REGIONE SICILIA DECRETO ASSESSORIALE N DEL 10/12/98
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- Enrichetta Carrara
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1 REGIONE SICILIA DECRETO ASSESSORIALE N DEL 10/12/98 OGGETTO APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA RIMODULAZIONE DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DI RICOVERO DIURNO A SCOPO DIAGNOSTICO
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3 Art. 1 Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono confermate sono approvate le allegate linee guida per la rimodulazione dell'attività specialistica ambulatoriale e di ricovero diurno a scopo diagnostico, che fanno parte integrante del presente decreto Art. 2 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Palermo, li L'ASSESSORE (On.le Dott. Sebastiano Sanzarello)
4 LINEE GUIDA PER LA RIMODULAZIONE DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DI RICOVERO DIURNO A SCOPO DIAGNOSTICO Il D.Lvo 124/98 all'art. 3, comma 10, stabilisce che le Regioni disciplinano i criteri secondo i quali i Direttori Generali delle Aziende sanitarie determinano il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratori e le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale nonché di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici e l'erogazione delle stesse, e al successivo comma 12 pone a carico delle Regioni l'adozione di appositi programmi che, ispirandosi ai principi e criteri stabiliti dalla medesima norma, consentano il rispetto della tempestività di erogazione delle prestazioni specialistiche. Si ritiene pertanto di dover intervenire emanando una apposita disciplina in ordine alla individuazione degli strumenti idonei ad avviare un processo finalizzato alla regolamentazione del settore nell'ambito delle strutture pubbliche, al fine di assicurare l'effettiva accessibilità alle prestazioni, sia con interventi di razionalizzazione della domanda, che con interventi tesi a controllare ed aumentare il tempo di utilizzazione delle apparecchiature e delle strutture, anche tramite forme di effettiva corresponsabilizzazione dei sanitari sia dipendenti che convenzionati. La finalità del provvedimento è quella di intervenire sul tema specifico dell'assistenza specialistica ambulatoriale sia ospedaliera che territoriale, al fine di facilitare i percorsi assistenziali e di razionalizzare l'attività in un contesto idoneo a rispettare il principio di equità dell'accesso e di uniformità dei tempi di attesa in ambito aziendale. Si forniscono, quindi, le seguenti linee guida per la rimodulazione dell'attività specialistica ambulatoriale ospedaliera e territoriale. Aree di attività interessate sono: 1) Assistenza specialistica ambulatoriale rivolta a pazienti esterni erogata presso strutture ospedaliere o territoriali, come consulenza specialistica al Medico di Medicina Generale e al Pediatra di libera scelta o come diagnosi e trattamento di problemi clinici anche complessi, per i quali comunque non é necessario il ricovero ospedaliero sia ordinario, che di Day Hospital. In quest'ambito di attività va ricompresa anche la Chirurgia ambulatoriale, per interventi chirurgici e procedure diagnostico terapeutiche invasive e semi-invasive. 2 Attività ambulatoriale di pre e post-ricovero, anche se, in quanto funzionale alla degenza, va ricompresa nella. tariffa DRG del ricovero corrispondente ed é pertanto assimilata all'attività svolta per pazienti ricoverati. In particolare ci si riferisce: - all'attività ambulatoriale di pre-ospedalizzazione, svolta di norma. all'interno delle strutture ospedaliere, finalizzata alla predisposizione di un successivo ricovero ospedaliero programmato; - all'attività ambulatoriale di post-ricovero, attività diagnostica e terapeutica erogata dall'ospedale in forma ambulatoriale, finalizzata al completamento dell'iter diagnostico e terapeutico iniziato in degenza, in conformità a quanto indicato nella lettera di dimissione con riduzione della durata di degenza stessa. 3) Attività erogata in regime di ricovero diurno finalizzata ad accertamenti diagnostici
5 Criteri per la gestione delle liste d'attesa: I tempi massimi per l'erogazione delle prestazioni sono direttamente correlati alle priorità delle stesse, inidividuate sulla scorta della gravità delle condizioni cliniche del paziente e dell'appropriatezza delle indicazioni alla prestazione medesima. Pertanto, con riferimento ai superiori criteri, si prevedono: Livello 1: Livello 2: Livello 3: Prestazioni urgenti da effettuarsi possibilmente nell'arco della giornata o in un periodo immediatamente successivo; Prestazioni urgenti differibili - da effettuarsi entro 7 giorni; Prestazioni programmabili, per le quali il tempo massimo sarà determinato dai Direttori Generali sulla base delle potenzialità delle strutture aziendali e dei piani preventivi annuali, raggruppando le prestazioni specialistiche in 4 tipologie: visite specialistiche, prestazioni di laboratorio, prestazioni di diagnostica strumentale e prestazioni terapeutiche. Pur trattandosi di prestazioni che non rivestono carattere d urgenza, la loro tempestiva effettuazione é requisito importante per assicurare la qualità e l'efficacia dal processo assistenziale. Il tempo massimo di attesa per l'esecuzione di tali prestazioni non può comunque superare i 60 giorni. Per quanto disciplinato é necessario dare comunicazione formale al cittadino, al momento in cui effettua la richiesta di prestazione, del tempo massimo, definito dall'azienda per la prestazione stessa. In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di attesa l'azienda sanitaria é tenuta ad esplicitare le motivazioni e a garantire in ogni caso la prestazione presso altra Azienda nell'ambito del territorio di riferimento o attraverso il ricorso all'attività professionale intramoenia. In questlultimo caso é a carico dell'azienda stessa il costo della prestazione così resa, ad eccezione della quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, se dovuta, nella misura prevista dalle tariffe vigenti. Di contro il cittadino è tenuto al pagamento della quota di partecipazione alla spesa della prestazione prenotata, quando non preannunci l'impossibilità di fruire delle prestazioni medesime. Modello organizzativo: Da un punto di vista organizzativo il sistema dell'assistenza ambulatoriale dovrà, in ogni caso, trovare un punto di coordinamento e di unitarietà a garanzia di una migliore accessibilità per il cittadino e di un più razionale uso delle risorse. A questo scopo occorre creare una interfaccia tra il sistema - delle prenotazioni e il sistema erogativo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, così come é necessario identificare per ogni struttura erogante un punto unico di accoglienza, preferibilmente afferente alla Direzione di Distretto.e/o alla Direzione Sanitaria ospedaliera. Le esigenze espresse potranno essere soddisfatte attraverso la istituzione di una struttura organizzativa che ha il compito di: - raccordare le esigenze tecnico amministrative proprie del sistema delle prenotazioni con quelle gestionali e sanitarie proprie del momento della erogazione delle prestazioni;
6 - coordinare le iniziative necessarie superamento della moltiplicazione degli accessi, tra ambulatori del la stessa struttura; - orientare l'attività degli ambulatori sulla base delle richieste emerse dal sistema delle prenotazioni - organizzare l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali in coerenza con le priorità individuate nella programmazione aziendale; - assicurare presso altre Aziende la prestazione non resa nei tempi stabiliti. L'espletamento delle funzioni sopra indicate comporta lo svolgimento delle attività di: 1 coordinamento organizzativo delle attività del personale nonché della tenuta della documentazione e dei dati riguardanti l'attività ambulatoriale; 2 programmazione degli accessi sulla base: a) degli elementi forniti dal sistema di prenotazione; b) dei criteri considerati per la formulazione delle liste d'attesa; 3 comunicazione al sistema delle prenotazioni della disponibilità degli ambulatori sia per le richieste urgenti che per l'attività programmata; 4 raccordo con Centri di prenotazioni di altre Aziende. Registro delle prenotazioni: Il registro delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali previsto dall'art.3 della Legge 724/94 costituisce per i Direttori Generali lo strumento di vigilanza e controllo più efficace per la corretta applicazione della norma di cui al D.Lvo 124/98. Si coglie l'occasione per precisare 1e caratteristiche principali che deve possedere un registro di prenotazioni sia per le prestazioni ambulatoriali che di ricovero ospedaliero, al fine di rendere omogenea tale applicazione sul territorio regionale. Tale registro è un documento formale di tipo cartaceo o informatizzato che contiene: - data di richiesta della prenotazione da parte del cittadino; - cognome e nome; - indirizzo e recapito telefonico; - tipo di prestazione richiesta, classificata, secondo il nomenclatore tariffario regionale; - medico proponente; - data prevista per l'effettuazione della prestazione; - classificazione delle prestazioni sulla base dei criteri di priorità espressi in precedenza. Il Direttore Sanitario dell'azienda é responsabile della definizione delle procedure relative alla registrazione delle prenotazioni, dell'esplicitazione dei criteri clinici che identificano le priorità per l'accesso alle prestazioni, vigila sulla corretta tenuta del registro stesso.
7 Disciplina del rispetto della tempestività dell'erogazione delle prestazioni: Da realizzarsi mediante l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: Al Interventi di razionalizzazione della domanda: a) stima della domanda nel bacino di utenza di riferimento, b) coinvolgimento di Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta anche mediante l'attivazione delle procedure di rispetto dei livelli di spesa programmati, della appropriatezza delle prestazioni richieste ed evitando l'inappropriata ripetizione di prestazioni ravvicinate. A2 Interventi di razionalizzazione dell'offerta: a) aumento dei tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature; b) attivazione,ove possibile, di almeno due turni diurni con uno standard di almeno 36 ore settimanali; c) articolazione degli orari di presenza degli specialisti (dipendenti e convenzionati ambulatoriali) in turni che garantiscano, per le prestazioni correlate, la possibilità di eseguire prestazioni in successione immediata evitando la necessità, di ripetuti accessi da parte dell'assistito; d) promozione, da parte dei Direttori Generali, di appositi accordi tendenti ad incentivare la produttività dei presidi ambulatoriali e delle dotazioni strumentali attraverso: 1) attivazione di forme di remunerazione legate al risultato, previste dai contratti di lavoro del personale dipendente o convenzionato; 2) adozione di progetti incentivanti.
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