Aliquote contributive artigiani e commercianti per il 2017
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- Lelia Romano
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1 1 INPS Aliquote contributive artigiani e commercianti per il 2017 Il punto sulle nuove aliquote per il 2017 gestione artigiani e commercianti dove appare evidente il continuo innalzamento delle percentuali iniziato nel 2012 di Federico Gavioli 15 FEBBRAIO 2017 L INPS ha emanato la circolare n. 22 del 31 gennaio 2017, con la quale sono state fornite le indicazioni per le contribuzioni relative all anno 2017 per gli artigiani e i commercianti; la circolare fornisce, inoltre, indicazioni relative al regime contributivo agevolato per i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto nella legge di Stabilità SOMMARIO: GLI ELEMENTI DI CRITICITÀ: IL GRADUALE AUMENTO DELLE ALIQUOTE LA CONTRIBUZIONE MINIMALE CONTRIBUZIONE ECCEDENTE IL MINIMALE: AUMENTO DELLA PERCENTUALE MASSIMALE IMPONIBILE ANNUO I VERSAMENTI IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO PER I C.D. FORFETARI Gli elementi di criticità: il graduale aumento delle aliquote Prima di iniziare ad analizzare le indicazioni fornite dall istituto previdenziale occorre so ermarsi sul graduale aumento delle aliquote contributive per i soggetti iscritti alla gestione commercianti e artigiani. Per quest anno l aliquota ammonta al: 23,55% per artigiani; 23,64% per i commercianti. Continuano ad applicarsi, anche per l anno 2017, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 75 di età, già pensionati presso le gestioni dell Istituto. Il graduale aumento, che secondo gli operatori del settore si sperava fosse almeno per quest anno bloccato a seguito della crisi del settore che continua ad imperversare sull economia del nostro Paese e di ri esso anche sui commercianti e artigiani, è la conseguenza della normativa contenuta nella manovra Monti-Fornero, veicolata nella legge 22 dicembre 2011 n L art. 24, comma 22, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella G.U. n. 300, del 27 dicembre 2011, ha disposto l aumento delle aliquote contributive pensionistiche, di nanziamento e di computo, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'inps, secondo il seguente scaglionamento: a partire dall anno 2012, nella misura di 1,3 punti percentuali; dagli successivi nella misura di 0,45 punti percentuali per ogni anno no a raggiungere il livello del 24 per cento. È appena il caso di ricordare che nel testo originario del decreto-legge in esame, l aumento delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'inps era prevista, a partire dal 1 gennaio 2012, nella misura dello 0,3% annuo, fino a raggiungere il livello del 22 per cento.
2 Nel regime previgente al D.L. n. 201/2011 in commento, per i lavoratori artigiani e commercianti si applicavano le aliquote contributive del 20%, previste all art. 1, comma 768, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Per i lavoratori commercianti, a tali aliquote doveva essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva (art. 5, D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207) ai ni dell indennizzo per la cessazione de nitiva dell attività commerciale. L obbligo al versamento di tale contributo era stato prorogato, fino al 31 dicembre La contribuzione minimale Per l'anno 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai ni del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all anno 2016, ed è pari a ,00. Di seguito le aliquote per il 2017: 23,55% 23,64% superiore a 21 20,55% 20,64% La circolare ricorda che la riduzione contributiva al 20,55% (artigiani) e 20,64% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21. Il contributo calcolato sul reddito minimale risulta così suddiviso: 3.668,99 (3.661,55 IVS + 7, ,99 (3.675,55 IVS + 7,44 superiore a ,55 (3.195,11 IVS + 7, ,55 (3.209,11 IVS + 7,44 Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul minimale rapportato a mese risulta pari a:
3 305,75 (305,13 IVS + 0,62 306,92 (306,30 IVS +0,62 superiore a ,88 (266,26 IVS + 0,62 268,05 (267,43 IVS + 0,62 Contribuzione eccedente il minimale: aumento della percentuale I l contributo per l anno 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017 per la quota eccedente il predetto minimale di ,00 euro annui in base alle citate aliquote e no al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all importo di. Per i redditi superiori a annui resta confermato l aumento dell aliquota di un punto Percentuale; nella tabella sottostante si riportano le aliquote applicabili. Posizioni contributive Scaglione Commercianti Artigiani fino a da 23,55% 23,64% 24,55% 24,64% superiore a 21 fino a da 20,55% 20,64% 21,55% 21,64% Massimale imponibile annuo La circolare dell INPS evidenzia che in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2017 pari a, viene presa in considerazione, ai ni del versamento dei contributi previdenziali,
4 fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. Per l'anno 2017, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a ,00 ( più ,00). Nella tabella si evidenziano gli importi massimi previdenziali che devono essere corrisposti nel corso del Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre , ,03 superiore a , ,87 Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1996 o successiva , ,60 superiore a , ,88 I versamenti I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento uni cato F24, alle scadenze che seguono: 16 maggio 2017; 21 agosto 2017; 16 novembre 2017; 16 febbraio 2018, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito. Devono, invece, essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone siche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo acconto 2017 e secondo acconto Attenzione L INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, Dati del mod. F24.
5 Il regime contributivo agevolato per i c.d. forfetari La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss. della stessa legge. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), art. 1, comma 111, ha riformulato la disposizione di cui al comma 77, della legge n. 190/2014, relativa alla quanti cazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità per il 2017) non ha introdotto alcuna modi ca in materia di regime contributivo agevolato, introdotto dalla norma sopra citata; conseguentemente detto regime, in assenza di espressa abrogazione, si considera prorogato anche per il I soggetti interessati continuano ad essere individuati ai sensi dell art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014, come riformulato dall art. 1, comma 111, della citata legge n. 208/2015, la quale ha aggiunto ulteriori speci cazioni in merito ai requisiti richiesti per accedere al regime scale agevolato e poter optare, di conseguenza, per il regime previdenziale in commento. Si tratta, pertanto, di persone siche esercenti attività d impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate. Con riferimento alle attività imprenditoriali che attribuiscono il diritto ad usufruire dell agevolazione, il relativo elenco, suddiviso per codice Ateco e già rubricato come Allegato 4, alla legge n. 190/2014, è stato interamente sostituito dal comma 112, dell art. 1, della legge di Stabilità Come il precedente regime agevolato, dunque, anche il nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015, ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda; analogamente a quanto previsto in precedenza, inoltre, ai ni della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell art. 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali. La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%. L accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l onere di presentare all Istituto, secondo le modalità di seguito descritte. I soggetti già esercenti attività d impresa alla data del 1 gennaio 2015, hanno l onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: >Servizi Online >Elenco di tutti i servizi >Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti >Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi L. 190/2014 >Adesione Il modello dovrà essere compilato entro il 28 febbraio dell anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l accesso al regime agevolato non sarà consentito per l anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell anno successivo e l agevolazione sarà concessa con decorrenza 1 gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Il termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d impresa prima dell entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l apposito modello cartaceo, speci cando l attività esercitata attraverso l indicazione del codice REA, allegato alla presente e da consegnare in sede. I soggetti che intraprendono una nuova attività d impresa dal 1 gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, nel corso del 2017, presentano apposita dichiarazione di adesione, attraverso la citata procedura telematizzata, al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Ove la dichiarazione di adesione pervenga all Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai ni della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tari azione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti. Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l istruttoria alla sede di competenza. I soggetti che hanno intrapreso nel 2016 una nuova attività d impresa per la quale intendono bene ciare nel
6 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio Riferimenti normativi: Legge 23 dicembre 2014, n. 190 D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modi cazioni, nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24, comma 22 ;art. 24, comma 22 INPS, circolare 31 gennaio 2017, n. 22 Argomenti trattati ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS ARTIGIANI COMMERCIANTI
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