Professional Investment Fund: regime fiscale. Avv. Massimo Antonini Lugano 19/20 novembre 2012

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1 Professional Investment Fund: regime fiscale Avv. Massimo Antonini Lugano 19/20 novembre

2 I proventi derivanti dalla partecipazione in PIF 2

3 I proventi derivanti dalla partecipazioni in PIF Qualora un PIF sia qualificabile come un OICVM non armonizzato, il possesso di sue azioni o quote può generare: (a) redditi di capitale (ex art. 44, comma 1, lett. g) del TUIR): vi rientrano sia i proventi periodici corrisposti in costanza di partecipazione al fondo, sia i proventi conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni derivanti dal Δ NAV. (b) redditi diversi (ex art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-quater, del TUIR): sono quelli che originano da operazioni di cessione, rimborso e liquidazione di quote o di azioni. 3

4 I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in PIF 4

5 Redditi da capitale derivanti dall investimento in OICVM di diritto estero Articolo 44, comma 1, lett. g) del TUIR: Sono redditi di capitale: ( ) g) i proventi derivanti dalla gestione, nell interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti. La tassazione dei redditi di capital derivanti dalla partecipazione in OICVM di diritto estero varia a seconda del fatto che lo stesso sia: (a) armonizzato (i.e., conforme alla direttiva 2009/65/CE) (art. 10-ter, comma 1, L. 77/1983) (non è il caso di PIF); (b) non armonizzato ma: (i) situato in un Paese Membro dell UE o SEE white list (Norvegia); (ii) il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti (art. 10-ter, comma 2, L. 77/1983); (c) diverso dai precedenti (art. 10-ter, comma 6, L. 77/1983). 5

6 Normativa di riferimento Ai sensi dell art. 10-ter, comma 2, della L. 77/1983 (come modificato dall art. 2, D.l. 225/2010) e dell articolo 2, comma 6, del D.l. 138/2011: - sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione, nonché su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime (come rilevato dai prospetti periodici); - derivanti dall investimento in un OICVM (i) non armonizzato, (ii) situato in uno Stato membro dell UE, ovvero in Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white-list di cui all articolo 168-bis del TUIR, e (iii) il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali è istituito; - i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 20 per cento. La vigilanza dovrebbe poter essere comprovata mediante un autodichiarazione fornita dall organismo medesimo (cfr. Task Force Assogestioni). 6

7 Nuovo presupposto impositivo Articolo 10-ter, comma 3, della Legge 23 marzo 1983, n. 77: - Si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. - Si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVM (c.d. operazioni di switch). - In tali ipotesi, il contribuente deve fornire al sostituto d imposta la necessaria provvista. Qualora non venga fornita la provvista si ritiene che l intermediario possa sospendere l esecuzione dell operazione (Circolare n. 33/E/2011). 7

8 Base imponibile (i) La base imponibile su cui applicare la ritenuta del 20 per cento è rappresentata dall ammontare dei: (i) proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione all organismo di investimento; (ii) proventi compresi nella differenza tra il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni e il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni medesime. N.B.: i redditi di capitale espressi in valuta estera devono essere assunti al cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati (Art. 45, comma 1, TUIR). In base all art 10-ter, comma 2-bis, della L. 77/1983, i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati white-list. 8

9 Base imponibile (ii) Circolare 28 marzo 2012, n. 11/E: ( ) è stata prevista l applicazione della sola aliquota del 20 per cento su una base imponibile che dovrà essere ridotta di una quota dei proventi imputabili ai titoli pubblici italiani ed esteri, al fine di evitare una penalizzazione per le forme di investimento indiretto rispetto a quelle dirette. Al fine di determinare tale quota è stato previsto un criterio forfetario. Ai sensi dell articolo 1, commi 1 e 2 del D.M. 13 dicembre 2011 tale quota è determinata in proporzione alla percentuale media dell attivo degli OICVM investita direttamente o indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi. Tale percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. Per i fondi che redigono esclusivamente un rendiconto annuale, la percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due rendiconti annuali o degli ultimi due bilanci d esercizio approvati e diffusi entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, di cessione o liquidazione delle quote o azioni. 9

10 Modalità di applicazione della ritenuta La ritenuta 20% si applica (art. 10-ter, comma 4): (a) a titolo di acconto nei confronti di: - imprenditori individuali; - società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all art. 5, del TUIR; - società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell articolo 73, comma 1, del TUIR; - stabili organizzazioni di società e enti non residenti; (b) a titolo d imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti passivi, inclusi anche quelli esenti o esclusi dall imposta sul reddito delle società. (c) la ritenuta non si applica nei confronti di: - OICR di diritto italiano e c.d. lussemburghesi storici ; - fondi immobiliari; - fondi pensione; - gestioni individuali con opzione per l applicazione del risparmio gestito (ex art. 7 d.lgs. 461/1997). 10

11 Soggetto che effettua la ritenuta (i) In base ai commi 1 e 2 dell art. 10-ter delle Legge n. 77/1983, la ritenuta sui redditi di capitale derivanti alla partecipazione a OICVM armonizzati ed a OICVM non armonizzati soggetti a vigilanza è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni. Se le quote sono state collocate in Italia: (a) sui proventi periodici e su quelli realizzati in sede di riscatto o liquidazione delle quote o azioni la ritenuta è applicata: i. dal soggetto incaricato dei pagamenti, cioè dall intermediario residente che svolge per conto dell OICVM estero la funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione all OICVM estero; ii. dall intermediario depositario delle quote o delle azioni, se le quote o azioni dell OICVM estero sono dematerializzate; (b) sui proventi realizzati mediante la negoziazione delle quote o azioni la ritenuta è applicata: i. dall intermediario residente che ha ricevuto dal partecipante all OICVM l incarico alla cessione delle quote o azioni. 11

12 Soggetto che effettua la ritenuta (ii) Se le quote o le azioni sono collocate all estero: -il compito di sostituto d imposta dovrà essere assolto dall intermediario residente che ha ricevuto dal partecipante all OICVM l incarico alla riscossione dei proventi. In mancanza di tale incarico, il contribuente partecipante all OICVM estero dovrà assoggettare detti proventi di fonte estera a tassazione direttamente in dichiarazione dei redditi (art. 18, del TUIR): (i) in assenza di esercizio di impresa commerciale applicando la ritenuta del 20%; (ii) in caso di esercizio di attività commerciale concorso alla formazione del reddito d impresa. 12

13 CFC Circolare 23/E del 26 maggio 2011 (par. 1) - La normativa CFC è applicabile anche ai fondi esteri. - Tuttavia, la disciplina CFC non trova applicazione nei confronti di quelle entità estere che: (a) sono partecipate da una pluralità di investitori non collegati tra loro; (b) seguono politiche d investimento determinate da criteri e regolamenti sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza; (c) sono gestite da soggetti che svolgono professionalmente tale attività, in autonomia dai partecipanti stessi. 13

14 Redditi diversi derivanti dalla cessione, liquidazione o rimborso delle azioni o quote 14

15 Qualificazione del reddito diverso Articolo 67, comma 1, lett. c-ter) del TUIR: Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ( ) c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente. Art. 67, comma 1-quater, del TUIR (introdotto dall articolo 4, del D.lgs. 47/2012): ( ) Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. 15

16 Determinazione del reddito diverso (i) Articolo 68, comma 6, del TUIR: Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. ( ) Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. Ai sensi dell articolo 68, comma 5, del TUIR, qualora la somma delle minusvalenze o delle perdite realizzate dal contribuente è superiore rispetto all ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi (di cui alle lettere da c-bis a c-quinques, dell articolo 67, del TUIR), l eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, nei successivi periodi di imposta, ma non oltre al quarto. 16

17 Determinazione del reddito diverso (ii) Per effetto dell unificazione al 20 per cento dell aliquota applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria: - i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati (i.e., i titoli pubblici) e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato. Tale previsione trova applicazione in relazione a tutti gli OICVM comunitari o istituiti in un Paese aderente allo SEE, ad eccezione di quelli non armonizzati e non vigilati (Circolare n. 11/E/2012). 17

18 Modalità di tassazione (i) Tali plusvalenze saranno soggette all imposta sostitutiva del 20 per cento, secondo uno dei seguenti regimi: (i) Regime dichiarativo (ex art. 5, D.Lgs. 461/1997): Ogni onere/adempimento fiscale connesso ai redditi diversi di natura finanziaria è in capo all investitore. (ii) Regime risparmio amministrato (ex art. 6, D.Lgs. 461/1997); Ogni onere/adempimento fiscale connesso ai redditi diversi di natura finanziaria è in capo all intermediario. La tassazione avviene per cassa. (iii) Regime risparmio gestito (ex art. 7, D.Lgs. 461/1997). Ogni onere/adempimento fiscale connesso ai redditi diversi di natura finanziaria (ed alcune tipologie di redditi di capitale) è in capo all intermediario. La tassazione avviene sulla base del risultato di gestione maturato nel corso dell anno solare. 18

19 Modalità di tassazione (ii) Il regime del risparmio amministrato, in assenza di opzione per alcuno dei regimi sopra indicati, costituisce il regime naturale di tassazione. Il contribuente ha facoltà di rinunciare all applicazione di tale regime ed, in tal caso, sarà soggetto al regime dichiarativo (Articolo 6, comma 2, d.lgs. 461/1997); Nell ambito di un rapporto non formalizzato, le minusvalenze, il rimborso o la cessione, anche parziale, delle quote o azioni di un OICR costituisce presupposto per il rilascio da parte dell intermediario della relativa certificazione (Circolare 33/E/2011). Nel caso in cui le quote o azioni di PIF fossero possedute nell ambito di un impresa commerciale, la plusvalenza derivante dalla cessione delle quote concorrerebbe per l intero ammontare alla formazione del reddito d impresa imponibile soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario, ai sensi dell art. 58 del TUIR. 19

20 Monitoraggio fiscale (artt. 1 e 4, D.L. n. 167/1990) 20

21 Normativa Obbligo di indicazione (i) Articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 167/1990: Comma 1. (indicazione degli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria detenute) Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d imposta detengono investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all imposta sostitutiva di cui all articolo 2, comma 1- bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. 21

22 Normativa Obbligo di indicazione (ii) Comma 2. (indicazione dei trasferimenti da, verso e sull estero) Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l ammontare dei trasferimenti da, verso e sull estero che nel corso dell anno hanno interessato gli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie. Purché l ammontare di tali investimenti, attività o trasferimenti unitamente a quelli relativi ad altri investimenti e/o trasferimenti superi l ammontare di Euro (comma 5). L obbligo di segnalazione dei trasferimenti sussiste anche nell ipotesi in cui: (i) al termine del periodo d imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all estero né attività estere di natura finanziaria; (ii) i trasferimenti siano oggetto di rilevazione da parte degli intermediari finanziari ai sensi dell articolo 1 del D.l. 167/

23 Normativa Esonero da indicazione (i) L obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste esclusivamente nell ipotesi in cui vengano soddisfatte le condizioni previste dall articolo 4, comma 4, del D.L. 167/90, ai sensi del quale: Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 [e cioè i menzionati obblighi di indicazione esistenti in capo alle persone fisiche, agli enti non commerciali ed alle società semplici ed equiparate] non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l intervento degli intermediari stessi. 23

24 Normativa Esonero da indicazione (ii) Tale norma prevede, quindi, tre distinte fattispecie di esonero: (i) per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, anche se non è stata esercitata l opzione per l applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; (ii) per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali; e (iii) per i depositi e i conti correnti intrattenuti all estero. In tutti e tre i casi l esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l intervento di un intermediario residente, anche nel caso in cui quest ultimo non abbia applicato sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte (a titolo di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d acconto o d imposta). 24

25 Normativa esonero da indicazione (iii) In tali ipotesi l esclusione dall obbligo d indicazione da parte dei contribuenti degli investimenti detenuti all estero in sede di dichiarazione dei redditi vale sia ai fini della dichiarazione (i) delle consistenze possedute alla fine del periodo di imposta; sia (ii) per quanto riguarda la dichiarazione dei trasferimenti movimentati all interno del medesimo periodo. Come chiarito dalla Risoluzione n. 15/E del 18 febbraio 2011, inoltre, il conferimento di tale incarico di riscossione può essere indifferentemente effettuato: (a) dal contribuente che delega un intermediario residente all incasso dei redditi finanziari di fonte estera, ovvero (b) direttamente da parte dell intermediario estero che, attraverso una specifica clausola nell ambito dell accordo negoziale, individua l intermediario residente che è delegato ad erogare la prestazione al contribuente. 25

26 Investimento in PIF Gli investimenti in un OICR maltese (PIF) effettuati da un sottoscrittore mediante trasferimento all estero di attività finanziarie attraverso intermediari finanziari residenti in Italia (ad esempio, tramite bonifico bancario) sono oggetto di rilevazione: (a) da parte dell intermediario attraverso il quale viene effettuato il trasferimento, ai sensi dell art. 1, comma 1, D.l. 167/1990; (b) da parte del contribuente nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell articolo 4 del D.L. 167/1990. L obbligo di segnalazione nel modulo RW sarebbe escluso nell ipotesi in cui l investimento in PIF, produttivo di redditi di natura finanziaria, sia: (i) concluso attraverso l intervento di un intermediario residente in qualità di controparte, ovvero come mandatario di una delle controparti contrattuali; e (ii) i relativi redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l intervento di un intermediario residente, anche nel caso in cui quest ultimo non applichi sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte. 26

27 Casi pratici PIF non autorizzato ad offrire le proprie quote in Italia 1.Sottoscrizione da parte dell investitore senza l intervento di un intermediario residente Nel caso in cui una persona fisica fiscalmente residente in Italia sottoscriva autonomamente e senza l intervento di un intermediario residente uno strumento in grado di generare un reddito di capitale di fonte estera, sussiste l obbligo di indicazione nel modulo RW del Modello di dichiarazione dei redditi della detenzione dell investimento all estero ai sensi dell articolo 4 del D.l. 167/ Sottoscrizione da parte dell investitore attraverso l intervento di un intermediario residente Qualora il sottoscrittore residente si serva di un intermediario italiano (i) per l acquisto dello strumento di investimento estero e (ii) per la canalizzazione di tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita, il sottoscrittore non sarà tenuto ad indicare in sede di dichiarazione dei redditi (modulo RW) la detenzione dell investimento all estero a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere siano riscossi attraverso l intervento degli intermediari stessi. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui le quote o azioni del PIF siano oggetto di amministrazione senza intestazione. 27

28 Casi pratici PIF non autorizzato ad offrire le proprie quote in Italia 3. Sottoscrizione da parte dell investitore attraverso l intervento di un intermediario non residente Nel caso in cui l acquirente sottoscriva lo strumento finanziario attraverso l intervento di un intermediario non residente, è soggetto all obbligo di indicazione nel modulo RW del Modello di dichiarazione dei redditi della detenzione dell investimento all estero ai sensi dell articolo 4 del D.l. 167/

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