AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
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- Gaspare Graziani
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1 AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA SONDRIO Lotto n. 3 Capitolato Tecnico Kasko
2 SOMMARIO Definizioni Pag. 3 Definizioni di settore Pag. 3 Caratteristiche del Rischio Pag. 3 Somme assicurate e Calcolo del premio Pag. 3 Norme che regolano l assicurazione in generale Pag. 4 Norme che regolano l assicurazione dei guasti accidentali Pag. 5 Norme per la liquidazione dei sinistri Pag. 6 Kasko Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna 2 di 7
3 DEFINIZIONI Contraente Società Assicurato Assicurazione Polizza Premio Rischio Il soggetto che stipula l'assicurazione La Compagnia Assicuratrice Il soggetto a favore del quale è prestata l assicurazione Il contratto di assicurazione Il documento che prova l'assicurazione La somma dovuta dalla Contraente alla Società La probabilità che si verifichi il sinistro DEFINIZIONI DI SETTORE Accessorio Optional Degrado L installazione stabilmente fissata al veicolo, non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional; L installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino Deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ENTI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE (a titolo esemplificativo ma non limitativo) Veicoli di proprietà o in uso dei dipendenti dell'azienda, purchè trattasi di veicoli non intestati al P.R.A a nome del Contraente. A) Veicoli (di proprietà e/o in uso) utilizzati dai dipendenti, purchè non risultino intestati al PRA a nome del Contraente; in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessari o per 1'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. B) Veicoli utilizzati (di proprietà e/o in uso) dai medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità ambulatoriali, e/o da eventuale altro personale appartenente alle categorie per cui sulla base dei relativi CCNL è previsto l'obbligo assicurativo, per lo svolgimento dell'attività istituzionale prevista ai sensi del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO Somme assicurate a Chilometri Tasso Partite assicurate P.R.A. annui % Veicoli , Premio lordo Annuo Kasko Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna 3 di 7
4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1- DURATA DELLA POLIZZA Il contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31 marzo 2013 alle ore 24,00 del 31 marzo 2016 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. E inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. ART. 2 - CALCOLO DEL PREMIO Il premio imponibile anticipato (oltre alle imposte di legge) viene calcolato come segue: Totale km preventivati (settecentomila) X... =. Per ciascun anno assicurativo il premio minimo di polizza non potrà essere inferiore a...(oltre alle imposte di Legge). (vedere schema offerta) ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il Contraente é tenuto a pagare alla General Broker Service S.p.A.alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata del premio sono corrisposti entro 30 giorni dalla data stessa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). ART. 4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO Alla scadenza dell'annualità assicurativa si provvederà alla regolazione del premio in relazione al totale dei km effettivamente percorsi dalle persone autorizzate dalla Contraente nell'annualità trascorsa. Tale regolazione prevederà un premio di per ogni chilometro eccedente i km preventivati. La Contraente comunicherà i dati necessari entro 90 giorni dalla scadenza annuale. La differenza risultante dalla regolazione dovrà essere regolata dal Contraente nei 30 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione da parte della Società. In caso di conguaglio a favore del Contraente, il medesimo sarà calcolato al netto delle imposte di legge. ART.5 - EFFICACIA TERRITORIALE L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonchè per i paesi previsti dalla "carta verde". ART.6 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con preavviso di 120 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente debbono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni tra le Parti possono avvenire anche tramite il Broker incaricato: General Broker Service S.p.A. Kasko Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna 4 di 7
5 ART. 8 - COMPETENZA TERRITORIALE Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente. ART. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, varrà il disposto dell'art.1910 del CC ART.10 - IMPOSTE Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto o atti discendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società. ART.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge. ART COASSICURAZIONE - RIPARTO E DELEGA Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla General Broker Service S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega per la gestione del rapporto assicurativo alla......; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'assicurato dalla General Broker Service S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune.. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DEI GUASTI ACCIDENTALI ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga,sino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli - autovetture ad uso privato e promiscuo, autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 quintali, motocicli di qualsiasi cilindrata intestati presso il P.R.A. ai dipendenti della Contraente (compreso il coniuge o altri familiari conviventi) ed utilizzati in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio, anche al di fuori del territorio dell Ente e/o servizio, per trasferimenti limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l esecuzione delle prestazioni del servizio stesso. Nel novero dei soggetti assicurati, ancorchè non dipendenti, rientrano i componenti della Direzione Aziendale (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo). Le garanzie vengono inoltre estese ai Consulenti provenienti da altre Aziende sanitarie con cui sono state stipulate apposite convenzioni. Sono equiparati ai dipendenti coloro che temporaneamente prestano servizio presso la Contraente a condizione che questa ultima debba rispondere nei loro confronti in base alla normativa vigente. Sono altresì inclusi nella copertura assicurativa i danni ove indennizzabili a norma delle condizioni contrattuali subiti durante la percorrenza su strade di montagna non collaudate e sterrate, per il raggiungimento delle località previste sul modulo di missione; la Contraente si impegna ad annotare sul singolo modulo di missione le condizioni di circolazione di cui sopra. ART.2 LIMITI DI COPERTURA Le garanzie di polizza sono prestate a Primo Rischio Assoluto e cioè sino ad un massimo di ,00 per sinistro. Kasko Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna 5 di 7
6 ART.3 IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dalla Contraente la quale, in caso di sinistro, si impegna a fornire per le necessarie verifiche. ART.4 RISCHI ASSICURATI Si intendono assicurati i danni di seguito precisati : 4.1 Danni accidentali La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, durante le soste ed i parcheggi. Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonchè di manovra a spinta o a mano. Esclusioni: La garanzia non opera: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove; - per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento; - per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività. 4.2 Danni da Incendio La Società risponde dei danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio e destinato al funzionamento dei veicoli assicurati. 4.3 Danni da Furto La Società risponde dei danni da furto, totale o parziale, compresi gli accessori e tale garanzia è prestata sia per il furto tentato che consumato. 4.4 Eventi socio-politici e naturali La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La Società inoltre risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve. 4.5 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, di altri corpi volanti anche non pilotati, di loro parti e di oggetti da essi trasportati, di oggetti di qualsiasi natura e tipo nonchè di meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati. 4.6 Rottura cristalli La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. ART. 5 COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'assicurato. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI ART.1 DENUNCIA DEL SINISTRO In caso di sinistro la Contraente deve inoltrare entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza la denuncia scritta al Broker e/o alla Società. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l indicazione delle relative conseguenze e dell entità del danno, almeno approssimativa, a cui dovrà seguire un preventivo di riparazione del danno, nonché gli estremi dell Assicurato danneggiato, dell autorità inquirente e di eventuali testimoni. ART.2 PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di Kasko Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna 6 di 7
7 liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di richiedere in restituzione all'assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida. ART. 3 DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO: a) Danno parziale: L ammontare del danno parziale sarà calcolato senza tener conto del degrado d uso dovuto a vetustà semprechè le parti non riparabili siano sostituite con parti nuove e che il valore del danno accertato in questo modo non superi il valore commerciale del veicolo nel giorno del sinistro. b) Perdita totale - Tabella Indennizzi - Clausola Arbitrale Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'assicurato: - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione; - il valore riportato su Eurotax giallo, successivamente ai primi 12 mesi. Kasko Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna 7 di 7
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