LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

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1 LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

2 LEGGE N. 164 DEL 20 MAGGIO 1975 LEGGE N. 183 DEL 10 DICEMBRE 2014 D.LGS. N. 148 DEL 24 SETTEMBRE 2015 LEGGE N. 208 DEL 2015 (legge di Stabilità) D.M /2016 FONTI NORMATIVE CIGO MESSAGGIO HERMES N. 5919/2015 CIRCOLARE INPS N. 197/2015 CIRCOLARE INPS N. 7/2016 MESSAGGIO HERMES N. 1007/2016 MESSAGGIO HERMES N. 1759/2016 MESSAGGO HERMES N. 2908/2016 CIRCOLARE INPS N. 139/2016 CIRCOLARE INPS N. 9/2017 MESSAGGIO HERMES N. 1856/2017

3 SOGGETTI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO DI CIGO Confermano normativa già vigente Operai, impiegati e quadri con rapporto di lavoro subordinato Inclusione degli APPRENDISTI con contratto di apprendistato professionalizzante Requisito dell'anzianità contributiva (già previsto per la CIGS) - Salvo eventi «oggettivamente non evitabili» Possesso di almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro presso la stessa unità produttiva

4 MISURA DEL TRATTAMENTO DI CIGO Conferma normativa già vigente Importo dell 80% della retribuzione globale per ore di lavoro non prestate due massimali di retribuzione rivalutati annualmente Circolare n. 197/2015 Prevede, all allegato 3, un algoritmo di calcolo dell integrazione salariale

5 DURATA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA A) La durata complessiva di CIGO e CIGS non può superare 24 mesi nel quinquennio mobile (Imprese edili: 30 mesi) B) La CIGO può avere una durata massima di 52 settimane nel biennio mobile (art.6 legge n. 164/1975) - Salvo eventi «oggettivamente non evitabili» C) Le ore autorizzate non superiori ad 1/3 di quelle lavorabili nel biennio mobile Punto 1.3 circolare n. 197/2015 Punto 2.3 circolare n. 197/2015 Conferma normativa già vigente Per ciascuna unità produttiva In relazione ai lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente Punto 1.4 circolare n. 197/2015 Punto 2.3 circolare n. 197/2015

6 QUINQUENNIO MOBILE Il quinquennio mobile si calcola: A ritroso, considerando le 259 settimane precedenti: se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta. N.B. Il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al 24 settembre , 258,257,. 4,3,2, MASSIMO 104 SETTIMANE

7 DURATA MASSIMA CIGO Conferma normativa già vigente Nuova normativa Durata massima CIGO fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative

8 Durata massima complessiva: esempi Riorganizzazione Crisi 12 mesi CIGO + 12 mesi CIGS 12 mesi CIGO + 24 mesi CDS 12 mesi CIGS + 24 mesi CDS 36 mesi CDS 6 mesi CIGO + 12 mesi CDS + 12 mesi CIGS la durata dei trattamenti per la causale di CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ viene computata nella misura della METÀ per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (art. 22 comma 5) oppure 18 mesi CDS

9 IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE CIGO QUINQUENNIO MOBILE % % 52 9% 1

10 IL CONCETTO DI UNITA PRODUTTIVA LA SEDE LEGALE, GLI STABILIMENTI, LE FILIALI, I LABORATORI DOTATI DI ORGANIZZAZIONE AUTONOMA AUTONOMIA FINANZIARIA O TECNICO FUNZIONALE RIPARTO DI RISORSE DISPONIBILI PRESENZA DI LAVORATORI ADDETTI IN VIA CONTINUATIVA ALL UNITA PRODUTTIVA L AZIENDA DEVE: Compilare il file CSV allegato alla circolare obbligatoriamente, pena la respinta della domanda Per edilizia cantiere con appalto di un mese (1 agosto 2016, circ. 139/2016) Indicare nella domanda telematica di CIGO l Unità Produttiva interessata alla richiesta (se non corrisponde alla sede legale o non è ancora censita, dovrà essere definita su UNIEMENS)

11 IL CONCETTO DI UNITA PRODUTTIVA Competenza sede INPS dove ha sede la ditta Unità produttiva ubicata nella medesima provincia dove è ubicata l azienda Competenza sede INPS dov è iscritta l azienda Cantiere non qualificabile come unità produttiva Competenza sede INPS dove è ubicata l unità produttiva Unità produttiva ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l azienda

12 IL CONCETTO DI UNITA PRODUTTIVA In sede di iscrizione in anagrafica aziende, la ditta con autocertificazione, dichiara che:

13 L UNITÀ PRODUTTIVA è adottata come parametro per: Definire il requisito dell anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni Calcolare i limiti temporali di utilizzo della prestazione: Definire l incremento del contributo addizionale. Radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze 104 SETTIMANE NEL QUINQUENNIO 52 SETTIMANE NEL BIENNIO 1/3 ORE LAVORABILI NEL BIENNIO

14 MODALITA DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELL AZIENDA Domande CIGO con «Ticket Uniemens» a partire dal 23 maggio 2016 All interno delle funzioni «CIG Ordinaria» E disponibile l applicazione UNICIGO Alla voce «Flusso web» deve essere compilata la «domanda semplificata» Associando alla medesima uno specifico ticket Che ne consentirà la trasmissione telematica Il ticket è prelevabile dall applicazione UNICIGO, oppure dallo stesso UNIEMENS, indicato come «IDENTEVENTOCIG» Il ticket deve sempre essere riportato sull UNIEMENS

15 ITER ED ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DELLA CIGO

16 CONSULTAZIONE SINDACALE 1.COMUNICAZIONE PREVENTIVA Cause della sospensione o riduzione orario Entità e durata prevedibile Numero dei lavoratori interessati 2.ESAME CONGIUNTO DELLA SITUAZIONE (a richiesta di una delle parti)

17 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIGO E ISTRUTTORIA NOVITA INTRODOTTA DAL DECRETO N. 148 La domanda va presentata (in via telematica) entro 15 giorni dall inizio della sospensione /riduzione attività All atto di presentazione della domanda la ditta deve attestare l adempimento dell informazione e consultazione sindacale (art. 14 D.lgs. N. 148) Se la domanda è presentata oltre i 15 giorni, l evento è indennizzabile solo fino ad una settimana prima. Termine di decadenza di sei mesi per conguaglio della prestazione. Causa di sospensione/riduzione attività Prevedibile durata sospensione Nominativi lavoratori interessati Ore richieste Per eventi oggettivamente non evitabili, presentazione della domanda fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l evento (art. 2 comma 1 D.lgs. 185/2016)

18 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIGO ED ISTRUTTORIA Se dalla omessa o tardiva presentazione della domanda ne deriva un danno ai lavoratori (perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale), l impresa dovrà a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all integrazione salariale non percepita. Alla domanda deve essere allegato: FILE IN FORMATO CSV contenente le informazioni relative ai lavoratori.

19 DECORRENZA TRATTAMENTO DAL LUNEDI DELLA PRIMA SETTIMANA RICHIESTA ISTRUTTORIA Se il primo giorno di sospensione non coincide con il lunedì, l azienda potrà indicare, un diverso termine di decorrenza per la prestazione.

20 CONCESSIONE CIGO E RICORSI ISTRUTTORIA COMPETENZA SU RICORSI AMMINISTRATIVI Dall 1/01/2016: Abolizione commissioni provinciali Competenza esclusiva a decidere: Direttore di sede provinciale o dirigente delegato Contro il provvedimento di rigetto della domanda è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione della Sede provinciale dell'inps. Il ricorso deve essere inoltrato al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee Lavoratori Dipendenti.

21 MODALITÀ DI EROGAZIONE CIGO: PAGAMENTO DIRETTO Ove ricorrano serie e documentate difficoltà finanziarie, la Sede competente potrà autorizzare il PAGAMENTO DIRETTO Il pagamento diretto delle prestazioni può essere richiesto dall azienda anche al momento della presentazione della domanda di CIG e stabilita nello stesso provvedimento di concessione.

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23 ART. 1: CONCESSIONE INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA 1 SITUAZIONI AZIENDALI DOVUTE A EVENTI TRANSITORI INCLUSE LE INTEMPERIE STAGIONALI NON IMPUTABILI ALL IMPRESA O AI DIPENDENTI 2 SITUAZIONI DI MERCATO TEMPORANEE

24 ART. 2: ESAME DELLE DOMANDE 3 Con riferimento all epoca in cui ha avuto inizio la crisi senza tenere conto delle circostanze sopravvenute successivamente Ripresa avvenuta prova transitorietà dell evento Indica le RAGIONI che hanno determinato la sospensione o riduzione dell attività lavorativa L impresa deve presentare una RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA 1 2 Nell ESAME DELLE DOMANDE di CIGO sono valutati la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa il contesto economico produttivo in cui l impresa opera

25 La relazione tecnica: caratteristiche Inviata esclusivamente tramite canale telematico; Anche la richiesta di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria È obbligatoria e necessaria allo svolgimento dell istruttoria della domanda; Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell azienda o da suo delegato; Resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

26 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie Art. 3 MANCANZA DI LAVORO/COMMESSE CRISI DI MERCATO Art. 4 FINE CANTIERE FINE LAVORO FINE FASE LAVORATIVA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI PROGETTI Art. 5 MANCANZA DI MATERIE PRIME O COMPONENTI Art. 6 Art. 9 GUASTO AI MACCHINARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Art. 8 INCENDI ALLUVIONI SISMI CROLLI MANCANZA ENERGIA ELETTRICA IMPRATICABILITÀ DEI LOCALI ANCHE PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL ATTIVITÀ PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ PER CAUSE NON IMPUTABILI EVENTI METEO Art. 7 SCIOPERO DI UN REPARTO O ALTRA IMPRESA

27 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 3 FATTISPECIE DESCRIZIONE RELAZIONE TECNICA 3 MANCANZA DI LAVORO COMMESSE Sospensione o riduzione dell attività lavorativa derivante dalla significativa RIDUZIONE di ORDINI E COMMESSE Andamento degli ORDINI di lavoro o delle COMMESSE BILANCIO e fatturato Andamento degli INDICATORI economico-finanziari di bilancio (se richiesta) CRISI DI MERCATO Sospensione o riduzione dell attività lavorativa per MANCANZA di lavoro o di commesse derivante DALL ANDAMENTO DEL MERCATO o del settore merceologico Andamento degli ORDINI di lavoro o delle COMMESSE BILANCIO e fatturato Andamento degli INDICATORI economico-finanziari di bilancio (se richiesta) CONTESTO economico produttivo del settore o CONGIUNTURA negativa che interessa il mercato di riferimento

28 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 4 4 FINE FATTISPECIE CANTIERE FINE LAVORO DESCRIZIONE Brevi periodi di sospensione tra la fine di un CANTIERE e l inizio di un altro NON SUPERIORI A 3 MESI Brevi periodi di sospensione tra la fine di un LAVORO e l inizio di un altro NON SUPERIORI A 3 MESI RELAZIONE TECNICA DURATA PREVISTA e FINE DEI LAVORI o della fase lavorativa. Copia del CONTRATTO con il committente o del VERBALE del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa (se necessaria) FINE FASE LAVORATIVA Sospensione dell attività dei lavoratori specializzati addetti a PARTICOLARE LAVORAZIONE che al termine della fase lavorativa restano inattivi in attesa di reimpiego

29 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 4 4 PERIZIA FATTISPECIE DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL PROGETTO (nell ambito di un contratto d appalto) DESCRIZIONE Sospensione o riduzione di attività dovuta a SITUAZIONI DI ACCERTATA IMPREVEDIBILITÀ ED ECCEZIONALITÀ non imputabili alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d opera RELAZIONE TECNICA IMPREVEDIBILITÀ della perizia di variante e suppletiva al progetto Idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa L IMPREVEDIBILITÀ della stessa (se necessaria)

30 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 5 e 6 5 MANCANZA FATTISPECIE DI MATERIE PRIME O COMPONENTI DESCRIZIONE Sospensione o riduzione di attività dovuta a MANCANZA DI MATERIE PRIME o di componenti necessarie alla produzione non imputabile all impresa RELAZIONE TECNICA Modalità di STOCCAGGIO e data di ordine di materie prime e componenti Iniziative utili al REPERIMENTO DELLE MATERIE PRIME o componenti di qualità equivalente, comprese le attività di ricerca di mercato intraprese senza risultato positivo 6 EVENTI METEO Sospensione o riduzione di attività lavorativa dovuta ad EVENTI METEREOLOGICI EVENTO METEOROLOGICO Attività e fase lavorativa in atto al verificarsi dell evento CONSEGUENZE che l evento ha determinato BOLLETTINI METEO acquisiti d ufficio (messaggio 1856/2017)

31 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 7 7 SCIOPERO FATTISPECIE DI UN REPARTO O DI ALTRA IMPRESA DESCRIZIONE Sospensione o riduzione di attività dovuta a SCIOPERO E PICCHETTAGGIO DI MAESTRANZE NON SOSPESE dall attività lavorativa all interno dell impresa SCIOPERO DI ALTRA IMPRESA la cui attività è strettamente collegata all impresa richiedente la CIGO RELAZIONE TECNICA EFFETTI DELLO SCIOPERO sui reparti per i quali è stata chiesta la CIGO e sull impresa In caso di sciopero di altra impresa, il COLLEGAMENTO dell attività con quest ultima.

32 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 8 8 INCENDI FATTISPECIE ALLUVIONI SISMA CROLLI MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA IMPRATICABILITÀ DEI LOCALI ANCHE PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL ATTIVITÀ PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ DESCRIZIONE Sospensione o riduzione di attività per EVENTO NON DOLOSO e non imputabile alla responsabilità dell impresa Sospensione o riduzione di attività per EVENTI IMPROVVISI E DI RILIEVO Sospensione o riduzione dell attività per FATTI SOPRAVVENUTI, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell impresa e dei lavoratori, dovuti ad EVENTI IMPROVVISI e di rilievo o da ORDINI della pubblica utilità determinati da circostanze non imputabili all impresa RELAZIONE TECNICA NON IMPUTABILITÀ della sospensione o riduzione di attività ad impresa e a lavoratori VERBALI E ATTESTAZIONI della autorità competenti (vigili del fuoco, enti erogatori) comprovanti la natura dell evento NON IMPUTABILITÀ della sospensione o riduzione di attività ad impresa e a lavoratori DICHIARAZIONI DELLA PUBBLICA AUTORITÀ che attestano l impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l attività lavorativa

33 Concessione integrazione salariale ordinaria: fattispecie art. 9 9 GUASTO FATTISPECIE AI MACCHINARI DESCRIZIONE Sospensione o riduzione dell attività lavorativa dovuta a guasti ai macchinari causato da un EVENTO IMPROVVISO E NON PREVEDIBILE RELAZIONE TECNICA Puntuale effettuazione della MANUTENZIONE secondo la normativa vigente Attestazione dell impresa che è intervenuta per riparare il guasto, il tipo di intervento effettuato e la NON PREVEDIBILITÀ DEL GUASTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA Sospensione o riduzione dell attività lavorativa dovuta a REVISIONE E SOSTITUZIONE DI IMPIANTI con carattere di eccezionalità e urgenza che NON RIENTRA NELLA NORMALE MANUTENZIONE Puntuale effettuazione della MANUTENZIONE secondo la normativa vigente Attestazione dell impresa che è intervenuta da cui risulti L ECCEZIONALITÀ DELL INTERVENTO, non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile

34 Art. 10: cumulo tra CIGO e contratti di solidarietà 10 La CIGO può essere concessa nelle UNITÀ PRODUTTIVE in cui è in corso una riduzione dell orario di lavoro a seguito di stipula di CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ Deve riferirsi a lavoratori distinti Non deve avere una durata superiore a 3 mesi fatta salva l ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili Ai fini del computo della DURATA MASSIMA COMPLESSIVA di cui all art. 4 del decreto 148/2015 le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono COMPUTATE PER INTERO E COME GIORNATE DI CIGO

35 Art. 11: Motivazione provvedimento e supplemento di istruttoria 11 Il provvedimento di CONCESSIONE della CIGO o di RIGETTO, totale o parziale, della domanda, deve contenere una MOTIVAZIONE ADEGUATA che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla PREVEDIBILITÀ DELLA RIPRESA DELLA NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA In caso di SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA l INPS può richiedere all impresa di fornire ENTRO 15 GIORNI dalla ricezione della richiesta gli elementi necessari al completamento dell istruttoria e può SENTIRE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI di cui all art. 14 del decreto 148/2015 che hanno partecipato alla consultazione sindacale

36 Art. 11: Motivazione provvedimento e supplemento di istruttoria 11 Messaggio 1856 del 3/5/2017: in caso si ritenga di dover rigettare la domanda per carenza di elementi valutativi è necessario attivare la procedura di supplemento istruttorio Il provvedimento di reiezione deve recare l avvenuta attivazione della ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa andranno riportati nella motivazione a garanzia e corredo della completezza e correttezza del procedimento istruttorio

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38 D.LGS. N. 148 DEL 24 SETTEMBRE 2015 DI DEL 3 FEBBRAIO 2016 FONTI NORMATIVE FIS CIRCOLARE 22/2016 CIRCOLARE 30/2016 CIRCOLARE 100/2016 MESSAGGIO 1986/2016 CIRCOLARE 176/2016 MESSAGGIO 4783/2016 MESSAGGIO 4885/2016 CIRCOLARE 9/2017

39 FONDI DI SOLIDARIETA Obiettivi della riforma Estendere il sistema di sostegno al reddito (Inclusione nei Fondi di solidarietà di tutti i datori di lavoro sopra i 5 dipendenti, inclusione apprendistato professionalizzante) Razionalizzare la cassa integrazione (regole comuni, riconoscimento prestazioni in base alla contribuzione versata) Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Fondi di solidarietà bilaterali Fondo residuale Fondo di integrazione salariale (FIS) Tipologie di prestazioni Ordinarie Integrative straordinarie

40 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI FONDI DI SOLIDARIETA Tipologie di prestazioni dei fondi di solidarietà Ordinarie Assegno ordinario Assegno di solidarietà Finanziamento di programmi formativi Integrative Assegno integrativo/emergenziale (integrazione ad ASpI/NASpI/mobilità) Assegno integrativo CIGS Straordinarie Prevedono un assegno straordinario riconosciuto nei processi di agevolazione all esodo

41 FIS Fine fondo residuale Inizio fondo integrazione salariale (Art. 29 D.lgs 148/2015 D.I /2016 ) Dal 1 gennaio 2016 il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale Obbligatorio per datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti per i settori: che non rientrano nell ambito di applicazione di CIGO/CIGS non hanno istituito fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) o fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27)

42 FIS Pareggio di Bilancio Il Fondo di integrazione salariale, al pari degli altri fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 148/2015, ha l obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità Gli interventi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite Le prestazioni sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a 4 volte l ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. tetto aziendale)

43 TETTI AZIENDALI DEL FIS 2016 NESSUN TETTO volte volte volte volte volte 2022 in poi 4 volte I TETTI si applicano agli eventi che iniziano nell anno

44 CONTRIBUZIONE Il FIS è finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al Fondo e dei lavoratori occupati presso le rispettive aziende con aliquote dello 0,65% per le aziende con più di 15 dipendenti e dello 0,45% per le aziende da 5 dipendenti e fino a 15 di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore, a decorrere dal 1 gennaio 2016

45 CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE E dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4% retribuzione persa, pari alla differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati e quella che effettivamente viene data in rapporto all'orario ridotto o sospeso

46 CODIFICA AZIENDE CIRC. 176/2016 ALLEGATO 1 I datori di lavoro rientranti nell ambito di applicazione del D.I /2016 sono contraddistinti dal c.a. 0J, azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n /2016 (Fondo integrazione salariale) 6G Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale 2C Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni 6L Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per il personale delle aziende di trasporto pubblico.

47 REQUISITO DIMENSIONALE La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), compresi gli apprendisti con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo (cfr. msg n. 548/2016) Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese

48 IN COMUNE CON CIGO UNITA PRODUTTIVA LAVORATORI BENEFICIARI ANZIANITA LAVORATIVA

49 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda è disponibile nel portale INPS nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente Aziende, consulenti e professionisti, alla voce Servizi per aziende e consulenti, opzione CIG e Fondi di solidarietà, opzione Fondi di solidarietà. Al portale Servizi per le aziende ed i consulenti si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall Istituto Il manuale per Aziende e Consulenti per l invio telematico delle domande è disponibile all interno dell applicazione stessa, nella sezione documentazione

50 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA L azienda, al momento della presentazione: Seleziona il Fondo di integrazione salariale Indica il tipo di prestazione, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa FASI TECNICHE completa acquisizione invio protocollo stampa prospetto e ricevuta Per eventuali problemi: comunicazionicig@inps.it

51 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Costituiscono parte integrante della domanda e dovranno essere allegati alla stessa l accordo collettivo aziendale (in caso di assegno solidarietà) che stabilisce la riduzione dell orario di lavoro sottoscritto dalle OO.SS e dal DDL la comunicazione dell azienda di cui all art. 14, c.1, del D.Lgs 148/2015 e, ove presenti, il verbale di esame congiunto o l accordo sindacale (in caso di assegno ordinario) l elenco dei lavoratori in forza all unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato.csv reperibile nell area download della procedura (I dati non devono più essere distinti per qualifica lavoratori, ma è sufficiente indicare il numero totale di lavoratori coinvolti e il numero totale delle ore richieste)

52 PRESTAZIONI DEL FIS Assegno ordinario a favore di dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell orario di lavoro Assegno di solidarietà a favore di dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti ( per DDL tra 5 e 15 dipendenti solo per eventi di riduzione verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016)

53 PRESTAZIONI DEL FIS ASSEGNO DI SOLIDARIETA Accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario: per evitare/ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura ex art. 24 L. 223/91 per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo

54 PRESTAZIONI DEL FIS ASSEGNO DI SOLIDARIETA Termini di presentazione della domanda In via telematica entro 7 giorni dalla data di conclusione dell accordo sindacale La riduzione dell attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda Non è previsto alcun termine decadenziale, ma vedi messaggio n. 1133/2017 (l assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda se presentata tardivamente) Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo

55 PRESTAZIONI DEL FIS ASSEGNO DI SOLIDARIETA Durata Massimo di 12 mesi in un biennio mobile Riduzione dell orario lavorativo: riduzione media oraria non essere superiore al 60% dell orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell arco dell intero periodo per il quale l accordo di solidarietà è stipulato

56 PRESTAZIONI DEL FIS ASSEGNO DI SOLIDARIETA Criteri istruttori D.M /2015 Elementi essenziali del contratto di solidarietà 1.Data di stipula del contratto 2.Esatta individuazione delle parti stipulanti 3.Contratto collettivo applicato 4.Orario di lavoro e sua articolazione 5.Data dell apertura della procedura di mobilità (se l accordo è intervenuto nel corso della stessa) e numero degli esuberi dichiarati 6.Quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della stipula dell accordo 7.Motivazioni e cause che hanno determinato l esubero di personale 8.Data di decorrenza del contratto di solidarietà 9.Durata del contratto di solidarietà 10.Forma di riduzione dell orario di lavoro (che va tradotta in termini settimanali) 11.Articolazione puntuale della riduzione 12.Parametrazione sull orario medio settimanale 13.Indicazione complessiva della percentuale di riduzione dell orario 14.Possibili deroghe all orario concordato

57 PRESTAZIONI DEL FIS ASSEGNO ORDINARIO Cause di intervento Causali CIGO (esclusi eventi meteo) D.M /2016 Causali CIGS (esclusi contratti di solidarietà) D.M /2015 eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro ovvero ai prestatori di lavoro riorganizzazione aziendale situazioni temporanee di mercato crisi aziendale con continuazione dell attività lavorativa

58 CAUSALI ASSEGNO ORDINARIO Causali CIGO D.M /2016 Mancanza di lavoro o commesse Crisi di mercato Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto Mancanza di materie prime o componenti Sciopero di un reparto o di altra impresa Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica Impraticabilità dei locali sospensione/riduzione per ordine di pubblica autorità

59 ASSEGNO ORDINARIO Criteri istruttori causali CIGO (D.M /2016) Il datore di lavoro deve presentare relazione tecnica dettagliata Indici di probabile ripresa: Nuovi ordini Documentazione sulla solidità finanziaria Documentazione tecnica sulla situazione temporanea di crisi del settore Deve essere evidenziata la particolare congiuntura negativa del datore di lavoro, il contesto economico-produttivo in cui l impresa opera al momento in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione non rilevano le circostanze sopravvenute

60 CAUSALI ASSEGNO ORDINARIO Causali CIGS Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale con continuazione di attività lavorativa per evento improvviso e imprevisto 62

61 RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE Il programma: Deve contenere indicazioni sugli investimenti (es. Impianti fissi) e sull'eventuale attività di formazione Il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente Deve essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale (70%) Le sospensioni/riduzioni devono essere ricollegabili, nell entità e nei tempi, al processi di riorganizzazione 63

62 CRISI AZIENDALE CON CONTINUAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA Valutazione degli indicatori economico-finanziari di bilancio (es. Fatturato, indebitamento, etc., etc.) riguardanti il biennio precedente dal quale emerga un andamento a carattere negativo o involutivo. Ridimensionamento o stabilità dell organico aziendale nel biennio precedente L azienda deve presentare: Specifica relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria Un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, per ciascuna unità aziendale/settore di attività, finalizzato alla continuazione dell attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale

63 Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto Evento esterno alla gestione aziendale L azienda deve rappresentare: l imprevedibilità dell evento, la rapidità con la quale ha prodotto effetti negativi l autonomia rispetto alle politiche di gestione aziendale piano di risanamento L azienda deve presentare:

64 CRISI AZIENDALE limiti Non sono presi in esame i programmi di crisi aziendale di imprese che: Abbiano iniziato l attività produttiva nel biennio precedente Non abbiano effettivamente avviato l attività produttiva Abbiano subito significative trasformazioni societarie salvo: imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti per contenimento dei costi imprese assetti proprietari non coincidenti risanamento aziendale e salvaguardia occupazionale impresa subentrante

65 TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA In via telematica: non prima di 30 giorni inizio sospensione/riduzione: presentazione anticipata: l istanza è improcedibile. Il datore è invitato a ripresentare la domanda nei termini non oltre 15 giorni inizio sospensione/riduzione presentazione tardiva: decorrenza prestazione non prima di una settimana dalla data di presentazione (art. 15, c. 2 D.lgs 148/2015)

66 ESEMPIO DI INVIO TARDIVO Periodo di sospensione 01/01/ /03/2017 Termine ultimo utile 16/01/2017 Domanda tardiva presentata il 20 gennaio 2017 (venerdì) Decorrenza prestazione dal giorno 9/01/2017 (lunedì della settimana precedente). In quest ultimo caso il datore di lavoro dovrà comunicare le ore di sospensione/riduzione dell attività lavorativa riferite al periodo non indennizzabile dal 01/01/2017 all 8/01/2017, utilizzando il modello allegato n.2 Circ.n.176/2016.

67 DURATA ASSEGNO ORDINARIO Massimo 26 settimane in un biennio mobile Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta.

68 DURATA ASSEGNO ORDINARIO Si applica nei limiti della compatibilità la disciplina in materia di CIGO (art.7, c.9, D.I. n.94343/2016), sono, inoltre, applicabili le seguenti disposizioni stabilite dall art. 12 del D.lgs 148/2015 Il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l assegno è stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa In ogni caso, nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile

69 DURATA ASSEGNO ORDINARIO I periodi per eventi oggettivamente non evitabili: Non si computano per la durata massima di 26 settimane nel biennio mobile Si computano per la durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile delle prestazioni a carico del FIS Si computano per il calcolo di 1/3 delle ore lavorabili

70 DURATA MASSIMA COMPLESSIVA I trattamenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo possono avere una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile Entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la durata dell intervento di assegno di solidarietà viene computata nella misura della metà I limiti di durata sono riferiti alla singola unità produttiva

71 DURATA MASSIMA COMPLESSIVA A titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, avere le seguenti durate massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile: 36 mesi di assegno di solidarietà 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà

72 PROVVEDIMENTO Il provvedimento viene emesso dal direttore di sede o dal dirigente delegato con riferimento alla struttura territoriale INPS competente in relazione all unità produttiva I direttori di sede (o il dirigente delegato) avranno l esclusiva competenza in merito all emissione del provvedimento di definizione (accoglimento, accoglimento parziale o reiezione) delle istanze di assegno ordinario e di assegno di solidarietà

73 PROVVEDIMENTO In caso di aziende plurilocalizzate il provvedimento di concessione è unico ed è emesso dal direttore di sede (o dirigente delegato), competente in relazione alla struttura territoriale INPS nell ambito del cui territorio insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l accentramento contributivo A fronte del provvedimento di definizione emesso dal direttore di sede (o dirigente delegato), la struttura territoriale INPS competente in relazione all U.P. emette conforme autorizzazione, propedeutica al pagamento diretto o alle operazioni di conguaglio o rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro (le strutture territoriali emetteranno tante autorizzazioni quante sono le unità produttive)

74 PROVVEDIMENTO E AUTORIZZAZIONI Una volta emesso il provvedimento di concessione da parte del direttore, verrà dato avviso, alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati. La struttura territoriale provvede altresì alla notifica del provvedimento all azienda istante. L autorizzazione di pagamento verrà rilasciata dalla struttura territoriale INPS competente con l indicazione del periodo, delle ore, del numero dei lavoratori e dell importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata.

75 AUTORIZZAZIONI Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte Le attività di conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro devono essere effettuate, a pena di decadenza entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata In fase di prima applicazione, in attesa delle istruzioni Uniemens,il pagamento dell assegno ordinario e dell assegno di solidarietà avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto p.5.5 circ.176/ Msg n.4885 del 2/12/2016

76 PAGAMENTO L invio del modello SR41 potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell autorizzazione da parte della sede. Il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell autorizzazione e nei limiti della stessa

77 CONTRIBUZIONE CORRELATA Per i periodi di erogazione dei trattamenti i Fondi versano alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione E a carico del Fondo Utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura

78 PAGAMENTO Durante il periodo di percezione sia dell assegno di solidarietà che dell assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria dell assegno al nucleo familiare, né il T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal D.I.n.94343/2016

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