Intesa in materia di Previdenza e Assistenza

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1 Intesa in materia di Previdenza e Assistenza 1 In Verona, il giorno 18 luglio 2002 per quanto specificamente attiene alla prima sezione della presente intesa: tra da una parte le seguenti Società: - Banco Popolare di Verona e Novara Scarl (Bpvn), Capogruppo del Gruppo bancario Popolare di Verona e Novara ; - Banca Popolare di Novara Spa (Bpn Spa), facente parte del Gruppo bancario Popolare di Verona e Novara ; e dall altra parte - la Delegazione Sindacale del Gruppo Bpvn, costituita ai sensi del Protocollo sottoscritto in data 24 aprile 2002 e integrata per ciascuna Sigla dalle Segreterie Nazionali; per quanto specificamente attiene alla seconda sezione della presente intesa: da una parte le seguenti Società: - Banco Popolare di Verona e Novara Scarl (Bpvn), Capogruppo del Gruppo bancario Popolare di Verona e Novara ; - Banca Aletti Spa, facente parte del Gruppo bancario Popolare di Verona e Novara ; - Società Gestione Servizi BPV Spa, facente parte del Gruppo bancario Popolare di Verona e Novara ; e dall altra parte - la Delegazione Sindacale del Gruppo Bpvn (costituita ai sensi del Protocollo sottoscritto in data 24 aprile 2002 e integrata per ciascuna Sigla dalle Segreterie Nazionali), integrata dalle Rappresentanze sindacali aziendali di Banca Aletti e SGS. premesso che: i Gruppi bancari Popolare di Verona S.Geminiano e S.Prospero e Popolare di Novara hanno avviato un processo di fusione ed aggregazione che ha costituito, con effetto dal 1

2 2 giugno 2002, il nuovo Gruppo bancario Popolare di Verona e Novara e contestualmente il Banco Popolare di Verona e Novara (Bpvn) Scarl Capogruppo e la Banca Popolare di Novara (Bpn) Spa, secondo le fasi realizzative del Piano Industriale 28 gennaio 2002; in data 24 aprile 2002 è stato sottoscritto uno specifico Protocollo per le Relazioni Sindacali del Gruppo Bpvn (di seguito: Protocollo) ed in data 31 maggio 2002 è stato stipulato un Accordo Quadro per il Gruppo medesimo (di seguito: Accordo Quadro), inerenti la realizzazione del Piano Industriale 2002 e la definizione di un sistema di regole comuni ed uniformi anche al fine di pervenire progressivamente, su talune materie, alle possibili armonizzazioni e razionalizzazioni dei differenti trattamenti aziendali in essere nei confronti del personale delle diverse società, riconoscendo ai medesimi fini alla apposita Delegazione Sindacale del Gruppo il compito di operare validamente a tutti gli effetti, anche quale agente negoziale per le materie definite dal Protocollo; l Accordo Quadro, agli articoli 5 e 6, prevede i criteri di applicazione della normativa contrattuale aziendale, nonché garanzie in tema di previdenza complementare e di assistenza sanitaria; la continuità sostanziale dell ambito di riferimento delle forme e degli organismi originari di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa (bacini d utenza), rapportata alla complessiva collettività che viene ad esserne interessata, deve essere preservata per mantenere, in particolare ai fondi pensione, la qualifica di forme preesistenti ; premesso altresì che: nel presente contesto la Delegazione Sindacale di Gruppo ha prospettato la particolare situazione in cui si trova parte del personale in servizio di talune aziende del Gruppo (Banca Aletti Spa e Società Gestione Servizi BPV Spa), allo stato priva di forme di previdenza complementare e/o assistenza sanitaria; in ragione di quanto sopra da parte Aziendale (anche in attuazione per la SGS della previsione di cui all art. 17 dell Accordo 22 dicembre 1999) si aderisce a tale istanza, secondo quanto previsto nella sezione II della presente intesa, le Parti convengono che: - la premessa fa parte integrante della presente intesa che regola, in applicazione degli articoli 5 e 6 dell Accordo Quadro, in via temporanea e fino a nuovi accordi collettivi, il trattamento di previdenza complementare e di assistenza sanitaria del Gruppo Bpvn, limitatamente agli effetti conseguenti alla fusione (1 giugno 2002) t ra la Banca Popolare di Verona Banco S.Geminiano e S.Prospero (Bpv-Bsgsp) Sccarl e la Banca Popolare di Novara (Bpn) Scarl, con riferimento al personale di dette due Banche cui si applica l Accordo Quadro stesso; - i trattamenti da applicare in materia alle stesse categorie di personale dipendente da Banca Aletti Spa e da Società Gestione Servizi BPV Spa siano definiti nella presente intesa.

3 3 Sezione I DISPOSIZIONI IN TEMA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI EFFETTI CONSEGUENTI ALLA FUSIONE TRA BPV-BSGSP SCCARL E BPN SCARL 1. Le fonti istitutive per la previdenza complementare e le parti stipulanti gli accordi dell assistenza sanitaria sono costituite dal Banco Popolare di Verona e Novara Scarl e dalla Banca Popolare di Novara Spa, da un lato, e dalla Delegazione Sindacale del Gruppo, prevista dal Protocollo per le Relazioni Sindacali del 24 aprile 2002, dall altro; 2. le forme e gli organismi oggetto del presente accordo (di seguito forme ed organismi) sono costituiti dalle casse e fondi di assistenza sanitaria, dai fondi pensione e da altre forme pensionistiche nonché da trattamenti assicurativi di assistenza sanitaria esistenti per il personale della Bpv-Bsgsp Sccarl e della Bpn Scarl alla data della fusione; 3. gli iscritti, alla data della fusione, alle forme od organismi esistenti presso la Bpv-Bsgsp Sccarl e la Bpn Scarl permangono temporaneamente nelle medesime forme od organismi qualunque sia l azienda del nuovo Gruppo della quale risultino successivamente dipendenti. Di conseguenza gli ordinamenti interni delle casse e fondi di assistenza nonché dei fondi pensione devono essere assestati in ragione della mutata corrispondenza fra rapporto di lavoro e rapporto assistenziale/previdenziale; 4. le obbligazioni contributive ed i relativi adempimenti, previsti dagli accordi collettivi dell azienda di origine o dalle norme statutarie vigenti all atto del trasferimento, sono confermati, assunti e proseguiti, nell ambito del Gruppo, dal soggetto datoriale di destinazione di ciascun dipendente interessato e dai dipendenti medesimi, nella misura e con le modalità già stabilite nell azienda di origine; 5. la misura degli apporti contributivi ed i criteri generali delle prestazioni erogate dalle forme ed organismi - che, in relazione alle loro origini normative, risultano diversificate - permangono invariate fino a diverse determinazioni delle fonti istitutive dei due fondi pensione e delle parti stipulanti gli accordi dell assistenza sanitaria; 6. in attesa delle definizioni statutarie di cui al successivo punto 8 gli organi collegiali di amministrazione e controllo delle forme e degli organismi restano in carica, nell osservanza comunque delle rispettive disposizioni statutarie o regolamentari; 7. le obbligazioni per oneri e spese di gestione, di amministrazione e di funzionamento previsti dagli accordi collettivi aziendali e dagli ordinamenti interni, necessari per assicurare la continuità ed il corretto funzionamento di ciascuna forma od organismo, proseguono secondo i criteri in atto; 8. sono individuate come urgenti e necessarie le modifiche statutarie o regolamentari riguardanti: - l assunzione della forma di gruppo per ciascuno dei fondi pensione della ex Bpv-Bsgsp Sccarl ed ex Bpn Scarl nonché per gli organismi di assistenza sanitaria; - la denominazione e le conseguenti modifiche terminologiche; - l estensione dell ambito dei possibili destinatari (anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 dell Accordo Quadro) ai nuovi soggetti giuridici che si sono costituiti ed alle aziende già appartenenti ai gruppi preesistenti; - i soggetti obbligati per i conferimenti contributivi e per gli oneri di funzionamento. 9. i neo-assunti dal 1 giugno 2002 da Bpvn Scarl o da Bpn Spa possono iscriversi alle forme di assistenza sanitaria e di previdenza complementare, rispettivamente, della ex Bpv-Bsgsp Sccarl e della ex Bpn Scarl, alle condizioni tempo per tempo vigenti.

4 10. la Capogruppo Bpvn provvederà direttamente al pagamento dell assegno perequativo ex Bpn Scarl, al versamento dell importo annuale alla fase di erogazione del fondo pensione ex Bpn Scarl, al mantenimento della garanzia prevista dall art. 13 dello statuto del fondo pensione ex Bpv-Bsgsp Sccarl e all erogazione delle prestazioni relative al fondo pensioni ex Bsgsp. 4 DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti si danno atto che: quanto previsto al precedente punto 3 non pregiudica l applicabilità delle disposizioni in materia di previdenza complementare e di assistenza sanitaria connesse alle modifiche di inquadramento contrattuale dei singoli; l eventuale sostituzione di componenti degli organi collegiali di parte aziendale sarà effettuata su designazione della Capogruppo Bpvn. RACCOMANDAZIONI DELLE PARTI Le Parti, in previsione delle possibili iniziative di armonizzazione e concentrazione, invitano i competenti organismi collegiali di amministrazione dei fondi pensione a promuovere i necessari rapporti con l organismo di vigilanza preposto (Covip) e a riferire gli esiti di tale attività alle Fonti istitutive per la necessaria analisi e verifica congiunta, indispensabile e propedeutica ad eventuali accordi di armonizzazione e concentrazione. Le Parti favoriranno la possibilità di accesso delle Società del Gruppo a forme di previdenza complementare e di assistenza sanitaria, nell ottica di armonizzazione e concentrazione di dette forme. *** L accordo di cui alla presente sezione sarà trasmesso ai competenti Organi Collegiali di Amministrazione affinché ne recepiscano i contenuti per la relativa attuazione, nell ambito delle rispettive norme statutarie o regolamentari. BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA BANCA POPOLARE DI NOVARA SpA DELEGAZIONE SINDACALE DEL GRUPPO FABI FALCRI FIBA-CISL FISAC-CGIL UILCA SINDIRIGENTICREDITO

5 Sezione II - 5 DISPOSIZIONI IN TEMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE E/O DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER SGS BPV SPA E BANCA ALETTI SPA 1. per i dipendenti in servizio di Banca Aletti Spa e della Società Gestione Servizi BPV Spa privi di trattamento di previdenza complementare e/o di assistenza sanitaria si applicheranno le norme statutarie e regolamentari, nonché le disposizioni stabilite dagli accordi collettivi sottoscritti dalle fonti istitutive, tempo per tempo vigenti, del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Popolare di Verona Banco S.Geminiano e S.Prospero e/o del Fondo assistenza fra il personale della ex Banca Popolare di Verona Banco S.Geminiano e S.Prospero, al momento in cui tali Fondi assumeranno la forma di Fondi di gruppo; 2. resta inteso che le obbligazioni contributive sono versate mensilmente ai Fondi interessati da parte delle suddette Aziende e da parte dei rispettivi dipendenti mediante ritenuta sullo stipendio. In particolare si precisa che: - la contribuzione da parte di Banca Aletti e SGS al Fondo Pensioni è fissata, per ciascun dipendente che si iscriva al Fondo, nella misura del 2% e comunque per un importo non superiore ad eventuali limiti di deducibilità del reddito d impresa stabiliti per legge, - la contribuzione da parte di Banca Aletti al Fondo Assistenza è fissata, per ciascun dipendente che si iscriva al Fondo, nella misura del 1%. La determinazione della base imponibile per il calcolo delle contribuzioni avverrà con le modalità e con i limiti già stabiliti per i due Fondi; 3. i dipendenti delle succitate Aziende potranno pertanto iscriversi alle forme di previdenza complementare e/o di assistenza sanitaria sopra indicate con le seguenti decorrenze: previdenza complementare: SGS e Banca Aletti: dalla data in cui saranno rese applicative le modifiche statutarie previste dalla prima sezione della presente intesa o dalla data di successiva assunzione; per i lavoratori già in servizio alla data in cui sarà possibile l accesso al fondo e che aderiscano allo stesso: - la contribuzione aziendale sarà maggiorata di un ulteriore 1% per un numero di mesi pari al doppio di quelli intercorrenti tra la data di assunzione e quella di adesione al fondo; tale conteggio non potrà in ogni caso essere retrodatato oltre il limite del 1 ottobre 2001 per Banca Aletti e del 1 gennaio 2001 per SGS (per coloro che siano stati assunti dalla SGS nel corso dell anno 2000 la contribuzione aziendale sarà maggiorata di un ulteriore 1% per un numero di mesi pari al doppio di quelli di servizio prestato nell anno 2000); - analogamente, la contribuzione del dipendente dovrà essere maggiorata per lo stesso periodo almeno nella misura minima dello 0,50% (ovvero nella misura minima dell 1% per il periodo di contribuzione aziendale maggiorata del 2%). Condizione indispensabile per il maggior versamento del contributo aziendale è l analogo maggior versamento del contributo da parte del dipendente, da comunicare attraverso richiesta scritta contestuale alla adesione. assistenza sanitaria: Banca Aletti: dal 1 agosto 2002 o dalla data di successiva assun zione; ***

6 6 L accordo di cui alla presente sezione sarà trasmesso ai competenti Organi Collegiali di Amministrazione affinché ne recepiscano i contenuti per la relativa attuazione, nell ambito delle rispettive norme statutarie o regolamentari. BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA BANCA ALETTI SPA SOCIETA GESTIONE SERVIZI BPV SPA DELEGAZIONE SINDACALE DEL GRUPPO FABI FALCRI FIBA-CISL FISAC-CGIL UILCA SINDIRIGENTICREDITO RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DI BANCA ALETTI SPA RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DI SOCIETA GESTIONE SERVIZI BPV SPA

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