La sovranità popolare

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1 1. La sovranità appartiene al popolo 2. Il popolo che vota 3. Il popolo che elegge 4. I sistemi elettorali: concetti generali 5. Le elezioni parlamentari 6. Le elezioni regionali 7. Le elezioni comunali. Le elezioni europee La legislazione elettorale «di contorno» 10. Il popolo che delibera: i referendum 11. Il referendum abrogativo nella prassi 12. Il popolo che partecipa: i partiti 13. Altri istituti di partecipazione politica 2 2 1

2 L ART. 1 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Il popolo è il titolare in senso giuridico della sovranità Il popolo mantiene continuativamente il possesso della sovranità Il popolo non può rinunciare alla sovranità e non può trasferirla a nessun singolo individuo e a nessuna parte di sé (ne può delegare l esercizio: democrazia rappresentativa vs. democrazia diretta) 3 3 COSA SI INTENDE PER POPOLO Popolo e cittadinanza: l insieme dei cittadini costituisce il popolo Popolo e popolazione: l insieme di tutti coloro che si trovano entro i confini di un qualsiasi ente territoriale (cittadini, stranieri, apolidi) Popolo e nazione: un insieme di persone fisiche unificate e accomunate da un vincolo sociale e, a volte, politico (per tradizioni, storia, lingua, religione, origini etniche) Popolo e corpo elettorale: quella parte del popolo cui l ordinamento riconosce la capacità giuridica politica 4 4 2

3 I DIRITTI POLITICI NELLA COSTITUZIONE Diritto di voto (art. 4 Cost.) Diritto di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive (art. 51 Cost.) Diritto di associazione in partiti (art. 49 Cost.) Diritto di petizione (art. 50 Cost.) Diritto di iniziativa legislativa (art. 71 Cost.) Diritto di iniziativa referendaria (artt. 75, 13 Cost.) 5 5 IL DIRITTO DI VOTO (ART. 4 COST.) Sono elettori «tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età» Il diritto di voto non può essere limitato «se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge» Il voto è «personale», «eguale», «libero», «segreto» L esercizio del diritto di voto è un «dovere civico» È garantito «l esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all estero» 6 6 3

4 ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO Elettorato attivo: il diritto di votare Elettorato passivo: il diritto di candidarsi e quindi di essere votati Elettorato attivo Elettorato passivo Camera 1 anni 25 anni Senato 25 anni 40 anni Regioni / Comuni 1 anni 1 anni Parlamento europeo 1 anni 25 anni I cittadini non italiani dell Unione europea hanno diritto di voto e diritto di eleggibilità alle elezioni comunali in Italia e alle elezioni dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo. 7 7 LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI VOTO (ART. 4.4 COST.) D.p.r. 223/1967 (testo unico per la disciplina dell elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali) Non sono elettori coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione (applicate ad es. nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose) Non sono elettori coloro che sono sottoposti alle misure di sicurezza previste dal codice penale, detentive o non detentive (ad es. il divieto di soggiorno in un certo comune) Non sono elettori coloro che sono stati condannati all interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (nel secondo caso finché la pena dura) 4

5 LE GARANZIE DEL DIRITTO DI VOTO (ART. 4.2 COST.) Voto personale: nel senso che deve essere espresso da ciascun cittadino di persona (è consentito il voto assistito con accompagnatore alle persone fisicamente impedite) Voto eguale: nel senso che non sarebbe legittimo il voto plurimo o multiplo, cioè l attribuzione a specifiche categorie di cittadini di più voti Voto libero: nel senso che deve essere esente da qualsiasi forma di costrizione e nel senso che deve essere garantita la libera formazione delle opinioni dell elettore Voto segreto: il baluardo più sicuro e il presupposto stesso di un voto libero (è vietato ad es. portare all interno della cabina elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature che permettano di fotografare la scheda votata) 9 9 IL VOTO COME DIRITTO E COME DOVERE Art. 4 d.p.r. 361/1957 (testo unico elezione Camera) Fino al 1993: «L esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese» Dopo la legge 277/1993: «Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica» Dopo la legge 270/2005: «Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica»

6 IL VOTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL ESTERO Legge cost. 1/2000: ha istituito la «circoscrizione Estero per l elezione delle Camere» (art. 4.3 Cost.) Legge cost. 1/2001: ha previsto l elezione di 12 deputati e di 6 senatori nella circoscrizione Estero (artt Cost.) Legge 459/2001: ha disciplinato l esercizio del diritto di voto dei residenti all estero D.p.r. 104/2003: è il regolamento di attuazione della legge 459/2001 I cittadini italiani residenti all estero: a) votano nella circoscrizione Estero (voto per corrispondenza) oppure b) votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione in cui sono iscritti (previa opzione di esercitare il diritto di voto in Italia) LE ELEZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO Elezioni parlamentari («politiche»): Camera dei deputati (630) e Senato della Repubblica (315) Elezioni regionali: presidenti delle regioni (salvo diversa previsione statutaria: Valle d Aosta e provincia autonoma di Bolzano) e consigli regionali Elezioni comunali («amministrative»): sindaci e consigli comunali, consigli circoscrizionali (solo nei comuni oltre 250 mila abitanti)* Elezioni europee: Parlamento europeo (73) * Fino al 2011 anche elezioni provinciali (presidenti delle province e consigli provinciali)

7 LA LEGISLAZIONE ELETTORALE [1] La disciplina delle modalità di indizione delle elezioni (chi, quando, secondo quale procedimento) La disciplina dell elettorato attivo e dell elettorato passivo Le modalità tecnico-operative di esercizio del voto Le modalità con le quali si presentano le candidature La disciplina delle campagne elettorali e della propaganda politica in genere La disciplina del finanziamento delle campagne elettorali e dell attività dei partiti Le modalità di allestimento e presidio delle sezioni elettorali LA LEGISLAZIONE ELETTORALE [2] Il procedimento elettorale nelle altre sue fasi fino allo scrutinio con assegnazione e conteggio dei voti espressi La formula elettorale di ciascun tipo di elezione L apparato di tutela nel caso di eventuali contestazioni relative a qualsiasi parte del procedimento, dall indizione dei comizi elettorali alla proclamazione degli eletti Le modalità di sostituzione nell ufficio di coloro che, proclamati eletti, cessino per qualsiasi ragione dalla carica (surroghe o supplenze)

8 LE FORMULE ELETTORALI [1] Una formula elettorale consiste in un meccanismo per trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime. Formule maggioritarie: chi prende più voti conquista l intera posta in palio, che si tratti di un solo seggio o di più seggi sistema plurality o first past the post in collegi uninominali: il seggio lo vince chi ottiene più voti in ciascun collegio (es. Regno Unito, Stati Uniti) sistema majority in collegi uninominali con doppio turno eventuale: il seggio lo vince chi ottiene la metà più uno dei voti, per cui se nessuno consegue questo risultato si procede a una seconda votazione fra i primi due o fra coloro che hanno riportato una certa percentuale di voti (es. Francia) LE FORMULE ELETTORALI [2] Formule proporzionali: ripartiscono i seggi da assegnare in proporzione ai voti ottenuti da ciascun partito sistemi con soglia di sbarramento (es. Germania) sistemi con riparto dei seggi in circoscrizioni piccole e senza recupero dei resti a livello nazionale (es. Spagna) Formule miste: cercano di conciliare principio maggioritario e principio proporzionale, governabilità e rappresentatività sistemi proporzionali con attribuzione di un premio di maggioranza (es. Italia) 16 16

9 ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA PLURALITY A TURNO UNICO Candidati Voti Bianchi Rossi Verdi Neri 500 eletto non eletto non eletto non eletto Totale voti validi: Nel collegio uninominale considerato è eletto il candidato Bianchi, che ha ottenuto più voti rispetto a ciascuno degli altri candidati ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA MAJORITY A DOPPIO TURNO Candidati Voti Bianchi Rossi Verdi Neri 500 non eletto non eletto non eletto non eletto Totale voti validi: Nel collegio uninominale considerato non è eletto alcun candidato, non avendo nessuno dei quattro raggiunto il 50% + 1 dei voti. In tal caso si procede a un secondo turno: se è previsto il ballottaggio, fra Bianchi e Rossi

10 ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA DEL QUOZIENTE NATURALE Liste candidati Viola Rossi Bianchi Gialli Voti totali Seggi interi o pieni Totale voti validi: Quoziente: = Voti non utilizzati Seggi con i resti Seggi totali Dei 5 seggi da attribuire, 3 sono assegnati in base ai quozienti interi; rimangono da assegnare 2 seggi e questi vengono attribuiti alla lista Viola e alla lista Bianchi ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA DEL DIVISORE D HONDT Liste candidati Voti 1 Voti 2 Voti 3 Voti 4 Voti 5 Viola Rossi Bianchi Gialli Se si ipotizza che i seggi da assegnare siano 5, ne toccano quattro alla lista Viola e uno alla lista Rossi

11 COME SI VOTAVA PER LA CAMERA E PER IL SENATO ( ) Formula prevalentemente maggioritaria uninominale: tre quarti dei seggi erano attribuiti in altrettanti collegi uninominali con formula maggioritaria e un quarto dei seggi erano attribuiti con formula proporzionale. 75% 25% quota maggioritaria uninominale (formula plurality a turno unico) quota proporzionale (con doppio voto alla Camera, voto unico al Senato) COME SI VOTAVA PER LA CAMERA (L. 277/1993) Base territoriale: 27 circoscrizioni Candidati nei collegi uninominali (maggioritario) e liste di candidati (proporzionale) Doppio voto su due schede (uno per il candidato uninominale e uno per la lista proporzionale) Obbligo di collegamento dei candidati uninominali a una o più liste proporzionali Attribuzione dei seggi maggioritari al candidato con il maggior numero di voti in ciascun collegio uninominale Attribuzione dei seggi proporzionali su base nazionale Soglia nazionale di sbarramento del 4% Scorporo dai voti di lista di un certo numero di voti uninominali Formula del quoziente naturale e più alti resti Liste bloccate corte (da uno a quattro nomi)

12 COME SI VOTAVA PER IL SENATO (L. 276/1993) Base territoriale: 20 regioni Candidati nei collegi uninominali (sia per l attribuzione dei seggi maggioritari sia per l attribuzione dei seggi proporzionali) Voto unico (per il maggioritario e per il proporzionale) Presentazione per gruppi di candidati collegati fra loro o candidati individuali non collegati Attribuzione dei seggi maggioritari al candidato con il maggior numero di voti in ciascun collegio uninominale Attribuzione dei seggi proporzionali su base regionale Nessuna soglia esplicita ma sbarramento di fatto assai elevato Recupero dei voti non utilizzati nei collegi uninominali Formula del divisore d Hondt Proclamazione dei migliori perdenti 23 nei collegi 23 COME SI VOTAVA PER LA CAMERA ( ) Formula proporzionale con premio di maggioranza: su una base rigorosamente proporzionale, si innescava all occorrenza un premio; ripartiti i seggi proporzionalmente, si verificava che chi aveva vinto ne avesse ottenuti un numero minimo; se così non era, gli si attribuiva comunque un certo numero garantito di seggi, alterando così la proporzionalità della ripartizione iniziale 340 seggi alla coalizione di liste o alla lista vincente 277 seggi alla coalizione di liste o alle liste perdenti

13 COME SI VOTAVA PER LA CAMERA (L. 270/2005) [1] Base territoriale: 26 circoscrizioni regionali o subregionali (617 deputati); un collegio uninominale (Valle d Aosta) Liste di candidati, formate da un numero di candidati non superiore al totale dei seggi per ciascuna circoscrizione (nel 2013 da 3 a 45) e non inferiore a un terzo; possibilità di essere candidati anche in tutte le circoscrizioni (con opzione successiva se eletti in più di una circoscrizione) Scheda con raffigurati esclusivamente i simboli delle diverse liste presentate (non i nomi dei candidati) Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con un altra o altre liste; obbligo per le liste collegate di indicare un unico programma e un unico capo della coalizione COME SI VOTAVA PER LA CAMERA (L. 270/2005) [2] Attribuzione dei seggi in base ai voti conseguiti sull intero territorio nazionale (ma senza tenere conto dei voti espressi nel collegio uninominale della Valle d Aosta) Soglie di sbarramento su base nazionale: 10% per le coalizioni, 4% per le liste non coalizzate, 2% per le liste coalizzate Ripartizione proporzionale dei seggi fra le coalizioni e liste che avevano superato le soglie: formula del quoziente naturale e più alti resti Ipotesi a): se una coalizione di liste o una lista singola aveva conseguito almeno 340 seggi, tutto finiva lì e i seggi erano ripartiti poi all interno delle coalizioni (includendovi anche la lista coalizzata più votata fra quelle sotto la soglia del 2%)

14 COME SI VOTAVA PER LA CAMERA (L. 270/2005) [3] Ipotesi b): se nessuna coalizione di liste o lista singola aveva conseguito almeno 340 seggi, alla coalizione o alla lista più votata si attribuivano comunque 340 seggi (277 alle coalizioni e alle liste singole perdenti ammesse al riparto); si procedeva poi alla ripartizione all interno delle coalizioni (includendovi sempre la lista più votata al di sotto del 2%) Distribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle diverse circoscrizioni (facendo sì che ciascuna circoscrizione avesse i seggi che la legge a essa assegnava) Proclamazione degli eletti di ciascuna lista nell ordine di presentazione (liste bloccate) COME SI VOTAVA PER IL SENATO ( ) Formula proporzionale con premio di maggioranza: su una base rigorosamente proporzionale, si innescava all occorrenza una pluralità di premi (in ciascuna regione); ripartiti i seggi proporzionalmente, si verificava che chi aveva vinto ne avesse ottenuti un numero minimo; se così non era, gli si attribuiva comunque un certo numero garantito di seggi, alterando così la proporzionalità della ripartizione iniziale 55% seggi 45% seggi alla coalizione di liste o alla lista vincente alla coalizione di liste o alle liste perdenti

15 COME SI VOTAVA PER IL SENATO (L. 270/2005) [1] Base territoriale: 20 regioni (309 senatori) Liste di candidati, formate da un numero di candidati non superiore al totale dei seggi per ciascuna regione (nel 2013 da 2 a 49) e non inferiore a un terzo; possibilità di essere candidati anche in tutte le regioni (con opzione successiva se eletti in più di una regione) Scheda con raffigurati esclusivamente i simboli delle diverse liste presentate (non i nomi dei candidati) Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con un altra o altre liste; obbligo per le liste collegate di indicare un unico programma e un unico capo della coalizione COME SI VOTAVA PER IL SENATO (L. 270/2005) [2] Determinazione della cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista regione per regione (in 17 regioni) Soglie di sbarramento su base regionale: 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, % per le liste non coalizzate Ripartizione proporzionale dei seggi fra le coalizioni e liste che avevano superato le soglie: formula dei quoziente naturale e più alti resti Ipotesi a): se una coalizione di liste o una lista singola aveva conseguito un numero di seggi pari al 55% di quelli da eleggere in tutta la regione, tutto finiva lì e i seggi erano ripartiti poi all interno delle coalizioni

16 COME SI VOTAVA PER IL SENATO (L. 270/2005) [3] Ipotesi b): se nessuna coalizione di liste o lista singola aveva conseguiyo un numero di seggi pari al 55% di quelli da eleggere in tutta la regione, alla coalizione di liste o alla lista più votata si attribuiva comunque il 55% dei seggi (gli altri seggi venivano ripartiti fra le coalizioni e le liste singoli perdenti ammesse al riparto) Proclamazione degli eletti di ciascuna lista nell ordine di presentazione (liste bloccate) In altre tre regioni: 6 seggi in collegi uninominali maggioritari e 1 seggio assegnato con il recupero dei voti non utilizzati nei collegi (Trentino-Alto Adige); 2 seggi ripartiti con la formula proporzionale (Molise); un collegio uninominale maggioritario (Valle d Aosta) GLI ESITI DELLA RIFORMA ELETTORALE DEL 2005 Elezioni 2006: nel confronto tra due coalizioni molto ampie che raccoglievano praticamente tutti i partiti, la coalizione vincente (coalizione Prodi) ottenne il 49,% dei voti alla Camera, con uno scarto dello 0,06% pari a voti, ma riuscì a prevalere al Senato solo grazie ai seggi assegnati nella circoscrizione estero Elezioni 200: si confrontarono due coalizioni formate ciascuna da due soli partiti e la coalizione vincente (coalizione Berlusconi), col 46,% alla Camera, prevalse nettamente anche al Senato Elezioni 2013: in un contesto non più bipolare ma tripolare, il premio alla Camera è stato vinto da una coalizione che ha ottenuto il 29,5% (coalizione Bersani), con un bonus di ben 144 seggi, risultando solo maggioranza relativa al Senato

17 LA SENTENZA N. 1/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGGE ELETTORALE DEL 2005 Illegittimità costituzionale del meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza per le elezioni della Camera e del Senato a causa dell «assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all assegnazione del premio» Illegittimità costituzionale del meccanismo di scelta degli eletti alla Camera e al Senato attraverso liste bloccate escludendo «ogni facoltà dell elettore di incidere sull elezione dei propri rappresentanti» L ELEZIONE DELLA CAMERA DOPO LA SENT. 1/2014 [1] D.p.r. 361/1957 e successive modifiche Suddivisione dei seggi da assegnare su base territoriale: 617 seggi ripartiti in 26 circoscrizioni regionali o sub-regionali (a essi si sommano il deputato eletto nel collegio uninominale della Valle d Aosta e i 12 deputati eletti nella circoscrizione estero) Liste di candidati circoscrizionali, formate da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al totale dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione Possibilità di essere candidati in una lista con medesimo contrassegno anche in tutte le circoscrizioni

18 L ELEZIONE DELLA CAMERA DOPO LA SENT. 1/2014 [2] Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con una più altre liste, con obbligo di presentare un unico programma e un unico capo della coalizione Ripartizione proporzionale dei seggi tra le varie liste su base nazionale con il metodo del quoziente naturale e più alti resti Soglie di sbarramento: 2% per le liste coalizzate, 4% per le liste non coalizzate; al riparto accede anche la lista coalizzata che, tra quelle che non hanno raggiunto la soglia del 2%, ha avuto la percentuale più alta Possibilità per l elettore di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della lista votata, che determina la successione degli eletti L ELEZIONE DEL SENATO DOPO LA SENT. 1/2014 [1] D.lgs. 533/1993 e successive modifiche Suddivisione dei seggi da assegnare su base territoriale: 309 seggi ripartiti nelle 20 regioni (a essi si sommano il senatore eletto nel collegio uninominale della Valle d Aosta e i 6 senatori eletti nella circoscrizione estero) Liste di candidati regionali, formate da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al totale dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione Possibilità di essere candidati in una lista con medesimo contrassegno anche in tutte le regioni

19 L ELEZIONE DEL SENATO DOPO LA SENT. 1/2014 [2] Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con una più altre liste, con obbligo di presentare un unico programma e un unico capo della coalizione Ripartizione proporzionale dei seggi tra le varie liste regione per regione (metodo del quoziente naturale e più alti resti) Soglie di sbarramento: 3% per le liste coalizzate, % per le liste non coalizzate Possibilità per l elettore di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della lista votata, che determina la successione degli eletti Sistema diverso in Trentino-Alto Adige: 6 seggi assegnati in collegi uninominali con formula plurality, 1 seggio assegnato con il recupero dei voti non utilizzati nei collegi I «SEGGI ESTERI» DELLA CAMERA E DEL SENATO Legge 459/2001, d.p.r. 104/2003 Circoscrizione estero: 12 deputati e 6 senatori Ripartizioni territoriali della circoscrizione estero: 1) Europa; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania, Antartide Ciascuna ripartizione elegge un deputato e un senatore; gli altri seggi sono distribuiti tra le ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani residenti Liste di candidati (i candidati devono essere residenti nella relativa ripartizione) Assegnazione proporzionale dei seggi (ripartizione per ripartizione): metodo del quoziente naturale e dei più alti resti Proclamazione degli eletti in base al voto di preferenza per uno o due candidati della lista prescelta

20 IL PROGETTO DI RIFORMA ELETTORALE APPROVATO IN PRIMA LETTURA DALLA CAMERA (MARZO 2014) Riforma riguardante la sola Camera dei deputati, in attesa della trasformazione del Senato in un organo non più direttamente elettivo Premio di maggioranza condizionato al superamento di una soglia (37% dei voti) e limitato (non più del 15%), fino a un massimo di 340 seggi Eventuale ballottaggio fra le prime due liste o coalizioni di liste, con assegnazione di 321 seggi alla lista o coalizione vincente Pluralità di sbarramenti (12% per le coalizioni, 4,5% per le liste coalizzate, % per le liste non coalizzate) Liste bloccate composte da tre a sei candidati, in collegi di dimensioni territorialmente ridotte, con i nomi riportati sulla scheda; candidature plurime in non più di otto collegi plurinominali LE ELEZIONI REGIONALI (REGIONI ORDINARIE) [1] Legge 10/196, legge 43/1995, legge cost. 1/1999 (art. 5) Elezione diretta del presidente della regione Turno unico 4/5 dei seggi del consiglio regionale attribuiti con sistema proporzionale (liste provinciali) 1/5 dei seggi del consiglio regionale attribuito con sistema maggioritario (liste regionali) Obbligo di collegamento dei candidati presidente (e della propria lista regionale) a una o più liste provinciali

21 LE ELEZIONI REGIONALI (REGIONI ORDINARIE) [2] Doppio voto su unica scheda (uno per il candidato presidente e uno per la lista provinciale): possibilità di voto disgiunto Soglia di sbarramento del 3%, ma essa non vale per le liste collegate a un candidato presidente che ottenga almeno il 5% (liste provinciali) Formula del quoziente corretto + 1 e recupero dei resti nel collegio unico regionale (liste provinciali) Premio in seggi (lista regionale) e maggioranza garantita al presidente eletto (55% o 60% del consiglio, anche assegnando seggi aggiuntivi) Voto unico di preferenza (liste provinciali) e lista bloccata (liste regionali) LE ELEZIONI COMUNALI (COMUNI OLTRE ABITANTI) [1] D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali) Elezione diretta del sindaco Doppio turno con ballottaggio Obbligo di collegamento dei candidati sindaco a una o più liste per il consiglio comunale Possibilità in caso di ballottaggio di collegarsi ad altre liste Doppio voto su scheda unica per eleggere sindaco e consiglio: possibilità di voto disgiunto Soglia di sbarramento del 3% (per le liste non appartenenti a coalizioni che abbiano superato la stessa soglia)

22 LE ELEZIONI COMUNALI (COMUNI OLTRE ABITANTI) [2] 60% dei seggi del consiglio attribuiti alla lista o alle liste collegate al sindaco eletto 40% dei seggi del consiglio attribuiti alle altre liste Ripartizione dei seggi all interno delle due quote di maggioranza e di minoranza con formula del divisore d Hondt Voto di preferenza per uno o anche due (ma di genere diverso) candidati compresi nella lista LE ELEZIONI COMUNALI (COMUNI FINO A ABITANTI) D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali) Elezione diretta del sindaco Turno unico Obbligo di collegamento dei candidati sindaco a una lista per il consiglio comunale (una lista sola) Voto unico per il sindaco e la lista collegata 2/3 dei seggi del consiglio attribuiti alla lista collegata al sindaco eletto 1/3 dei seggi del consiglio attribuiti alle altre liste con formula del divisore d Hondt Voto di preferenza (doppia preferenza di genere nei comuni sopra i abitanti)

23 LE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO Legge 1/1979 Base territoriale: 5 circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole) Liste di candidati circoscrizionali Assegnazione dei seggi su base nazionale Soglia di sbarramento del 4 per cento (v. l. 10/2009) Formula del quoziente naturale e più alti resti Possibilità di esprimere fino a tre preferenze, ma se l elettore ne utilizza più di una devono espresse per candidati di sesso diverso LA LEGISLAZIONE ELETTORALE «DI CONTORNO» Presentazione delle liste dei candidati: è previsto l obbligo di sottoscrizione, ma con deroghe a vantaggio delle forze politiche già rappresentate Responsabilità delle fasi del procedimento elettorale: è affidata al ministero dell interno, ai comuni e a organi istituiti di volta in volta (sezioni elettorali e uffici elettorali) Contestazioni avverso il procedimento: vanno indirizzate agli uffici elettorali fino alla proclamazione, dopo alla giustizia amministrativa (escluse le elezioni politiche per le quali la competenza è attribuita alle stesse Camere) Disciplina delle campagne elettorali: propaganda elettorale, accesso ai mezzi di informazione, spese elettorali, sondaggi, ecc. (l. 212/1956, l. 515/1993, l. 2/2000)

24 I REFERENDUM NELL ORDINAMENTO ITALIANO Il referendum costituzionale (art e 3 Cost.) Il referendum abrogativo su leggi o atti aventi forza di legge (art. 75 Cost.) I referendum territoriali (art Cost.: per la fusione di più regioni o la costituzione di una nuova regione; art Cost.: per consentire a una provincia o a un comune di staccarsi da una regione e aggregarsi a un altra) I referendum regionali su «leggi e provvedimenti amministrativi della regione» (art Cost.) Il referendum sullo statuto regionale (art Cost.) I referendum locali su «materie di esclusiva competenza locale» (art. Tuel) IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: IL QUESITO Art. 13 Cost., titolo I legge 352/1970 «Approvate il testo della legge costituzionale... concernente... [titolo] approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero... del... [data]?»

25 IL REFERENDUM ABROGATIVO: IL QUESITO Art. 75 Cost., titolo II legge 352/1970 [Denominazione del referendum] «Volete voi che sia abrogata la legge (o il decreto legge o il decreto legislativo)... [data, numero, titolo]?»; oppure: «Volete voi che sia abrogato l articolo... (o siano abrogati gli articoli...) della legge (o del decreto legge o del decreto legislativo)... [data, numero, titolo]?» I REFERENDUM TERRITORIALI: IL QUESITO Art. 132 Cost., titolo III legge 352/1970 «Volete che la regione... sia fusa con la regione... per costituire insieme un unica regione?»; oppure: «Volete che il territorio delle province... (o dei comuni...) sia separato dalla regione... (o delle regioni...) per formare regione a sé stante?»; oppure: «Volete che il territorio della provincia... (o delle province...) sia separato dalla regione... per entrare a far parte integrante della regione...?»; oppure: «Volete che il territorio del comune... (o dei comuni...) sia separato dalla regione... per entrare a far parte integrante della regione...?»

26 IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: IL PROCEDIMENTO Approvazione della legge costituzionale a maggioranza assoluta ma inferiore a 2/3 3 mesi Raccolta firme elettori o 1/5 deputati o 1/5 senatori o deliberazioni 5 consigli regionali Votazione (tra il 50 e il 70 giorno dal decreto di indizione) se vincono i sì se vincono i no se la richiesta è dichiarata legittima Giudizio di legittimità Ufficio centrale per il referendum (Corte di cassazione) la legge costituzionale è promulgata la legge costituzionale non è promulgata I REFERENDUM COSTITUZIONALI SVOLTI Anno Votanti % SI % NO % ,0 64,2 35, ,7 3,3 61,7 2001: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione...?» 2006: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche alla parte II della Costituzione...?»

27 Iniziativa IL REFERENDUM ABROGATIVO: IL PROCEDIMENTO 3 mesi Raccolta firme elettori o deliberazioni 5 consigli regionali Giudizio di legittimità Ufficio centrale per il referendum (Corte di cassazione) entro il 15 dicembre Votazione (tra il 15 aprile e il 15 giugno) se la richiesta è dichiarata ammissibile Giudizio di ammissibilità Corte costituzionale entro il 10 febbraio se vincono i sì l abrogazione è dichiarata con d.p.r. se vincono i no non si può riproporre il referendum per 5 anni se non c è il quorum strutturale il referendum è invalido IL QUORUM SUI REFERENDUM Referendum costituzionale: «La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi» (art Cost.) Referendum abrogativo: «La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi» (art Cost.)

28 I LIMITI ALL AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO Art Cost. Le leggi tributarie Le leggi di bilancio Le leggi di amnistia e di indulto Le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali I LIMITI ALL AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO Giurisprudenza costituzionale (sent. 16/197 e ss.) La Costituzione e le leggi formalmente costituzionali Le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato Le leggi a contenuto «comunitariamente» vincolato Gli atti legislativi ordinari aventi forza passiva rinforzata Le leggi collegate strettamente a quelle vietate dall art Cost. Le leggi obbligatorie o necessarie

29 I REFERENDUM ABROGATIVI SU LEGGI ELETTORALI Sentt. Corte costituzionale 29/197, 47/1991, 32 e 33/1993, 5 e 10/1995, 26/1997, 13/1999, 33 e 34/2000, 15, 16 e 17/200, 13/2012 Le leggi elettorali sono leggi costituzionalmente necessarie, ma a contenuto libero Le leggi elettorali non possono essere sottoposte a richieste di abrogazione totale Le leggi elettorali possono essere sottoposte ad abrogazione parziale, ma a condizione che ne risulti una normativa immediatamente applicabile Il vuoto derivante dall abrogazione non può essere colmato dalla reviviscenza della precedente legislazione elettorale I LIMITI ALL AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO: LA FORMULAZIONE DEL QUESITO Giurisprudenza costituzionale (sent. 16/197 e ss.) Mancanza di omogeneità, chiarezza e univocità del quesito Assenza dal quesito di una manifesta e chiara alternativa Pluralità di domande eterogenee non riconducibili a una matrice razionalmente unitaria Quesito introduttivo di discipline completamente diverse (cosiddetti referendum manipolativi o surrettiziamente propositivi)

30 ALTRE NORME SUL REFERENDUM ABROGATIVO Non si possono presentare richieste di referendum nei dodici mesi anteriori alla scadenza delle Camere e nei sei mesi successivi all elezione delle nuove Camere Se le Camere sono sciolte anticipatamente, il referendum eventualmente già indetto si intende automaticamente sospeso e i termini del procedimento riprendono a decorrere dal 365 giorno successivo alla data delle elezioni L entrata in vigore dell abrogazione può essere ritardata fino a 60 giorni dallo stesso decreto presidenziale che dichiara abrogata la legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri Il procedimento è interrotto nel caso in cui, prima della data di svolgimento del referendum, sia approvata una legge che abroga le norme oggetto della richiesta; nel caso in cui l abrogazione sia accompagnata da una nuova disciplina che non modifichi principi ispiratori e contenuti essenziali di quella preesistente, l Ufficio centrale per il referendum modifica il quesito e lo «trasferisce» sulla nuova normativa IL REFERENDUM ABROGATIVO NELLA PRASSI L ammissibilità delle richieste referendarie e i criteri utilizzati dalla Corte costituzionale per allargare a dismisura i limiti posti dal costituente I vincoli determinati dalla decisione referendaria nei confronti del legislatore e il rispetto dell esito del referendum (v. sent. Corte cost. 199/2012 sulla disciplina dei servizi pubblici locali dopo il referendum del 2011) La proponibilità di referendum aventi natura formalmente abrogativa ma di fatto propositiva e il caso particolare dei referendum elettorali L opportunità di aggiornare l istituto sotto diversi profili: successione temporale del procedimento, numero di firme richieste, introduzione di un limite al numero di richieste in una stessa tornata, eliminazione o riduzione del quorum strutturale

31 IL REFERENDUM ABROGATIVO NELLA PRASSI: LA PARTECIPAZIONE AL VOTO DAL 1974 AL 2009 Anno Votanti % , , , , , , ,4 Anno Votanti % , , , , , , , , I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 2011 Quesito Votanti % Sì % No % Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norme Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare Abrogazione di norme della legge in materia di legittimo impedimento del presidente del Consiglio e dei ministri a comparire in udienza penale 54, 95,3 4,7 54, 95, 4,2 54, ,7 94,6 5,

32 I PARTITI POLITICI NELLA COSTITUZIONE (ART. 49) «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Non sono i partiti a determinare la politica nazionale; sono i cittadini che, tutti insieme, partecipano a questa funzione sovrana di indirizzo (i cittadini hanno il diritto di avvalersi dello strumento specifico della libera associazione in partiti) Il concorso alla determinazione della politica nazionale deve avvenire con metodo democratico (il partito deve rispettare le regole democratiche nei rapporti esterni, senza riferimento alla natura democratica dell organizzazione interna) FINANZIAMENTO AI PARTITI E RIMBORSI ELETTORALI: LA PRECEDENTE DISCIPLINA ( ) Legge 157/1999, modificata dalla l. 156/2002 Totale: 1,00 x numero iscritti nelle liste elettorali (per ciascun anno di legislatura degli organi) Camera: tra le liste che hanno ottenuto almeno l 1% dei voti nazionali Senato: tra le liste che hanno ottenuto almeno un eletto nella regione o il 5% dei voti regionali Parlamento europeo: tra le liste che hanno ottenuto almeno un eletto Consigli regionali: tra le liste provinciali che hanno ottenuto almeno un eletto nella regione

33 LA RIFORMA DEL FINANZIAMENTO DEI PARTITI DEL 2012 Legge 96/2012 Riduzione della metà dei rimborsi elettorali: da 12 milioni a 91 milioni di euro (a partire dal 2012) Attribuzione del 70% dei contributi pubblici «come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l attività politica» e del 30% «a titolo di cofinanziamento» pari a 0,50 euro per ogni euro ricevuto dai partiti tramite quote associative ed erogazioni liberali (dal 2013) Diritto ai rimborsi solo per i partiti che abbiano ottenuto almeno un eletto Obbligo per i partiti di avvalersi di una società di revisione iscritta nell albo speciale della Consob Istituzione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, composta da 5 magistrati (3 Corte dei conti, 1 Consiglio di stato, 1 Corte di cassazione) LA RIFORMA DEL FINANZIAMENTO DEI PARTITI DEL 2013 D.l. 149/2013 (convertito dalla l. 13/2014) Ulteriore riduzione dei fondi pubblici (6 milioni nel 2014, 45 milioni nel 2015, 23 milioni nel 2016), fino a completa cessazione del finanziamento pubblico diretto nel 2017 Detrazione fiscale del 26% per le erogazioni liberali a favore di partiti per importi compresi tra 30 euro e 30 mila euro Limite al finanziamento privato dei partiti: nessuno può corrispondere a un partito più di 100 mila euro l anno Facoltà per i contribuenti di destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito a favore di un partito rappresentato alla Camera o al Senato o nel Parlamento europeo; tetto alle risorse destinate ai partiti (7,75 milioni nel 2014, 9,6 milioni nel 2015, 27,7 milioni nel 2016, 45,1 milioni dal 2017) Attribuzione alla Commissione istituita dalla l. 96/2012 del compito di controllare la conformità alla legge degli statuti dei partiti (ora Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici); pubblicazione degli statuti nella Gazzetta Ufficiale e registro dei partiti

34 ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POLITICA La petizione: «tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità» (art. 50 Cost.) L iniziativa legislativa popolare: «il popolo esercita l iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno elettori, di un progetto redatto in articoli» (art Cost.)

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