49 del decreto n. 231/07, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tali violazioni vanno comunicate solo al Ministero dell Economia e Finanze.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE Informativa n. 11 del 2 aprile 2008 Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE 1 Novità in materia di utilizzo del

Dettagli

Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio

Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio 1 La normativa Il D. lgs. 231/07 ha dato attuazione

Dettagli

Periodico informativo n. 100/2012. Le novità antiriciclaggio

Periodico informativo n. 100/2012. Le novità antiriciclaggio Periodico informativo n. 100/2012 Le novità antiriciclaggio Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che è entrato in vigore lo scorso

Dettagli

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014 Circolare N.35 del 7 Marzo 2014 POS per i professionisti. Con la conversione del DL Milleproroghe slitta al 30.06.2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata approvata definitivamente

Dettagli

Glossario Antiriciclaggio

Glossario Antiriciclaggio Pagina 1 di 7 Glossario Antiriciclaggio Adeguata Verifica Amministrazioni interessate Archivio Unico Informatico Autorità di Vigilanza di Settore Banca di Comodo CAP Cliente Conti di passaggio Dati identificativi

Dettagli

ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE

ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE L art. 49 del DLGS n. 231/07 vieta il trasferimento di denaro contante, libretti e/o titoli al portatore fra soggetti

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio N. 165 del 6 Novembre 2013 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi POS obbligatorio per esercenti di attività di vendita di prodotti e servizi, anche professionali (Articolo 15 commi

Dettagli

AVVISO ALLA CLIENTELA

AVVISO ALLA CLIENTELA novembre 2007, n.231 circa il TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento

Dettagli

Circolazione del contante: pagamenti oltre i 1.000 tra privati

Circolazione del contante: pagamenti oltre i 1.000 tra privati 24.01.2012 Circolazione del contante: pagamenti oltre i 1.000 tra privati Categoria Sottocategoria Antiriciclaggio Varie Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto

Dettagli

LO STOP ALL USO DEL CONTANTE

LO STOP ALL USO DEL CONTANTE 2012 Studio Pavan Daniela dottore commercialista e revisore contabile via G. Garibaldi 104/A 35043 Monselice (PD) e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu sito web: http:// www.studiopavan.eu tel. 0429/73659

Dettagli

Il monitoraggio fiscale

Il monitoraggio fiscale Forum Banche e P.A. 2015 Il monitoraggio fiscale Roma, 23 novembre 2015 1 L art. 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 («legge europea 2013») ha profondamente modificato il sistema del cd. monitoraggio fiscale

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO. avv.pierluigioliva@hotmail.it

ANTIRICICLAGGIO. avv.pierluigioliva@hotmail.it ANTIRICICLAGGIO avv.pierluigioliva@hotmail.it Il quadro normativo!! Direttive CEE!! D. lgs. 21.11.2007 n.231!! D. lgs. 25.9.2009 n.152!! Il fine è quello di prevenire l utilizzo del sistema finanziario

Dettagli

ASSEGNI: CAMBIA TUTTO Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore

ASSEGNI: CAMBIA TUTTO Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore Impa_assegni_4 31-03-2008 14:46 Page 2 C ASSEGNI: CAMBIA TUTTO Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore Composite M Y CM MY CY CMY K A S S E G N I : C A M B I A T U T T O INDICE Assegni

Dettagli

Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013

Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 26.11.2013 Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale Gli adempimenti previsti per gli organi di controllo Categoria: Antiriciclaggio

Dettagli

LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO

LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO Relatore Magg. GdF dott. Armando Tadini - Ufficiale Addetto Centro Operativo DIA Milano - SANZIONI amministrative penali CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO

Dettagli

La Manovra 2010 modifica il decreto antiriciclaggio

La Manovra 2010 modifica il decreto antiriciclaggio La modifica il decreto antiriciclaggio di Nicola Forte (*) LA NOVITA` La ha diminuito nuovamente a 5.000 euro la soglia massima per le transazioni in contanti, per l emissione di assegni liberi e per il

Dettagli

L OBBLIGO DI ASTENSIONE. Il D.Lgs. n. 231/2007 pone ai professionisti stringenti obblighi di

L OBBLIGO DI ASTENSIONE. Il D.Lgs. n. 231/2007 pone ai professionisti stringenti obblighi di L OBBLIGO DI ASTENSIONE Il D.Lgs. n. 231/2007 pone ai professionisti stringenti obblighi di adeguata verifica della clientela, da svolgere alternativamente in modalità ordinaria, semplificata o rafforzata

Dettagli

Roma, 06/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi

Roma, 06/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Roma, 06/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La limitazione alla circolazione del contante Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO Modalità operative per le sale bingo

ANTIRICICLAGGIO Modalità operative per le sale bingo ANTIRICICLAGGIO Modalità operative per le sale bingo Convegno ASCOB Roma 18 Luglio 2012 Dott. Franco Fantozzi Direttore Sicurezza e Compliance CODERE ITALIA SpA RICICLAGGIO: LE DIMENSIONI DEL FENOMENO

Dettagli

Il decreto Antiriciclaggio

Il decreto Antiriciclaggio Il decreto Antiriciclaggio Gli aspetti principali per le banche della normativa antiriciclaggio 1 Sommario Struttura fondamentale della normativa antiriciclaggio Limite al trasferimento di contanti e titoli

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

OGGETTO: Articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.

OGGETTO: Articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169. Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione OGGETTO: Articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo

Dettagli

Oggetto: A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000 euro.

Oggetto: A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000 euro. Busto Arsizio, 16/09/2010 Ai gentili clienti Loro sedi Oggetto: A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000. La violazione L art. 20 del Dl. 78/2010 ha modificato la soglia massima per effettuare

Dettagli

STUDIO BADELLINO. GIOVANNI L. BADELLINO D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a R e v i s o r e C o n t a b i l e

STUDIO BADELLINO. GIOVANNI L. BADELLINO D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a R e v i s o r e C o n t a b i l e GIOVANNI L. D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a R e v i s o r e C o n t a b i l e CIRCOLARE N. 4 DELL 8 APRILE 2008 INTRODUZIONE PAG. 2 TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE (ART. 49) PAG. 2 NUOVA DISCIPLINA

Dettagli

A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000 euro.

A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000 euro. A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000. La violazione L art. 20 del Dl. 78/2010 ha modificato la soglia massima per effettuare i pagamenti in denaro contante in precedenza pari a 12.500,

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

LA MANOVRA MONTI (DL 6.12.2011 N. 201) - NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE

LA MANOVRA MONTI (DL 6.12.2011 N. 201) - NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE LA MANOVRA MONTI (DL 6.12.2011 N. 201) - NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE INDICE 1 Premessa 2 Novità in materia di contanti 2.1 Valore oggetto di trasferimento ed operazioni

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI MODULISTICA ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 - D.M. 12.08.2008 - Chiarim. Mef 12.06.2008 al CNDCEC - Linee guida CNDCEC 8.09.2008 Sussiste in

Dettagli

OGGETTO: IL NUOVO LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE

OGGETTO: IL NUOVO LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE Legnano, 13/01/2016 Alle imprese assistite OGGETTO: IL NUOVO LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE Uno degli interventi sicuramente più inaspettati della manovra per il 2016 riguarda l innalzamento della soglia

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI (parte seconda) 1 MISURE ULTERIORI: LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE FORMAZIONE 2 Il divieto (art. 49, co. 1, d.lgs. 231/2007) È vietato il

Dettagli

Normativa Antiriciclaggio. Dott.ssa Antonella Masala, Responsabile Antiriciclaggio Eos Servizi Fiduciari Spa

Normativa Antiriciclaggio. Dott.ssa Antonella Masala, Responsabile Antiriciclaggio Eos Servizi Fiduciari Spa Normativa Antiriciclaggio Dott.ssa Antonella Masala, Responsabile Antiriciclaggio Eos Servizi Fiduciari Spa Premessa Legge 15 dicembre 2014, n. 186 «Collaborazione volontaria per l emersione e il rientro

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10-00173 Roma

Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10-00173 Roma SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 Introduzione normativa...2 Contenuti del rilascio...3 ADEGUAMENTO ARCHIVI (00006z)...3 ANTIRICICLAGGIO D.M. 141...3 Tabella Natura

Dettagli

Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo)

Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo) Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo) Altalex.it In tema di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

PROVVEDIMENTO PER LA TENUTA DELL ARCHIVIO UNICO INFORMATICO NOTA ESPLICATIVA DEGLI SCHEMI INNOVATIVI DI REGISTRAZIONE

PROVVEDIMENTO PER LA TENUTA DELL ARCHIVIO UNICO INFORMATICO NOTA ESPLICATIVA DEGLI SCHEMI INNOVATIVI DI REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO PER LA TENUTA DELL ARCHIVIO UNICO INFORMATICO NOTA ESPLICATIVA DEGLI SCHEMI INNOVATIVI DI REGISTRAZIONE Il provvedimento per la tenuta dell archivio unico informatico (AUI) adegua la precedente

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

CORSO ANTIRICICLAGGIO 2013

CORSO ANTIRICICLAGGIO 2013 CORSO ANTIRICICLAGGIO 2013 Normativa, adempimenti, sanzioni, verifiche, flusso operativo procedura Antonello Valentini TeamUfficio S.r.l. 1 Cos è l Antiriciclaggio? Con Antiriciclaggio si intende l azione

Dettagli

L antiriciclaggio e nuovi limiti all'uso del contante

L antiriciclaggio e nuovi limiti all'uso del contante L antiriciclaggio e nuovi limiti all'uso del contante Il D.L. 13 agosto 2011 n.138, noto come Manovra di Ferragosto al fine di ridurre il rischio connesso all utilizzo del contante a scopo di riciclaggio

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 marzo 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 49, comma 10 Imposta di bollo su assegni bancari o postali

Dettagli

LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L USO DEL CONTANTE E LA COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE

LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L USO DEL CONTANTE E LA COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMATIVA N. 285 16 DICEMBRE 2011 ANTIRICICLAGGIO LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L USO DEL CONTANTE E LA COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Art. 12, commi 1 e 11, DL n. 201/2011 Artt.

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

Periodico informativo n. 164/2014. Trasporto merci. Pagamento solo con strumenti tracciabili

Periodico informativo n. 164/2014. Trasporto merci. Pagamento solo con strumenti tracciabili Periodico informativo n. 164/2014 Trasporto merci. Pagamento solo con strumenti tracciabili Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, con

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 57 del 20 dicembre 2011 La manovra Monti (DL

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

- 1 - Trasferimento di denaro contante

- 1 - Trasferimento di denaro contante A DECORRERE DAL 31.5.2010 sono state introdotte ad opera dell art. 20, DL n. 78/2010, c.d. Manovra correttiva, una serie di novità circa: l uso del denaro contante; l utilizzo degli assegni bancari o postali

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

ICT SECURITY N. 47 SETTEMBRE 2006 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E IL BINOMIO PRIVACY/SICUREZZA. Autore: Daniela Rocca

ICT SECURITY N. 47 SETTEMBRE 2006 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E IL BINOMIO PRIVACY/SICUREZZA. Autore: Daniela Rocca SOMMARIO La nuova normativa antiriciclaggio I presupposti dell identificazione Il contenuto e le modalità dell identificazione Il contenuto dell obbligo di registrazione e conservazione dei dati La segnalazione

Dettagli

Circolare N.146 del 19 Ottobre 2012. Novità in materia di disposizioni di bonifico

Circolare N.146 del 19 Ottobre 2012. Novità in materia di disposizioni di bonifico Circolare N.146 del 19 Ottobre 2012 Novità in materia di disposizioni di bonifico Novità in materia di disposizioni di bonifico Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che sono state pubblicate,

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ELENCO DELLE

Dettagli

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI E DEI PROFESSIONISTI

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI E DEI PROFESSIONISTI LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI E DEI PROFESSIONISTI Bergamo 27 novembre 2013 Centro Congressi Giovanni XXIII Il Provvedimento del 3 aprile 2013 della Banca d Italia: il monitoraggio

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

FISCAL NEWS. La circolare di aggiornamento professionale. Antiriciclaggio

FISCAL NEWS. La circolare di aggiornamento professionale. Antiriciclaggio a cura di Antonio Gigliotti FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale 17 DICEMBRE 2013 Categoria Sottocategoria Antiriciclaggio: tenuta contabilità e segnalazione Antiriciclaggio Varie La

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Documento per la consultazione Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring

Documento per la consultazione Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring Documento per la consultazione Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni

Dettagli

Tracciabilità dei flussi finanziari

Tracciabilità dei flussi finanziari Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 2010 n. 136 DL 187 del 12 novembre 2010 L. Conv. 217 del 17 dicembre 2010 Scopo Assicurare la prevenzione di infiltrazioni criminali Si rivolge Agli

Dettagli

LA BANCA D ITALIA DISPONE. Articolo 1 (Definizioni) 1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per:

LA BANCA D ITALIA DISPONE. Articolo 1 (Definizioni) 1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per: PROVVEDIMENTO RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER LE SOCIETA DI REVISIONE E REVISORI LEGALI CON INCARICHI DI REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO LA BANCA D ITALIA Vista la legge 25 gennaio 2006,

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/8 OGGETTO NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO: INNALZAMENTO DELLA SOGLIA PER L USO DEL CONTANTE CLASSIFICAZIONE CC - ANTIRICICLAGGIO RIFERIMENTI RMATIVI D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 ART. 12 D.L.

Dettagli

Obblighi di registrazione e conservazione

Obblighi di registrazione e conservazione CONVEGNO Il Notariato parte attiva del sistema antiriciclaggio Incontro con le altre Istituzioni impegnate nella difesa della legalità: esperienze, problematiche, contributi, istruzioni operative Roma,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti CIRCOLARE A.F. N. 92 del 4 giugno 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che l articolo 19 del decreto-legge

Dettagli

AVVISO ALLA CLIENTELA

AVVISO ALLA CLIENTELA AVVISO ALLA CLIENTELA Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell emanazione del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. decreto Monti ) cambiano alcune disposizioni circa l utilizzo

Dettagli

S T U D I O D I S P I R I T O CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

S T U D I O D I S P I R I T O CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE S T U D I O D I S P I R I T O CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE MARIO DI SPIRITO Dottore Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Tribunale di Roma Circolare n. 8 del 25/10/2013

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014

Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014 Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014 Dal 12 novembre 2014 tracciabilita assoluta per i pagamenti delle prestazioni di trasporto di merci su strada Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Dottore, posso pagarla in contanti? Si, ma

Dottore, posso pagarla in contanti? Si, ma Sul forum Odontoiatria fiscale nel portale dedicato agli Odontoiatri italiani Odontoline.it, del quale sono moderatore, è stato a più riprese discusso il tema della limitazione all uso dei contanti, in

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

Dott.ssa Maria Cristina Bruno. Alessandria, 16 maggio 2012 Associazione Cultura e Sviluppo, piazza Fabrizio De Andrè 76

Dott.ssa Maria Cristina Bruno. Alessandria, 16 maggio 2012 Associazione Cultura e Sviluppo, piazza Fabrizio De Andrè 76 ANTIRICICLAGGIO: NUOVI OBBLIGHI PER GLI STUDI PROFESSIONALI, RESPONSABILITA, SEGNALAZIONI, OPERAZIONI OLTRE SOGLIA, ISPEZIONI E CONTROLLI ALLA LUCE DELLA RECENTE CIRCOLARE G.d.F.. n. 83607/2012 Dott.ssa

Dettagli

Legge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

Legge 30 aprile 1999, n. 130.  Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente

Dettagli

SCHEDA ANTIRICICLAGGIO OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (D.Lgs. 231/2007- Titolo II- Capo I)

SCHEDA ANTIRICICLAGGIO OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (D.Lgs. 231/2007- Titolo II- Capo I) SCHEDA ANTIRICICLAGGIO OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (D.Lgs. 231/2007- Titolo II- Capo I) DICHIARAZIONE DELL INTERMEDIARIO DI ASSICURAZIONE Io sottoscritto/a dichiaro che, in conformità

Dettagli

Roma, 24 ottobre 2011

Roma, 24 ottobre 2011 CIRCOLARE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio Registro e altri tributi indiretti Direzione Centrale Normativa Roma, 24 ottobre 2011 OGGETTO:Imposta di bollo sulle comunicazioni

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

L'Antiriciclaggio: Evoluzione normativa Pagina 1 di 8. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa

L'Antiriciclaggio: Evoluzione normativa Pagina 1 di 8. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Evoluzione normativa Pagina 1 di 8 M.1 L'ANTIRICICLAGGIO Evoluzione normativa a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Evoluzione normativa Pagina

Dettagli

TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.

TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 PARTE SPECIALE C: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO

Dettagli

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Ai gentili clienti Loro sedi Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Premessa L articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato, tra l altro, la disciplina dell imposta di bollo

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria REGOLAMENTO N.4 DELL AUTORITA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DISCIPLINANTE IL CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI FONDI AI SENSI DELL ARTICOLO 38, COMMA 4 DELLA LEGGE N. CXXVII DEL 30

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 58/E Roma, 27 febbraio 2002 OGGETTO: Interpello n.954-130/2001. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212. Contratto di tesoreria accentrata Cash pooling. Applicabilità del regime di

Dettagli

LA GESTIONE DEI MOVIMENTI FINANZIARI

LA GESTIONE DEI MOVIMENTI FINANZIARI 1 ARTICOLO 3 comma 2 L. 136/2010 I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni

Dettagli

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività) Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) PARTE IV ATTIVITA

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare

Dettagli

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli