XVI LEGISLATURA. 10ª Commissione Permanente (industria, commercio e turismo) DISEGNO DI LEGGE N. 3533

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1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA 10ª Commissione Permanente (industria, commercio e turismo) DISEGNO DI LEGGE N Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure per la crescita del Paese BOZZA FASCICOLO EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO Tomo II - Artt. da 21 a 33 A cura dell'ufficio di Segreteria della Commissione Novembre 2012

2 Art. 21 2

3 21.1 Poli Bortone Sopprimere gli articoli 21 e Ghigo Sostituire l articolo con il seguente: «Art (Sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo). 1. È istituito, presso l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS), un sistema deputato alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il sistema di cui al comma l si articola nel gruppo di lavoro di cui al comma 3 e nell archivio centrale informatizzato di cui al comma Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell interno e il Ministro dell economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per: il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge i seguenti compiti per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché per migliorare la capacità dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle compagnie assicurative di individuare i fenomeni fraudolenti: a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall archivio centrale informatizzato di cui al comma 5, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi; b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione per individuare fenomeni fraudolenti; c) segnala alle imprese di assicurazione e all Autorità giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell attività di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla precedente lettera b) e correlazione dell archivio centrale informatizzato di cui al comma 5, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate; d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all Autorità giudiziaria ai fini dell esercizio dell azione penale per il contrasto delle frodi assicurative; e) promuove ogni altra iniziativa, nell ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo; f) trasmette annualmente all IVASS una relazione sull attività svolta e formula proposte di modifica della disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 4. Il gruppo di lavoro di cui al comma 3 è composto da rappresentanti designati, in numero di uno per ciascuno, rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell interno, dal Ministero dell economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della difesa, dall IVASS, dall Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP SpA), tra persone che hanno maturato specifiche esperienze professionali nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni fraudolenti 3

4 ovvero nel settore assicurativo, nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi. I componenti del gruppo di lavoro, il cui mandato dura tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente, il rappresentante designato dal Ministero dello sviluppo economico è nominato responsabile del gruppo di lavoro. Il responsabile del gruppo di lavoro può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori del settore assicurativo, nonché esperti delle forze di polizia, ovvero altri esperti. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti. 5. Il gruppo di lavoro di cui al comma 3 si avvale dell archivio centrale informatizzato istituito ai sensi dell articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. Per le finalità di cui al presente articolo, l archivio centrale informatizzato si connette con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l archivio nazionale dei veicoli e con l anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l Automobile Club d Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, con il Casellario centrale infortuni presso l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell impresa designata di cui all articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri di cui all articolo 125, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gestiti dall Ufficio Centrale italiano di cui al successivo articolo 126, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell interno e il Ministro dell economia e delle finanze, sentiti i ministeri competenti e l IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al presente comma e di accesso all archivio centrale informatizzato da parte delle pubbliche amministrazioni, dell autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri. 6. Le imprese di assicurazione garantiscono al gruppo di lavoro, per il tramite dell archivio centrale informatizzato di cui al comma 5, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 5, l accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono al medesimo gruppo di lavoro la documentazione richiesta ai sensi del comma 3, lettera b), e comunicano all archivio nazionale dei veicoli di cui all articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con cadenza mensile, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, stipulati o rinnovati. 7. Nell esercizio delle sue funzioni il sistema di prevenzione di cui al comma 1 collabora con le forze di polizia sulla base di un apposito protocollo d intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell interno, il Ministero della difesa e il Ministero dell economia e delle finanze. 8. Nello svolgimento dei suoi compiti, il gruppo di lavoro evidenzia, dall elaborazione dei dati di cui al comma 5, i picchi e le anomalie statistiche e le comunica alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate. Il gruppo di lavoro, in caso di evidenza di reato, comunica altresì i dati all Autorità 4

5 giudiziaria e alle forze di polizia. Qualora le informazioni desunte dall elaborazione dei dati contengano riferimenti a pubblici ufficiali, ovvero a professionisti la cui attività è subordinata all iscrizione in albi, elenchi, ruoli o ordini professionali, il gruppo di lavoro trasmette i relativi dati e informazioni anche agli organismi disciplinari o agli ordini professionali competenti, i quali sono tenuti a valutarli ai fini dell eventuale esercizio dell azione disciplinare. 9. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente» Germontani Sostituire l articolo con il seguente: «Art (Sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo). 1. È istituito, presso l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS), un sistema deputato alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il sistema di cui al comma 1 si articola nel gruppo di lavoro di cui al comma 3 e nell archivio centrale informatizzato di cui al comma Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell interno e il Ministro dell economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge i seguenti compiti per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché per migliorare la capacità dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle compagnie assicurative di individuare i fenomeni fraudolenti: a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall archivio centrale informatizzato di cui al comma 5, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi; b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione per individuare fenomeni fraudolenti; c) segnala alle imprese di assicurazione e all Autorità giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell attività di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla precedente lettera b) e correlazione dell archivio centrale informatizzato di cui al comma 5, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate; d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all Autorità giudizi aria ai fini dell esercizio dell azione penale per il contrasto delle frodi assicurative; e) promuove ogni altra iniziativa, nell ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo; f) trasmette annualmente all IVASS una relazione sull attività svolta e formula proposte di modifica della disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 4. Il gruppo di lavoro di cui al comma 3 è composto da rappresentanti designati, in numero di uno per ciascuno, rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero 5

6 dell interno, dal Ministero dell economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della difesa, dall IVASS, dall Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP SpA), tra persone che hanno maturato specifiche esperienze professionali nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo, nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi. I componenti del gruppo di lavoro, il cui mandato dura tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente, il rappresentante designato dal Ministero dello sviluppo economico è nominato responsabile del gruppo di lavoro. Il responsabile del gruppo di lavoro può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori del settore assicurativo, nonché esperti delle forze di polizia, ovvero altri esperti. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti. 5. Il gruppo di lavoro di cui al comma 3 si avvale dell archivio centrale informatizzato istituito ai sensi dell articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. Per le finalità di cui al presente articolo, l archivio centrale informatizzato si connette con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l archivio nazionale dei veicoli e con l anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l Automobile Club d Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, con il Casellario centrale infortuni presso l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell impresa designata di cui all articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri di cui all articolo 125, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gestiti dall Ufficio Centrale italiano di cui al successivo articolo 126, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell interno e il Ministro dell economia e delle finanze, sentiti i ministeri competenti e l IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al presente comma e di accesso all archivio centrale informatizzato da parte delle pubbliche amministrazioni, dell autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri. 6. Le imprese di assicurazione garantiscono al gruppo di lavoro, per il tramite dell archivio centrale informatizzato di cui al comma 5, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 5, l accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono al medesimo gruppo di lavoro la documentazione richiesta ai sensi del comma 3, lettera b), e comunicano all archivio nazionale dei veicoli di cui all articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con cadenza mensile, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, stipulati o rinnovati. 7. Nell esercizio delle sue funzioni il sistema di prevenzione di cui al comma 1 collabora con le forze di polizia sulla base di un apposito protocollo d intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell interno, il Ministero della difesa e il Ministero dell economia e delle finanze. 6

7 8. Nello svolgimento dei suoi compiti, il gruppo di lavoro evidenzia, dall elaborazione dei dati di cui al comma 5, i picchi e le anomalie statistiche e le comunica alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate. Il gruppo di lavoro, in caso di evidenza di reato, comunica altresì i dati all Autorità giudiziaria e alle forze di polizia. Qualora le informazioni desunte dall elaborazione dei dati contengano riferimenti a pubblici ufficiali, ovvero a professionisti la cui attività è subordinata all iscrizione in albi, elenchi, ruoli o ordini professionali, il gruppo di lavoro trasmette i relativi dati e informazioni anche agli organismi disciplinari o agli ordini professionali competenti, i quali sono tenuti a valutarli ai fini dell eventuale esercizio dell azione disciplinare. 9. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente» Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «sull attività svolta» aggiungere le seguenti: «, definisce parametri di virtuosità nell esercizio dell attività assicurativa e nel rapportò con la clientela, formula e rende pubblica l elenco delle imprese di assicurazione più efficaci nell attività di contrasto delle frodi» Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quando la segnalazione evidenzia una reiterazione dei soggetti individuati, e laddove le forze di Polizia e o la Magistratura ne ritenga fondati i motivi, si potrà ricorrere alla procedibilità d ufficio anche in assenza di querela di parte» Germontani Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Per favorire il contrasto delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l ultimo periodo del comma 2 e l ultimo periodo del comma 3 dell articolo 642 del codice penale sono abrogati» Casoli Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Per favorire il contrasto delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l ultimo periodo del comma 2 e l ultimo periodo del comma 3 dell articolo 642 del codice penale sono abrogati». 7

8 21.7 Izzo Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Al fine di prevenire le frodi relative ai sinistri con soli danni a cose, all articolo 148, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come modificato dall articolo 32, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole»per non meno di due giorni non festivi«sono sostituite con le seguenti: per non meno di cinque giorni consecutivi non festivi.» Musso Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Al fine di prevenire le frodi relative ai sinistri con soli danni a cose, all articolo 148, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come modificato dall articolo 32, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: per non meno di due giorni non festivi, sono sostituite con le seguenti: per non meno di cinque giorni consecutivi non festivi» Ghigo All articolo 21, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Al fine di prevenire le frodi relative ai sinistri con soli danni a cose, all articolo 148, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come modificato dall articolo 32, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: per non meno di due giorni non festivi, sono sostituite con le seguenti: per non meno di cinque giorni consecutivi non festivi» Sangalli All articolo 21, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Al fine di prevenire le frodi relative ai sinistri con soli danni a cose, all articolo 148, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come modificato dall articolo 32, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 8

9 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: per non meno di due giorni non festivi, sono sostituite con le seguenti: per non meno di cinque giorni consecutivi non festivi» Bugnano Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Al fine di favorire il contrasto delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, all articolo 642 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma l ultimo periodo è abrogato; b) al terzo comma l ultimo periodo è abrogato» Bugnano Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Al fine di favorire il contrasto delle frodi nel settore dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l ultimo periodo del secondo comma dell articolo 642 del codice penale è abrogato» Ghigo, Casoli, Izzo Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All articolo 148, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: due, con la seguente: cinque» Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All articolo 148, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: due, con la seguente: cinque». 9

10 21.13 Germontani Dopo il comma 7, inserire il seguente comma: «7-bis) All articolo 148, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: due, con la seguente: cinque» Paravia Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All articolo 148, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: due, con la seguente: cinque» Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All articolo 148, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni,al comma 2-bis, al terzo periodo, le parole: Entro trenta giorni, sono sostituite dalle seguenti: Entro novanta giorni» Ghigo Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «8. All articolo 148, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al comma 2-bis, al terzo periodo, le parole: Entro trenta giorni, sono sostituite dalle seguenti: Entro novanta giorni» Mariapia Garavaglia Dopo l articolo 21, inserire il seguente: «Art. 21-bis. (Disposizioni in materia di accertamento delle lesioni di lieve entità) 1. All articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l ultimo periodo è soppresso. 2. All articolo 32 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modificazioni: a) il comma 3-ter è abrogato; 10

11 b) il comma 3-quater è sostituito dal seguente: 3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti clinicamente o visivamente o strumentalmente accertata l esistenza della lesione e della conseguente menomazione della salute». 11

12 Art

13 22.1 Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 170-bis», con il seguente: «Art. 170-bis (Durata del contratto) 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o di anno più frazione, nei casi in cui l assicurato desideri una scadenza diversa, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato. Qualora il contraente decida di non rinnovare il contratto, non deve effettuare nessuna comunicazione. Per consentire al suddetto contraente la stipula di una nuova polizza, la precedente impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza» Casoli Al comma 1, capoverso «Art. 170-bis. Durata del contratto.», sostituire il comma 1 con il seguente: «Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all articolo 1899, secondo comma, del codice civile» Bugnano Al comma 1, capoverso «Art. 170-bis» sopprimere le parole da: «non può essere stipulato» fino a: «all anno e» Al comma 1, capoverso «Art. 170-bis.», comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo il periodo di comporto di 15 giorni previsto dall articolo 1901, comma 2, del codice civile a favore dell assicurato. È ammessa durata di anno più frazione per contratti di nuova emissione, fermo il non tacito rinnovo alla scadenza della frazione di anno» Al comma 1, capoverso «Art. 170», all ultimo capoverso aggiungere i seguenti periodi: «Conseguentemente il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione qualora il contraente decida di rinnovare, attraverso l atto di pagamento del premio, il contratto si rinnova automaticamente. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di 13

14 stipularne uno nuovo o con altra impresa, la società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto» Ghigo Al comma 1, al capoverso 3), aggiungere i seguenti periodi: «Conseguentemente il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione qualora il contraente decide di rinnovare, attraverso l atto di pagamento del premio, il contratto si rinnova automaticamente. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra impresa, la società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto» Aderenti, Rizzi Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso: «3-bis. Le compagnie di assicurazione forniscono la copertura assicurativa anche in assenza di tacito rinnovo per i 15 giorni successivi alla scadenza annuale del contratto, sempre che la polizza venga rinnovata da parte del contraente con la medesima compagnia» Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di mancato esercizio da parte del contraente della facoltà di disdetta del contratto, le imprese di assicurazione garantiscono al contraente, successivamente alla scadenza del termine pattuito, la salvaguardia della copertura assicurativa della durata di 15 giorni di cui all articolo 1901, comma 2 del codice civile» Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di mancato esercizio da parte del contraente della facoltà di disdetta del contratto, resta salvo il periodo di comporto di 15 giorni previsto dall articolo 1901, comma 2, del codice civile». 14

15 22.10 Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «È fatto, altresì, obbligo alle imprese di assicurazione garantire al contraente, alla scadenza del contratto con clausola di tacito rinnovo, il mantenimento del regime tariffario e delle garanzie relative al predetto contratto nell ipotesi di sottoscrizione da parte del medesimo contraente di un nuovo contratto ai sensi del comma 1» Aderenti, Rizzi Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. È fatto obbligo a tutte le compagnie assicurative di comunicare per iscritto ai contraenti il termine del contratto annuale stipulato 30 giorni prima della scadenza» Izzo Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di favorire da parte dei consumatori una effettiva verificabilità delle componenti tariffarie, di garantire la corretta attuazione degli articoli 6, 29 e 39 della Direttiva (CEE) n. 1992/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, ed in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 febbraio 2003, causa n. C-59/01, all articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come modificato dall articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: La predetta variazione fino a: indicata nel contratto sono sostituite con le seguenti: La predetta variazione del premio, facendo riferimento alla tariffa in vigore al momento del rinnovo,si applica automaticamente, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attrbuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Le compagnie di assicurazione sono tenute a garantire ai contraenti una chiara e trasparente verificabilità delle principali componenti tariffarie che determinano la variazione del premio, anche attraverso standard informativi comuni che verranno stabiliti dall IVASS» Ghigo Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di favorire da parte dei consumatori una effettiva verificabilità delle componenti tariffarie, di garantire la corretta attuazione degli articoli 6, 29 e 39 della Direttiva (CEE) n. 1992/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, ed in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 febbraio 2003, causa n. C-59/01, all articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come modificato dall articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 15

16 con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: La predetta variazione fino a: indicata nel contratto sono sostituite con le seguenti: La predetta variazione del premio, facendo riferimento alla tariffa in vigore al momento del rinnovo, si applica automaticamente, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Le compagnie di assicurazione sono tenute a garantire ai contraenti una chiara e trasparente verificabilità delle principali componenti tariffarie che determinano la variazione del premio, anche attraverso standard informativi comuni che verranno stabiliti dall IVASS» Musso Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di favorire da parte dei consumatori una effettiva verificabilità delle componenti tariffarie, di garantire la corretta attuazione degli articoli 6, 29 e 39 della Direttiva (CEE) n. 1992/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, ed in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 febbraio 2003, causa n. C-59/01, all articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come modificato dall articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: La predetta variazione fino a: indicata nel contratto sono sostituite con le seguenti: La predetta variazione del premio, facendo riferimento alla tariffa in vigore al momento del rinnovo, si applica automaticamente, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Le compagnie di assicurazione sono tenute a garantire ai contraenti una chiara e trasparente verificabilità delle principali componenti tariffarie che determinano la variazione d premio, anche attraverso standard informativi comuni che verranno stabiliti dall IVASS» Belisario, Lannutti Al comma 47 sostituire le parole da: «e le principali associazioni» fino a: «assicurativi», con le seguenti: «, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative» Al comma 4, dopo le parole: «le principali associazioni rappresentative degli intermediari» aggiungere le seguenti: «e le principali associazioni dei consumatori». 16

17 22.17 Cagnin, Massimo Garavaglia Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella definizione del contratto base si tiene conto altresì dei dati territoriali relativi al numero dei sinistri avvenuti su base annua» Cagnin,Massimo Garavaglia Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Ai fini del contrasto delle frodi assicurative, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l istituzione e la gestione presso l ANIA del registro dei testimoni di sinistri stradali» Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Al fine di semplificare le procedure di rinnovo dei contratti, l IVASS predispone, altresì, un apposito documento semplificato per il rinnovo dei contratti di cui al comma 1» Bugnano Al comma 5, sopprimere le parole da: «eventualmente» fino a: «medesimo gruppo» Bugnano Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. L articolo 34 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente: Art Al fine di garantire al consumatore un confronto corretto, trasparente ed esaustivo tra le tariffe e le altre condizioni contrattuali proposte dalle imprese di assicurazione per il contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179, le imprese di assicurazione hanno l obbligo di fornire tempestivamente al sistema tariffario completo, denominato TuOpreventivatOre, previsto all articolo 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ogni informazione o variazione relativa alle tariffe offerte. 17

18 2. Il mancato adempimento dell obbligo di cui al comma 1 comporta, a decorrere dalla data di adozione dello standard di modalità operative di cui al comma 3, l irrogazione da parte dell IVASS a carico della compagnia di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n L IVASS predispone, entro il 31 giugno 2013, uno standard di modalità operative per l applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, al fine di migliorare la fruibilità del sistema di comparazione nonché la sua rispondenza tecnica in relazione agli accessi da parte dei consumatori e degli intermediari. 4. L IVASS predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet» Ghigo, Casoli, Izzo Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. L articolo 34 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente: Art (Confronto delle tariffe r.c. auto). 1. Al fine di favorire, a vantaggio dei consumatori, un confronto corretto, trasparente e esaustivo tra le diverse tariffe praticate dalle imprese di assicurazione per il contratto base r.c. auto che hanno l obbligo di offrire ai sensi dell articolo22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, il sistema pubblico di comparazione previsto dall articolo 136, comma 3-bis del Codice delle assicurazioni, denominato Tuo Preventivatore, dovrà garantire al consumatore un informazione puntuale e in tempo reale sui prezzi offerti da tutte le imprese relativamente al suo profilo individuale. L IVASS, entro il 31 dicembre 2013, procede agli interventi necessari per migliorare la fruibilità del sistema di comparazione nonché la sua rispondenza tecnica in relazione ad accessi di natura massiva da parte dei consumatori e degli intermediari» Germontani Dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L articolo 34 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente: Art (Confronto delle tariffe r.c. auto). 1. Al fine di favorire, a vantaggio dei consumatori, un confronto corretto, trasparente e esaustivo tra le diverse tariffe praticate dalle imprese di assicurazione per il contratto base r.c. auto che hanno l obbligo di offrire ai sensi dell articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n 179, il sistema pubblico di comparazione previsto dall articolo 136, comma 3-bis del Codice delle assicurazioni, denominato TuoPreventivatore, dovrà garantire al consumatore un informazione puntuale e in tempo reale sui prezzi offerti da tutte le imprese relativamente al suo profilo individuale. L IVASS, entro il 31 dicembre 2013, procede agli interventi necessari per migliorare la fruibilità del sistema di comparazione nonché la sua rispondenza tecnica in relazione ad accessi di natura massiva da parte dei consumatori e degli intermediari». 18

19 22.24 Paravia Dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L articolo 34 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente: Art (Confronto delle tariffe Le. auto). 1. Al fine di favorire, a vantaggio dei consumatori, un confronto corretto, trasparente e esaustivo tra le diverse tariffe praticate dalle imprese di assicurazione per il contratto base r.c. auto che hanno l obbligo di offrire ai sensi dell articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n 179, il sistema pubblico di comparazione previsto dall articolo 136, comma 3-bis del Codice delle assicurazioni, denominato Tuo Preventivatore, dovrà garantire al consumatore un informazione puntuale e in tempo reale sui prezzi offerti da tutte le imprese relativamente al suo profilo individuale. L IVASS, entro il 31 dicembre 2013, procede agli interventi necessari per migliorare la fruibilità del sistema di comparazione nonché la sua rispondenza tecnica in relazione ad accessi di natura massiva da parte dei consumatori e degli intermediari» Sangalli All articolo 22, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti burocratici nella distribuzione di servizi e prodotti del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, ed in considerazione delle disposizioni volte a favorire scelte consapevoli dei consumatori di cui ai commi da 4 a 7, è soppresso l articolo 34 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» Izzo Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti burocratici nella distribuzione di servizi e prodotti del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, ed in considerazione delle disposizioni volte a favorire scelte consapevoli dei consumatori di cui ai commi da 4 a 7, è soppresso l articolo 34 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» Ghigo Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti burocratici nella distribuzione di servizi e prodotti del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, ed in considerazione delle disposizioni volte a favorire scelte consapevoli dei consumatori di cui ai 19

20 commi da 4 a 7, è soppresso l articolo 34 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» Casoli Sopprimere il comma Bugnano Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «120 giorni»; b) sostituire le parole: «60 giorni» con le seguenti: «120 giorni» Germontani Al comma 8, sostituire le parole: «entro i successivi 60 giorni» con le seguenti: «entro i successivi dodici mesi» Paravia Al comma 8, sostituire le parole: «entro i successivi 60 giorni» con le seguenti: «entro i successivi dodici mesi» Ghigo, Izzo Al comma 8, sostituire le parole: «entro i successivi 60 giorni» con le seguenti: «entro i successivi dodici mesi» Ghigo Al comma 8, sopprimere le parole: «nonché effettuare rinnovi e pagamenti». 20

21 22.34 Bonfrisco Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: «9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2010, n. 141, dopo il comma l-bis è inserito il seguente: 1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanzia menti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal Titolo V del decreto legislativo 1º settembre 1993, n Il soggetto mandante cura l aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e risponde per i danni da essi cagionati nell esercizio dell attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.» Ghigo Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, nel decreto legislativo 10 agosto 2010, n. 141, all articolo 12, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal Titolo V del decreto legislativo1º settembre 1993, n. 38. Il soggetto mandante cura l aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell esercizio dell attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.» Germontani Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. All articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010, dopo il comma 1-bis) inserire il seguente: 1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e 21

22 riassicurativi di cui all articolo 109, comma 2, lettera a) del decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal Titolo V del decreto legislativo 1º settembre 1993, n Il soggetto mandante cura l aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell esercizio dell attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.» Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, nel decreto legislativo 10 agosto 2010, n. 141, all articolo 12, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanzia menti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal Titolo V del decreto legislativo 10 settembre 1993, n Il soggetto mandante cura l aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo r settembre 1993, n. 385 e risponde per i danni da essi cagionati nell esercizio dell attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.» Ghigo, Casoli, Izzo Sopprimere i commi 10, 11, 12 e Germontani Sopprimere i commi 10, 11, 12 e Paravia Sopprimere i commi 10, 11, 12 e

23 22.41 Germontani All articolo 22, apportare le seguenti modifiche: a) Al comma 10, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «10. Al fine di favorire il superamento dell attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d) dell articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5/06, per l offerta di polizze relative all assicurazione obbligatoria r.c. auto, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l utilizzo dei rispettivi mandati ed anche se agiscono quali monomandatari. A tal fine, possono fornire al potenziale contraente e su sua richiesta, prima della sottoscrizione del contratto, informazioni sulle condizioni di assicurazione e sul prezzo praticato per il medesimo rischio da altre imprese di assicurazione e, in caso di interesse manifesto del contraente ad avvalersi dell offerta di una di tali imprese, possono metterlo in contatto con un intermediario incaricato da tale impresa o con un intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all articolo 109, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n L informativa di cui al presente comma deve essere fornita in modo corretto, trasparente e esaustivo e deve recare l indicazione in merito all eventuale remunerazione ricevuta dall intermediario per il servizio di segnalazione effettuato verso un altro intermediario. Le regole di comportamento di cui agli articoli 117, 118, 119, 120 e 121 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano nei confronti dell intermediario che cura la conclusione del contratto con l impresa che assume il rischio. Entro sei mesi dall entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, con regolamento dell IVASS sono dettate le disposizioni di attuazione del presente comma per quanto riguarda i contenuti e le modalità dell informativa resa ai sensi dei precedenti commi.»; b) al comma 13, sostituire le parole da: piattaforma di interfaccia comune fino a: contratti assicurativi, anche con le seguenti: piattaforma informativa comune per l offerta dei contratti assicurativi dell assicurazione obbligatoria r.c. auto,» Bugnano Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Al fine di favorire il superamento dell attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d) dell articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5/06, per l offerta di polizze relative all assicurazione obbligatoria r.c. auto, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l utilizzo dei rispettivi mandati ed anche se agiscono quali monomandatari. A tal fine, possono fornire al potenziale contraente e su sua richiesta, prima della sottoscrizione del contratto, informazioni sulle condizioni di assicurazione e sul prezzo praticato per il medesimo rischio da altre imprese di assicurazione e, in caso di interesse manifesto del contraente ad avvalersi dell offerta di una di tali imprese, possono metterlo in contatto con un intermediario incaricato da tale impresa o con un intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all articolo 109, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n L informativa di cui al presente comma deve essere fornita in modo corretto, trasparente e esaustivo e deve recare l indicazione in merito all eventuale remunerazione ricevuta 23

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