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1 In seguito all'incontro sul tema "RC Professionale e obbligo assicurativo organizzato presso L'Ordine degli Architetti di Pescara dello scorso 27 settembre presso i locali della nostra sede in cui è intervenuto l'architetto Pasquale Felicetti, Consigliere Nazionale CNAPPC, sono emersi diversi spunti di dibattito ed utili consigli che riteniamo doveroso riassumere, riportare e divulgare a tutti I colleghi per districarsi nel delicato tema dell obbligatorietà della polizza professionale. È importante innanzitutto riportare integralmente i riferimenti normativi: Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 Art. 5. Obbligo di assicurazione 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel settore pubblico l obbligo già esisteva secondo gli art.11 dlgs 163/2006 e art.269 dpr 207/2010 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Art Polizza assicurativa del progettista TITOLO III GARANZIE (art. 105, d.p.r. n. 554/1999) 1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 111, comma 1, del codice. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice la predetta polizza è richiesta all affidatario. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo

2 che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l esecuzione dell intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. 3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto. 4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall incarico, e autorizza la sostituzione dell affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, la polizza decorre dalla stipula del contratto con l affidatario. 5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali. 6. L assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. 7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'autorità nell ambito dell elenco di cui all articolo 242, comma 7, del codice. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione appaltante dà comunicazione all ISVAP.

3 È importante ricordare che: - L obbligo della stipula della polizza assicurativa è a far data dal 15 agosto del 2013, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; - bisogna avere un idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso; - Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva; - non si coprono le responsabilità civili residue; - chi è iscritto all albo non ha l obbligo di sottoscrivere una polizza RC professionale, la legge obbliga soltanto di fornire i dati di massimale e della polizza alla stipula di un contratto, chi non stipula un contratto non è pertanto obbligato a sottoscrivere una polizza, va detto che per chi ha dei collaboratori è opportuno stipulare una polizza che copra anche dagli errori causati dai collaboratori; - da verificare: retroattività, circostanza del sinistro e postuma; Si fornisce di seguito un utile glossario dei termini maggiormente utilizzati all interno della polizza al fine di consentire ai colleghi un valido supporto per la stipula delle polizze assicurative e per una più chiara comprensione dei contenuti: DEFINIZIONI ALL RISK: Sono comprese tutte le atiività a eccezione di quelle imprenditoriali e promesse contratturali non strettamente professionali; CLAIMS MADE: Espressione inglese a richiesta fatta, Il sinistro viene attivato al momento della richiesta di risarcimento che l assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. Il professionista avrà copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell errore, purchè sia assicurato al momento della richiesta del risarcimento danni. Richiedere retroattività ed attenzione alle dichiarazione sul questionario all inizio della polizza e a tutti i rinnovi annui nelle dichiarazioni delle circostanze riconosciute; COLPA GRAVE: Errata interpretazione delle norme urbanistiche e regolamenti CONTINUOS COVER: Gli assicuratori si impegnano ad indennizzare l assicurato per qualsiasi richiesta di risarcimento ricevuta durante il periodo di assicurazione anche se derivante da circostanze suscettibili di dare origine ad un sinistro che fossero noti all assicurato prima della decorrenza della polizza e che l assicurato non ha indicato nella proposta di assicurazione.

4 COPERTURA LEGALE: La compagnia da una copertura fino alla concorrenza dei due interessi (della compagnia e dell asicurato). quando questi divergono la copertura non tutela l assicurato, in quanto l avvocato è retribuito dalla compagnia, che potrebbe avere interesse a dimostrare che il sinistro denunciato, o non è colpa dell assicurato o, in subordine, non è coperto dalla polizza. Per questo è consigliabile avere una polizza diversa che tutela l assicurato contro la propria compagnia, queste polizze coprono l intera attività professionale dell assicurato, anche in casistiche diverse da quelle relative ai sinistri. FRANCHIGIA: Per franchigia si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. Può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. È quindi un importo che si può conoscere prima dell'evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità è nota solo dopo aver quantificato il danno. Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione. LOSS OCCURRANCE: Affinchè vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell errore professionale MASSIMALE - limite contrattuale del costo dei danni oltre il quale l'assicurazione non garantisce l'indennizzo POSTUMA O ULTRA ATTIVITA : Periodo di tempo di durata determinata e successiva a quella della polizza, entro il quale saranno accolti i reclami rivolti contro l assicurato. Farsi chiarire dall assicuratore le sottili differenze tra durata di contratto e periodo di efficiacia. QUESTIONARIO PRE ASSUNTIVO: Documento fondamentale che precede la stipulazione della polizza che costituirà parte della polizza stessa, è importante per l assicuratore perché è uno strumento di valutazione del rischio cche gli si chiede di sottoscrivere e per la copertura del quale dovrà essere stabilito il pagamento di un premio congruo rispetto alla copertura richiesta. Le dichiarazioni dell assicurato hanno dunque valore essenziale in qunto la copertura e la determinazione del premio sono in funzione della valutazione del rischio e perché la corrispondenza tra il rischio reale ed il rischio rappresentato dal contraente è considerata un presupposto per la validità del contratto. RESPONSABILITA IN SOLIDO: Il professionista è responsabile in solido con l impresa per una percentuale stabilita dal giudice in caso di contenzioso; se l impresa fallisce la copertura della percentuale attribuita all impresa non viene coperta, pur se richiesta al professionista; RISCHI NOMINATI: Sono comprese solo le attività descritte, quelle non descritte non lo sono (sembra scontato ma è importante) occhio per attività quali prevenzioni incendi e certificazioni ambientali ecc. ecc.

5 OBBLIGHI DI LEGGE - CODICE CIVILE: Articolo Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto d impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non tenuto a pagare la somma assicurata. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932). Articolo Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Articolo Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

6 È possibile individuare alcuni casi particolari: a) Professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa: appare sufficiente verificare la presenza nella polizza assicurativa del titolare dello studio di una apposita clausola con cui specificare che, ai fini dell'assicurazione prestata con la polizza, non sono considerati terzi i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti che devono pertanto intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata con l'assicurato; qualora tale clausola non fosse presente occorre chiedere il suo inserimento in polizza; b) Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente avente rilevanza esterna (in via esemplificativa e non esaustiva perizie, collaudi, etc.): appare sufficiente inserire il dipendente/professionista che svolge attività con rilevanza esterna nella polizza assicurativa dell'ente con le modalità di cui al precedente punto; c) Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente senza alcuna rilevanza esterna: non si ravvisano particolari ragioni di necessità per stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l'ente senza alcuna rilevanza esterna; d) Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time: stante la possibilità di svolgere attività professionale, si ravvisa l'obbligo della polizza assicurativa, ed eventualmente con le modalità di cui al punto a), qualora si rientri anche in tale fattispecie. Si riporta ora quanto contenuto nel sito del CNAPCC: Per valutare comparativamente la proposta assicurativa che più si adatta alle esigenze del professionista o dello studio professionale, con particolare riguardo agli scoperti e alle franchigie, indichiamo di seguito i link ad alcune convenzioni concordate espressamente per la categoria degli architetti. il CNAPPC ha redatto delle linee guida per quel che concerne la polizza RC professionale, scaricabile al seguente link: in cui sono disponibili le informazioni necessarie, fornite dalle Compagnie, e le condizioni di polizza. Le Compagnie selezionate sono: 1. AIG Europe Limited ; 2. Rappresentanza generale dei Lloyd's per l'italia

7 IN SINTESI: Massima attenzione nella lettura del contratto: dopo la copertura di ogni sinistro la compagnia puo recedere dal contratto, bisogna quindi farsi chiarire qual è il comportamento assunto dalla compagnia nel caso specifico indicato. valutare tutti i temi proposti in questa comunicazione al momento della proposta di una polizza o prima comunque della stipula della stessa, il prodotto assicurativo e altamente personalizzabile ed e quindi altrettanto importante valutare con l assicuratore tutti gli aspetti peculiari della vostra tipologia specifica di attività professionale essendo la nostra professione altamente variegata e sussidiaria. Inoltre l OAPPC di Pescara non ha fatto alcuna convenzione preferenziale con alcuna compagnia assicurativa operante nel campo delle RC Professionali: vi invitiamo pertanto a diffidare di qualsiasi broker che affermerà il contrario. Al contrario il Consiglio dell Ordine degli Architetti della provincia di Pescara ha deciso di fornire l opportuna visibilità a tutte le compagnie assicurative che vorranno offrire ai professionisti interessati un offerta assicurativa senza una particolare scontistica accordata, ma favorendo la naturale competizione tra le compagnie in un regime di libero mercato. Si ricorda che i preventivi standard presenti sul sito hanno l unico scopo di orientare e favorire il professionista, le polizze effettive possono avere costi più alti dovuti alle particolari caratteristiche delle attività professionali del contraente; link utili: OATorino - Assicurazione professionale obbligatoria OAMilano - Assicurazione professionale obbligatoria l'obbligo ricade anche su quei professionisti che esercitano l'attività professionale anche saltuariamente, con prestazioni occasionali o in forma gratuita Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri l'estensione dell'obbligo di assicurazione agli iscritti all'ordine degli ingegneri professionearchitetto - news Assicurazione Professionale Obbligatoria edilportale - news Riforma delle Professioni INARCASSA - RC Professionale WILLIS Associazione Ludica Ordine Architetti Roma - DUAL Italia

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