Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia Ing. Davide Valenzano Responsabile Unità Affari Regolatori
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1 Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia Ing. Davide Valenzano Responsabile Unità Affari Regolatori Solarexpo The innovation cloud Milano MiCo - Fiera Milano Congressi 9 aprile 2015
2 Quadro normativo di riferimento Decreti interministeriali del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 ( primo Conto Energia ) DM 19 febbraio 2007 («secondo Conto Energia») DM 6 Agosto 2010 («terzo Conto Energia») DM 5 maggio 2011 («quarto Conto Energia») DM 5 luglio 2012 («quinto Conto Energia») DM 31 gennaio 2014 («decreto controlli») Il GSE, in attuazione dei Decreti Ministeriali di riferimento e delle Delibere dell Autorità per l Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, riconosce le tariffe incentivanti alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, secondo modalità operative dettagliate da Guide, Regole Applicative/Tecniche e Informative pubblicate sul proprio sito istituzionale. L evoluzione della normativa di riferimento rende necessaria la definizione di alcune regole, a supporto degli operatori, per garantire la corretta gestione in efficienza degli impianti incentivati, nel rispetto delle norme vigenti. Durante il periodo di incentivazione, può presentarsi, infatti, l esigenza o la possibilità di apportare modifiche agli impianti fotovoltaici. Il criteri indicati nel DTR si pongono in continuità con le vigenti disposizioni normative volte a fissare un tetto agli oneri di incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici nella misura stabilita dal decreto ministeriale 5 luglio
3 In ragione del quinto Conto Energia, che ha individuato in 6,7 miliardi di euro l anno il costo indicativo cumulato degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, non sono ammissibili alle tariffe incentivanti incrementi della producibilità dell impianto ad eccezione di quelli che rientrino nei limiti derivanti dal calcolo della soglia massima di energia incentivabile, come descritta in Appendice A nel DTR. Art. 1, comma 5, del DM 5 luglio 2012: «Il presente decreto cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l anno» Il 6 giugno 2013 il contatore fotovoltaico del GSE ha raggiunto il valore di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi e 700 milioni di euro, con impianti per i quali è stata presentata richiesta d incentivazione, per una potenza complessiva pari a MW. L AEEGSI, con la delibera 250/2013/R/efr, ha indicato la scadenza dell incentivazione alla produzione di energia solare da conversione fotovoltaica nella data del 6 luglio
4 Pubblicazione Documento per la consultazione In data 23 febbraio 2015 il GSE pubblica il documento per la consultazione recante i criteri generali per la definizione delle Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia, al fine di garantire la corretta gestione degli impianti fotovoltaici incentivati durante il periodo di incentivazione
5 Capitolo 1 Paragrafo 1.1 Paragrafo 1.2 Paragrafo 1.3 Paragrafo 1.4 Paragrafo 1.5 Paragrafo 1.6 Paragrafo 1.7 Paragrafo 1.8 Paragrafo 1.9 Paragrafo 1.10 Paragrafo 2.1 Capitolo 3 Appendice A Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia Pubblicazione Documento per la consultazione I soggetti interessati hanno potuto trasmettere le proprie osservazioni fino al 6/03/2015. Hanno partecipato alla consultazione complessivamente 64 Soggetti interessati, di cui: 13 Privati / Soggetti Responsabili 46 Società / Consulenti / Studi tecnici 5 Associazioni di categoria Numero di osservazioni pervenute rispetto alla struttura del DTR Premessa Capitolo 1 Capitolo 2 Capitolo 3 Appendice A - 5 -
6 Principi generali 1. Mantenimento, nel corso dell intero periodo di incentivazione, dei requisiti originari che hanno consentito l accesso agli incentivi. Tale principio impone che, qualsiasi intervento che determini il venir meno di detti requisiti, salvo eventi di forza maggiore o eventi non imputabili al soggetto responsabile, comporta la decadenza dal diritto a beneficiare degli incentivi. Esempio: impianti iscritti ai registri del quarto e quinto Conto Energia, l eventuale perdita, in seguito a interventi di modifica successivi all ammissione agli incentivi, dei requisiti che hanno consentito di beneficiare dei criteri di priorità previsti dai suddetti registri (impianti di potenza non superiore a 200 kw asserviti ad attività produttive), comporta la decadenza dal diritto agli incentivi. 2. L esecuzione di interventi che modifichino le caratteristiche dell impianto, che hanno determinato il valore della tariffa incentivante, comportano una rideterminazione della tariffa in base alle nuove caratteristiche dell impianto. 3. Nel rispetto del limite di costo cumulato annuo di incentivazione degli impianti fotovoltaici, sono soggetti all applicazione di una soglia massima di energia incentivabile gli interventi che possono comportare incrementi della producibilità degli impianti. Qualsiasi intervento di modifica realizzato su impianti incentivati deve essere comunicato al GSE - 6 -
7 Interventi su impianti incentivati Spostamento dell impianto Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e la risoluzione della Convenzione inizialmente stipulata. D.M. 5 luglio 2012 articolo 5, comma 7: «Lo spostamento dell impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Fatti salvi, interventi di potenziamento, eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.» Il sito di prima installazione è identificato dalla/e particella/e catastale/i su cui l impianto è stato inizialmente autorizzato e realizzato. Saranno opportunamente tenute in considerazione, in applicazione del presente principio, eventuali variazioni catastali, nonché eventi di forza maggiore o comunque non ascrivibili al Soggetto Responsabile. Lo spostamento dell impianto nell ambito del sito di prima installazione potrebbe avere effetti sugli incentivi in termini di riduzione della tariffa incentivante Esempio: Impianto incentivato in II CE a cui sia stato riconosciuto il premio abbinato ad un uso efficiente dell energia qualora la richiesta di riconoscimento del premio sia pervenuta al GSE in data successiva al 25 agosto 2010 (data di entrata in vigore del D.M. 6 agosto 2010), lo spostamento dell impianto su una copertura o porzione di copertura che non sottende la superficie utile climatizzata oggetto della certificazione energetica le cui utenze sono asservite al POD al quale risulta collegato l impianto fotovoltaico, comporta la decadenza dal diritto a percepire il premio inizialmente riconosciuto
8 Interventi su impianti incentivati Modifiche del punto di connessione dell impianto Il punto di connessione dell impianto alla rete elettrica, identificato con un codice POD, deve rimanere non condiviso con altri impianti fotovoltaici incentivati per tutta la durata del periodo di incentivazione, pena la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi per tutti gli impianti. D.M. 5 luglio 2012 articolo 7, comma 7: «Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kw, essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.» Qualunque modifica del punto di connessione dell impianto deve essere debitamente comunicata al GSE
9 Interventi su impianti incentivati Variazione delle modalità installative La variazione delle modalità installative dell impianto può comportare la classificazione dell impianto in una tipologia diversa da quella iniziale, con effetti sul mantenimento degli incentivi o sul valore della tariffa incentivante riconosciuta. Esempio 1: Impianto incentivato in II CE il cui soggetto responsabile sia un soggetto diverso da ente locale, sottoposto a modifiche riguardanti il livello di integrazione architettonica da impianto integrato architettonicamente a impianto parzialmente integrato a impianto non integrato architettonicamente. La realizzazione di tali modifiche comporta l adeguamento in riduzione delle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute. Esempio 2: Impianto incentivato in III CE soggetto a modifiche della tipologia installativa da impianto su edificio a impianti i cui moduli costituiscono l elemento costruttivo di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline a altri impianti fotovoltaici, per gli impianti a cui sia stato riconosciuto il premio abbinato ad un uso efficiente dell energia. Il venir meno del requisito di impianto installato su edificio comporta la riduzione delle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute e la contestuale decadenza dal diritto a percepire il premio abbinato ad un uso efficiente dell energia riconosciuto. Non sarà, in ogni caso, riconosciuta alcuna maggiorazione della tariffa inizialmente riconosciuta - 9 -
10 Interventi su impianti incentivati Sostituzione dei componenti dell impianto (1/2) È ammessa la sostituzione dei componenti di impianto (componenti principali quali moduli e inverter, ma anche altri componenti quali, ad esempio, contatori, trasformatori, compreso il trasformatore d isolamento, dispositivo d interfaccia, strutture di sostegno dei moduli) di cui deve, in ogni caso, essere data opportuna comunicazione al GSE, oltre che l indicazione della motivazione sottesa alla realizzazione dell intervento. La sostituzione di componenti principali dell impianto è ammessa nei limiti della potenza nominale dell impianto incentivata e contrattualizzata dal GSE. Non è consentito installare componenti già utilizzati in altri impianti incentivati. D.M. 5 luglio 2012 articolo 7, comma 3: «I componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009»
11 Interventi su impianti incentivati Sostituzione dei componenti dell impianto (2/2) I moduli e/o gli inverter installati a) qualora siano stati approvvigionati successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, dovranno possedere i requisiti previsti dal V Conto Energia; b) qualora fossero già stati approvvigionati dal Soggetto Responsabile alla data di pubblicazione del presente documento e non rispettino i requisiti previsti al precedente punto a), dovranno almeno possedere i requisiti richiesti dal Decreto ai cui sensi l impianto è stato incentivato. In tal caso, il Soggetto responsabile dovrà fornire al GSE evidenza documentale della data di approvvigionamento dei componenti mediante documenti di trasporto e/o fatture attestanti l acquisto del componente. Nel caso di sostituzione di moduli, il Soggetto Responsabile è tenuto a dare evidenza al GSE della destinazione del componente sostituito. Esempio: Per gli impianti BIPV e CPV, qualora a seguito della sostituzione dei moduli venissero meno i requisiti previsti per tali tipologie d impianto dai Decreti di riferimento, dalle Regole Applicative e dalle Guide tecniche, il GSE verificherà che l impianto, come risultante a seguito dell intervento di sostituzione, possieda almeno i requisiti previsti per l accesso diretto agli incentivi. Nel caso tale verifica abbia esito positivo, la realizzazione dell intervento comporterà l adeguamento in riduzione della tariffa inizialmente riconosciuta a quella spettante in relazione all effettiva tipologia dell impianto. Un eventuale esito negativo di tale verifica comporterà invece la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi e la risoluzione della Convenzione
12 Interventi su impianti incentivati Interventi di modifica della configurazione elettrica Sono ammessi gli interventi che comportano l inserimento di nuovi componenti o l eliminazione di componenti esistenti al fine di adeguare l impianto all evoluzione della normativa tecnica relativa al collegamento alla rete e all esercizio in sicurezza. Sono inoltre consentiti gli interventi volti a mantenere in efficienza l impianto o a garantire un corretto rendimento del medesimo, quali, ad esempio, l installazione di dispositivi (cosiddetti ottimizzatori ) che permettono di ridurre perdite di produzione dovute al non uniforme ombreggiamento dei moduli o alla diversità delle caratteristiche elettriche dei moduli. Tuttavia, qualora la realizzazione di interventi di questo tipo comporti un incremento della producibilità dell impianto verrà applicato un limite massimo di energia incentivabile
13 Interventi su impianti incentivati Riduzione della potenza dell impianto È possibile ridurre, in via definitiva o anche temporanea, la potenza nominale dell impianto incentivata e contrattualizzata dal GSE (ad esempio nel caso in cui, a seguito di guasti, furti, avarie permanenti dei moduli fotovoltaici, il Soggetto Responsabile non intenda procedere, anche solo temporaneamente, alla sostituzione dei componenti oppure a seguito di specifiche prescrizioni degli Enti competenti). Non sarà, in ogni caso, riconosciuta alcuna maggiorazione della tariffa inizialmente riconosciuta
14 Interventi su impianti incentivati Potenziamenti non incentivati E possibile realizzare interventi che comportino adeguamenti della potenza in immissione sul punto di connessione alla rete di impianti incentivati, senza variare la potenza incentivata dell impianto preesistente, attraverso l installazione di nuovi moduli fotovoltaici e convertitori, rispettando le seguenti condizioni: l impianto oggetto di potenziamento non incentivato deve essere dotato di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivato e quella prodotta dalla porzione aggiuntiva, non incentivata. A tal riguardo, si precisa che, nel caso in cui, prima di tale intervento, sia presente sull impianto incentivato il solo contatore di scambio con la rete elettrica, si richiede l installazione di un apposito contatore di produzione al fine di assicurare che, su ogni porzione d impianto, sia possibile effettuare la misurazione separata dell energia prodotta incentivata e di quella non incentivata; la registrazione sul portale GAUDÌ dell impianto oggetto di potenziamento non incentivato dovrà essere aggiornata. Il mancato rispetto delle regole di realizzazione del potenziamento non incentivato e/o dei termini di comunicazione al GSE, determina la sospensione del riconoscimento delle tariffe incentivanti, a partire dalla data di primo parallelo con la rete elettrica della porzione aggiuntiva di impianto non incentivata e l adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni
15 Interventi su impianti incentivati Cambio di titolarità degli impianti il trasferimento di titolarità dell impianto fotovoltaico in questione ad un soggetto diverso potrebbe avere effetti sulle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute. Esempio 1: Impianti incentivati in IV CE: rispetto delle disposizioni in merito alle limitazioni al frazionamento degli impianti (art. 12, comma 5 ). Qualora a seguito del cambio di titolarità sia verificato il ricorrere delle condizioni di applicabilità delle disposizioni volte a limitare il frazionamento degli impianti, il trasferimento comporta la rideterminazione delle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute sulla base della potenza cumulativa degli impianti per i quali sia verificato il ricorrere di tale condizione. Qualora la titolarità dell impianto venga trasferita da un privato ad una Pubblica Amministrazione, il nuovo Soggetto Responsabile non può fruire dei benefici riservati alle Pubbliche Amministrazioni Esempio 2: Impianti incentivati in II CE - Rispetto delle disposizioni emanate in attuazione della Legge Finanziaria 2008: Il trasferimento di titolarità di un impianto fotovoltaico a favore di un soggetto diverso da Ente Locale o Regione, per impianti non aventi i requisiti di impianti architettonicamente integrati, comporta l adeguamento delle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute all effettivo grado di integrazione architettonica dell impianto
16 Interventi su impianti incentivati Variazione del regime di cessione in rete dell energia prodotta dall impianto e/o del regime commerciale di valorizzazione della stessa Variazioni della modalità di cessione dell energia elettrica prodotta dall impianto e immessa in rete o del regime commerciale di valorizzazione della stessa, rispetto a quanto inizialmente dichiarato in fase d istruttoria, possono comportare il venir meno dei requisiti che avevano consentito il riconoscimento delle tariffe incentivanti o di un determinato livello tariffario, con possibile decadenza dal diritto agli incentivi. Esempio 1: Impianti incentivati in II CE: per impianti a cui sia stato riconosciuto il premio per impianti abbinati ad un uso efficiente dell energia, la risoluzione della convenzione di Scambio Sul Posto comporta la decadenza dal diritto a beneficiare del premio e la contestuale riduzione delle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute, con conseguente eventuale recupero di incentivi indebitamente erogati. Esempio 2: Impianti incentivati in V CE: Altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kw operanti in regime di scambio sul posto. Modifiche al regime di cessione in rete dell energia prodotta, per impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011, possono comportare la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi. Ciò a meno che per l impianto non sia comunque rispettata la definizione di piccolo impianto ai fini dell accesso agli incentivi
17 Limite massimo di energia incentivabile Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia d incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, e, in particolare, dell articolo 1, comma 5, del DM 5 luglio 2012, il Documento descrive il limite massimo di energia incentivabile, che trova applicazione nei casi in cui l intervento possa determinare un incremento della producibilità dell impianto
18 Costi di istruttoria In attuazione dell articolo 25 della Legge 11 agosto 2014, n. 116, il 31 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, di approvazione delle tariffe a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno. Le tariffe sono valide dal 1 gennaio 2015 per il triennio Si segnala l introduzione di specifiche tariffe da corrispondere al GSE nell ambito di richieste / istanze di modifiche in esercizio relative ad impianti fotovoltaici e richieste preventive a progetto di modifica di impianto. I Soggetti che effettuano una modifica impiantistica devono corrispondere al GSE un corrispettivo fisso pari a 50 ; un corrispettivo variabile pari a 2 per i primi 20 kw di impianto; un corrispettivo variabile di 1 per i kw di impianto eccedenti i primi 20. Nei casi di sostituzione di moduli fotovoltaici, il corrispettivo sarà applicato ai kw di impianto oggetto di sostituzione
19 Comunicazioni modalità e gestione Qualsiasi intervento di modifica che venga realizzato su impianti incentivati deve essere comunicato al GSE mediante una delle seguenti modalità: a mezzo posta elettronica certificata (all indirizzo info@pec.gse.it); a mezzo posta elettronica ordinaria (all indirizzo gestione.esercizioftv@gse.it); a mezzo posta raccomandata A/R (all indirizzo Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. viale Maresciallo Pilsudski, Roma). È obbligatorio inviare al GSE: 1. Una comunicazione di inizio lavori recante la puntuale descrizione dell intervento che si intende realizzare e la documentazione necessaria ad attestare lo stato dell impianto preintervento (ivi incluso eventuale materiale fotografico); 2. Una comunicazione di completamento dei lavori descrittiva dell intervento realizzato e comprovante lo stato dell impianto post-intervento (ivi incluso eventuale materiale fotografico). Il GSE, ai sensi della Legge 241/1990, apre un procedimento amministrativo allorché dalla comunicazione di completamento dei lavori risulti necessario valutare l ammissibilità e gli effetti dell intervento sugli incentivi
20 Comunicazioni valutazione preventiva Nel caso in cui il Soggetto Responsabile intenda realizzare un intervento non riconducibile alle fattispecie di modifiche descritte nel documento tecnico di riferimento può richiedere al GSE di effettuare una valutazione preventiva volta a verificare eventuali effetti dell intervento sugli incentivi percepiti. A tal fine, il Soggetto Responsabile invia un apposita comunicazione al GSE recante la puntuale descrizione dell intervento che si intende realizzare Il GSE, ai sensi della Legge 241/1990, apre un procedimento amministrativo volto alla valutazione dei potenziali effetti dell intervento sulla tariffa incentivante riconosciuta. Il procedimento amministrativo può concludersi con: - un provvedimento negativo laddove si riscontri l inammissibilità dell intervento rispetto al mantenimento degli incentivi; - un provvedimento positivo di conformità dell intervento alle Regole; - un provvedimento di accoglimento dell intervento con previsione di un eventuale riduzione della tariffa incentivante oppure di applicazione di una soglia massima di energia incentivabile
21 Grazie per l attenzione!
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