STATUTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO DEI COMUNI REATINI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO NERA VELINO

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1 STATUTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO DEI COMUNI REATINI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO NERA VELINO (approvato dall Assemblea Generale il ) ARTICOLO 1: COSTITUZIONE I Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgorose, Borgovelino, Cantalice, Castel di Tora, Castel Sant Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colle di Tora, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fiamignano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Marcetelli, Micigliano, Montenero, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Nespolo, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Moiano, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Roccasinibalda, Scandriglia, Torricella Sabina, Turania, Varco Sabino, tutti in provincia di Rieti e i cui territori sono compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei fiumi Nera e Velino, delimitato con Decreto Ministero Lavori Pubblici dell 8 luglio 1974 ai sensi e per gli effetti della legge n. 959 del 27 dicembre 1953 e successive modificazioni, sono uniti in consorzio obbligatorio denominato Consorzio Obbligatorio dei Comuni Reatini del Bacino Imbrifero Montano NERA VELINO. Il Consorzio è retto dal presente Statuto, dalle leggi e decreti ad esso applicabili ed ha sede in Rieti. ARTICOLO 2: DURATA Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa con il venire meno dei fondi di cui alla legge n. 959 del 27 dicembre 1953 e di ogni altra somma o diritto che risultassero dovuti in sostituzione degli stessi. Può cessare altresì nei modi e nelle forme stabilite dall art. 5 della legge n. 925 del ARTICOLO 3: SCOPI Il Consorzio espleta ogni azione e ragione di sua spettanza, ai sensi della legge n. 959 del nei confronti dei concessionari delle derivazioni, per produzione di energia elettrica, delle acque dei fiumi Nera e Velino e dei loro affluenti; provvede all incasso, all amministrazione e all impiego del fondo comune di cui all art. 1 della predetta legge; all esecuzione o al finanziamento, diretti o indiretti, di opere di pubblica utilità nonché ad effettuare, direttamente o indirettamente, interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei territori interessati quali: a) attuare e coordinare iniziative volte a sostenere, incrementare e sviluppare i settori economici dell agricoltura, piccola industria, artigianato, commercio, turismo; b) attuare, anche in concorso con altri organismi, iniziative intese a facilitare l organizzazione scolastica e l istruzione professionale; c) attuare interventi diretti o in collaborazione con i Comuni consorziati per il miglioramento e lo sviluppo dei servizi di competenza degli stessi;

2 d) prestare, ove possibile, assistenza tecnica ai comuni consorziati per lo studio, la progettazione e l esecuzione di opere pubbliche; e) collaborare con le Comunità Montane e o i Comuni per la redazione e l attuazione dei loro piani o programmi. Per gli stessi scopi il Consorzio, può adottare apposito regolamento per destinare fondi e contributi in favore di Comuni o di loro forme associative nonché promuovere e favorire lo svolgimento associato di funzioni o servizi ovvero esercitarli direttamente qualora siano ad esso delegati. Può provvedere all impiego dell energia elettrica spettante ai sensi dell art. 3 della legge n.959/1953, come pure ad ogni atto cui sia abilitato dalla legislazione vigente. Collabora con la Regione Lazio, la Provincia di Rieti, le Comunità Montane, i Comuni consorziati per l attuazione degli scopi statutari anche ricevendo e gestendo deleghe di funzioni attribuite a tali Enti. Sono organi del Consorzio: a) L Assemblea Generale; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Revisore dei Conti. ARTICOLO 4: ORGANI DEL CONSORZIO ARTICOLO 5: L ASSEMBLEA GENERALE L Assemblea Generale rappresenta l organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o da singoli Consiglieri comunali nominati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie. L Assemblea si riunisce in via ordinaria per l approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente, il Consiglio Direttivo ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, da spedire almeno otto giorni prima della riunione, contenente l indicazione della sede, del giorno, dell ora e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine è ridotto a quattro giorni, anche su convocazione telegrafica. I Sindaci possono essere rappresentati da un consigliere munito di delega scritta; i consiglieri nominati in via permanente possono essere sostituiti dal Sindaco. Non possono far parte dell assemblea coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale previsti dalla legge. I suoi componenti hanno gli stessi diritti riconosciuti ai consiglieri comunali. Spetta all Assemblea: a) procedere nella prima seduta alla convalida dei propri componenti; b) approvare lo Statuto consorziale e le sue modifiche, a maggioranza assoluta dei membri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si procederà nella stessa seduta, previa breve sospensione ad una seconda votazione e lo Statuto o le sue modifiche sono approvati se si ottiene la maggioranza dei membri assegnati. Qualora anche la seconda votazione dia esito

3 negativo, la votazione sarà ripetuta in una (nella) successiva seduta da tenersi entro il termine di 30 giorni e lo Statuto o le sue modifiche sono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; c) procedere all elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, ivi compresi quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo; d) approvare il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il rendiconto di gestione; e) fissare i criteri generali per l assegnazione dei fondi previsti dalla legge n. 959/1953 alla Comunità Montane o ai Comuni e approvare il piano di impiego dei medesimi fondi; f) approvare i criteri generali per la redazione dei regolamenti dei servizi e degli uffici ed i regolamenti attuativi delle disposizioni statutarie; g) approvare gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, aziende, istituzioni; h) costituire o partecipare a società di capitali o ad altri Enti; i) aderire a forme associative e di collaborazione con altri Enti; j) approvare i programmi pluriennali, l elenco annuale delle opere pubbliche, i programmi e i piani finanziari; k) approvare gli schemi di convenzione con Enti pubblici e privati per la realizzazione dei piani e opere da realizzare; l) nominare il revisore dei conti. L Assemblea può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà, e in seconda convocazione un terzo, dei membri assegnati. La seconda convocazione può avere luogo non prima di un ora dopo quella fissata per la prima convocazione. L Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice presidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta dal membro del Direttivo, purché componente dell Assemblea, più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni è prescritta la maggioranza assoluta dei votanti, escludendo dal computo le astensioni. Le deliberazioni sono assunte, di regola, a scrutinio palese; per le elezione degli organi e per quelle riguardanti le persone, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto con l assistenza di tre scrutatori nominati dal Presidente. L Assemblea può deliberare la costituzione di Commissioni Consiliari il cui funzionamento è disciplinato con l atto istitutivo ed i cui membri sono eletti dall assemblea stessa con voto limitato ad un solo nominativo. In occasione dell approvazione di atti adottati da singoli Enti possono partecipare ai lavori dell Assemblea, se invitati dal Presidente, i rispettivi Presidenti i quali, prima della votazione, esprimono il proprio parere che deve essere adeguatamente motivato. Le sedute dell Assemblea Generale sono pubbliche, salvo casi in cui per legge o con provvedimento motivato non sia stabilito altrimenti. ARTICOLO 6: IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da quattro membri, eletti dall Assemblea tra i suoi componenti, nel rispetto del principio di pari opportunità garantendo, ove possibile, la presenza di ambo i sessi. Tra i membri componenti del Direttivo il Presidente può

4 designare un Vice presidente; di tale nomina vengono informati sia il Consiglio Direttivo che l Assemblea Generale in occasione della loro prima riunione. L Assemblea del Consorzio elegge, con unica votazione, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei componenti dell Assemblea Generale contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, nel rispetto del principio di pari opportunità garantendo, ove possibile, la presenza di ambo i sessi. L elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida. Dopo l inutile svolgimento della seconda votazione, per l elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti. La sostituzione dei singoli membri avvengono a scrutinio segreto mediante scheda sulla quale l elettore riporta i nominativi dei candidati prescelti, entro il numero massimo dei componenti da eleggere. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti e, a parità di voti, il più anziano di età. Il Presidente e il Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni e continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori. Il Presidente e il Consiglio Direttivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa con voto segreto a maggioranza assoluta dei membri assegnati all Assemblea Generale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei membri assegnati; deve contenere le proposte di nuove linee programmatiche, di un nuovo presidente e di un nuovo Consiglio Direttivo, in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La mozione di sfiducia, indirizzata all Assemblea Generale, è assunta al protocollo dell Ente; è ricevuta dal Segretario del Consorzio e da questi comunicata al Presidente. E posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla presentazione. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del Presidente o della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell intero organo. Il Consiglio Direttivo continua a svolgere la proprie funzioni fino all elezione del nuovo organo ed i termini per l elezione decorrono dalla data del verificarsi dell evento che ha causato la decadenza. Le dimissioni del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, indirizzate all Assemblea Generale, devono essere assunte al protocollo dell Ente. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d atto. I singoli membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati quanto ricorrono gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell Amministrazione. La revoca è proposta con atto scritto e motiva dal Presidente o da almeno un terzo dei membri assegnati all Assemblea ed approvato dalla stessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati. La perdita della carica di membro dell assemblea comporta la decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente comporta lo scioglimento del Consiglio Direttivo che dovrà essere di nuovo interamente eletto. I componenti del Consiglio Direttivo cessati dalla carica a norma dei precedenti commi restano in carica fino alla nomina dei successori, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente.

5 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta alla presidenza da almeno un terzo dei componenti con l indicazione dei punti da trattare. Spetta al Consiglio Direttivo: a) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione; b) approvare le variazioni, gli assestamenti e gli storni che occorre introdurre nel bilancio nel corso dell esercizio, salvo ratifica assembleare nei termini di legge; c) approvare i progetti per l esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dall Assemblea e darvi esecuzione; d) deliberare sul servizio di tesoreria; e) deliberare l assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali dell Assemblea; f) deliberare la concessione di contributi straordinari e di effettuare altri interventi finanziari; g) nominare tecnici per la progettazione e per la direzione dei lavori; h) concorrere alla realizzazione di opere comuni con Provincia, Consorzi, Comunità montane e Comuni; i) autorizzare il Presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni dell Ente; j) compiere tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all Assemblea generale e che non ricadano nelle competenze del Presidente, del Segretario, dei funzionari; k) disporre i prelevamenti dal fondo riserva; l) stabilire il compenso al Segretario. La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta con lettera o altro mezzo idoneo almeno tre giorni prima dell adunanza indicando giorno, ora e luogo della convocazione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore ed è ammessa la convocazione telefonica. Le adunanze sono valide con l intervento della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni vengono prese con votazione palese e a maggioranza assoluta dei partecipanti. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive dell organismo decadono dall ufficio. I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica per dimissioni, decadenza, perdita della qualifica di componente dell Assemblea Generale o di Consigliere comunale; l Assemblea Generale provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Presidente e Consiglio Direttivo cessano dalla carica in caso di rinnovo contestuale di almeno la metà più uno dei Consigli dei Comuni consorziati ovvero per dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 7 : IL PRESIDENTE Il Presidente viene eletto secondo le modalità previste dal precedente articolo 6; rappresenta il Consorzio anche in giudizio ed in tutti i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed autorità, con i Comuni consorziati,con terzi. Presiede l Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, apre e chiude le adunanze, dirige le discussioni e proclama l esito delle votazioni. Spetta al Presidente: a) convocare l Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo;

6 b) stabilire l Ordine del giorno delle sedute; c) vigilare sull esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell Assemblea; d) sovraintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori; e) nominare il Segretario; conferire gli incarichi mediante contratto a tempo determinato o di collaborazione a termine nei casi previsti dagli articoli 109 e 110 del T.U.EE.LL., nonché dallo Statuto e dai regolamenti; f) nominare o revocare, sulla base dei criteri generali stabiliti dall Assemblea, i rappresentanti presso Enti, Aziende o Istituzioni; le nomine così effettuate perdono efficacia entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica di presidente. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente dal membro del Direttivo, purché componente dell Assemblea, più anziano di età. Il Presidente dura in carica cinque anni e in ogni caso può essere rieletto per una sola volta consecutiva. ARTICOLO 8: IL REVISORE DEI CONTI L Assemblea Generale nomina, a maggioranza assoluta dei membri, il Revisore dei Conti, scelto mediante estrazione tra i soggetti iscritti all albo di cui all articolo 16, comma 25 del D.L n Dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Con la deliberazione di nomina l Assemblea ne fissa in compenso entro il limite massimo previsto per un Comune con popolazione con meno di cinquecento abitanti. Svolge funzioni di controllo, di vigilanza, di revisione economico-finanziaria e firma gli atti contabili e fiscali nei casi stabiliti dalla legge. Esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio, fatta eccezione per gli storni dal Fondo di riserva. Relaziona sulla proposta di delibera di approvazione del rendiconto di gestione e sullo schema di rendiconto entro venti giorni dalla messa a disposizione, presso gli Uffici dell Ente, dei documenti contabili. Provvede alle verifiche di cassa. Al Revisore si applicano le norme in materia di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall art. 236 del D. Lgs. N. 267/2000, le limitazioni numeriche previste dall art. 267 del D. Lgs. 267/2000 per i Comuni fino a abitanti, nonché le disposizioni relative alla proroga degli organi amministrativi previste per i revisori degli Enti Locali. ARTICOLO 9: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E GESTIONE FINANZIARIA 1) Il Consorzio si avvale dell opera di un Segretario il quale redige i verbali delle sedute dell Assemblea generale e del Consiglio direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni e collabora con il Presidente per il buon andamento dell attività dell Ente. In assenza dei responsabili dei servizi: a) cura la gestione delle entrate e delle spese del Consorzio nonché ordina i pagamenti e le riscossioni;

7 b) cura i procedimenti di gara ed evidenza pubblica e a trattativa privata e stipula i relativi contratti; c) presiede le commissioni di gara e di concorso; d) assume: gli atti di amministrazione e di gestione del personale; gli atti di manifestazione di giudizio e di conoscenza; gli atti delegarti specificatamente dal Presidente e gli incarichi da esso assegnati; gli atti di gestione non rientranti nelle competenze del Presidente e degli altri organi; e) esprime parere tecnico e contabile sulle proposte di deliberazione. 2) In caso di vacanza del posto di Segretario, il Consorzio nell esclusivo interesse dell Ente: a) può assumere un Segretario, mediante apposito concorso pubblico da espletarsi secondo norme stabilite dal Regolamento per l assunzione del personale; b) può, con il consenso dell Amministrazione interessata, affidare le funzioni di Segretario al Segretario di uno dei Comuni che fanno parte del Consorzio, o di altro Ente Pubblico della Provincia; c) può affidare le funzioni di Segretario, a tempo determinato e mediante stipula di apposito contratto nel rispetto della legislazione in materia, a personale esterno munito di apposito diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente, che abbia svolto le funzioni di Segretario presso una Pubblica Amministrazione, per un periodo cumulativo di almeno cinque anni. 3) Nel caso di affidamento dell incarico ai sensi del precedente comma 2, lettera c) il medesimo cesserà, comunque, alla data di scadenza del mandato dell Amministrazione conferente. Il Segretario in carica, se non riconfermato per scadenza del contratto o della convenzione, continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento del nuovo Segretario. 4. Gli uffici consorziali possono comprendere un servizio amministrativo e un servizio tecnico; il regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, ne disciplina i compiti e la dotazione organica, nonché le altre materie previste dall art. 107 del T.U.EE.LL., nel rispetto dei principi ivi richiamati. 5. L esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Per la predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento all ordinamento finanziario degli Enti locali. 6. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per l adeguamento dei principi contabili previste dalla legge alle caratteristiche del Consorzio; nelle more dell adozione dello stesso, i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente. 7. Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, viene affidato ad un istituto bancario abilitato alle funzioni, sotto l osservanza della legge e dei regolamenti vigenti in materia.

8 8. Le mansioni di economo sono affidate dal Presidente al segretario o ad altro impiegato idoneo. 9. Il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori viene effettuato calcolando un quinto del costo alla pompa della benzina verde al 1 gennaio di ogni anno. 10. L indennità di carica del Presidente non può essere superiore al 60 % di quella stabilita per il Sindaco di Comune con popolazione fino a abitanti e quella dei membri del Consiglio Direttivo non può essere superiore al 25 % dell indennità del Presidente. Dette indennità non sono cumulabili con quelle percepite in qualità di Sindaco e di Assessore o di amministratore di altro Ente pubblico. 11. La pubblicazione delle deliberazioni dell Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, nonché degli altri atti soggetti a pubblicazione viene effettuata in apposito Albo Pretorio del Consorzio. ARTICOLO 10: DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO ALLA LEGISLAZIONE SUGLI ENTI LOCALI Le norme previste nel presente Statuto, a seguito delle modifiche apportate, sono di immediata applicazione fatta eccezione per quelle relative al numero dei membri del Consiglio Direttivo che si applicano dal rinnovo degli attuali organi. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di principio sugli Enti Locali. Salvo che la legge disponga diversamente, l entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consorzio adegua il proprio Statuto entro 120 giorni dalla entrata in vigore delle leggi suddette. Lo Statuto è pubblicato all Albo Pretorio del Consorzio per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorso tale termine.

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