CAPITOLATO N. 4 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE RCT/O
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- Aloisio Berardi
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1 CAPITOLATO N. 4 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE RCT/O La presente polizza è stipulata tra INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SPA Interporto Centro Ingrosso Sett. F n PORDENONE e Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del : Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore del di ogni anno
2 SOMMARIO SEZIONE 1 Art.1 Art.2 SEZIONE 2 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Definizioni Attività degli Assicurati e loro individuazione NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Assicurazione presso diversi Assicuratori Durata del contratto Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Regolazione del premio Recesso a seguito di sinistro Modifiche dell assicurazione Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Oneri fiscali Foro competente Interpretazione del contratto Obblighi in caso di sinistro Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio Coassicurazione e delega Rinvio alle norme di legge SEZIONE 3 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Oggetto dell Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Persone non considerate terzi Esclusioni R.C.T. Oggetto dell assicurazione (R.C.O.) e malattie professionali Esclusioni R.C.O. Responsabilità personale Estensioni di garanzia Rinuncia alla rivalsa Gestione delle vertenze Validità territoriale SEZIONE 4 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Massimali Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie Pagamento degli scoperti e delle franchigie Calcolo del premio Riparto di coassicurazione Disposizione finale 2
3 SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Art.1 - Definizioni Assicurazione : Polizza : Contraente : Assicurato Società : Premio : Rischio : Sinistro : Indennizzo : Franchigia : Scoperto : Cose : Danno a persona: Danni materiali: Massimale per sinistro : Annualità assicurativa o periodo assicurativo : Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio : Il contratto di assicurazione Il documento che prova l'assicurazione; Il soggetto che stipula l assicurazione La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. l impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; la somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell Assicurato parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. sia gli oggetti materiali sia gli animali. il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni di salute o biologici nonché il danno morale il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà o perdite patrimoniali il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. per retribuzione annua lorda si intende la somma di : quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti del Contraente obbligatoriamente assicurati presso l'inail e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; gli emolumenti lordi versati dal Contraente : - ai prestatori d opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale - ai prestatori d opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati) Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione Attività amministrative, proprietà e gestione di uffici e fabbricati commerciali anche aperti al pubblico, con tutte le attività e lavorazioni connesse. 3
4 SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro sei mesi dal suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'assicurato ha l obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. Art.3 - Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza Il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella iniziale con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza. In tal caso La Società dovrà comunicare la sua risposta entro 30 giorni dalla data della richiesta del Contraente. Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del premio avvenga entro 60 giorni da tale data. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice o all Agenzia incaricata della gestione del contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. 4
5 Art.5 Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art.6 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto all indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni. Tale recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata. In tal caso la Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art.7 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure alla Agenzia incaricata per la gestione della polizza. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art.10 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente o di residenza dell Assicurato persona fisica. Art.11 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 5
6 Art.12 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o alla Agenzia, entro 30 giorni lavorativi da quando l Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne ha avuto conoscenza. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente : in caso di sinistro per il quale ha luogo l inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'inail qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR , n e successive modifiche ed integrazioni. Art.13 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società con frequenza semestrale (scadenza annuale ed infrannuale di ciscun semestre), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. L inadempimento di questo obbligo, da parte della Società, comporta la sospensione del termine per il pagamento della regolazione attiva del premio previsto all art. 5) Regolazione del premio. Art.14 - Coassicurazione e delega L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, compresa la responsabilità solidale. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza. Art.15 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 6
7 SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art.1 Oggetto dell Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività svolta. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l Assicurato debba rispondere. La garanzia R.C.T. vale anche per l azione di rivalsa dell INPS e dell INAIL o altro Ente ai sensi dell art.1916 C.C. Art.2 Persone non considerati terzi Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.: a) il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Art.3 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. Salve le deroghe previste dal successivo art. 7, la garanzia non comprende i danni: - da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; - da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16^ anno di età; - alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; - alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni; - conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; - da furto; - alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; - provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività; - alle cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; - alle cose trovatisi nell ambito di esecuzione dei lavori; - cagionati da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all uso ed aperta al pubblico; 7
8 - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. - da detenzione o impiego di esplosivi - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.). Art.4 Oggetto dell Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) L a Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n e dell art. 13 del D. Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n e D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. ed addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all art. 13 comma 2 lett. A) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i.; l assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di 5.000,00 per ogni infortunato. L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n Lavoro temporaneo L assicurazione viene estesa all utilizzo di prestatori di lavoro definiti lavoratori temporanei dalla legge 24/06/1997, n. 196: lavoratori temporanei sono equiparati ai dipendenti dell assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell art.2049 c.c.; l assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei lavoratori temporanei; l assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai lavoratori temporanei per danni a terzi, ed ai prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente/assicurato mentre svolgono l attività per conto del Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro; La garanzia R.C.O. vale anche per l azione di rivalsa dell INPS e dell INAIL o altro Ente ai sensi dell art.1916 C.C. Estensione della garanzia alle malattie professionali La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell assicurazione. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 8
9 A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. La presente garanzia è prestata con la stessa applicazione degli scoperti e/o franchigie previste per il danno biologico. Max Art. 5 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.O. La garanzia R.C.O. non vale: 1) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 2) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, se, per quanto attiene alle attività della Contraente, non vengono rispettate le norme di igiene e sicurezza sul lavoro. 3) Sono escluse le malattie professionali conseguenti a contagio da virus HIV e all azione dell amianto/asbesto. Art.6 Responsabilità personale L assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell Assicurato, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell Assicurato, semprechè dall evento derivino morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 Codice Penale. Art. 7 Altre estensioni di garanzia 1) Decreto legislativo 81/08 Si dà atto che la garanzia prestata con la presente polizza e alle condizioni dalla stessa previste, vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall Assicurato ai sensi della predetta legge, per l attività da questi svolta esclusivamente a favore dell Assicurato stesso. 2) Decreto legislativo 494 L assicurazione comprende altresì la responsabilità civile imputabile all assicurato quale committente di lavori edili rientranti nell ambito di applicazione del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494/96. Tale estensione di garanzia opera semprechè: 9
10 - l Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. L.vo citato; - dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 del Codice Penale. 3) Lavoratori parasubordinati Si conviene che i lavoratori parasubordinati soggetti all INAIL sono equiparati ai lavoratori dipendenti dall Assicurato. Ai fini della regolazione posticipata del premio, l Assicurato dovrà dichiarare, oltre alle retribuzioni erogate ai dipendenti, anche i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati di cui sopra. 4) Infortuni subiti dai dipendenti dell Assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL Sono considerati terzi i dipendenti dell Assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da questi subiti in occasione di lavoro o di servizio. 5) Terzi gli Amministratori Sono considerati terzi gli amministratori della Ditta assicurata, escluso il legale rappresentante. 6) Danni da inquinamento accidentale In deroga all art. 3, la copertura è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Questa estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni alle cose, e comunque con il massimo di ,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo. Rimane a carico dell Assicurato il 10% dell importo di ciascun sinistro, con il minimo di 2.500,00 ed il massimo di ,00. 7) Lavori presso terzi L assicurazione è estesa ai danni: - cose altrui, derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; - alle cose trovantisi nell ambito di esecuzione del lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse. Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. 8) Proprietà dei fabbricati costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell attività o dati in locazione L assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell attività descritta in polizza o dati in locazione e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, strade private e recinzioni in genere con cancelli anche automatici. La garanzia non comprende i danni derivanti: - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione; - da spargimento d acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere di insalubrità dei locali; - da attività esercitante nei fabbricati, all infuori di quelle per le quali è stata stipulata l assicurazione. Se il fabbricato è in condominio, l assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condominio debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. 10
11 9) Danni a mezzi sotto carico o scarico La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguiti a mancato uso. 10) Danni da interruzioni o sospensioni di attività L assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata nei limiti e con scoperti e/o franchigie previsti alla Sezione ) Responsabilità personale di quadri e dirigenti L assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti dell Assicurato, per i danni materiali e diretti involontariamente cagionanti a terzi, escluso l Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell Assicurato, semprechè dall evento derivano la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 Codice Penale. 12) Responsabilità personale dei preposti La garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro viene estesa a favore delle persone incaricate dall Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro, per la eventuale responsabilità personale loro derivante a seguito di infortuni subiti nello svolgimento delle relative mansioni professionali da dipendenti dell Assicurato loro sottoposti. 13) Danni ad automezzi di terzi e/o dipendenti L assicurazione prestata ai sensi della presente polizza è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato per danni cagionati agli autoveicoli sia di terzi e di dipendenti dell Assicurato in sosta nell ambito dell azienda. Tale garanzia è restata con una franchigia fissa di 500,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, quelli cagionati alle cose trovantisi sui veicoli stessi nonché quelli cagionanti da veicoli per i quali sussista l obbligo di assicurazione ai sensi della legge , n. 990 e successive modifiche. 14) Estensioni diverse L assicurazione prestata ai sensi della presente polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante dall Assicurato: - dalla proprietà e della manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con esclusione dei danni alle cose sulle quali essi sono installati; qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell Assicurato nella sua qualità di committente di lavori - dalla gestione dei servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso situati all interno dell azienda, esclusa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti del servizio; - dall esistenza di servizi di sorveglianza effettuati in proprio con guardiani anche armati; - dalla proprietà di cani da guardia: questa garanzia è prestata con una franchigia fissa di 500,00 per ogni sinistro; - dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e relativi impianti: - dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi; - dalla proprietà e dalla gestione nell ambito dell azienda, di distributori automatici di cibi e bevande; - dalla gestione ed organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni aziendali e culturali in genere; nel caso in cui le suddette manifestazioni o attività siano aperte al pubblico, la garanzia è prestata a condizione che le stesse siano state autorizzate dalle competenti Autorità; - dall impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei dipendenti dell Assicurato per tale scopo; - dalla proprietà di velocipedi senza motore usati per le necessitò dell azienda; 11
12 - per danni corporali subiti da corsisti o stagiaires compresi i danni degli stessi causati a terzi e a dipendenti; - da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci nonché da prove, collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall Assicurato; - dall esistenza di reparti e servizi, purché complementari ed accessori ed utilizzati esclusivamente per le necessita dell azienda quali officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, e depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi; - dall organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell ambito dello stabilimento; - dallo svolgimento di corsi teorici-pratici che possono svolgersi sia all interno che all esterno degli stabilimenti. 15) Committenza auto L assistenza prestata ai sensi della presente polizza si estende alla responsabilità civile derivante dall Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile per danni cagionati a terzi ai suoi dipendenti, in relazione alla guida di autovetture,ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dall Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., Ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei resinabili. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino col medesimo nei rapporti di parentela. Tale estensione di garanzia viene prestata con una franchigia fissa di 500,00 per ogni sinistro. La garanzia è prestata a condizione che al momento del sinistro il veicolo risulti guidato da persona munita di regolare patente di abilitazione. 16) Danni a cose in consegna o custodia La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all Assicurato. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 500,00, fermo che la Società non risponde oltre il massimo di ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumenti o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza. 17) Persone non alle dirette dipendenze dall Assicurato L assicurazione è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull Assicurato per danni cagionanti a terzi da persone non alle sue dirette dipendenze, delle quali il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale per l espletamento della attività oggetto dell assicurazione. Ciò, comunque, entro i limiti ed il massimale previsto dall assicurazione R. C. Terzi, il quale resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità tra l Assicurato e le suddette persone. Resta inteso che tale estensione di garanzia è prestata in eccesso a eventuali coperture stipulate dalle predette persone. 18) Committenza lavori L assicurazione viene estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili con l attività nel contratto. 19) Mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica L assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell incolumità dei terzi, per l esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi. 12
13 20) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione L assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l attività dedotta in polizza, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la R.C. derivante dall Assicurato, nella sua qualità di committente. 21) Inesatte interpretazioni delle norme INAIL e INPS L assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge INAIL e INPS che possono indurre l Assicurato in posizione irregolare. 22) Persone considerate terzi Sono considerati terzi: - i titolari ed i dipendenti di altre ditte che possono trovarsi nell ambito dell azienda per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia semprechè ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell assicurazione; - i titolari ed i dipendenti di ditte quali aziende di trasporti, fornitori e clienti che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all attività formante oggetto dell assicurazione; - i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l Assicurato e frequentino l azienda per ragione del loro incarico. - La garanzia è operante nei limiti dei massimali per sinistro e per persona previsti per la R.C. verso Terzi semprechè i danni siano conseguenti a fatti connessi dall Assicurato o da suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell art del Codice Civile. 23) Causale incendio La garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell Assicurato o da lui detenute, Nel caso però esista, in nome e per conto dell Assicurato polizza incendio con copertura ricorso terzi la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose con il massimo di ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Art.8 Rinuncia alla rivalsa La copertura prevede la rinuncia, da parte della Società, alla azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti in caso di colpa grave. Tuttavia è data facoltà al Contraente di richiedere alla Società l emissione di appendice separata di rinuncia all esercizio del diritto di rivalsa per i casi di colpa grave relativamente al personale dipendente, con l indicazione della quota di premio relativa a tale estensione. La Società rinuncia all azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti e delle Società collegate o controllate dalla Contraente, salvo il caso di dolo. Art. 9 Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato Contraente in proporzione dei rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale. 13
14 Art.10 Validità territoriale L assicurazione vale per il territorio di tutti gli stati europei compresi Paesi dell Est. Limitatamente alla rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l assicurazione vale per il mondo intero. 14
15 SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Art.1 Massimali La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali : Responsabilità Civile verso Terzi Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro ,00.= per ogni sinistro, con il limite di ,00.= per ogni persona lesa e ,00.= per danni a cose ,00.= per ogni sinistro, con il limite di ,00.= per persona lesa. Resta convenuto fra le Parti Contraenti che, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., il massimo esborso della Società non potrà eccedere la somma di ,00. Art.2 Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie La Società, nei limiti dei massimali di cui all Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti. Garanzia Limiti di risarcimento Scoperto e/o franchigia Danni da inquinamento accidentale ,00.= per sinistro e per 10 % minimo di 2.500,00 ed il anno assicurativo massimo di ,00. Interruzioni e sospensioni di attività ,00.= per sinistro 10% minimo. 500,00 e massimo di ,00 per sinistro Franchigia assoluta su danni a cose Resta espressamente convenuto tra le Parti che, relativamente a tutti i danni a cose, la copertura assicurativa si intende prestata con l applicazione di una franchigia assoluta di 1.000,00 per ogni sinistro. Di conseguenza le franchigie o minimi di scoperto di entità inferiore previsti dalle Condizioni Speciali e aggiuntive si intendono allineati al suddetto importo. Rimangono invece invariati gli scoperti espressi in percentuale e le franchigie fisse di importo superiore. Art.3 Pagamento degli scoperti e delle franchigie La Società si impegna ad accertare l entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite dello scoperto e/o della franchigia. Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati e pagati alle controparti al lordo dello scoperto e/o della franchigia contrattuale, a carico del Contraente. Il Contraente alla scadenza di ciascun anno assicurativo ed entro 30 giorni dalla richiesta della Società, si obbliga a versare alla medesima l importo totale degli scoperti e/o delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati. 15
16 Art.4 Calcolo del premio Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato : Retribuzione annua lorda Tasso finito pro-mille Premio finito anticipato.... = Scomposizione del premio Premio annuo imponibile.= Imposte.= Premio annuo lordo.= Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso lordo espresso nel presente articolo. Art.5 Riparto di coassicurazione Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate : Società Direzione/Agenzia Percentuale di ritenzione Art.6 Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. Il Contraente La Società Ai fini degli artt e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Sez. 2, art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori; Sez. 2, art. 5 Regolazione premio; Sez. 2, art. 6 Recesso a seguito di sinistro; Sez. 2, art. 8 Forma delle comunicazioni; Sez. 2, art. 12 Obblighi in caso di sinistro; Il Contraente 16
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