LA RIFORMA SOTTO ESAME Workshop di analisi sulle riforme costituzionali

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1 IL TUO VOTO PER IL FUTURO DI TUTTI Campagna di informazione sul referendum costituzionale Sabato 8 ottobre 2016, ore Sala dell Arengo, Piazza Cavour 27, Rimini LA RIFORMA SOTTO ESAME Workshop di analisi sulle riforme costituzionali R E P O R T Modalità Per permettere l analisi della riforma costituzionale all interno del workshop essa è stata divisa in quattro blocchi tematici, quattro parti corrispondenti ai quattro tavoli di lavoro A, B, C e D. Sommando gli articoli trattati in ciascuno dei quattro tavoli è stata trattata la riforma costituzionale nelle sua interezza. All ingresso, dopo essersi registrati, i partecipanti hanno scelto uno dei 4 tavoli di lavoro a seconda delle loro competenze, inclinazioni ed interessi. Dopo una breve introduzione generale è iniziato il lavoro all interno dei tavoli. A ciascun tavolo è stato assegnato un elenco di articoli della Costituzione da leggere ed analizzare, evidenziando ed elencando tutti cambiamenti introdotti dalla riforma rispetto al testo odierno vigente. Mano a mano che si avanzava nella lettura del testo i cambiamenti venivano appuntati su un cartellone così che tutti potessero leggerli. Lungo tutto questo processo vi era la possibilità di scrivere e attaccare affianco al cartellone domande su post-it giallo, perplessità su post-it rosso, e punti positivi su post-it azzurro. I post-it saranno utilizzati per formulare domande a costituzionalisti ed esperti, ospiti dei prossimi appuntamenti previsti all interno della campagna di informazione Il Tuo voto per il futuro di Tutti, promossa da Pensare Politico e dal Forum dei Giovani di Rimini che comprende diverse realtà e associazioni giovanili del territorio. Terminato il lavoro nei tavoli i ragazzi hanno avuto l opportunità di confrontarsi in maniera diretta e informale sull elaborato degli altri tavoli ai quali non avevano partecipato. In particolare questo è stato reso possibile dai cartelloni su cui si potevano leggere chiaramente tutti i cambiamenti previsti dalla riforma, ma soprattutto grazie allo scambio diretto tra i ragazzi che hanno continuato, con buona volontà e per un periodo piuttosto esteso di tempo, a spiegarsi vicendevolmente il frutto del proprio lavoro nei singoli tavoli.

2 Nota di metodo Per l analisi ci siamo avvalsi di strumenti digitali che ci hanno permesso di risparmiare grandi quantità di carta e inchiostro. I documenti di riferimento sono stati caricati su internet e pubblicati sulla pagina Facebook dell associazione Pensare Politico. I partecipanti hanno agilmente scaricato i documenti su smartphone e tablet che hanno utilizzato per ricercare informazioni utili lungo tutto il workshop. Inoltre ad ogni tavolo era presente un tutor, ovvero uno studente universitario specializzato nelle discipline giuridiche, il quale compito è stato quello di accompagnare i ragazzi nel loro lavoro di studio (facilitator) e non quello di spiegare e analizzare lui stesso i cambiamenti introdotti dalla riforma. Si ringraziano in particolare per la loro disponibilità i tutor Michele Leardini (Fuci Rimini Tavolo A), Michele Giovanardi (Pensare Politico Tavolo B), Matilde Boldrini (Fuci Rimini Tavolo C), Angelo Vignati e Pietro Gabrielli (Pensare Politico Tavolo D). Organizzatori Il workshop è stato organizzato da Pensare Politico insieme al Forum dei Giovani di Rimini. Pensare Politico è un associazione di promozione sociale che opera da diversi anni nel contesto riminese con progetti di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche di cittadinanza, economia e Costituzione, creando un efficace ponte tra la scuola e le istituzioni, favorendo di fatto la partecipazione delle giovani generazioni alla vita pubblica. Il Forum dei Giovani di Rimini è un coordinamento di realtà giovanili del nostro territorio, che comprende associazioni di promozione sociale e di volontariato, scuole (tramite rappresentanti degli studenti), giovanili di partito. L idea del Forum è quella di mettere insieme le forze per creare progetti di formazione e partecipazione finalizzati a far riflettere i giovani su tematiche di massima rilevanza ed attualità, con un approccio concreto e strategico. Il progetto ImmigrAzione promosso dal Forum nello scorso anno scolastico ha riscosso grande successo e ha portato, tramite la costituzione di un Consiglio comunale dei giovani, alla delibera di un documento ufficiale con proposte e linee guida sull argomento. Target di riferimento Il workshop era rivolto in maniera specifica ai giovani di Rimini in età compresa tra i 18 e i 25 anni. Questo non ha precluso la partecipazione di altri ragazzi al workshop. Per qualsiasi informazione contattare pensarepolitico@gmail.com o tel

3 CONTENUTI Legenda Gli articoli in neretto espressi di fianco a ciascun sottotitolo fanno riferimento agli articoli della legge di revisione costituzionale N.2613-D che si può trovare al seguente link: Gli altri numeri elencati invece fanno riferimento agli articoli della costituzione modificati. In particolare i numeri sottolineati sono gli articoli della Costituzione toccati dalle cosiddette disposizioni di coordinamento che troviamo all articolo 38 della riforma (modifiche formali e non sostanziali). Al seguente link si può trovare il testo a fronte con la Cosituzione vigente, che è stato lo strumento principale utilizzato dai ragazzi per l analisi all interno dei vari tavoli: Si ricorda che domande, criticità e punti positivi, scritti dai ragazzi sui post-it (gialli, rossi e azzurri) sono riportati puntualmente in questo report e rappresentano unicamente l opinione dei ragazzi che hanno partecipato al workshop. Non rappresentano in alcun modo le opinioni degli organizzatori o di chi ha redatto questo documento. A. SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO Tutor: Michele Leardini CAMERE (artt. 1-9 della legge rev. Cost.) [Artt. Cost. modificati: 48, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69] Art. 48: - Circoscrizione estera per voto della Camera dei Deputati (oggi si vota anche per Senato). Art. 55: - Promozione della parità uomo-donna nell elezione delle cariche. - Senato come organo di intermediazione tra Stato, enti locali e Unione Europea. - Senato concorre all esercizio della funzione legislativa (vedi tavolo 2, Art.70). - Solo la Camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Art. 57: - Il Senato è composto da 95 senatori, più 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica (in totale sono 100 senatori). - I senatori sono vengono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano. - Il numero minimo di senatori per è di 2 per ciascuna Regione o Provincia autonoma. - La durata del mandato da senatore coincide con quella dei mandati territoriali come consiglieri o sindaci. Art. 59: - I Senatori nominati dal Presidente della Repubblica (che sono 5) rimangono in carica per 7 anni, non a vita, e finito il mandato non possono essere nuovamente nominati. Art.60: - Solo la Camera è eletta dai cittadini. La durata è di 5 anni non prorogabili se non in caso di guerra, con legge espressa.

4 Art. 61: - L elezione della sola Camera ha luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente (oggi questo articolo è riferito anche al Senato. Con la presente riforma il Senato non sarà più ad elezione diretta, e quindi si cancellano tutti i riferimenti all elezione del Senato) Art 63: - Il regolamento del Senato stabilisce i casi in cui alcuni l elezione dei senatori negli organi del Senato (come Presidente e Ufficio di Presidenza) sia incompatibile con le funzioni di governo esercitate a livello regionale e locale. Art. 64: - Alle minoranze parlamentari sono garantiti dei diritti tramite uno Statuto delle Opposizoni ü Domanda 1: come è strutturato, come funziona e cosa prevede lo Statuto delle Opposizioni? Quali cambiamenti sostanziali rispetto all assetto odierno? ü Domanda 2: ma non ci sono i regolamenti parlamentari che regolano i diritti delle minoranze? - Dovere dei membri del Parlamento di partecipare alle sedute delle Assemble e ai lavori delle Commissioni. Art 66: - Il Senato prende atto della decadenza di un senatore e della cessazione della sua carica elettiva. Art. 67: - I membri del Parlamento non hanno vincolo di mandato (anche oggi è così. Soltanto da questo articolo la riforma elimina la dicitura ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione. Infatti la riforma prevede che Camera dei Deputati rappresenti la Nazione e che il Senato rappresenti le autonomie territoriali). Art. 69: - Solo i deputati della Camera ricevono indennità (i senatori non prendono ulteriori soldi/indennità, rimangono con il loro stipendio da consiglieri o sindaci) GOVERNO e PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt della legge rev. Cost.) [Artt. Cost. modificati: 94, 96, 97] Art. 94: - Si ribadisce che nel nuovo assetto solo la Camera dei Deputati da la fiducia al Governo mentre ad oggi la fiducia è data da Camera e Senato. Art. 96: - La sola Camera autorizza il processo giurisdizionale ordinario. Art. 97: - Si introduce un principio di trasparenza nell amministrazione dei pubblici uffici.

5 B. LA FORMAZIONE DELLE LEGGI Tutor: Michele Giovanardi PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (artt 10, 12-14, della legge rev. Cost.) [Artt. Cost. modificati: 70, 71c.1-2, 72, 73, 134, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82] Art. 70: - Il procedimento legislativo bicamerale (come è oggi) rimane invariato per le seguenti materie: v Revisione costituzionale e leggi costituzionali v Leggi di attuazione riguardanti minoranze linguistiche v Referendum popolare v Legge elettorale v Ordinamento giuridico v Funzioni dei Comuni e delle Città metropolitane v Unione Europea e norme generali v Ineleggibilità e questioni di incompatibilità dei senatori v Art. 57 c6: durata mandato senatori v Art. 80: Trattati dell Unione Europea v Art. 114 c3: Roma capitale v Art. 116 c3: competenze delle autonomie territoriali v Art. 117 c5: confessioni religiose v Art. 119 c6: finanziamento alle Regioni v Art. 120 c2: commissariamento delle Regioni e delle Città metropolitane v Art. 122 c1: Ineleggibilità dei consiglieri regionali v Art. 132 c2: cambio di Regione di un Comune che lo richiede con referendum - Su tutte le leggi non presenti nell elenco di cui sopra decide solo la Camera - Per tutte quelle leggi per le quali decide solo la Camera, la Camera, una volta approvato il testo, lo deve passare obbligatoriamente al Senato che entro 10 giorni può decidere di esaminarlo su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Se non tale richiesta non si verifica la legge è direttamente approvata dalla Camera senza passare da Senato. Se invece decide di esaminare il testo, il Senato ha tempo 30 giorni per proporre modifiche. - Per le leggi che riguardano l attuazione dell art. 117 c4 (clausola di supremazia) per le modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi membri, la Camera può decidere di non uniformarsi a tali modifiche solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. Altrimenti la Camera non può ignorare le modifiche introdotte dal Senato. - Per le legge di bilancio (Art. 81 c4) il Senato ha tempo 15 giorni (anziché 30) per proporre modifiche. - I Presidenti delle due camere decidono congiuntamente su eventuali questioni di competenza sorte fra Camera e Senato. ü Positivo: positivo il procedimento monocamerale.

6 Art. 71: - Il Senato con maggioranza assoluta può richiedere alla Camera dei Deputati di esaminare una legge entro 6 mesi. Art. 72: - Per i disegni di legge art. 70 la procedura legislativa rimane identica a quella odierna con esame in commissione e successiva approvazione articolo per articolo e votazione finale. - Esclusi i disegni di legge art. 70 il governo può chiedere alla Camere di mettere all ordine del giorno entro 5 giorni disegni di legge essenziali per l attuazione del programma di governo. Da quel momento la Camera ha 70 giorni per deliberare. In tali casi ritenuti d urgenza il Senato ha 5 giorni per prendere in esame una legge (se lo decidono almeno un terzo dei suoi componenti) e ha 15 giorni per proporre modifiche. Il termine può essere deferito di 15 giorni se lo richiede l esame in Commissione o la particolare complessità della legge. Art. 73: - Viene introdotto il controllo preventivo di costituzionalità per le leggi elettorali, che si attiva se lo richiedono un quarto dei componenti della Camera dei Deputati o un terzo dei componenti del Senato entro 10 giorni dalla promulgazione della legge. La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi entro 30 giorni. ü Domanda: come fa la Camera a pretendere che la Corte deliberi entro un termine fisso di 30 giorni? Può il potere legislativo vincolare quello giudiziario? Art. 134: - Aggiunge alle funzioni della Corte costituzionale quella del controllo preventivo di costituzionalità. Art. 74: - Il Presidente della Repubblica può richiedere un nuova delibera alla Camera con messaggio motivato. Se questa richiesta riguarda la decretazione d urgenza (art. 77) il termine per la conversione del decreto in legge è differito di 30 giorni. Art. 77: - Oggi il comma 1 dell art. 77 dice che il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti [legge]. Con la riforma questo comma viene modificato come segue il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti [legge]. ü Domanda: anche oggi la delegazione si fa con legge. Cosa cambia? Perché è stata introdotta questa disposizione? - Decreti legge (provvedimenti provvisori con forza di legge adottati in casi straordinari di necessità e urgenza):il Governo deve presentarli il giorno stesso alla Camera dei Deputati per la conversione, anche quando la funzione legislativa è esercitata da entrambe le camere. Se la Camera è sciolta viene convocata appositamente entro 5 giorni. ü Positivo: comma 2 dell art. 77 sulle disposizioni in stato d emergenza. ü Domanda: il Governo, oggi, non ha già strumenti per mettere una legge all odg in poco tempo? - I decreti legge non sono validi se non vengono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Se il presidente della Repubblica dovesse rinviarli come da art. 74 il termine si proroga di altri 30 giorni e quindi abbiamo un termine massimo di 90 giorni. - Il Governo non può emanare decreti legge sulle materie da art. 72 c5: materia costituzionale ed elettorale, ratifica di trattati internazionali e approvazione di bilanci

7 e consultivi. In merito alla materia elettorale può emanare decreti solo sull organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni. - I decreti legge devono avere un contenuto specifico, omogeneo e coerente al titolo e prevedere misure di immediata applicazione. ü Criticità: in riferimento al comma 5 mi pare una modifica per blindare la nuova legge elettorale (?) - L esame dei disegni di legge di conversione dei decreti sono esaminati dal Senato entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro 10 dalla trasmissione del ddl di conversione al Senato, che deve avvenire entro 40 giorni dalla presentazione. - Durante l esame del ddl di conversione non possono essere approvate disposizioni estranee all oggetto o alle finalità del decreto. Art. 78: - Lo stato di guerra è deliberato dalla Camera a maggioranza assoluta (oggi anche dal Senato) Art. 79: - L amnistia e l indulto sono concessi solo dalla Camera a maggioranza dei due terzi dei componenti (oggi serve anche il voto del Senato). Art. 80: - Solo la Camera autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali (oggi anche Senato) - Camera e Senato decidono congiuntamente sui trattati relativi all appartenenza dell Italia all Unione Europea Art. 81: - Solo Camera decide su indebitamento, bilancio, rendiconto consultivo (oggi decide anche Senato). Art. 82: - Il Senato può fare inchieste solo su tematiche inerenti alle autonomie territoriali (oggi può costituire commissioni di inchiesta su tutte le materie come la Camera). - Solo alla Camera è da rispettare la regola della rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari all interno della Commissione.

8 C. TITOLO V: AUTONOMIE TERRITORIALI Tutor: Matilde Boldrini TITOLO V (artt della legge rev. Cost.) [Artt. della Cost. modificati: 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 132, 133c.1] Art. 114: - Abolizione delle Province Art 116: - Fa riferimento al cosiddetto regionalismo differenziato, ovvero alla possibilità per le Regioni, purché in condizione di equilibrio tra entrate e spese di bilancio, di stipulare particolari accordi con lo Stato per vedersi attribuita più autonomia in determinate materie. Questa legge, che attribuisce ulteriore autonomia alle singole Regioni su alcune materie circoscritte, deve essere approvata da entrambe le Camere. Le materie su cui le Regioni possono chiedere allo Stato più autonomia sono: ü Organizzazione della giustizia di pace ü Disposizioni generali e comuni per le politiche sociali ü Istruzione, scuola, università e ricerca ü Politiche attive del lavoro, istruzione e formazione professionale ü Commercio con l estero ü Beni culturali e paesaggistici, ambiente ed ecosistema, sport, cultura, turismo ü Governo del territorio Art 117: - ci dice che le leggi dello Stato e delle Regioni devono uniformarsi alla Costituzione e, con la riforma, si specifica che devono anche conformarsi all ordinamento dell Unione Europea (nel testo odierno è scritto ordinamento comunitario ) - Competenze legislative PRIMA: Competenze statali Competenze concorrenti Il resto alle Regioni Competenze statali delegabili alle Regioni DOPO: Competenze statali Competenze regionali Il resto alle regioni Competenze statali delegabili a Regioni *vengono eliminate le competenze concorrenti, ripartite tra competenze statali e competenze regionali. Si definisce in maniera specifica quali competenze spettano allo Stato e quali alle Regioni. - vengono elencati tutti i casi in cui lo Stato ha legislazione esclusiva, ovvero solo lo Stato può fare leggi in quelle materie, le Regioni non possono. Alcune materie rimangono identiche, altre leggermente modificato, altre ancora aggiunte. Ecco l elenco completo: Campo assicurativo, di promozione della concorrenza Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Procedimento amministrativo e disciplina giuridica del lavoro nelle amministrazioni pubbliche cercando una uniformità a livello nazionale Disposizioni comuni sulla tutela della salute, politiche sociali e per la sicurezza alimentare

9 Disposizioni comuni sull istruzione e ordinamento scolastico, università e ricerca scientifica e tecnologica Sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro, disposizioni comuni su formazione professionale Disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni Commercio con l estero Coordinamento infrastrutture e piattaforme informatiche Valorizzazione beni culturali e paesaggistici, ordinamento sportivo, disposizioni generali su attività culturali e turismo Ordinamento delle professioni e della comunicazione Disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, coordinamento della protezione civile Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia Grandi reti di trasporto e navigazione d interesse nazionale, porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionali - Con la riforma viene abrogato il comma che elencava tutti i casi di legislazione concorrente, ovvero quei casi in cui sia Stato che Regioni possono legiferare. ü Domanda: di preciso, come si profila la gestione delle competenze concorrenti nell ordinamento attuale? - Vengono aggiunte allo stesso tempo tutti i casi in cui è la Regione ad avere potestà legislativa, in cui cioè tocca a lei fare le leggi. Vi è potestà legislativa regionale per le seguenti materie: Rappresentanza delle minoranze linguistiche Mobilità sul territorio regionale Organizzazione del servizio sanitario e sociale Promozione dello sviluppo economico Organizzazione regionale dei servizi alle imprese e formazione professionale Promozione del diritto allo studio, anche universitario Promozione beni ambientali, culturali, paesaggistici Valorizzazione e organizzazione regionale del turismo Coordinamento obiettivi locali e regionali di finanza pubblica Nota bene: la Regione può legiferare anche in tutti quei casi in cui lo Stato non ha competenza esclusiva che sono i casi elencati sopra nell articolo Comma 4: viene aggiunta con la riforma la possibilità per il Governo di intervenire in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva quando sia necessario per l interesse nazionale à c.d. clausola di supremazia. Riassumendo: in questo articolo 117 vengono elencate le materie su cui può legiferare solo lo Stato. In tutte le altre materie posso legiferare anche le Regioni. Si definiscono inoltre le materie in cui le Regioni hanno potestà legislativa. Ma si dice anche che in casi straordinari, se fosse necessario per l interesse nazionale, lo Stato (tramite l azione del Governo) può legiferare anche su materie di competenza regionale. ü Positivo: la riforma va a definire in maniera più precisa la suddivisione delle materie fra Stato e Regione (ex 117). Art 118: - Inseriti in Costituzione principi di trasparenza, efficienza, semplificazione e responsabilità degli amministratori.

10 Art Inserimento in Costituzione della necessità di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno per il finanziamento di Comuni, Città metropolitane e Regioni, allo scopo di promuovere condizioni di efficienza. Art Come nel testo odierno si prevede la possibilità da parte del Governo di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni in alcuni casi indicati (commissariamento). Quello che cambia è che il Governo, salvo casi di motivata urgenza, deve acquisire prima di intervenire il parere del Senato che deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta. Inoltre la legge deve stabilire i casi di esclusione dei titolati di organi di governo regionali e locali dalle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell ente. ü Domanda: se un amministrazione locale è in dissesto finanziario chi ne ripaga i debiti? Art. 121: - Con la riforma, la Regione può fare proposte di legge alla sola Camera dei Deputati, oggi le fa anche al Senato. L articolo prende atto del nuovo ruolo del Senato all interno dell assetto istituzionale disegnato dalla riforma. Art. 122: - la legge stabilisce la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti che devono essere al massimo pari a quelli dei sindaci dei Comuni capoluogo di Regione (es. un consigliere regionale in Emilia Romagna non può prendere più del Sindaco di Bologna). ü Domanda: il comma 1 dell art. 122, nella parte non modificata dalla riforma, parla dei criteri di ineleggibilità di Presidente, Giunta regionale e consiglieri regionali. Quali sono questi criteri? Art. 126: - lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta avviene ad oggi con decreto del Presidente della Repubblica sentita una Commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali. Con la riforma il Presidente della Repubblica deve sentire solo li Senato della repubblica che già rappresenta le autonomie territoriali, senza questa commissione ad hoc. Art. 132: - viene preso atto della eliminazione delle Province Art. 133 comma 1: - questo comma che fa riferimento alle Province è abrogato

11 D. PARTECIPAZIONE/ELEZIONI CARICHE/CNEL Tutor: Angelo Vignati e Pietro Gabrielli REFERENDUM ed INIZIATIVA POPOLARE (artt. 11 e 15 della legge di rev. Cost.) [Artt. Cost. modificati: 71c.3-4, 75] Art. 71: - Per la legge di iniziativa popolare si devono raccogliere 150mila firme - Viene introdotta la garanzia di discussione in aula della legge di iniziativa popolare in tempi certi stabiliti dai regolamenti parlamentari - Viene introdotto il referendum propositivo e d indirizzo che dovrà essere regolato da una legge costituzionale ü Positivo 1: maggiore responsabilità per i cittadini e maggiore peso per le loro scelte. ü Positivo 2: nonostante sia stato aumentato il numero di firme richieste per una proposta di legge popolare trovo sia giusto che ci sia l obbligo di discussione. ü Positivo 3: il fatto che i parlamentari siano obbligati a discutere le proposte del popolo Art. 75: - Per il referendum abrogativo: Ø Se si raccolgono 500mila firme: il quorum è del 50%+1 degli aventi diritto al voto Ø Se si raccolgono 800mila firme: il quorum è della maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (artt della legge di rev. Cost.) [Artt. Cost. modificati: 83, 85, 86, 87, 88] Art. 83: - Viene abrogato l articolo della rappresentatività degli enti territoriali per l elezione del Presidente della Repubblica in quanto il Senato è già rappresentativo degli enti territoriali - L elezione del Presidente della Repubblica avviene a maggioranza dei due terzi della assemblea del Parlamento in seduta comune, ovvero Camera e Senato insieme (fino a qui non cambia rispetto alla Costituzione odierna). Dal quarto scrutinio è sufficiente maggioranza dei tre quinti dell assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. ü Positivo: metodo di elezione del Presidente della Repubblica Art. 85: - Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica (come da art. 86), il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune. Art. 86: - Le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui egli non possa adempirle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei Deputati (oggi dal Presidente del Senato).

12 Art. 87: - Parla delle funzioni del Presidente della Repubblica. Ovviamente invece di convocare elezioni di Camera e Senato convocherà solo quelle della Camera perché il Senato non è più elettivo. Viene inserita solo una nuova funzione al comma 8: ratifica dei trattati relativi all appartenenza dell Italia all Unione Europea previa autorizzazione di entrambe le Camere. Art. 88: - Il Presidente della Repubblica può sciogliere solo la Camera dei Deputati (oggi può sciogliere sia Camera che Senato, entrambe o anche una sola di esse). CNEL (Art 28 della legge di rev. Cost.) [Art. Cost. abrogato: 99] È abrogato il CNEL, Consiglio nazionale dell economia e del lavoro. CORTE COSTITUZIONALE (art. 37 della legge di rev. Cost.) [Artt. Cost. modificati: (134), 135] Art. 134: - Viene aggiunta alle competenze della Corte costituzionale quella di giudicare la legittimità costituzionale delle leggi elettorali di Camera e Senato (cfr art. 73 comma 2) Art. 135: - I giudici della Corte costituzionale vengono elettri 3 dalla Camera e 2 dal Senato. (Oggi è il Parlamento in seduta comune ad eleggerne 5). Disposizioni di Coordinamento (Art. 38 della legge di rev. Cost) 48, 58, 61, 62, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132, 133 Disposizioni transitorie (Art. 39 della legge di rev. Cost) Disposizioni finali (Art.40 della legge di rev. Cost) Entrata in vigore (Art.41 della legge di rev. Cost)

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