Accoglimento totale del 11/05/2015 RG n /2014

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1 N. R.G /2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g /2014 promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da: COSTRUZIONI NAVALI SPA (c. f ), con il patrocinio dell avv. CAMPANELLA MARCO, domiciliato in VIALE LIBERTA, PAVIA - parte ricorrente - nei confronti di: CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA (c. f ), con il patrocinio dell avv. FRACCARI ALBERTO, domiciliato in VIA SANTA MARIA VALLE, MILANO - parte convenuta Il giudice dott. Antonio S. Stefani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 02/12/2014, ha pronunciato la seguente ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C. 1. La società ricorrente COSTRUZIONI NAVALI S.P.A. ha sottoscritto, in data 10/2/1998, il contratto di conto corrente affidato n presso la filiale di Pavia della Banca convenuta, CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA; detto rapporto di conto corrente è cessato il 25/1/2012 (v. doc. 1 ric.). 2. Nel presente giudizio parte ricorrente contesta, in primo luogo, alla Banca di aver illegittimamente applicato nel corso del rapporto di conto corrente interessi di natura anatocistica e chiede la ripetizione della somma a tale titolo indebitamente Pagina 1

2 percepita. La doglianza è fondata. Parte convenuta, infatti, non ha in alcun modo preso posizione a proposito del lamentato anatocismo e soprattutto, trattandosi di un contratto di conto corrente sottoscritto prima del 2000, non ha assolto al proprio onere di allegare e provare il corretto adeguamento alla delibera CICR 9/2/2000, emanata in attuazione della novella all art. 120 TUB, disposta con l art. 25, d.lgs. n. 342/1999 e in particolare al disposto dell art. 7, relativo ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. In tema di anatocismo infatti, occorre fare un distinguo temporale fra ciò che è accaduto fino al 30/6/2000 e ciò che è accaduto dal 1/7/2000 al 31/12/2013. Per quanto concerne il periodo che va dalla data di sottoscrizione del contratto di conto corrente al 30/6/2000 occorre rilevare che il testo contrattuale, prodotto da parte convenuta sub. doc 3, prevede all art. 7, secondo comma, che in caso di conto anche saltuariamente passivo gli interessi passivi siano contabilizzati trimestralmente, ferma restando invece la periodicità annuale per la capitalizzazione degli interessi creditori, stabilita dal primo comma. Le clausole di questo tipo sono nulle in virtù di un consolidato principio di diritto che si fonda sul divieto sancito dall art c.c. e sull inesistenza di un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti, come costantemente affermato a partire dalle sentenze Cass. 16/3/1999, n e Cass. 11/11/1999, n e successivamente sempre confermato (v. ad es. Cass /2001, Cass. 1281/2002 e Cass. s.u. 4/11/2004, n ). Per quanto riguarda invece il periodo successivo al 1/7/2000 occorre considerare che il legislatore nel novellare l art. 120 TUB ha ammesso la capitalizzazione passiva degli interessi a condizione che sia assicurata la pari periodicità tra interessi debitori e creditori in conformità con quanto stabilito dal CICR. Il CICR, con la delibera 9/2/2000, all art. 7, ha previsto che i contratti di conto corrente in corso di esecuzione, come quello oggetto di causa, devono essere adeguati ai nuovi parametri dallo stesso stabiliti entro il 30 giugno 2000 e di tale adeguamento deve essere data pubblicità mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e mediante comunicazione scritta al cliente, ove la modifica non sia peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente applicate. Poiché la Banca non ha dato prova di aver adeguato il contratto di conto corrente al contenuto della delibera CICR, né di averne dato comunicazione al cliente, gli interessi Pagina 2

3 anatocistici applicati nel corso dell interno rapporto di conto corrente sono illegittimi e costituiscono indebito ripetibile. E stata quindi disposta c.t.u. tecnico contabile volta alla rideterminazione del saldo del conto corrente oggetto di causa, epurato dall effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto. La c.t.u. è stata eseguita dal dott. Milo Sassi, il quale con perizia depositata in data 18/4/2015, ha concluso dicendo che la società COSTRUZIONI NAVALI S.P.A. vanta un credito nei confronti della Banca pari ad euro ,83. Detta conclusione, condivisa da entrambi i ctp quanto alle metodologie di calcolo utilizzate, è fatta propria dal giudice. Nella predetta misura deve, pertanto, essere accolta la domanda di ripetizione svolta da parte attrice, tenuto conto del fatto che il conto è stato estinto previo pagamento del saldo debitore. La Banca ha percepito gli interessi capitalizzati in forza della relativa clausola contrattuale e quindi in buona fede, di modo che ai sensi dell art c.c., gli interessi legali decorrono dalla domanda. 3. Le altre doglianze formulate da parte ricorrente non sono invece fondate. In particolare, la doglianza relativa alla nullità della cms non è fondata in quanto nel contratto di c/c oggetto di causa e precisamente nella lettera che lo accompagna e che contiene le condizioni economiche è stato espressamente convenuto il pagamento di una commissione di utilizzo nella misura nell 0,75%. L autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall art c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare l onere della Banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell utilizzo dello scoperto di conto (cfr. Istruzioni Banca d Italia per rilevazione tassi usura, ed. 2002, par. C5) ed è quindi meritevole di tutela giuridica. Non sussiste, conseguentemente, la denunciata nullità del patto per difetto di causa. A ciò si aggiunga che, successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa, è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare la c.m.s., dapprima con l art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l art. 117-bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. In particolare si noti che il citato art. 2-bis, accanto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi, prevede espressamente la commissione sul massimo scoperto a Pagina 3

4 condizione che il saldo debitore perduri per almeno 30 giorni. E agevole, quindi, rilevare che se lo stesso legislatore ha inteso disciplinare la c.m.s., prevedendo altresì l adeguamento dei contratti in corso entro il 28/6/2009, non è possibile ritenere preclusa alle parti la pattuizione di tale onere, senza ovviamente che sia applicabile il predetto requisito di 30 giorni prima dell entrata in vigore della norma di legge. 4. Allo stesso modo non è fondata la doglianza relativa all inammissibilità di tutti gli addebiti applicati dalla banca a titolo di spese non pattuite. La doglianza in discorso, infatti, è formulata in termini del tutto generici poiché non indica quali sono le voci di spesa che la Banca addebita in difetto di idonea pattuizione. Inoltre, soltanto in via del tutto ipotetica e comunque sempre generica, parte ricorrente contesta addebiti effettuati dalla Banca in applicazione di un cartello interbancario in vigore o in uso presso le aziende di credito della zona. La doglianza non fa riferimento a specifici addebiti, nemmeno per tipologia, di modo che non è possibile verificarne la fondatezza. 5. Parte ricorrente eccepisce poi la nullità degli addebiti a titolo di interessi ultralegali operati dalla Banca, con specifico riferimento alla differenza attribuita alla valute di imprecisate singole operazioni. L eccezione non è fondata, in quanto nel contratto di c/c sottoscritto dalla parte (v. doc. 3 conv.) è stata pattuita in forma scritta la misura degli interessi debitori, sia intra fido che per scoperti. 6. Da ultimo parte ricorrente chiede che parte convenuta venga condannata a risarcire il maggior danno subito ai sensi dell art. 1224, secondo comma, c.c. da quantificarsi in via presuntiva. La domanda non può trovare accoglimento perché la fattispecie non riguarda una domanda di risarcimento danni, ma di ripetizione di indebito. 7. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altri ipotesi previste nell art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014. La liquidazione tiene conto della natura sommaria del procedimento. Pagina 4

5 Nel caso di specie non si ravvisa la necessità della assistenza di un ctp, di modo che le relative spese non sono ripetibili. Il pagamento delle spese deve essere distratto a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell art. 93 c.p.c. Per questi motivi 1) accerta e dichiara la nullità della clausola anatocistica di cui all art. 7, secondo comma, del contratto di c/c oggetto di causa; 2) per l effetto condanna parte convenuta CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA s.p.a. a pagare in favore di parte ricorrente COSTRUZIONI NAVALI s.p.a. la somma di euro ,83 oltre interessi legali dal 17/6/2014; 3) condanna, altresì, parte a rimborsare in favore di parte le spese di giudizio, che liquida in euro 5.500,00 per compensi ed euro 393,84 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili. Si comunichi. Milano, 8 maggio 2015 Il giudice dott. Antonio S. Stefani Pagina 5

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