FASCICOLO INFORMATIVO

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1 Click here for English FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. ISVAP n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi Annullamento prima della partenza e Abbandono del viaggio in seguito denominato Assicurazione Viaggio Wizz Air Annullamento volo Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione ; c) Fac-simile Scheda di Proposta/Adesione ; d) Informativa sul trattamento dei dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. Edizione Giugno 2011

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3 A) NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA DANNI Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE Informazioni Generali Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia, Assicuratore di assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di Chartis Europe S.A. France. Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia ha sede in Via Della Chiusa, Milano Tel Fax Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: info.italy@chartisinsurance.com Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia è una compagnia assicurativa di diritto francese, soggetta alla vigilanza dell autorità di vigilanza per il mercato assicurativo francese (ACP) nonché alla vigilanza dell ISVAP per le attività compiute in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in regime di libero stabilimento, con D.M. n del pubblicato sulla G.U. n. 70 del ; il numero di Iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è I Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Assicuratore 1 Chartis Europe S.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro Milioni di cui Euro 48 Milioni a titolo di capitale sociale ed Euro Milioni a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 630%. 1 I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato Tel.: , Fax: , - Registro Imprese Milano n / REA Milano n C.F P. I Edizione Giugno 2011 Pagina 2 di 5

4 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto, avente ad oggetto le garanzie descritte in polizza, costituisce un assicurazione dei rischi connessi all annullamento del viaggio prima della partenza e abbandono del viaggio ed è valido soltanto se emesso unitamente ad una Conferma di Prenotazione Wizz Air Hungary Ldt e a condizione che sia stato versato il relativo premio assicurativo. L allegato 1 al contratto di assicurazione evidenzia le diverse garanzie ed i rispettivi livelli di franchigia e massimale prestati dalla Compagnia. La durata di ogni singolo viaggio non deve superare i 90 giorni. La copertura è prestata esclusivamente per i viaggi turistici. Sono esclusi dalla copertura: i viaggi d affari; i viaggi di studenti che partecipano a programmi di scambio;. i viaggi verso una destinazione nella quale l Assicurato intende intraprendere attività missionarie, di assistenza o di volontariato. Avvertenza: TUTTE LE GARANZIE offerte sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione agli artt. 1, 2, 3, 5, delle Garanzie di assicurazione, nonché dell art. 7 e 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed a quanto previsto nelle singole sezioni come di seguito indicato nelle relative Avvertenze. Avvertenza: I livelli di franchigia e di massimale relativi alle singole garanzie sono evidenziati nell allegato 1 al presente Contratto di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Di seguito, è fornita una esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia usato in polizza: Massimale/Limite indennizzo: ,00 Richiesta di risarcimento/indennizzo 5.000,00 Franchigia 100,00 Danno liquidabile 4.900,00 SEZIONE A - ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese a carico dell Assicurato in caso di annullamento del viaggio prima della partenza per le cause previste in polizza. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione A sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alle voci Oggetto della garanzia, Condizione per l operatività della garanzia applicabile alla Sezione A e Esclusioni speciali applicabili alla Sezione A della Sezione A. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione A della Polizza. SEZIONE B- INTERRUZIONE DEL VIAGGIO Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese a carico dell Assicurato in caso di interruzione del viaggio per una delle cause previste in polizza. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione B sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alle voci Condizione per l operatività della garanzia applicabile alle Sezione B e Esclusioni speciali applicabili alla Sezione B della Sezione B Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione B della Polizza. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio-nullità Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all art. 8 delle Edizione Giugno 2011 Pagina 3 di 5

5 Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta all Assicuratore di ogni aggravamento del rischio e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell art Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. A tal proposito, si richiamano gli artt. 15 e 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio: - Cambio della destinazione del viaggio da Francia a Stati Uniti. Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio: - Cambio della destinazione del viaggio da Stati Uniti a Francia. Premi Il premio deve essere versato contestualmente all emissione della polizza. Nessuna delle garanzie previste dalla presente assicurazione sarà operante se, al verificarsi di un qualsiasi evento risarcibile, il relativo premio risulta non versato, mediante addebito automatico su carta di credito. A tal proposito, si richiamano gli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'articolo 1901 C.C. Avvertenza: non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell Assicuratore o dell Intermediario. Rivalse Nel caso in cui la richiesta di risarcimento avanzata dall Assicurato scaturisca dalla negligenza di un soggetto terzo, Chartis EUROPE S.A. si riserva di promuovere azioni legali e di surrogarsi in tutti i suoi diritti e può decidere di recuperare da detto soggetto terzo gli importi liquidati all Assicurato. Diritto di recesso/ripensamento Il contratto di assicurazione si intende valido, conformemente ai termini e alle condizioni esposte nel presente documento, se l Assicurato non recede dal contratto entro il periodo di ripensamento di 14 giorni. Qualora ritenga che la polizza non soddisfi le sue esigenze, l Assicurato è pregato di scrivere all indirizzo travelguard.it@travelguard.com entro 14 giorni dall acquisto della copertura assicurativa o, se successiva, dalla data di ricezione dei documenti di polizza. Chartis EUROPE S.A. provvederà a rimborsare i premi versati dall Assicurato. Il premio non è rimborsabile se l Assicurato ha effettuato un viaggio o presentato una richiesta di risarcimento prima di comunicare la sua intenzione di recedere dal contratto entro il periodo di ripensamento di 14 giorni. A tal proposito si richiama l art. 17 delle Condizioni Generali di Polizza. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all indennizzo ai sensi dell art Codice Civile. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l italiano. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione, specificati sul certificato di assicurazione, sono a carico del Contraente. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Edizione Giugno 2011 Pagina 4 di 5

6 Sinistri - Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: In caso di sinistro rientrante nell ambito dell assicurazione in caso di abbandono del viaggio/rientro anticipato, l Assicurato ha l obbligo di contattare immediatamente il servizio emergenza.. Su richiesta della Società, l Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico. Si richiamano gli artt. 24 e 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Assicuratore ed indirizzati a: Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami - Via della Chiusa, Milano Fax servizio.reclami@chartisinsurance.com Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Assicuratore e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente Arbitrato. Nei casi di cui sopra, l esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'assurances (FFSA organismo di diritto francese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione francesi) - 26 boulevard Haussmann, Paris, Francia, Tel. + (00 33) , Fax + (00 33) , le.mediateur@mediationassurance.org. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all ISVAP, all indirizzo sopra indicato, che provvederà all inoltro all FSSA, con il preventivo consenso dell esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall ISVAP all esponente. Arbitrato Avvertenza: Non è prevista alcuna procedura arbitrale. GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. Edizione Giugno 2011 Pagina 5 di 5

7 Assicurato nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Massimale l obbligazione massima dell Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Assicuratore Assicurazione Codice delle Assicurazioni Contraente Danno indennizzabile Franchigia Indennizzo ISVAP La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. l operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l Assicuratore non riconosce l indennizzo. la somma dovuta dall Assicuratore all Assicurato in caso di sinistro. Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio Risarcimento Rischio Rivalsa Sinistro Surrogazione il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. la somma dovuta dall Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. il diritto che spetta all Assicuratore nei confronti dell Assicurato e che consente all Assicuratore di recuperare dall Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. la facoltà dell Assicuratore che abbia corrisposto l Indennizzo di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. CHARTIS EUROPE S.A - Rappresentanza Generale per l Italia Edizione Giugno 2011 Pagina 6 di 5

8 B)CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE EVIDENZIATE IN GRASSETTO E CONTENENTI: DECADENZA, NULLITA, LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE. DEFINIZIONI Assicurato La persona fisica residente in Italia, il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione e il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicuratore: Chartis EUROPE S.A.. Avvertenza: Si ricorda che la copertura cessa nel momento in cui l Assicurato rientra al proprio domicilio in Italia, indipendentemente dal numero di giorni per i quali è stata stipulata l assicurazione. Beneficiario Per tutte le garanzie, il beneficiario è l'assicurato stesso, salvo pattuizione contraria. In caso di morte da infortunio, beneficiari del capitale sono gli eredi. Centro di gestione dei sinistri (escluse prestazioni di Assistenza) Travel Guard EMEA Limited (d ora in avanti anche Travel Assist).Le richieste di risarcimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Travel Guard c/o CHARTIS EUROPE SA Rappresentanza Gen. per l Italia - Via della Chiusa, MILANO - ITALY travelassist.it@travelguard.com - Telefono: Certificato di Assicurazione / Quietanza di pagamento Il documento contenente i nominativi e gli altri dati delle persone assicurate in base al presente contratto. Il Certificato di Assicurazione costituisce prova dell assicurazione di cui al presente documento. Contraente La persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Condizioni, esclusioni e garanzie Le condizioni ed esclusioni speciali si applicano alle singole sezioni della polizza, mentre le esclusioni, le condizioni e le garanzie generali si applicano alla polizza nel suo complesso. Conferma di prenotazione Il documento contenente i nominativi e gli altri dati di tutte le persone assicurate in base al presente contratto. La Conferma di Prenotazione costituisce prova dell assicurazione. Danno materiale Qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque lesione fisica subita da animali. Decorrenza e Durata Per decorrenza si intende la Data di effetto della copertura indicata nel Certificato di Assicurazione; per durata il periodo di validità della stessa, come risultanti dal Certificato di Assicurazione. Età L età dell Assicurato nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in polizza. Per il calcolo dell età si considera l età anagrafica, ovvero gli anni interamente compiuti dall Assicurato. Estero Paese diverso da quello in cui l'assicurato è residente Familiare Marito, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli/e, partner, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati/e, matrigna, patrigno Franchigia Somma fissata in maniera forfetaria nel contratto e rimanente in carico dell'assicurato in caso di risarcimento conseguente ad un sinistro. La franchigia può essere espressa anche in termini di ore, giorni o percentuale. In tale caso la garanzia in questione è operante dallo scadere del termine fissato oppure in eccesso alla percentuale stabilita. Guerra Guerra, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di Edizione Giugno Pagina 1 di8 -

9 altro tipo. Impresa / Società CHARTIS EUROPE SA - Rappresentanza Generale per l Italia Via della Chiusa, Milano (Italia) Sito internet: Individuo Come definito all articolo 2 Assicurati Infortunio Qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte dell'assicurato, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa esterna di cui l'assicurato sia vittima. Infortunio Grave Qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte della vittima, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa esterna, constatata da un'autorità medica abilitata e tale da impedire alla vittima di spostarsi con i propri mezzi Invalidità permanente totale Invalidità causata da un infortunio occorso durante il viaggio che impedisca all Assicurato di svolgere qualunque attività lavorativa e che duri 12 mesi, laddove al termine dei 12 mesi il medico dell Assicurato ritenga che non vi siano possibilità di miglioramento. Lesione corporale Qualsiasi lesione fisica subita da una persona. Malattia Qualsiasi alterazione dello stato di salute o qualsiasi lesione corporale constatata durante la vigenza del contratto da un'autorità medica abilitata. Malattia grave Qualsiasi brusca e violenta alterazione dello stato di salute, constatata da un'autorità medica abilitata, che comporti la cessazione di qualunque attività professionale o di altro tipo e che abbia una prognosi riservata o un decorso lungo tale da richiedere un trattamento medico intensivo generalmente con ricovero ospedaliero per la valutazione delle condizioni di salute e la somministrazione di cure. Massimale La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, per ciascun anno assicurativo, e per persona, qualunque sia il numero dei sinistri e delle persone colpite Operatore turistico Il tour operator o l'impresa di trasporto. Paio o gruppo di articoli Effetti personali non scindibili l uno dall altro o solitamente utilizzati non separatamente l uno dall altro. Parente Marito, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli, figlie, partner, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati, cognate, matrigna, patrigno, figliastri, figliastre, fratellastri, sorellastre. Periodo di assicurazione E il periodo che intercorre tra la Data di effetto della copertura e la Data di cessazione della copertura indicate nel Certificato di Assicurazione Persone da cui dipende il viaggio dell Assicurato: Ai fini della presente assicurazione, le persone da cui dipende il viaggio dell Assicurato rispondono alla seguente definizione: - familiari (coniugi / conviventi, figli, genitori come indicato nella definizione di familiari a pag. 1), nonni, fratelli, sorelle, nipoti, generi, nuore, cognati, cognate; - qualunque persona che non partecipi al viaggio e che sia incaricata di prendersi cura dei figli o dei parenti disabili dell Assicurato durante il periodo del viaggio. Polizza Il documento contrattuale composto dalla Nota Informativa, dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni e dal Certificato di Assicurazione allegato. Premio L importo dovuto dal Contraente all Impresa. Residenza Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. Ricovero ospedaliero Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 ore consecutive. Per struttura ospedaliera si intende: un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario. Sinistro Il materializzarsi di un evento previsto nel contratto. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro. Sport invernali Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, skiboard, motoslitta, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio. Terzi Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'assicurato, degli incaricati dell'assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni. Edizione Giugno 2011 Pagina 2 di 8

10 Validità Territoriale Si intendono i Paesi, indicati nel Certificato di Assicurazione, in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite in quanto il sinistro si verifichi in quel luogo. Si divino nei seguenti gruppi: Europa: il continente europeo ad ovest dei Monti Urali, ivi comprese le isole attigue e i paesi non europei che si affacciano sul Mediterraneo (ad esclusione di Algeria, Libano, Libia, Israele). Mondo: qualunque regione del mondo. Nota: Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun viaggio in, verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Cuba, Liberia, o Sudan. Questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o area nelle quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. N.B. In tale evenienza, esclusivamente nei casi di acquisto dei pacchetti Single Trip, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato. la copertura è operante soltanto se l Assicurato trascorre almeno una notte, su prenotazione, in una struttura ricettiva ubicata lontano dal luogo di residenza. Viaggio La vacanza o il viaggio all estero, o verso una destinazione in Italia ubicata ad una distanza di oltre 150 km dal luogo di residenza permanente in Italia. Il viaggio che ha inizio in Italia nella data in cui l Assicurato lascia la propria dimora abituale o, se successiva, nella Data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione. Il viaggio termina nella data in cui l Assicurato rientra nella propria dimora in Italia o, se anteriore, alla Data di cessazione della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione. Come condizione per l operatività della copertura nel caso di viaggi in Italia, l Assicurato deve trascorrere almeno una notte fuori dal suo domicilio abituale. Non sono coperti i trasferimenti dall abitazione dell Assicurato, dall abitazione di villeggiatura o da qualsiasi altro luogo di residenza ad una sede di lavoro. La copertura è prestata per l intera durata del periodo specificato nella conferma dell assicurazione. La durata di ogni singolo viaggio non deve superare i 90 giorni. L assicurazione interviene nei limiti dei massimali specificati nella Tabella delle garanzie riportata nelle presenti condizioni di polizza. La copertura prestata esclusivamente per i viaggi turistici. Sono esclusi dalla copertura i seguenti viaggi: - i viaggi d affari; - i viaggi di studenti che partecipano a programmi di scambio; - i viaggi verso una destinazione nella quale l Assicurato intende intraprendere attività missionarie, di assistenza o di volontariato. - GARANZIE DI ASSICURAZIONE OGGETTO Art. 1 - Oggetto dell assicurazione Le condizioni generali di assicurazione sono di seguito esposte. Si invita l Assicurato a verificare le Condizioni Particolari di assicurazione e i dati relativi alle persone assicurate, nonché i termini, le condizioni e le esclusioni della presente polizza. La copertura è prestata esclusivamente per i viaggi turistici. Sono esclusi dalla copertura i viaggi d affari i viaggi di studenti che partecipano a programmi di scambio e i viaggi verso una destinazione nella quale l Assicurato intende intraprendere attività missionarie, di assistenza o di volontariato. La durata di ogni singolo viaggio non deve superare i 90 giorni. Le caratteristiche delle garanzie sono riassunte al capitolo prestazioni.le coperture assicurative sono prestate così come riportate nell Allegato 1. Per ulteriori informazioni, l Assicurato potrà contattare i seguenti numeri: Telefono: e- mail: travelassist.it@travelguard.com. Art. 2 - Assicurati Sono assicurabili le persone di età inferiore a 75 anni che risiedono stabilmente in Italia e che hanno risieduto in detto paese almeno nei sei mesi precedenti la stipula della presente assicurazione. Dietro richiesta, l Assicurato deve poter dimostrare di soddisfare i suddetti requisiti. PRESTAZIONI L Impresa offre la polizza assicurativa fino alla concorrenza dei relativi massimali di indennizzo, così come riportato in dettaglio nell Allegato 1: Tabella delle Garanzie. Nelle successive sezioni di polizza è inoltre descritta, per ciascuna garanzia, la differente modalità operativa. Edizione Giugno 2011 Pagina 3 di 8

11 DELIMITAZIONE DELLE PRESTAZIONI Avvertenza Si ricorda che la copertura per ogni singolo viaggio cessa nel momento in cui l Assicurato rientra al proprio domicilio in Italia, indipendentemente dal numero di giorni per i quali è stata stipulata l assicurazione. Art. 3 - Condizioni relative allo stato di salute La polizza contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la copertura assicurata (o l esclusione) allo stato di salute dell Assicurato e/o di altre persone che non necessariamente viaggiano con l Assicurato ma dalla cui salute dipende il viaggio di quest ultimo. In particolare, è stabilito e convenuto che la copertura non è prestata per problemi medici che l Assicurato o tali altre persone presentavano prima della decorrenza della garanzia. In proposito si rinvia all articolo 8 relativo alle Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza. Art. 4 - Franchigie La prima parte del sinistro è a carico dell Assicurato, con un minimo di 70,00 a persona. In caso di mancata partenza ovvero di interruzione o prolungamento del viaggio imputabile a malattia, un importo di 70,00 a persona. Art. 5 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza Sono ESCLUSE dalla copertura assicurativa: - richieste di risarcimento derivanti da scioperi, disordini civili, chiusura delle frontiere ed ostilità, epidemie o altri atti sovrani; - richieste di risarcimento derivanti dalla partecipazione dell Assicurato o di qualsiasi Persona da cui dipende il Viaggio ad attività criminose tentate e/o effettivamente poste in essere; - autolesionismo; - richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da energia nucleare o infortuni imputabili ad armi nucleari o biochimiche; - richieste di risarcimento derivanti dalla partecipazione a eventi sportivi in qualità di professionista o semi-professionista, nonché dalla partecipazione a gare di velocità, ivi comprese corse ippiche; - attività sportive pericolose quali salto dal trampolino con gli sci, alpinismo, free climbing, discesa in grotte, heliski e heliboarding, tutti i tipi di sport acquatici incluse immersioni a oltre 30 metri, sport aerei incluso pilotaggio ecc. - richieste di risarcimento derivanti da sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualsiasi altra società, ditta o persona, o dal fatto che qualsiasi dei suddetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell Assicurato. - Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun viaggio in, verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Cuba, Liberia, o Sudan. - Questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o area nelle quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. N.B. In tale evenienza, esclusivamente nei casi di acquisto dei pacchetti Single Trip, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato. la copertura è operante soltanto se l Assicurato trascorre almeno una notte, su prenotazione, in una struttura ricettiva ubicata lontano dal luogo di residenza SEZIONI DI POLIZZA SEZIONE A ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA Oggetto della garanzia Se prima della partenza l Assicurato annulla un Viaggio confermato, Chartis EUROPE S.A. rimborsa un importo massimo di per Assicurato. Sono coperte le spese di annullamento, nel caso in cui l annullamento dipenda da uno dei seguenti motivi: 1. decesso, infortunio grave o malattia grave imprevista, complicanze della gravidanza entro i primi sei mesi di gestazione di un Assicurato o di una Persona da cui Dipende il Viaggio dell Assicurato; 2. omessa vaccinazione obbligatoria di un Assicurato a causa di una gravidanza non nota al momento della stipula della presente assicurazione; 3. danni all abitazione dell Assicurato o di una Persona da cui Dipenda il Viaggio dell Assicurato causati da incendio, tempesta, alluvione, furto con scasso, atti vandalici o azioni criminose perpetrate da terzi (ad esempio furto); 4. perdita dell impiego stabile dell Assicurato a seguito di licenziamento se, al momento della prenotazione del viaggio, l Assicurato non aveva alcun motivo di prevedere il licenziamento (l Assicurato deve in tal caso esibire una copia del contratto di lavoro, fornendo altresì i dati dell ex datore di lavoro); 5. chiamata imprevista dell Assicurato al servizio militare di base o al servizio civile, oppure convocazione a scopo di addestramento militare; 6. furto dei documenti di viaggio / dei documenti di identità dell Assicurato nel giorno (entro le 24 Edizione Giugno 2011 Pagina 4 di 8

12 ore) precedente l inizio del viaggio programmato. Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza Condizione per l operatività della garanzia applicabile alla SEZIONE A Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione: 1. l Assicurato deve annullare il viaggio subito dopo il verificarsi di un evento assicurato come previsto nella sezione A 1 Annullamento prima della partenza che gli impedisca di viaggiare, al fine di ridurre al minimo i costi di annullamento. Chartis EUROPE S.A. deve essere informata immediatamente; 2. l Assicurato deve dimostrare mediante un certificato medico la malattia grave, l infortunio grave o la complicanza della gravidanza; Chartis EUROPE S.A. ha facoltà di verificare il motivo dell interruzione del viaggio avvalendosi di un medico legale; 3. in caso di decesso dell Assicurato o Persona da cui Dipenda il Viaggio dell Assicurato gli esecutori testamentari o l Assicurato devono esibire un certificato di morte; 4. in caso di licenziamento, l Assicurato deve fornire a Chartis EUROPE S.A. tutta la documentazione pertinente rilasciata dal datore di lavoro; 5. in caso di furto dei suoi documenti/documenti di identità, l Assicurato deve fornire la copia della denuncia alle autorità di Polizia ; 6. l Assicurato deve fornire soltanto i documenti originali; 7. in caso di atti fraudolenti o di colpa grave dell Assicurato in relazione ad una qualsiasi delle suddette condizioni, Chartis EUROPE S.A. sarà sollevata dall obbligo di erogare la prestazione assicurativa. Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE A Sono esclusi dalla copertura assicurativa: 1. richieste di risarcimento traenti origine da una condizione clinica o da una malattia diagnosticata prima della prenotazione del viaggio assicurato; 2. sinistri coperti da altre assicurazioni o garanzie e relative franchigie. 3. richieste di risarcimento traenti origine da azioni criminose commesse da qualunque Assicurato o Persona da cui Dipende il Viaggio; 4. richieste di risarcimento traenti origine da guerra, guerra civile o eventi analoghi, oppure derivanti dall uso di armi da parte di un nemico, dalla presenza di armi indipendentemente dall esistenza di uno stato di belligeranza, nonché da atti di violenza politica, tumulti, altre forme di disordini civili ed energia nucleare. SEZIONE B ABBANDONO DEL VIAGGIO Oggetto della garanzia 1. La polizza prevede un rimborso, nei limiti dell importo indicato nell Allegato 1: Tabella delle garanzie, dei costi supplementari di rientro a domicilio: nel caso in cui l Assicurato debba interrompere il viaggio per i motivi specificati nella sezione Annullamento prima della partenza, Chartis EUROPE S.A.. Si rimborsano i costi aggiuntivi ragionevolmente sostenuti per il rientro dell Assicurato al domicilio, entro il limite del costo della vacanza per persona come da fattura, con un massimale di Il biglietto di ritorno prenotato deve essere compreso nel costo complessivo della vacanza indicato in fattura; 2. Nel caso in cui l Assicurato debba interrompere il viaggio durante la prima metà del soggiorno per i motivi specificati nella sezione Annullamento prima della partenza, Chartis EUROPE S.A. rimborsa l intero costo fatturato, entro un limite di per Assicurato. Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza Condizione per l operatività della garanzia applicabile alla SEZIONE B Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione: 1. l Assicurato deve annullare il viaggio subito dopo il verificarsi di un evento assicurato come previsto nella sezione A 1 Annullamento prima della partenza che gli impedisca di viaggiare, al fine di ridurre al minimo i costi di annullamento. Chartis EUROPE S.A. deve essere informata immediatamente; 2. l Assicurato deve dimostrare mediante un certificato medico la malattia grave, l infortunio grave o la complicanza della gravidanza; Chartis EUROPE S.A. ha facoltà di verificare il motivo dell interruzione del viaggio avvalendosi di un medico legale; 3. in caso di decesso dell Assicurato o Persona da cui Dipenda il Viaggio dell Assicurato gli esecutori testamentari o l Assicurato devono esibire un certificato di morte; 4. in caso di licenziamento, l Assicurato deve fornire a Chartis EUROPE S.A. tutta la documentazione pertinente rilasciata dal datore di lavoro; 5. in caso di furto dei suoi documenti/documenti di identità, l Assicurato deve fornire la copia della denuncia alle autorità di Polizia ; 6. l Assicurato deve fornire soltanto i documenti originali; 7. in caso di atti fraudolenti o di colpa grave dell Assicurato in relazione ad una qualsiasi delle suddette condizioni, Chartis EUROPE S.A. sarà sollevata dall obbligo di erogare la prestazione assicurativa. Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE B Sono esclusi dalla copertura assicurativa: 1. richieste di risarcimento traenti origine da una condizione clinica o da una malattia diagnosticata prima della prenotazione del viaggio assicurato; 2. sinistri coperti da altre assicurazioni o garanzie e relative franchigie. 3. richieste di risarcimento traenti origine da azioni criminose commesse da qualunque Assicurato o Persona da cui Dipende il Viaggio; 4. richieste di risarcimento traenti origine da guerra, guerra civile o eventi analoghi, oppure derivanti dall uso di armi da parte di un nemico, dalla presenza di armi indipendentemente dall esistenza di uno stato di belligeranza, nonché da atti di violenza politica, tumulti, altre forme di disordini civili ed energia nucleare. Edizione Giugno 2011 Pagina 5 di 8

13 Date, Insured Signature CHARTIS EUROPE S.A - Rappresentanza Generale per l Italia NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI PREMIO DI ASSICURAZIONE Art. 6 Premio di assicurazione Il premio di assicurazione è indicato nel Certificato di Assicurazione, comprensivo di tasse ed imposte governative. Il premio dovrà essere corrisposto dal Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione. Art. 7 Pagamento del premio Il premio deve essere versato contestualmente all emissione della polizza. Nessuna delle garanzie previste dalla presente assicurazione sarà operante se, al verificarsi di un qualsiasi evento risarcibile, il relativo premio risulta non versato. Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'articolo 1901 C.C. Il premio di assicurazione verrà corrisposto dal Contraente direttamente all Impresa tramite addebito automatico su carta di credito, i cui estremi verranno indicati dal Contraente sul sito Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'articolo 1901 C.C. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art. 9 Decadenza dal diritto all indennizzo Qualora l Assicurato tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento, la presente polizza potrà essere annullata e in ogni all Assicurato o suoi aventi causa non spetterà alcun indennizzo. Art. 10 Altre assicurazioni 12.1 Se l Assicurato ha diritto al risarcimento in base ad altra assicurazione medica privata o obbligatoria e/o altra assicurazione contro gli infortuni o assicurazione pensionistica obbligatoria, la responsabilità dell assicuratore è limitata esclusivamente alle spese eccedenti tali altre assicurazioni Se, al verificarsi di un evento assicurato, può essere chiesto un indennizzo in base ad altri contratti assicurativi, l obbligo di indennizzo derivante da tali contratti ha la precedenza. Art. 11 Richieste di risarcimento nei confronti di terzi Nel caso in cui la richiesta di risarcimento avanzata dall Assicurato scaturisca dalla negligenza di un soggetto terzo, Chartis EUROPE S.A. può decidere di recuperare da detto soggetto terzo gli importi liquidati all Assicurato. L Assicurato deve collaborare con Chartis EUROPE S.A. per consentire il recupero degli eventuali importi corrisposti. A tal fine l Assicurato deve consentire a Chartis EUROPE S.A. di promuovere azioni legali e di surrogarsi in tutti i suoi diritti, salvi in ogni caso gli obblighi di collaborazione con Chartis EUROPE S.A. su richiesta di questi. Art. 12 Data di conclusione del contratto e data di decorrenza dell assicurazione Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte del Contraente. Fermo quanto stabilito nelle rispettive sezioni per le singole garanzie, l Assicurazione decorre dalla Edizione Giugno 2011 Pagina 6 di 8

14 data di pagamento del relativo premio, o, se successiva, dalla data di emissione indicata nel Certificato di Assicurazione alla voce Data di effetto della copertura, a condizione che il contratto sia stato regolarmente concluso ai sensi del paragrafo precedente. Art. 13 Durata dell assicurazione La copertura decorre dal pagamento del relativo premio o, se successiva, dalla data di emissione indicata nel certificato di assicurazione e la copertura cessa nella data specificata nel certificato di assicurazione. La copertura assicurativa si intende prorogata oltre il periodo indicato nel Certificato di Assicurazione soltanto nel caso in cui, la durata del viaggio, il cui inizio e scadenza fossero stati programmati prima della scadenza del periodo assicurativo, venga protratta per motivi indipendenti dalla volontà dell Assicurato. In nessun caso la presente polizza potrà essere rinnovata tacitamente. Art. 14 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 15 Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell art Codice Civile. Art. 16 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 17 Diritto di ripensamento Il contratto di assicurazione si intende valido, conformemente ai termini e alle condizioni esposte nel presente documento, se l Assicurato non recede dal contratto entro il periodo di ripensamento di 14 giorni. Qualora ritenga che la polizza non soddisfi le sue esigenze, l Assicurato è pregato di scrivere all indirizzo travelguard.it@travelguard.com entro 14 giorni dall acquisto della copertura assicurativa o, se successiva, dalla data di ricezione dei documenti di polizza. Chartis EUROPE S.A. provvederà a rimborsare i premi versati dall Assicurato. Il premio non è rimborsabile se l Assicurato ha effettuato un viaggio o presentato una richiesta di risarcimento prima di comunicare la sua intenzione di recedere dal contratto entro il periodo di ripensamento di 14 giorni. Art. 18 Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell Assicurato. Art. 19 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Art. 20 Legge applicabile al contratto Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana. Art. 21 Prova del contratto e rinvio alle norme di legge. I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal Certificato di Assicurazione, dalle presenti Condizioni Generali di Polizza e dalle sue Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge. Art. 22 Periodo di Prescrizione Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all art del Codice Civile. Art. 23 Valuta di Pagamento Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l Assicurato ha sostenuto le spese. NORME IN CASO DI SINISTRO Art. 24 Obblighi in caso di sinistro La richiesta di risarcimento può essere presentata inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro oppure telefonando al numero indicato in appresso. travelassist.it@travelguard.com - Phone:: La richiesta di risarcimento può essere presentata inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro a: Travel Guard - c/o CHARTIS Europe S.A. Rappresentanza Gen. per l Italia - Via della Chiusa, MILANO - ITALY travelassist.it@travelguard.com - Phone:: Il servizio Travel Guard è operativo ogni giorno dalle ore 9:30 alle ore 17:00. Dietro segnalazione di un evento dannoso, Travel Guard provvederà ad inviare all Assicurato un modulo di denuncia sinistro. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati personali. Art. 25 Condizioni generali applicate ai sinistri 1. L Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni. Edizione Giugno 2011 Pagina 7 di 8

15 2. L Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili. 3. L Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza. 4. L Assicurato deve conservare i documenti di polizza e le relative appendici, ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti dovranno essere preventivamente consegnati alla Compagnia per ottenere l esecuzione della prestazione garantita. 5. L Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari. 6. Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento è passibile di azione legale. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata. 7. L Assicurato deve fornire a Travel Guard tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico gli eventuali costi associati all acquisizione di tali documenti. L Assicurato deve fornire a Chartis EUROPE S.A. la seguente documentazione a sostegno di qualsiasi richiesta di risarcimento, unitamente ad ogni altro documento richiesto dall ufficio sinistri o dal servizio assistenza: o certificati di residenza in caso di cittadini non italiani o certificato di morte ALLEGATO 1: TABELLA DELLE GARANZIE o certificato di nascita per i neonati e/o conferma dell adozione o documenti comprovanti la relazione di parentela o ogni altro documento richiesto da Chartis EUROPE S.A. 8. L Assicurato deve conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, a Travel Guard. Sono a suo carico gli eventuali costi associati. 9. Su richiesta della Società, l Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico. 10. L Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non coperto dalla presente polizza. Data, Sottoscrizione dell Assicurato ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA E ABBANDONO DEL VIAGGIO Sezione e Garanzia Somma assicurata Franchigia A - Annullamento prima dell inizio del viaggio B - Abbandono del viaggio B1 -Costi aggiuntivi di rientro al domicilio B2 -Costo del viaggio, se l Assicurato interrompe il viaggio durante la prima metà del soggiorno Edizione Giugno 2011 Pagina 8 di 8

16 Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. CHARTIS EUROPE S.A - Rappresentanza Generale per l Italia C) FAC-SIMILE SCHEDA DI PROPOSTA/ADESIONE Dichiarazione di Adesione Certificato di Assicurazione / Quietanza di Pagamento Grazie per aver scelto Wizz Air e Chartis Europe S.A. per l acquisto della tua assicurazione. Chartis Europe S.A. è la compagnia assicurativa che sottoscrive questa polizza assicurativa. Wizz Air è il la compagnia aerea che distribuisce questa polizza assicurativa. Caratteristiche della tua Polizza Assicurativa Numero di Polizza: Assicurato: Data di effetto della copertura: Data di cessazione della copertura: Edizione Giugno 2011 Pagina 8 di 8

17 Prodotto Assicurazione Viaggio Wizz Air Limiti Geografici La destinazione indicata sul biglietto di viaggio. Premio assicurativo Includendo 21,25% Totale premio assicurativo Buon viaggio! Data: A seguito di un sinistro può far richiesta di risarcimento danni a Travel Guard.Chartis all indirizzo travelassistclaims.it@travelguard.com o telefonando al numero Altre dichiarazioni rese dal contraente DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI La presente copertura assicurativa è stata oggetto di distribuzione da parte dell agenzia di viaggi. L Aderente dichiara di aver ricevuto i seguenti documenti, di averli letti e di accettare espressamente i termini e le condizioni in esso contenute: 1. Fascicolo informativo relativo al prodotto e contenente: Condizioni Generali di Assicurazione, Nota Informativa, informativa relativa al trattamento dei dati personali, modulo di adesione, predisposta ai sensi dell Art. 185 del Codice delle Assicurazioni e s.m.i. 2. Condizioni Generali di Assicurazione, Nota Informativa e Glossario 3. Informativa ex Art. 13 D.Lgs. N. 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, rilasciata dall intermediario 4. Dichiara inoltre di aver preso atto dell'esclusione delle garanzie per i viaggi effettuati in Cuba. Liberia, Sudan ed Afghanistan Il Contraente TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 Edizione Giugno Pagina1 di 2

18 Il Contraente dichiara di aver preso visione dell' Informativa ex. Art. 13 D.Lgs. N. 196/ Tutela dei dati personali - e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e la trasmissione a terzi (ivi inclusi i soggetti facenti parte della catena assicurativa ), per le finalità, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta Informativa. Il Contraente Note: Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun viaggio in, verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Cuba, Liberia, o Sudan. Questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o area nelle quali il Ministero degli Esteri sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. Per le altre esclusioni guarda i testi di polizza sul sito: o scrivi a Travelassist.it@travelguard.com. L Aderente dichiara che l Assicurato non è titolare di altre coperture assicurative aventi ad oggetto i medesimi rischi. Data, Sottoscrizione dell Assicurato CHARTIS EUROPE S.A - Rappresentanza Generale per l Italia D) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AL CLIENTE AI SENSI DELL ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 Informativa predisposta ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n 196/ ) Finalità e modalità del Trattamento dei dati I suoi dati saranno trattati da CHARTIS EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'italia, Via Della Chiusa 2, Milano, Tel , Fax titolare del trattamento nonché dalle Società appartenenti al medesimo gruppo societario, per dare corso all attività assicurativa e riassicurativa, connessa al Suo contratto di assicurazione, nelle fasi di assunzione del rischio, della gestione del contratto e della liquidazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e sue successive modifiche e/o integrazioni. 2) Conferimento dei dati Ferma l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali: è necessario per dare corso all attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto; è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative (quali ad esempio quelle relative all antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile). 3) Comunicazione dei dati I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri soggetti iscritti al registro unico degli intermediari assicurativi; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre Società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione ed al terzo incaricato dell esecuzione dei servizi di assistenza, blocco carte, gestione dei sinistri ed ogni altro servizio che la Centrale Operativa debba fornire ai termini di Polizza. L elenco aggiornato delle altre Edizione Giugno Pagina2 di 2

19 società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei responsabili potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, al seguente indirizzo: CHARTIS EUROPE S.A. Via della Chiusa 2, Milano Tel Fax ) Diffusione dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione. 5) Trasferimento dei dati all estero I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, per le finalità di cui al punto 1), nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli del D. Lgs 196/ ) Diritti dell interessato L art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento: 1) la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) l indicazione a) dell origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Decreto Legislativo, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguardo il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, ai sensi dell art. 7, comma 4 del decreto, l interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 7) Titolare e responsabile del procedimento Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al punto 1) che precede, ossia CHARTIS EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'italia, Via Della Chiusa 2, Milano, Tel , Fax Responsabili del trattamento dei dati personali sono i responsabili amministrativi pro tempore della Società. Data, Sottoscrizione dell Assicurato Edizione Ottobre Pagina 1 di 19 -

20 Attention. This is a translation provided for information purposes only and is not contractual. In the event of a dispute, the original Italian language documents shall be solely applicable and prevail over this translation. Accordingly, this translation should not be relied upon and any disputes arising in connection with the insurance cover granted will be resolved purely by reference to the original Italian language wordings and the meaning of the terms used therein. INFORMATION NOTE (as per Art. 30 et seq. Reg. ISVAP n 35 dated 26/05/2010) Insurance Contract to cover Trip Cancellation and Trip Curtailment risks hereinafter called This information package containing: a) Briefing paper; Wizz Air Trip Cancellation Travel Insurance b) Terms of Insurance; c) Proposal Card Facsimile / Application form; d) personal data processing Information must be delivered to the Contractor prior to signing the contract or, where provided, the insurance proposal. Edizione Giugno 2011

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