L.R. 26 Febbraio 2007, n. 1 Disciplina del Consiglio delle autonomie locali (1) Art. 1 (Il Consiglio delle autonomie locali)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L.R. 26 Febbraio 2007, n. 1 Disciplina del Consiglio delle autonomie locali (1) Art. 1 (Il Consiglio delle autonomie locali)"

Transcript

1 L.R. 26 Febbraio 2007, n. 1 Disciplina del Consiglio delle autonomie locali (1) Art. 1 (Il Consiglio delle autonomie locali) 1. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell articolo 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto, è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire: a) il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza; b) l effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali. 1. Il CAL è composto da quaranta membri. 2. Sono componenti di diritto del CAL: a) il Sindaco di Roma; b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia; c) i presidenti delle province. Art. 2 (Composizione del CAL) 3. Sono componenti elettivi del CAL: a) diciassette rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale, di cui cinque dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, cinque dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, sette con popolazione inferiore a cinquemila abitanti; b) tre rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a province diverse, eletti tra i presidenti delle rispettive comunità. 4. Sono, altresì, componenti del CAL: a) cinque consiglieri rappresentanti dei rispettivi consigli provinciali; b) i presidenti dell ANCI Lazio, dell UPI Lazio, dell UNCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e dell AICCRE Lazio. 5. Alle sedute del CAL partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto: a) l assessore competente in materia di affari istituzionali e di enti locali; b) il presidente ed i vice presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali; c) i presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato del Lazio; d) due rappresentanti delle università del Lazio, nominati dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL); e) il presidente dell Associazione regionale università agrarie del Lazio; f) il presidente ed i vice presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di

2 trattazione; g) gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione; h) tre rappresentanti delle Unioni dei Comuni, appartenenti a province diverse, indicati dalle organizzazioni delle autonomie. 6. Possono assistere e, se richiesti, devono intervenire alle sedute del CAL, senza diritto di voto, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. In caso di assenza o impedimento possono delegare i rispettivi vice presidenti. 7. Il CAL promuove periodiche consultazioni degli amministratori di tutti gli enti locali della Regione e, almeno una volta l anno, convoca l assemblea plenaria dei presidenti di provincia e dei sindaci del Lazio. 8. I componenti di diritto di cui al comma 2 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vice sindaco o il vice presidente dei rispettivi enti. 9. La disciplina del procedimento di elezione dei componenti di cui al comma 3 è stabilita, secondo criteri di garanzia del pluralismo politico e della rappresentanza di tutti i territori provinciali della Regione, negli articoli 3 e 4 della presente legge. Tale disciplina promuove, altresì, in attuazione dell articolo 117, settimo comma, della Costituzione, la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 10. Le designazioni dei componenti del CAL di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall insediamento del Consiglio regionale stesso. Art. 3 (Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia) 1. I componenti di cui all articolo 2, comma 3, lettera a) sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, nell ambito di un collegio unico regionale. Le votazioni sono effettuate in un arco temporale predefinito presso sezioni elettorali costituite nei rispettivi consigli comunali all uopo convocati. 2. In ogni lista sono presenti esclusivamente i candidati in rappresentanza di comuni rientranti in una delle tre classi demografiche di cui all articolo 2, comma 3, lettera a). 3. L assegnazione dei seggi per ciascuna delle tre classi demografiche avviene con sistema proporzionale, sulla base dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti. 4. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri dei comuni non capoluogo di provincia del Lazio. Ciascun elettore, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere fino a due preferenze. 5. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. 6. Le elezioni di cui al comma 1 sono indette dal Presidente del Consiglio regionale e si svolgono entro trenta giorni dall insediamento del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL.

3 7. Le liste, sottoscritte da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri comunali, sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle elezioni. 8. Nell ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti si applicano, nell ordine, i seguenti criteri: a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti; b) è eletto il candidato più giovane di età. 9. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL. Art. 4 (Elezione dei rappresentati delle comunità montane e di arcipelago) 1. I componenti di cui all articolo 2, comma 3, lettera b), sono eletti, con voto diretto, libero e segreto, da un assemblea costituita dai presidenti delle comunità montane e di arcipelago, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall insediamento del Consiglio stesso. Le modalità di svolgimento dell elezione sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL. 2. Le candidature sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la convocazione dell assemblea elettorale. 3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 4. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applicano, nell ordine, i seguenti criteri: a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti; b) è eletto il candidato appartenente al territorio provinciale non rappresentato dai candidati eletti; c) è eletto il candidato più giovane di età. 5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL. Art. 5 (Costituzione ed insediamento del CAL) 1. Il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione a seguito della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dei nominativi dei componenti eletti e designati ai sensi dell articolo 2, commi 3 e 4. A tal fine, è necessario che siano stati nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell organo. 2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede la seduta di insediamento del CAL, nel rispetto del termine previsto dall articolo 66, comma 7, dello Statuto.

4 3. Nella seduta di insediamento di cui al comma 2, il CAL elegge tra i suoi componenti i membri dell Ufficio di presidenza costituito dal Presidente, da due vice presidenti e da tre consiglieri segretari. Il Presidente del CAL è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i tre consiglieri segretari sono eletti a scrutinio segreto, con separate votazioni, in ciascuna delle quali ciascun consigliere vota un solo nominativo. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età. Nell Ufficio di presidenza è garantita un equilibrata presenza delle donne, nonché la rappresentanza dei comuni non capoluogo di provincia, delle province e delle comunità montane e di arcipelago. Art. 6 (Funzionamento del CAL) 1. Il funzionamento e l organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni degli enti locali, sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti. 2. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità più celeri per l articolazione degli atti, per l espressione delle rispettive posizioni tra i componenti del CAL e tra tutti gli enti locali, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale. 3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del CAL. 4. Le sedute del CAL sono convocate anche su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti. 5. Per l espressione dei pareri obbligatori, il Presidente del CAL convoca il Consiglio medesimo entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all articolo 11, comma L ordine del giorno delle sedute del CAL è trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. 7. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali, istituita con apposita deliberazione dell Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del CAL. Art. 7 (Rapporto annuale sulla sussidiarietà amministrativa) 1. Il CAL elabora un rapporto annuale sull attività amministrativa della Regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all articolo 118, primo comma, della Costituzione e dei principi e criteri direttivi di cui all articolo 16 dello Statuto da parte della Regione e degli enti pubblici economici e non economici regionali. 2. Il CAL riferisce al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale su eventuali

5 anomalie riscontrate sull attività amministrativa regionale in ordine al mancato rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 il CAL si avvale di un apposito ufficio costituito nell ambito della struttura amministrativa di supporto di cui all articolo 6, comma 7. Art. 8 (Durata in carica dei componenti del CAL, decadenza e sostituzione di singoli componenti) 1. Il CAL ha una durata pari a quella della legislatura del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all insediamento del rinnovato organo. 2. I componenti del CAL decadono qualora non siano più titolari della carica che ne legittima la partecipazione all organo. 3. I componenti elettivi che cessano dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, sono sostituiti dai candidati appartenenti alla propria categoria che seguono in graduatoria. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte dei componenti di diritto di cui all articolo 2, comma 2, subentra, nel CAL, il vice sindaco o il vice presidente. Non si fa luogo al subentro nei casi in cui, per cessazione dalla carica di presidente o di sindaco o per scioglimento del Consiglio provinciale o comunale, la legge preveda la nomina di un commissario. Art. 9 (Indennità del Presidente del CAL e gettoni di presenza) 1. Al Presidente del CAL e ai componenti dell Ufficio di presidenza, di cui all articolo 5, comma 3, spetta una indennità pari al 40 per cento dell indennità di funzione percepita dagli omologhi membri dell Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 2. Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio medesimo, fino ad un massimo di dieci all anno, in misura pari al gettone di presenza stabilito per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione. 3. Ai componenti del CAL non residenti nel Comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del CAL. Art. 10 (Iniziativa legislativa e attività propositiva) 1. Il CAL esercita, ai sensi dell articolo 37 dello Statuto, l iniziativa delle leggi regionali approvando a maggioranza assoluta dei componenti proposte redatte in articoli ed accompagnate da relazioni illustrative, in materia di revisione dello Statuto regionale, conferimento o disciplina delle funzioni degli enti locali, disciplina dei rapporti degli enti locali con la Regione. 2. Il Presidente del CAL nomina il relatore della proposta di legge incaricato di illustrarla alle competenti commissioni del Consiglio regionale, secondo le disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

6 3. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, può proporre al Presidente della Regione l impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché il ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, dall ordinamento comunitario e dai trattati internazionali. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni, informa il CAL circa le iniziative assunte. 4. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, può richiedere al Comitato di garanzia statutaria di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, sulle proposte di regolamento regionale di cui all articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sull interpretazione del medesimo, nei casi e nei modi stabiliti dall articolo 68 dello Statuto. 5. Il CAL può, anche autonomamente, ai sensi dell articolo 67, comma 2, dello Statuto, formulare proposte al Consiglio ed alla Giunta regionali. Art. 11 (Attività consultiva) 1. Annualmente il Presidente della Regione illustra al CAL le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso dell anno. Il Consiglio può invitare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su azioni, progetti e problemi di particolare interesse per le autonomie locali. 2. Il CAL: a) esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione; b) esprime parere obbligatorio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulle proposte di legge di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali; c) esprime pareri facoltativi su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale, nonché a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza. 3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al CAL i progetti di cui al comma 2, lettere a) e b). Il CAL esprime i pareri di propria competenza entro quindici giorni dal ricevimento dei progetti. Entro tale termine, il CAL può richiedere al Presidente del Consiglio regionale l assegnazione di un ulteriore termine, non superiore ad altri quindici giorni, e può richiedere chiarimenti o documenti necessari per esprimere il parere. Il parere non espresso nei termini si intende espresso in senso favorevole. 4. Qualora il CAL, per le proposte di legge di cui al comma 2, lettera b), abbia espresso un parere negativo o abbia avanzato proposte emendative, il Consiglio regionale può procedere all approvazione della proposta, senza accogliere le proposte emendative del CAL, con la maggioranza assoluta dei componenti. 5. I pareri espressi ai sensi del comma 2 sono illustrati alle commissioni consiliari competenti da un relatore nominato di volta in volta dal Presidente del CAL.

7 Art. 12 (Attività di concertazione) 1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta dal Presidente del CAL e da un numero massimo di dieci membri, rappresentativi delle categorie di cui all articolo 2, commi 2, 3 e 4, è convocata dal Presidente della Regione o dall assessore regionale delegato anche su richiesta motivata del Presidente del CAL. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale. Art. 13 (Seduta congiunta del CAL e del Consiglio regionale) 1. Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo. Art. 14 (Disposizioni transitorie) 1. In fase di prima attuazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Le modalità di svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 3 e 4 sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto con il quale il Presidente del Consiglio regionale, d intesa con le organizzazioni rappresentative degli enti locali di cui all articolo 2, comma 4, lettera b), convoca le stesse. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione di cui al comma 2, sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio regionale le liste di cui all articolo 3, comma 1, le candidature di cui all articolo 4 e le designazioni di cui all articolo 2, comma 4, lettera a). 4. La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Presidente del Consiglio regionale non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione delle candidature. La seduta di insediamento del CAL è fissata entro i successivi venti giorni, previa costituzione dell organo ai sensi dell articolo 5, comma In relazione a quanto disposto dall articolo 16, comma 1, la Conferenza permanente Regione autonomie locali di cui all articolo 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), continua a svolgere la propria attività fino all insediamento del CAL. Art. 15 (Disposizione finale)

8 1. L Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e il Consiglio regionale provvedono, rispettivamente, all adozione della deliberazione di cui all articolo 6, comma 7, e all adeguamento del Regolamento dei lavori del Consiglio alle norme della presente legge entro sessanta giorni dalla relativa entrata in vigore. Art. 16 (Abrogazione) 1. Dalla data di insediamento del CAL è abrogato l articolo 20 della l.r. 14/1999 relativo all istituzione della Conferenza permanente Regione autonomie locali. I compiti e le funzioni della Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL. Art. 17 (Disposizione finanziaria) 1. Ai fini dell attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l esercizio 2007, nell ambito dell UPB R11, è istituito apposito capitolo denominato Spese per l istituzione ed il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali", con lo stanziamento di 80 mila euro. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo T21501 del Bilancio Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 marzo 2007, n. 7

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali * Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali * Art. 1 Oggetto 1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie

Dettagli

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2011 N. 1 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dettagli

Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale. Proposta di legge

Consiglio Regionale della Puglia Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale. Proposta di legge Proposta di legge Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali Ad iniziativa dei Consiglieri Regionali: Ruocco Avv.Roberto, Saccomanno dott.michele, Attanasio dott.tommaso, Congedo dott.saverio, Lospinuso

Dettagli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Normativa comparata REGIONE EMILIA-ROMAGNA Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 173. Vedi, anche, l art. 84, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7. Art. 1 Oggetto. 1. È istituito il Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO Approvato nella seduta del 15 luglio 2009

REGOLAMENTO INTERNO Approvato nella seduta del 15 luglio 2009 REGOLAMENTO INTERNO Approvato nella seduta del 15 luglio 2009 S O M M A R I O CAPO I Art. 1 Art. 2 DISPOSIZIONI PRELIMINARI Oggetto Collaborazione con gli Enti locali CAPO II ORGANI DEL CAL E LORO ATTRIBUZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità Allegato alla deliberazione consiliare n. 45 del 18/04/2012 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI Art. 1 Costituzione e finalità Il Comune di Senigallia riconosce nei giovani

Dettagli

COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.07.2012 1 Indice art. 1 Istituzione

Dettagli

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali) CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO Articolo 1 (Principi generali) 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto d autonomia e della legge regionale

Dettagli

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO 1 INDICE Art.1 Oggetto, funzioni e sede...3 Art.2 Attribuzioni...3 Art.3 Funzionamento della Conferenza...3

Dettagli

I CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI

I CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI CENTRO DI RICERCA SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VITTORIO BACHELET MASTER IN AMMINISTRAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO I CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI 1 Bruno Manzi Presidente di Legautonomie Lazio Roma

Dettagli

CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 15/11/2006 e modificato con deliberazione C.C. n.

Dettagli

REGIONI IN CUI NON È INSEDIATO IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

REGIONI IN CUI NON È INSEDIATO IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE ROMA 9 MAGGIO 2011 REGIONI IN CUI NON È INSEDIATO IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI SCHEDE * Nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Piemonte e Puglia il CAL

Dettagli

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA All. 1 alla Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 del 20.06.2011 CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI

Dettagli

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ALLEGATO A ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 15 DEL 08/05/2012 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ( PROVINCIA DI BRINDISI ) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI 1 INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 224/21.12.2006 In vigore dal 1 febbraio 2007 SOMMARIO Articolo 1 - Compiti

Dettagli

Città di Seregno. Regolamento delle Consulte

Città di Seregno. Regolamento delle Consulte Città di Seregno Regolamento delle Consulte Art. 1 - Istituzione delle Consulte Comunali 1. Il Comune di Seregno valorizza le libere forme associative per la partecipazione dei cittadini all attività amministrativa,

Dettagli

COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con deliberazione n 3 del 25/01/2000 Modificato con deliberazione n 32 del 24/7/2007. Modificato con Deliberazione n 25 del 07/11/2013 1 INDICE

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 813 B DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO)

Dettagli

Capo I - Il Consiglio delle autonomie locali. Art. 1 Finalità.

Capo I - Il Consiglio delle autonomie locali. Art. 1 Finalità. Normativa comparata REGIONE PIEMONTE Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi

Dettagli

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI Approvato con deliberazione n. 85/C.C. del 30.11.2016 e modificato con deliberazione n. 73/C.C. del 25.7.2017

Dettagli

PROVINCIA DI GORIZIA

PROVINCIA DI GORIZIA PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 17 marzo 2005. In vigore dal 6 aprile 2005 1 Art. 1 Costituzione 1. Il Consiglio

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL REGIONE LOMBARDIA. Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL REGIONE LOMBARDIA. Istituzione del Consiglio per le pari opportunità LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 29-04-2011 REGIONE LOMBARDIA Istituzione del Consiglio per le pari opportunità ARTICOLO 1 (Oggetto) Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 18 SUPPLEMENTO del 3

Dettagli

Art. 1 Istituzione e composizione.

Art. 1 Istituzione e composizione. Normativa comparata REGIONE TOSCANA Pubblicata nel B.U. Toscana 31 marzo 2000, n. 14, parte prima. Art. 1 Istituzione e composizione. 1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso

Dettagli

Città di Lecce REGOLAMENTO DELLE CONSULTE

Città di Lecce REGOLAMENTO DELLE CONSULTE Città di Lecce Settore Affari Generali ed Istituzionali REGOLAMENTO DELLE CONSULTE Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 30.05.05 Emendato con deliberazione di C.C. 2 del 05.01.07 INDICE ART. 1

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. COMUNE di PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. APPROVAZIONE: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 106 DEL 20.12.1999. MODIFICAZIONE: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 12.05.2010.

Dettagli

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO METROPOLITANO della CITTA METROPOLITANA di ROMA CAPITALE REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO Gli articoli da 1 a 9 della proposta di Regolamento provvisorio di funzionamento del Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA COMUNE DI CALASCIBETTA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/11/2003 REGOLAMENTO CONSULTA

Dettagli

CAPO I Convocazione delle elezioni

CAPO I Convocazione delle elezioni Testo del documento allegato al decreto del Presidente del Consiglio regionale 18 dicembre 2007, n. 120, coordinato con le successive modifiche apportate con decreto del Presidente del Consiglio regionale

Dettagli

REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI (Approvato con delibera consiliare n. 30 del

REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI (Approvato con delibera consiliare n. 30 del REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI (Approvato con delibera consiliare n. 30 del 16.02.05) Art.1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 2/4/2012 Il Presidente Il Segretario F.to Frigerio Ft.to Urbano Unità Organizzativa Servizi Sociali REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO 1 INDICE Articolo

Dettagli

Regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze Regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze Art. 1 Finalità 1.Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita collettiva ed istituzionale, ai sensi dell

Dettagli

COMUNE DI SPILINGA (Provincia di Vibo Valentia) Tel Fax

COMUNE DI SPILINGA (Provincia di Vibo Valentia) Tel Fax COMUNE DI SPILINGA (Provincia di Vibo Valentia) Tel.0963.65035 Fax 0963.605802 www.comune.spilinga.vv.it REGOLAMENTO PER LA CONSULTA ANZIANI E PENSIONATI ART. 1 OBIETTIVI FONDAMENTALI La Consulta Comunale

Dettagli

COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMUNE DI CASTELFIDARDO COMUNE DI CASTELFIDARDO REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI TESTO COORDINATO (Atti consiliari n.110 del 29.06.1995 n. 38 del 12.06.1997 100 del 25.06.1998 66 del 29.06.2001) ART.1 Costituzione

Dettagli

C O M U N E D I V I C O V A R O (Provincia di Roma)

C O M U N E D I V I C O V A R O (Provincia di Roma) C O M U N E D I V I C O V A R O (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l istituzione,

Dettagli

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE COMUNE DI MINERVINO MURGE (Aggiornato nel mese di marzo 2012) CAPO I - FINALITA E SCOPI Art. 1 Istituzione E istituito dal Comune di MINERVINO MURGE (BA), con Deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.10.2012 TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI 1.

Dettagli

STATUTO. Delegazione Toscana

STATUTO. Delegazione Toscana STATUTO Delegazione Toscana APPROVATO DALL ASSEMBLEA REGIONALE PONTREMOLI 20 DICEMBRE 1996 I N D I C E Titolo I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Costituzione e finalità - Costituzione - Sede - Finalità

Dettagli

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. Città di Desenzano del Garda Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 81 del 30/09/2009 I N D I C E ART. 1 - ISTITUZIONE... 1 ART. 2 - FINALITA...

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE CONSULTE DI FRAZIONE

REGOLAMENTO PER LE CONSULTE DI FRAZIONE REGOLAMENTO PER LE CONSULTE DI FRAZIONE (artt. 34 e 35 dello Statuto Comunale) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.09.1996 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO Art. 1 - Competenze La Consulta Comunale del Lavoro è un organo con funzioni propositive e consultive nei confronti della Amministrazione Comunale in materia di politiche

Dettagli

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI del COMUNE di SCIOLZE REGOLAMENTO Sezione 1 ISTITUZIONE, ORGANI E COMPETENZE Articolo 1. ISTITUZIONE Viene istituito

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI STUDENTI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI STUDENTI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI STUDENTI Emanato con Decreto 15 giugno 2016, n. 439 Entrato in vigore il 1 luglio 2016 UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN Via Ravasi, 2 21100 Varese

Dettagli

Città di Campi Salentina Provincia di Lecce REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLE CONSULTE

Città di Campi Salentina Provincia di Lecce REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLE CONSULTE Città di Campi Salentina Provincia di Lecce REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLE CONSULTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 del 28/12/2009 ART. 1 LE CONSULTE 1. L Amministrazione comunale

Dettagli

Regolamento per l elezione del Segretario e dell'assemblea dell Unione provinciale di Ferrara, dei Segretari e dei Comitati direttivi di Circolo

Regolamento per l elezione del Segretario e dell'assemblea dell Unione provinciale di Ferrara, dei Segretari e dei Comitati direttivi di Circolo Visti: l articolo 15 dello Statuto nazionale del Partito Democratico; l articolo 11 dello Statuto regionale del PD dell Emilia-Romagna; l articolo 16 del Regolamento per l elezione del Segretario e dell

Dettagli

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto

Dettagli

Testo ddl. a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:

Testo ddl. a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito: Disegno di legge concernente Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del

Dettagli

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - REGOLAMENTO -

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - REGOLAMENTO - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - REGOLAMENTO - Premessa Facendo costante riferimento alla Dichiarazione dei Diritti dei Bambini approvata all unanimità dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20

Dettagli

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Provincia di Bologna NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Provincia di Bologna NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Provincia di Bologna NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT approvato con deliberazione consiliare nr. 55 del 25/05/2010 1 NUOVO

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A TRIESTE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A TRIESTE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A TRIESTE Articolo 1 Istituzione della Consulta E istituita, quale organo consultivo del Consiglio

Dettagli

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2014, N. 3

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2014, N. 3 ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2014, N. 3 Istituzione del nuovo Comune di San Lorenzo Dorsino mediante la fusione dei Comuni di Dorsino e San Lorenzo in Banale 1 CAPO I Istituzione del Comune di

Dettagli

REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI. Art. 1. Oggetto

REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI. Art. 1. Oggetto REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della "Consulta Comunale

Dettagli

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO ART. 48 ART. 48 art. 38, CO. 1 Sono elettori

Dettagli

COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI ARTEGNA PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA GIOVANILE Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 15/10/2015 1 Articolo 1 - Istituzioni e scopi 1.E istituita dal Comune di Artegna

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del

Dettagli

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania)

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania) COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania) STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Statuto della Consulta Giovanile Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 68 del 22/11/2005

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016)

REGIONE PIEMONTE. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016) REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 2 maggio 2016, n. 8 Ulteriori modifiche alla legge regionale (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998,

Dettagli

disciplina del procedimento di revisione costituzionale

disciplina del procedimento di revisione costituzionale DISEGNO DI LEGGE Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale 5 giugno 2013 1 DISEGNO DI LEGGE Art. 1 (Istituzione

Dettagli

Comune di Camogli. Regolamento

Comune di Camogli. Regolamento Comune di Camogli (Provincia di Genova) Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti ALLEGATO A REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Art.

Dettagli

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO Indice Art. 1 Istituzione... 1 Art. 2 Composizione e sede... 1 Art. 3

Dettagli

STATUTO CONSULTA PARI OPPORTUNITA DEL COMUNE DI ALBA

STATUTO CONSULTA PARI OPPORTUNITA DEL COMUNE DI ALBA STATUTO CONSULTA PARI OPPORTUNITA DEL COMUNE DI ALBA ART. 1 ISTITUZIONE 1. In attuazione del principio di parità sancito dall art. 3 della Costituzione Italiana viene istituita dall Amministrazione Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. ìm Regione Sicilia REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. Regione Sicilia CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 1.11 presente regolamento, predisposto

Dettagli

Comune di Pozzuolo del Friuli

Comune di Pozzuolo del Friuli Comune di Pozzuolo del Friuli INTERNET sito web: www.comune.pozzuolo.udine.it e-mail: protocollo@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it Via XX Settembre, 31 33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD) C.F.: 80010530303

Dettagli

Regolamento Congressi provinciali e di circolo Unione Regionale Abruzzo

Regolamento Congressi provinciali e di circolo Unione Regionale Abruzzo Regolamento Congressi provinciali e di circolo Unione Regionale Abruzzo Art. 1 Convocazione dei congressi 1. Le Assemblee di circolo per l elezione dei segretari provinciali e dei coordinatori di circolo

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI All. sub A alla delibera di C.C. n. 06 del 17.02.2004 COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto del presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Dettagli

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO Art. 1 Sede legale e sede operativa 1.1 La sede legale e operativa è in Roma, via in Miranda n. 1. 1.2 Per motivate esigenze l Assemblea dei Soci,

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA' Citta'di Casoria REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA' approvato dal Consiglio Comunale con atto n 9 del 23.03.2017-1 Articolo 1 ISTITUZIONE E SEDE Al fine di favorire la piena integrazione

Dettagli

Regolamento per l elezione dei segretari e delle assemblee provinciali, dei segretari e dei direttivi dei circoli

Regolamento per l elezione dei segretari e delle assemblee provinciali, dei segretari e dei direttivi dei circoli Unione Regionale del Piemonte Regolamento per l elezione dei segretari e delle assemblee provinciali, dei segretari e dei direttivi dei circoli Approvato dall Assemblea regionale il 5 ottobre 2013 Partito

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l attività della Consulta delle

Dettagli

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI COMUNE DI DUEVILLE PROVINCIA DI VICENZA ***** REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI ART.1 (Costituzione) 1. Sono costituite le Commissioni consiliari permanenti aventi funzioni preparatorie, referenti, propositive

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3348 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei senatori PERA, CARUSO, COMPAGNA, LAURO, PASTORE, POLI BORTONE, RAMPONI, VALENTINO e VIESPOLI COMUNICATO

Dettagli

Art. 1 Istituzione e finalità.

Art. 1 Istituzione e finalità. Normativa comparata REGIONE ABRUZZO Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 dicembre 2007, n. 70. Art. 1 Istituzione e finalità. 1. La presente legge istituisce il Consiglio delle Autonomie locali, successivamente

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) (emanato con Decreto Rettorale n.17/2016 del 20 gennaio 2016) in vigore dal 21 gennaio 2016 INDICE Articolo 1 - Principi

Dettagli

C I T T À D I R E C A N A T I

C I T T À D I R E C A N A T I C I T T À D I R E C A N A T I REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNE DI RECANATI P R E M E S S A La Consulta Giovanile, nello spirito dello Statuto comunale, della Carta europea per la partecipazione

Dettagli

Regolamento delle Commissioni Comunali

Regolamento delle Commissioni Comunali Regolamento delle Commissioni Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 29/02/2000 D:\Lavoro\Roccafranca\Sito\Progetto\Materiale pubblicato\documenti Ufficiali\Regolamenti\Regolamento COMMISSIONI.doc

Dettagli

COMUNE DI ACI CASTELLO REGOLAMENTO

COMUNE DI ACI CASTELLO REGOLAMENTO COMUNE DI ACI CASTELLO ( CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI APPROVATO CON DELIBERA CONSIALRE N. 22 DEL 01.04.2011 (Integrato con la delibera

Dettagli

NORMATIVA dell Ateneo RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

NORMATIVA dell Ateneo RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO NORMATIVA dell Ateneo RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO Statuto dell'università degli Studi di Trieste Art. 11 - Composizione del Senato

Dettagli

COMUNE DI SAN FIOR Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI

COMUNE DI SAN FIOR Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI COMUNE DI SAN FIOR Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI ARTICOLO 1 - Istituzione della Commissione 1. È istituita la Commissione

Dettagli

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 12 APRILE 2016 WWW.RIFORMECOSTITUZIONALI.GOV.IT ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO

Dettagli

Statuto della Consulta del Commercio e del Turismo

Statuto della Consulta del Commercio e del Turismo Statuto della Consulta del Commercio e del Turismo Stampa elettronica Comune di Monte Sant Angelo 1 Indice Art. 1 Istituzione Art. 2 Fini Art. 3 Organi Art. 4 Componenti dell'assemblea Art. 5 Il Presidente

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA XVII^ LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE Norme per l'elezione del Senato della Repubblica d'iniziativa dei senatori: FORNARO, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n 3, del 31.01.2015 Art. 1 Promozione dei Comitato di Partecipazione Il Comune di Menconico,

Dettagli

COMUNE DI VIESTE Provincia di Foggia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

COMUNE DI VIESTE Provincia di Foggia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNE DI VIESTE Provincia di Foggia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE INDICE CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI ART. 1 - ISTITUZIONE ART. 2 - ATTRIBUZIONI CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Dettagli

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI Organizzazione Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari COMUNE DI CASTELFORTE Prov. di Latina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL- LE COMMISSIONI

Dettagli

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 24 gennaio 2007 1 INDICE Parte 1 - ISTITUZIONE e FINALITÀ...3

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E DELLE GRANDI CITTA

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E DELLE GRANDI CITTA REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E DELLE GRANDI CITTA Art. 1 - Il corpo elettorale esercizio dei diritti associativi Potranno partecipare ai congressi, secondo le norme statutarie, gli associati e

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento.

Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento. Allegato 5 Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento. * * * Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: a) Legge è

Dettagli

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Politiche Giovanili

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Politiche Giovanili In ottemperanza a quanto previsto dall art. 10 della Legge n. 91 del 30 luglio 2007, su proposta della con delega per, viene emanato il seguente Regolamento che disciplina l organizzazione ed il funzionamento

Dettagli

L.R. 5/2007, art. 61, c. 5, lett. a) B.U.R. 14/10/2009, n. 41. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres.

L.R. 5/2007, art. 61, c. 5, lett. a) B.U.R. 14/10/2009, n. 41. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres. L.R. 5/2007, art. 61, c. 5, lett. a) B.U.R. 14/10/2009, n. 41 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres. Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell articolo

Dettagli

COMUNE DI ARENZANO PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

COMUNE DI ARENZANO PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE COMUNE DI ARENZANO PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14.03.2013 1 INDICE

Dettagli

C O N S I G L I O R E G I O N A L E. LEGGE REGIONALE (n. 37)

C O N S I G L I O R E G I O N A L E. LEGGE REGIONALE (n. 37) Atti consiliari Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia C O N S I G L I O R E G I O N A L E LEGGE REGIONALE (n. 37) approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 10 aprile 2001

Dettagli

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 20.10.2000

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 17-01-2005 REGIONE SARDEGNA Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE

REGOLAMENTO ELETTORALE REGOLAMENTO ELETTORALE I N D I C E TITOLO I ASSEMBLEA DEI DELEGATI Art. 1 - Convocazione delle elezioni dei Delegati all Assemblea Art. 2 - Ufficio Elettorale Istituzione Art. 3 - Ufficio Elettorale Competenze

Dettagli

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Delibera n. 32/2011, Verbale CdA n. 05/11 Oggetto: approvazione disciplinare elettorale IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell INAF, pubblicato

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna. ** REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna. Capo I Controllo della Corte dei Conti... 2 Articolo 1. Costituzione della

Dettagli

Regolamento della. Consulta Ambientale delle Associazioni

Regolamento della. Consulta Ambientale delle Associazioni Regolamento della Consulta Ambientale delle Associazioni Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.11.2012 - deliberazione n. 76 Tel. 011 91151 - Fax 011 9112989 - C.F. 82500150014 - P. IVA

Dettagli