Revisione dei ruoli delle Forze armate

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1 Revisione dei ruoli delle Forze armate (Schema di decreto legislativo n. 396) N aprile 2017

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Revisione dei ruoli delle Forze armate (Schema di decreto legislativo n. 396) N aprile 2017

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

4 INDICE ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI DA 1 A REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE I

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6 PREMESSA Lo schema di decreto legislativo in esame adottato ai sensi dell articolo 1, comma 5, della legge n. 244/2012, in materia di revisione dello strumento militare nazionale reca disposizioni in materia di revisione dei ruoli della Forze armate. L art. 1, comma 5, della legge n. 244/2012 1, oltre alla possibilità di adottare decreti correttivi o integrativi entro 2 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega 2 previsti al comma 1 in materia di revisione dello strumento militare, prevede che una quota parte non superiore al 50% dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti da tale revisione, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350/2003, debba essere impiegato per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1 luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia nel rispetto, tra gli altri, dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), della legge n. 124/2015. Si rammenta che l art. 1, comma 2, della legge n. 244/2012, ha previsto che i risparmi di spesa derivanti dall adozione dei decreti delegati potranno essere destinati alle esigenze della Difesa, ai sensi e secondo le modalità indicate all art. 4, comma 1, della stessa legge 3, al netto degli effetti di risparmio prodotti dalle disposizioni del DL n. 95/2012 relative alle FF.AA. e al Ministero della difesa, che sono destinati, in virtù del medesimo decreto, al miglioramento dei saldi di bilancio 4. L'articolo 8 della legge n. 124/2015 reca, a sua volta, una delega legislativa in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. Tra i principi e i criteri direttivi di delega si prevede [comma 1, lettera a), n. 1] la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera delle Forze di polizia, stabilendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, assicurando il mantenimento della 1 Come modificato dall'art. 7, comma 4-bis, del DL n. 185/ Alla delega in riferimento è stata data attuazione con i D.lgs. n. 7 e 8 del 2014, recanti, rispettivamente, la revisione in senso riduttivo dell assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa. 3 L art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 244/2012 prevede che la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo. Si evidenzia peraltro che l articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 91/2016 prevede che nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto interministeriale vengano accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure discendenti dalla legge 244/2012. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio successivo all'anno di accertamento, detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, sono iscritti nel bilancio della Difesa su appositi fondi da ripartire con decreto interministeriale. 4 Il DL n. 95/2012 reca disposizioni (articolo 7, commi da 12 a 15) finalizzate alla riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Con riguardo al Ministero della difesa sono previsti risparmi sui saldi pari a 269,5 milioni a decorrere dal

7 sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia 5. Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica, che reca numerose tabelle e prospetti riassuntivi. Nel rinviare, per l indicazione di dettaglio di tali dati, al testo della RT, nella presente Nota sono state riportate le principali tavole di sintesi contenute nella relazione e le principali informazioni relative al procedimento di stima seguito. Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO Revisione ruoli Forze armate (euro) Si evidenzia che il provvedimento dispone la copertura dei suddetti oneri, ai sensi dell articolo 12, a valere sulle risorse di cui all art. 1, comma 365, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come ripartiti per effetto del DPCM 27 febbraio 2017, nonché mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 e mediante i risparmi di spesa di cui all art. 11, comma 5, del provvedimento in esame relativi alla revisione dello strumento militare. Si rammenta che l art. 1, comma 365, della legge di bilancio 2017, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell economia, di un fondo con una dotazione 6 di milioni di euro per il 2017 e di milioni di euro a decorrere dal 2018, destinato, tra l altro alla definizione, dal 2017, dell incremento delle risorse già previste a legislazione vigente per il riordino delle carriere del personale del comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico anche ai sensi dell art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124/2015 o in alternativa, per il solo 2017, alla proroga del contributo straordinario (c.d. bonus 80 euro ) riconosciuto al personale non dirigente del medesimo comparto 7 (lettera c). L art. 1, comma 1, lett. c), del DPCM 8 27 febbraio 2017, ha previsto che la dotazione del fondo sia destinata, tra l altro, per 760 milioni di euro per il 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dal 2018 alla: 1) proroga, dal 1 5 Con riferimento a tale delega, in corso di esercizio (A.G. 395) si rinvia ai contenuti della relativa Nota di verifica delle quantificazioni. 6 Si evidenzia che la dotazione del summenzionato fondo è stata ridotta per effetto dell'art. 19, comma 2, del DL n. 8/2017, ed è pari a 1.479,12 milioni di euro per il 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dal Ai sensi dell art. 1, comma 972, della legge n. 208/2015. La lettera c) prevede, inoltre, che siano stanziati ai medesimi fini una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (e derivanti dall ottimizzazione e razionalizzazione si specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 milioni di euro, nonché di una quota parte del fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all articolo 1, comma 1328, della legge. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 milioni di euro. Tali finanziamenti operano, nel contesto del fondo per il pubblico impiego di cui al comma 365 ai fini dell ottimizzazione dell efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 8 A tale DPCM l art. 1, comma 365, demanda la ripartizione delle risorse del fondo fra le varie finalità di spesa individuate

8 gennaio 2017 e fino all'attuazione della delega sul riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, del suddetto contributo straordinario; 2) copertura degli oneri connessi alla piena attuazione dei predetti provvedimenti di delega sulla revisione dei ruoli, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente; 3) copertura, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega sulla revisione dei ruoli di cui ai numeri 1) e 2). Il medesimo fondo di cui alla legge di bilancio è utilizzato anche dagli schemi di decreti legislativi sul Corpo dei vigili del fuoco attualmente all esame delle Camere 9 che, a tal fine, ha istituito uno specifico Fondo, con una dotazione di 56 milioni di euro per il 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dal 2018, con corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all art. 1, comma 365, della legge n. 232/2016. Peraltro, come previsto nello schema di decreto relativo ai vigili del fuoco, il suddetto Fondo può essere alimentato ulteriormente, a valere sulle risorse di cui all art. 1, comma 365, lettera c), della legge di bilancio 2017, per importi da determinarsi con apposito decreto interministeriale. Inoltre, le risorse stanziate dall art. 1, co. 365, della legge di bilancio 2017 sono utilizzate anche per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di Polizia 10 (A.G. 395), i cui oneri, pari complessivamente a euro per il 2017, a euro per il 2018, a euro per il 2019, a euro per il 2020, a euro per il 2021, a euro per il 2022, a euro per il 2023, a euro per il 2024, a euro per il 2025 e a euro a decorrere dal 2026 trovano, per la quota prevalente, copertura nelle risorse stanziate dalla legge di bilancio VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI da 1 a 12 Revisione dei ruoli del personale delle Forze armate Le norme recano la revisione dei ruoli del personale delle Forze armate (articoli 1-12) e, in particolare, con riguardo al regime comune a più categorie di personale militare, prevedono (articolo 1): l individuazione delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa, specificando che le relative carriere hanno rispettivamente, sviluppo dirigenziale, direttivo, esecutivo e meramente esecutivo. Il grado di 9 Cfr.: V Commissione - Resoconto 28 marzo 2017 Con riferimento all A.G. 394, si rinvia al contenuto della Nota di verifica delle quantificazioni n.510 del marzo Con riferimento all A.G. 395, si rinvia al contenuto della relativa Nota di verifica delle quantificazioni

9 luogotenente, individuato come qualifica a legislazione vigente 11, viene configurato come grado apicale del ruolo sottufficiali [articolo 1, comma 1, lett. a)]; la possibilità di incrementare i volumi dei reclutamenti annuali dei militari di truppa in ferma prefissata, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria [articolo 1, comma 1, lett. d)]; la previsione, oltre alle categorie e alle specialità, anche di qualificazioni per i sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare [articolo 1, comma 1, lett. e)]; l estensione degli effetti della detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado 12, anche sulla decorrenza della qualifica posseduta, prevedendo, altresì, il computo dei periodi di congedo straordinario 13 nell anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera [articolo 1, comma 1, lett. f)]; la previsione, per tutto il personale militare collocato in ausiliaria, della permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni [articolo 1, comma 1, lett. h)]. L art. 992, comma 2, del Codice dell ordinamento militare (COM), nel testo vigente, prevede che il personale militare permanga in ausiliaria: a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni; la possibilità per i luogotenenti di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell Arma dei carabinieri in caso di cessazione dal servizio per infermità [articolo 1, comma 1, lett. i)]. La disposizione tiene conto del nuovo sviluppo di carriera previsto per i marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente in luogo di quello di primo maresciallo. L art del COM, nel testo vigente, prevede che ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, possa essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali; la previsione - senza effetti sul trattamento economico e previdenziale e con decorrenza dal 1 gennaio della promozione al grado superiore del personale in servizio permanente che cessa dal servizio [articolo 1, comma 1, lett. l)]. Viene, in particolare, previsto che la disposizione si applichi al personale che cessa dal servizio in una delle seguenti ipotesi: raggiungimento del limite di età, collocamento a domanda in ausiliaria o riserva, infermità o decesso dipendenti da causa di servizio, rinuncia al transito per infermità nell impiego civile, sempre che 11 Ai sensi dell art. 629, comma 2, del Codice dell ordinamento militare. 12 Ai sensi dell art. 858, comma 3, del Codice dell ordinamento militare. 13 Di cui all'art. 42, comma 5 del D.lgs. n 165/

10 l infermità dipenda da causa di servizio. La promozione non è ammessa per coloro che già rivestono il grado apicale del ruolo d'appartenenza ed è subordinata all'assenza di profili di demerito nell'ultimo quinquennio di servizio prestato. Con riguardo alla categoria degli ufficiali viene novellata la disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell avanzamento (articolo 2), prevedendo: l estensione dei poteri di spesa, previsti a legislazione vigente a partire dal grado di colonnello ed equiparati nell esercizio di funzioni di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, agli ufficiali superiori (maggiore, tenente colonnello e colonnello) che esercitano le medesime funzioni [articolo 2, comma 1, lett. a)]; la modifica delle modalità di accesso e alimentazione del ruolo speciale [articolo 2, comma 1, lett. d) ed e)]. In particolare viene prevista l alimentazione del ruolo speciale anche con i frequentatori dei corsi normali d accademia che, pur non avendo terminato il 2 e 3 anno, siano in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, agli iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che abbiano superato gli esami del 3 anno, al personale della categoria dei graduati, nonché, in misura non superiore al 30 % dei posti a concorso, ai sottufficiali nel grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della laurea e dei requisiti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente; la sostituzione dell art. 801 del Codice dell ordinamento militare (COM) allo scopo di ampliare il contingente massimo di ufficiali destinatario delle procedure di collocamento in soprannumero stabilito annualmente con decreto interministeriale, prevedendo comunque un limite massimo di 155 unità (+ 10 unità rispetto a quanto previsto a normativa vigente) e includendo gli ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all estero in qualità di Addetti militari e l ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri [articolo 2, comma 1, lett. n)]; l introduzione dell art ter del COM in materia di ricostruzione della carriera per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientri nella Forza armata di appartenenza. In particolare è previsto un sistema di promozione (fino al grado di tenente colonnello e fino ai gradi di colonnello o generale di brigata) a seconda degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio presso le altre amministrazioni [articolo 2, comma 1, lett. r)]; l introduzione di nuove disposizioni in materia di avanzamento del maestro direttore della banda musicale. In particolare, viene stabilito il sistema di avanzamento al grado di tenente colonnello (e gradi corrispondenti) ad anzianità, per le tre Forze armate, a scelta, per l Arma dei carabinieri. Viene introdotto un sistema unicamente a scelta per il grado di colonnello con valutazione al - 7 -

11 compimento di otto anziché cinque anni di permanenza nel grado [articolo 2, comma 1, lett. s)]. Il testo vigente dell art del COM, sostituito dalla norma in esame, prevede che l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti, e che la valutazione venga disposta al compimento di cinque anni di grado; la modifica dell art del COM, fissando al grado di maggiore, anziché a quello di capitano, il livello apicale per il maestro vice direttore della banda musicale e prevedendo che quest ultimo venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché due [articolo 2, comma 1, lett. t)]. L articolo 3 reca disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all avanzamento del personale militare appartenente al ruolo degli ufficiali. In particolare si prevede: sino al 2022, la deroga a quanto previsto dall art. 2, comma 1, lettera e), per la partecipazione al concorso nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti, disponendo, ai fini della partecipazione a tale concorso, il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché del titolo di laurea [articolo 3, comma 1, lett. a)]; che, dal 1 gennaio 2017 al 31 ottobre 2019, le aliquote di valutazione per l avanzamento al grado superiore siano determinate attraverso un sistema di compensazione, tale da consentire dal 2020 l inserimento nelle aliquote degli ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina [articolo 3, comma 1, lett. b)]; la disciplina del regime transitorio dell avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina, stabilendo i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l avanzamento. Viene, altresì, demandata ad un decreto ministeriale la definizione del periodo di permanenza minima nel grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti per la valutazione al grado superiore senza modificare il numero di promozioni previste dalla vigente legislazione. Le disposizioni transitorie previste con riguardo agli ufficiali del ruolo normale della Marina sono estese, in quanto compatibili, agli ufficiali dell Esercito e dell Aeronautica, ove sussistano analoghe condizioni [articolo 3, comma 1, lett. c) d) ed e)]. L articolo 4 reca disposizioni concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli. In particolare si prevede: l introduzione di nuove denominazioni per i gradi del ruolo dei marescialli, istituendo il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di primo - 8 -

12 luogotenente per i marescialli e la qualifica speciale per i sergente maggiore capo [articolo 4, comma 1, lett. a)]; la novella dell art. 682 del Codice, individuando le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno 14 al ruolo dei marescialli [articolo 4, comma 1, lett. b)]; la possibilità 15 per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine del corso nella sede di servizio e di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell Amministrazione o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza espresse dall interessato [articolo 4, comma 1, lett. c)]; la ridefinizione delle funzioni [articolo 4, comma 1, lett. d)], delle modalità di avanzamento [articolo 4, comma 1, lett. h), i) e m)], dell articolazione della carriera [articolo 4, comma 1, lett. l)] e dei periodi di permanenza nel grado [articolo 4, comma 1, lett. n)] del personale del ruolo marescialli in relazione all introduzione del nuovo grado apicale di luogotenente. Tra l altro viene eliminata la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo, prevista nel testo vigente dalla lett. c) del comma 1 dell art del COM modificato dall articolo 4, comma 1, lett. m); la novella dell art del COM in tema di progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali, in ragione del nuovo grado di primo luogotenente che viene riconosciuto anche con riferimento al ruolo dei musicisti [articolo 4, comma 1, lett. r) e s)]. L articolo 5 reca disposizioni transitorie relative al reclutamento, allo stato giuridico e all avanzamento del personale del ruolo dei marescialli. In particolare si prevede: per il solo 2018, un concorso straordinario per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica, riservato al solo personale militare appartenente ai ruoli dei sergenti e volontari in servizio permanente effettivo arruolati, ai sensi della legge n. 958/1986 e successivamente transitato in servizio permanente [articolo 5, comma 1, lett. a)]. La disposizione, tra i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, prevede, altresì, che questo sia riservato al summenzionato personale in servizio alla data del 31 dicembre 2016, anche in deroga ai vigenti limiti di età; che i marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti nell aliquota di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, vengano inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1 gennaio 2017 [articolo 5, comma 1, lett. b)]. 14 Di cui all art. 679, comma 1, lett. b), del COM. 15 Modificando l art. 760, comma 1-bis, del COM

13 La disposizione prevede, inoltre, che gli stessi vengano promossi al grado di primo maresciallo, per 1/3 con decorrenza 1 gennaio 2017, per 1/3 con decorrenza 1 aprile 2017 e per 1/3 con decorrenza 1 luglio 2017; l introduzione degli articoli 2251-bis, 2251-ter e 2251-quater del COM, allo scopo di disciplinare le modalità di avanzamento al grado di primo maresciallo; riconoscere dal 1 gennaio 2017 il grado di luogotenente ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente applicando gradualmente le nuove permanenze nel grado di primo maresciallo ai fini del conferimento del grado di luogotenente; rimodulare le permanenze nel grado di luogotenente ai fini del conferimento della qualifica di primo luogotenente [articolo 5, comma 1, lett. c)]. Il nuovo art bis prevede che, fino al conferimento delle promozioni relative al 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avvenga a scelta e per concorso per titoli di servizio ed esami. In particolare, l'avanzamento per concorso per titoli ed esami è riservato ai marescialli capo e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso viene limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito. Il nuovo art ter prevede, tra l altro, che i marescialli già aventi la qualifica di luogotenente, con il riconoscimento del grado di luogotenente mantengano l'anzianità di servizio e l anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica; il conferimento della qualifica di luogotenente ai primi marescialli che alla data del 1 gennaio 2016 abbiano maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado [articolo 5, comma 1, lett. d)]. Viene, inoltre, demandata ad un decreto dirigenziale la determinazione, alla data del 31 dicembre di ogni anno, delle aliquote dei primi marescialli da valutare per l attribuzione della qualifica in parola. L'articolo 6 reca disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. La norma, in particolare, prevede: la ridefinizione dei limiti percentuali dei posti da mettere a concorso per titoli riservato e il rinvio ad uno o più decreti ministeriali per la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi [articolo 6, comma 1, lett. a)]; la possibilità per il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti di essere destinato, al termine del corso di formazione, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza del medesimo personale [articolo 6, comma 1, lett. b)]; l introduzione della nuova qualifica speciale per il livello apicale del ruolo dei sergenti prevedendo profili di correlata maggiore responsabilità e operatività [articolo 6, comma 1, lett. c) e d)];

14 la riduzione dei periodi di permanenza nel grado per l avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni [articolo 6, comma 1, lett. e)]. L articolo 7 reca disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. La norma, in particolare, prevede: che i concorsi banditi prima del l gennaio 2017 per il reclutamento di personale in servizio permanente siano espletati e i vincitori conseguano la nomina secondo la normativa vigente prima della stessa data [articolo 7, comma 1, lett. a)]; l applicazione graduale delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino [articolo 7, comma 1, lett. b), cpv. Art bis]; l inquadramento dei sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l anzianità necessaria per il conferimento della qualifica speciale e l armonizzazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima [articolo 7, comma 1, lett. b), cpv. Art ter]; la previsione per il personale che già rivestiva il grado di sergente maggiore, di criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo +4 [articolo 7, comma 1, lett. b), cpv. Art quater]; L articolo 8, comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del ruolo dei graduati e militari di truppa. In particolare si prevede: l attribuzione della nuova qualifica speciale per i caporalmaggiori capi scelti [articolo 8, comma 1, lett. a)]; il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche, con la possibilità di bandire concorsi specifici [articolo 8, comma 1, lett. b)]; profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con qualifica speciale [articolo 8, comma 1, lett. c)]; la riduzione dei periodi di permanenza per l avanzamento al grado di caporalmaggiore capo scelto o grado corrispondente da cinque a quattro anni [articolo 8, comma 1, lett. f)]

15 L articolo 9 reca disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria dei graduati, prevedendo, in particolare: la disciplina, per il 2017, degli avanzamenti dei caporalmaggiori capo al grado di caporalmaggiore capo scelto, tenuto conto della pregressa anzianità nel grado (articolo 9, comma 1, cpv. Art bis). In particolare si prevede che, per il 2017, le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti siano conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative espressamente indicate dalla medesima disposizione in riferimento alle permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ivi richieste; la disciplina dell attribuzione della qualifica speciale in favore dei caporalmaggiore capo scelto che, alla data del 31 dicembre 2016, abbiano già maturato una certa anzianità nel grado (articolo 9, comma 1, cpv. Art ter). In particolare si prevede che ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, che alla data del 31dicembre 2016 abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado è attribuita la qualifica speciale con decorrenza 1 ottobre Inoltre, ai caporalmaggiore capo scelto e gradi corrispondenti comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e non rientranti nella summenzionata previsione la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1 ottobre L articolo 10 introduce disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale del personale delle Forze armate appartenente a specifici ruoli. In particolare la norma prevede: la determinazione, nella misura percentuale del 64% (in luogo del 60% previsto dalla vigente normativa) del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell indennità integrativa speciale dei volontari in servizio permanente, della retribuzione base dei volontari in ferma per 1 anno (VFP 1) [articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1]; la determinazione, nella misura percentuale del 74% (in luogo del 70% previsto dalla vigente normativa) del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell indennità integrativa speciale dei volontari in servizio permanente, della retribuzione base dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) [articolo 10, comma 1, lett. a), n. 2]; la definizione degli importi annui lordi relativi agli stipendi e all indennità integrativa speciale degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori [articolo 10, comma 1, lett. c), cpv. Art bis e Art ter]. In particolare si provvede a determinare i suddetti importi stipendiali in relazione al grado e all anzianità posseduti, superando la dinamica dell omogeneizzazione stipendiale. Ai sensi del nuovo art bis del

16 COM, gli stipendi sono determinati nei seguenti importi annui lordi: a) generale e gradi corrispondenti, euro ,05; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro ,53; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro ,41; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro ,38; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro ,38; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro ; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro ,38; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro ,00; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro ,00; l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro ,00; m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro ,38; n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro ,00; o) maggiore e gradi corrispondenti, euro ,00. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è, inoltre, attribuito un incremento del relativo importo stipendiale del 3% dopo tre anni di permanenza nel grado. Tale incremento è attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo. Viene, infine precisato che le misure degli importi stipendiali, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Il nuovo articolo 1810-ter del COM determina l indennità integrativa speciale nei seguenti valori annui lordi: a) generale e gradi corrispondenti, euro ,36; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro ,44; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro ,88; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro ,76; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro ,76; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro ,64; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro ,76; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro ,64; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro ; l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, euro ,76; m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro ,64; n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00. Le misure di indennità integrativa speciale hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente; la novella dell art del COM disciplinante l accesso alla dirigenza estendendo ai maggiori e ai tenenti colonnelli le relative disposizioni (che vengono altresì

17 modificate con riguardo agli anni di servizio) attualmente applicate ai colonnelli e agli ufficiali generali [articolo 10, comma 1, lett. d)]. In particolare, viene previsto che agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori (colonnello, tenente colonnello e maggiore) nel caso di promozione o maturazione dell'anzianità dalla nomina a ufficiale, lo stipendio nella nuova posizione venga determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni indicati dalla disposizione per ciascun grado; l introduzione del nuovo art bis del COM, disciplinante il meccanismo di progressione economica per classi e scatti per tutto il personale militare del ruolo dirigenti [articolo 10, comma 1, lett. e)]. In particolare viene previsto che gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6% computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore della ottava classe. Si prevede, inoltre, che agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore, di tenente colonnello, di colonnello, al compimento dei ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, venga attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante; la novella degli artt e 1814 del COM, al fine, rispettivamente, di estendere l applicazione degli scatti per l invalidità di servizio 16 e degli scatti demografici 17 (attualmente riconosciuti a colonnelli e ufficiali generali) anche a maggiori e tenenti colonnelli inquadrati nei nuovi livelli dirigenziali [articolo 10, comma 1, lett. f) e g)]; la novella degli artt e 1816, del COM, al fine di estendere, rispettivamente, gli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo e quelli previsti in favore degli addetti al controllo del traffico aereo (attualmente riconosciuti a colonnelli e ufficiali generali) al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali (a partire dal grado di maggiore) [articolo 10, comma 1, lett. h) e i)]; la determinazione degli importi dell assegno pensionabile (ora limitato a colonnelli e ufficiali generali) per ufficiali generali e ufficiali superiori, prevedendo che le modalità e i criteri per l attribuzione dell indennità di posizione riservata ai generali, generali di corpo d armata e di divisione vengano aggiornati con DPCM [articolo 10, comma 1, lett. l) e m)]. Il testo dell art del COM, sostituito dalla norma in riferimento [articolo 10, comma 1, lett. l)], limita la corresponsione dell assegno pensionabile a colonnelli e generali. L assegno viene determinato dalla 16 Di cui all art. 1801, del COM 17 Di cui all art. 22 del RD n. 1542/

18 norma in esame, per tredici mensilità, nei seguenti termini: generale, euro 345,94; generale di corpo d armata, euro 345,94; generale di divisione, euro 293,93; generale di brigata, euro 259,26; colonnello con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; colonnello, euro 211,36; tenente colonnello con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; tenente colonnello con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 211,36; tenente colonnello, euro 199,81; maggiore con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36; maggiore, euro 199,81; la soppressione dell indennità perequativa, di cui all art del COM, e la sua sostituzione con la nuova indennità dirigenziale [articolo 10, comma 1, lett. n)]. Il nuovo testo dell art del COM prevede che ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli e ai maggiori, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, sia corrisposta, in relazione al grado rivestito, un indennità dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità: generale di brigata, euro ,21; colonnello, euro ,75; tenente colonnello, euro 3.004,84; maggiore, euro 2.872,69. Tali misure sono pensionabili e hanno effetto sulla indennità di buonuscita. Gli importi della soppressa indennità perequativa non sono riportati dal testo vigente dell art del COM; la sostituzione dell art del COM con un nuovo testo al fine di definire le misure dell indennità operativa di base (nel testo vigente prevista solo per i colonnelli e per gli ufficiali generali) da attribuire agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori [articolo 10, comma 1, lett. o)]. Il nuovo testo dell art.1822 del COM prevede che l'indennità di impiego operativo di base, di cui alla tabella allegata alla legge n. 78/1983, venga corrisposta nella misura mensile lorda di: euro 685,65 per generale, generale di corpo d armata, generale di divisione e gradi corrispondenti; euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti; euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica aspirante; euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di venticinque anni di servizio complessivamente prestato; euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica aspirante; euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti; euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti. Il testo vigente dell art del COM prevede che l'indennità di impiego operativo di base di cui alla legge n. 78/1983 sia corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale disciplinato dall art. 24, commi 1 e 2, della legge n. 448/1998;

19 la sostituzione dell art del COM al fine di riconoscere agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori (anziché ai soli colonnelli e agli ufficiali generali) l applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento [articolo 10, comma 1, lett. p)]. La norma dispone che resta invariata l applicabilità al summenzionato personale dell l art. 4, comma 98, della legge n. 183/2011 che prevede che il personale appartenente alle amministrazioni statali in occasione delle missioni all interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, sia tenuto a fruire, per il vitto e l alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili; l applicazione della disciplina sugli assegni per nucleo familiare - prevista dal vigente testo dell art 1824, del COM, per i colonnelli e gli ufficiali generali - agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori [articolo 10, comma 1, lett. q)]; la conferma 18 per il personale dirigente (ora comprendente anche i gradi di maggiore e tenente colonnello) dell orario di servizio articolato su 36 ore settimanali e della retribuzione per il lavoro straordinario eccedente l orario di servizio [articolo 10, comma 1, lett. r)]; la novella dell art del COM che, nel testo vigente, disciplina ulteriori istituti economici per il personale dirigente, al fine di ricomprendere nel suo ambito di applicazione la più volte richiamata nuova articolazione di tale personale in ufficiali superiori e ufficiali generali [articolo 10, comma 1, lett. s)]; l introduzione dell art bis del COM, disciplinante l istituzione di un fondo finalizzato all attribuzione di misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché all introduzione di eventuali integrazioni al trattamento economico accessorio legate alla produttività. In fase di prima applicazione, il fondo è alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione del fondo di cui all art. 3 della legge n. 86/2001, pari a 7 milioni di euro, e da quota parte dei risparmi derivanti dalle misure per la revisione dello strumento militare di cui all art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244/2012, pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal Viene, altresì, demandata ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri per l individuazione delle modalità applicative e delle misure dei summenzionati compensi. Le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato, nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione [articolo 10, comma 1, lett. t)]. 18 Ai sensi dei quanto previsto dall art del COM

20 L art. 3 della legge n. 86/2001 disciplina specifici compensi per il personale delle Forze armate in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro. In particolare viene previsto che il personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non sia assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore. Tale previsione si applica, altresì, al personale dell'arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza utilizzato nelle medesime condizioni di impiego. Il summenzionato personale può essere impegnato nelle citate attività fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo. Al personale è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al D.lgs. n. 195/1995, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate. L'indennità non è cumulabile con le indennità di trasferimento e le indennità di missione all'estero; la novella dell art del COM, in materia di calcolo dell indennità di ausiliaria, al fine di sostituire il riferimento all indennità perequativa con la previsione dell indennità dirigenziale istituita dalla lettera n) del comma 1 dell articolo in esame [articolo 10, comma 1, lett. u)]; l abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2018, dell art del COM, disciplinante l istituto dell omogeneizzazione stipendiale [articolo 10, comma 1, lett. v)]. L art. 1802, commi 1 e 2, del COM, nel testo vigente, prevede in via generale, che, al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, sia attribuito agli ufficiali delle FF.AA. che hanno prestato servizio per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica; la modifica all art. 3, comma 7, ultimo periodo, del D.lgs. n. 165/1997, in materia di ausiliaria, al fine di estendere al personale delle Forze armate l applicazione dell istituto del c.d. moltiplicatore, già previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria (articolo 10, comma 2). Si evidenzia che l art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 prevede che per il personale militare escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti

21 psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato; la modifica dell art. 4, comma 3, del DL n. 681/1982, concernente l adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, al fine di estendere l applicabilità della disciplina prevista dall articolo 1811 del COM in materia di inquadramento stipendiale del personale militare dirigente, a partire dalla promozione al grado di maggiore (articolo 10, comma 3); l aggiunta del comma 1-bis all art. 24 della legge n. 448/1998 al fine di estendere, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai maggiori e ai tenenti colonnelli gli adeguamenti economici già previsti per i colonnelli e i generali dal comma 4 della richiamata disposizione (articolo 10, comma 4); la novella dell art. 5 della legge n. 231/1990, recante disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare al fine di escludere l applicazione del meccanismo dell omogeneizzazione stipendiale con riferimento ai gradi di maggiore e tenente colonnello ora inquadrati nell ambito del personale dirigente delle Forze armate (articolo 10, comma 5); l aumento, a decorrere dal 1 ottobre 2017, dei parametri stipendiali correlati all anzianità nella qualifica o dei ruoli del personale militare, con l esclusione degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, in quanto destinatari del trattamento economico dirigenziale (articolo 10, comma 6, cpv. 1-bis). La norma a tal fine sostituisce la tabella 2 di cui al D.lgs. n. 195/1995, che riporta i parametri stipendiali in riferimento, con un nuova tabella 2 che tiene, anche, conto dei nuovi gradi e delle nuove qualifiche introdotti dal provvedimento in esame (primo luogotenente e luogotenente, sergente maggiore capo qualifica speciale e caporalmaggiore scelto qualifica speciale ) e dei nuovi periodi di permanenza previsti con riguardo a taluni gradi (sergente maggiore capo da 8 a 4 anni e caporalmaggiore capo scelto da 8 a 5 anni); l attribuzione ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1 ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, del parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente (139), in luogo di quello previsto a normativa vigente (133 o 135,5 a seconda dell anzianità) (articolo 10, comma 6, cpv. 1-ter); l attribuzione, a decorrere dal 1 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai maggiori e ai tenenti colonnelli con un anzianità dalla nomina a ufficiale inferiore a

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