Reverse charge - estensione a nuove fattispecie nel settore edile: i primi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate
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- Bonaventura Bassi
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1 Reverse charge - estensione a nuove fattispecie nel settore edile: i primi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 (la Circolare ), ha fornito i primi chiarimenti in merito all estensione del meccanismo dell inversione contabile (cd. reverse charge), previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), a nuove fattispecie del settore edile (si veda la nostra circolare dell 11 marzo 2015). In particolare, i chiarimenti forniti sono volti all esatta individuazione dell ambito soggettivo ed oggettivo delle nuove disposizioni. I. Ambito oggettivo e soggettivo Per effetto dell introduzione, da parte della Legge di Stabilità 2015, della disposizione di cui alla lettera a- ter) all art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 ( Decreto IVA ), l obbligo di inversione contabile (cd. reverse charge) è stato esteso alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici. Al fine di individuare le prestazioni di cui alla lettera a-ter), il criterio suggerito dalla Circolare, in un ottica di semplificazione tesa ad evitare incertezze interpretative, consiste nel fare riferimento unicamente ai codici attività della tabella ATECO 2007 (elencati infra). Quindi, sotto il profilo oggettivo sono soggette al regime di reverse charge le prestazioni di servizi di pulizie, demolizione, installazione impianti e completamento relative a edifici così qualificate e ciò a prescindere dalla circostanza che il fornitore adotti, o debba adottare, il relativo codice ATECO. Infatti, la Circolare ha evidenziato che, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell art. 35, comma 3, del Decreto IVA, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell inversione contabile, con l obbligo da parte dello stesso prestatore di procedere all adeguamento del codice ATECO. Inoltre, occorre considerare che i soggetti IVA che rendono le predette prestazioni devono applicare il regime reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile ossia che svolgono un attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO Con riferimento alle attività identificate dalla lettera F della classificazione ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento di edifici, invece, il reverse charge di cui all art. 17, comma 6, lett. a) del Decreto IVA. Si rammenta, al riguardo, che la lett. a) prevede
2 che si applichi il reverse charge per le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Per espressa previsione normativa, il meccanismo dell inversione contabile non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale (cd. general contractor) a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Inoltre, in linea con un consolidato orientamento interpretativo fornito con la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 dicembre 2006, la Circolare ha chiarito che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. II. Prestazioni relative ad edifici Al fine di definire l ambito applicativo dell estensione dell inversione contabile la Circolare ha, inoltre, fornito alcuni chiarimenti in merito alla nozione di edificio. In particolare, richiamando la precedente risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 46/E del 26 maggio 1998, la Circolare ha precisato che con il termine edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. La Circolare ha precisato, inoltre, che la disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Devono ricomprendersi, inoltre, nell ambito applicativo della norma anche: gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3; le unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F4. Non rientrano, invece, nella nozione di edificio e devono, pertanto, essere escluse dall applicazione del meccanismo del reverse charge le prestazioni che riguardano, a titolo esemplificativo: terreni; parti del suolo; parcheggi; piscine; giardini. Unico caso di eccezione a questa regola è costituito dalle prestazioni relative alle strutture edilizie sopraelencate che costituiscono parte integrante di un edificio (ed esempio: giardini pensili e piscine collocate sui terrazzi, gli impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).
3 III. Servizi di pulizia negli edifici La Circolare ha precisato che, ai fini dell applicazione del meccanismo dell inversione contabile, l unica condizione è che i servizi di pulizia siano relativi ad edifici (ad esempio, i servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o studi di professionisti). Per l individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione dei servizi di pulizia, la Circolare ha chiarito che sono da ricomprendere nell ambito applicativo della lettera a ter) le attività classificate come servizi di pulizia dalla Tabella ATECO 2007, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici: Pulizia generale (non specializzata) di edifici Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali Sono escluse dall applicazione del meccanismo del reverse charge le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto questi non rientrano nella nozione di edifici. IV. Demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici Analogamente a quanto osservato per i servizi di pulizia, la Circolare è dell avviso che, al fine di individuare le prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, debba farsi riferimento alle voci individuate nella Tabella ATECO In particolare: a) Demolizione Demolizione b) Installazione di impianti relativi ad edifici Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Lavori di isolamento termico, acustico o
4 antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici) c) Completamento di edifici Intonacatura e stuccatura Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (*) Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. completamento di edifici (*) La posa in opera di arredi deve intendersi esclusa dall applicazione del meccanismo dell inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici. Possono essere inclusi tra i servizi di completamento degli edifici anche le prestazioni relative al rifacimento della facciata di un edificio. Devono ritenersi, invece, escluse le prestazioni e i servizi relativi alla preparazione del cantiere (codice ATECO 2007 = 43.12), dal momento che non sono interventi prestati in fase di completamento di un edificio, quanto, piuttosto, interventi propedeutici alla fase di costruzione. La Circolare ha precisato che in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al reverse charge ed in parte soggette all applicazione dell IVA in misura ordinaria, dovrebbe procedersi alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al meccanismo dell inversione contabile. Ad esempio, nel caso di un contratto che preveda l installazione di impianti unitamente all espletamento di altre prestazioni generiche di servizi occorrerebbe procedere alla scomposizione delle prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge, vale a dire il servizio di installazione di impianti, da quelle soggette ad IVA ordinaria. Tuttavia, la Circolare ha altresì evidenziato che, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, la scomposizione tra le singole prestazioni potrebbe essere difficoltosa e, in una logica di semplificazione la Circolare ha concluso che anche con riferimento alle prestazioni riconducibili all art. 17, comma 6, lett. a- ter), del Decreto IVA trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. Così, ad esempio, in presenza di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, ma si applicherà l IVA secondo le modalità ordinarie all intera fattispecie contrattuale.
5 V. Soggetti esclusi La Circolare ha chiarito che il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono, di fatto, esonerati dagli adempimenti previsti dal Decreto IVA (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del Decreto IVA). L applicazione del meccanismo dell inversione contabile ai soggetti esonerati dai predetti adempimenti contabili si porrebbe, infatti, in contrasto con la ratio agevolativa e con le finalità di semplificazione previste dalle norme speciali. VI. Entrata in vigore e clausola di salvaguardia La previsione è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio La Circolare ha precisato che il momento di effettuazione delle operazioni va verificato secondo le regole generali di cui all art. 6 del Decreto IVA. La Circolare ha, inoltre, introdotto una clausola di salvaguardia per eventuali errori commessi prima della data del 27 marzo 2015 (data di emanazione della Circolare). Si chiarisce, infatti, che, in considerazione della circostanza che la disciplina recata dall art. 17, comma 6, lettera a-ter) del Decreto IVA produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all emanazione della Circolare. In merito alla corretta interpretazione della clausola di salvaguardia, dal significato invero non univoco, sembra evincersi che i contribuenti che, fino alla data del 27 marzo 2015, hanno applicato l IVA erroneamente nei modi ordinari, senza applicazione del reverse charge, possano, ma non debbano, correggere le fatture già emesse. Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale. Morri Cornelli e Associati Studio Legale e Tributario Milano, 8 aprile 2015 ***
IL NUOVO REVERSE CHARGE IN EDILIZIA
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