Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
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- Elisabetta Sabina Bucci
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1 Originale n Ore 12,30 COMUNE DI ROCCANTICA Provincia di Rieti Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Sessione Adunanza Seduta Straordinaria - I^ Convocazione OGGETTO: Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto Determinazioni. L Anno Duemilaquattordici addì Venticinque del mese di Ottobre alle ore 12,30 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio: Intervennero i Signori n. Generalità Presenti Assenti 1 SCIARRA ALBERTO X 2 ROMANI ANGELO X 3 CATI GIANCARLO X 4 PISANESCHI CARLO X 5 CAPORALI NELLA X 6 ANDREUCCI ADRIANO X 7 POLIDORI ETTORE X 8 SABATINI GIANCARLO X 9 MARTINELLI ARMANDO X 10 COLANTONI LUCIANO X 11 MANFRE CARLO X TOTALE 6 5 n 252 Il sottoscritto Messo Comunale dichiara ai sensi dell art. 124 D.Lgs 18/8/00 n, che copia della presente deliberazione è stata affissa all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal: al Firma f.to Giampaolo PERI Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Filma DI TROLIO Assume la Presidenza il Signor SCIARRA Dott. ALBERTO nella qualità di SINDACO, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l oggetto sopra indicato. 1
2 N.33 del PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto Determinazioni. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica ai sensi dell art. 49 legge comma 1 del Tuel. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Antonio Luciani Si attesta la copertura finanziaria dell impegno di spesa ai sensi dell art. 151 comma 4 del TUEL e La relativa registrazione contabile sul competente capitolo di bilancio ai sensi dell art.23 della legge 144/89, si esprime, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell art. 49 comma 1 del TUEL. Il Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria (f.to Rag. LUCIANI Antonio) IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Poggio Mirteto n. 44 del con la quale: 1) si approvava la proposta di richiedere al Ministero della Giustizia il mantenimento dell Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto, ai sensi dell art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 156 del , recante la nuova distribuzione sul territorio degli Uffici del Giudice di Pace, in attuazione della delega sulla revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie; 2) si dava atto che si intende ricorrere alla gestione in forma associata tra i Comuni aderenti facenti parte del circondario delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nella sede di Poggio Mirteto, ivi incluso il fabbisogno di personale; 3) si dava atto che con successivo provvedimento, in base alla definizione del numero delle adesioni da parte degli Enti facenti parte del circondario ed all esito della effettiva quantificazione delle risorse umane e finanziarie occorrenti, verrà adottato impegno di spesa per far fronte alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nella sede di Poggio Mirteto; RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Roccantica n. 45 del 18/06/2014, con la quale: 2
3 1) si dava atto che si intendeva ricorrere alla gestione in forma associata tra i Comuni aderenti facenti parte del circondario, di cui questo Comune ne è parte integrante, delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nella sede di Poggio Mirteto, ivi incluso il fabbisogno di personale; 2) si approvava il riparto delle spese per il mantenimento e il funzionamento dell Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto e si prevedeva la spesa annua di in un apposito capitolo di spesa per l erogazione del servizio di giustizia nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 27/09/2014 VISTO il D.M. Giustizia 7/3/2014 che riporta, nel primo dei quattro allegati, l elenco delle sedi salvate dal taglio disposto dalla riforma della geografia giudiziaria, fra cui l Ufficio del giudice di Pace di Poggio Mirteto; CONSIDERATO che il suddetto D.M. 7/3/2014 prevede che, dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. tutti i comuni della circoscrizione, interessati alla salvaguardia degli Uffici del Giudice di Pace, devono deliberare entro il termine di 60 giorni l assunzione degli obblighi derivanti dal mantenimento del servizio di giustizia, ivi compresi quelli per il personale da utilizzare, le risorse disponibili, gli immobili da mettere a disposizione per l attività del giudice di pace; ATTESO che il Giudice di Pace è chiamato a rappresentare l organo di giustizia più vicino al cittadino e svolge importanti funzioni in materia di contenzioso, oltre a rilevanti compiti in materia di conciliazione; CONSIDERATO che la soppressione dell Ufficio appare inopportuna e non conveniente per i cittadini dei Comuni interessati che sarebbero costretti a spostarsi a Rieti distante molti chilometri dal Comune di Poggio Mirteto ed ancor più dai Comuni dell area della bassa sabina per poter usufruire del servizio giudiziario di prossimità; CONSIDERATO che l immobile dove è attualmente ubicato il Giudice di Pace è di proprietà del Comune di Poggio Mirteto; - che, pertanto, il Comune di Poggio Mirteto ha la disponibilità di immobili per allocare la sede del Giudice di Pace; - che l entità complessiva della popolazione riguardante il territorio dei Comuni interessati alla circoscrizione giudiziaria, supera i abitanti, giustificherebbe da sola il mantenimento del presidio giudiziario, alla luce dei criteri dettati dal Consiglio dei Ministri; - che il Giudice di Pace di Poggio Mirteto ha un considerevole numero di procedimenti ad oggi pendenti; 3
4 - che l Ufficio del Giudice di Pace unitamente agli altri uffici pubblici presenti sul territorio comunale rappresentano un servizio fondamentale per tutta la collettività di Poggio Mirteto e del suo comprensorio; ATTESO che il Ministero della Giustizia ha diramato istruzioni per il mantenimento degli Uffici con oneri a carico degli Enti locali pubblicate sul sito istituzionale secondo le quali: Gli enti locali nella richiesta di mantenimento degli uffici del giudice di pace espressa con le modalità sopra indicate dovranno esplicitamente assumere gli impegni relativi alle spese, al personale amministrativo ed all erogazione del servizio giustizia. In particolare, la richiesta di mantenimento del presidio giudiziario dovrà essere formulata tenuto conto delle seguenti indicazioni: Oneri economici - Gli enti locali dovranno farsi integralmente carico di tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, restando a carico dell amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dall ente locale. Il contributo unificato sarà riscosso dal Ministero, in coerenza con la normativa generale. Pianta Organica - Fermo restando che la determinazione della pianta organica dei giudici onorari dell ufficio che si intende mantenere in funzione è di esclusiva competenza ministeriale, la pianta organica del personale amministrativo deve essere coperta con personale dell ente locale appartenente a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, idonei a consentire l erogazione del servizio giustizia. A questi fini l ente richiedente dovrà tener conto dell attuale dotazione organica del personale amministrativo dell ufficio soppresso, da intendersi - fatti salvi gli eventuali interventi correttivi di competenza dell amministrazione per l adeguamento al numero dei giudici di pace assegnati - come dotazione organica minimale, sia per consistenza numerica che per tipologia di figure professionali che dovranno poter svolgere le attività rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell assistente giudiziario e dell operatore giudiziario, oltre che dell ausiliario, come meglio specificate nell allegato A del C.C.N.I. sottoscritto in data 29/07/2010 (Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell amministrazione giudiziaria)il collegamento apre una nuova finestra. Individuazione del personale da mettere a disposizione - L ente locale provvederà ad individuare gli aspiranti tra coloro che siano in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile previste dall art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/01) e che non si trovino in una posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e fatta salva ogni valutazione in concreto da 4
5 operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie. Nella selezione del personale potrà essere riconosciuta una priorità al personale che precedentemente abbia già prestato servizio presso gli uffici giudiziari. Il presidente del tribunale competente per territorio, cui spetta la vigilanza sugli uffici del giudice di pace ai sensi dell art. 16 della legge 374/91, valuterà l idoneità del personale amministrativo individuato al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui sopra nonché l assenza di situazioni di incompatibilità e ne darà comunicazione all ente locale. L ente locale provvederà ad emettere un formale provvedimento di assegnazione all ufficio del giudice di pace del personale così selezionato nel quale dovrà essere espressamente indicato che: permane il rapporto di lavoro con l ente locale e conseguentemente, a fronte di tale assegnazione, nessun onere, anche indiretto, dovrà gravare sul bilancio del Ministero della giustizia né vi sarà alcuna possibilità di stabilizzazione e/o assunzione nei relativi ruoli; presso l ufficio del giudice di pace, il potere direttivo e disciplinare, in considerazione della dipendenza funzionale di cui all articolo 15 della legge 21/11/1991, n. 374, è attribuito al giudice di pace coordinatore o suo facente funzioni; su segnalazione del presidente del tribunale competente per territorio, può essere disposta la revoca dell assegnazione qualora vengano meno i requisiti di idoneità sopra specificati o emergano situazioni di incompatibilità; Utilizzazione del personale - All atto della formale immissione nelle funzioni presso l ufficio del giudice di pace, il dipendente si impegnerà ad osservare le direttive impartite dal capo dell ufficio per l organizzazione e l esecuzione del lavoro con particolare riguardo alla riservatezza degli atti e dei documenti trattati e formati ed al rispetto della privacy delle persone coinvolte. Al di là delle eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, la violazione dei suddetti obblighi comporterà la possibilità di richiedere all ente locale la revoca dell assegnazione del dipendente interessato e la sostituzione con altro personale idoneo. Ai sensi dell art. 3, 3 comma, d.lgs. citato, il Ministro della Giustizia provvederà sulle istanze pervenute, previa valutazione della loro rispondenza agli impegni richiesti. RILEVATO che, ad oggi, si rende necessario approvare lo schema di convenzione per la gestione associata dell Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto; VISTA la ripartizione dei costi proposta dal Comune di Poggio Mirteto nella quale si prevede che per le spese di giustizia il nostro Comune sia impegnato per una quota annua pari a, così come da prospetto allegato allo schema di convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 5
6 ATTESO che la quota per i mesi di novembre e dicembre 2014 a carico di questo Ente ammonta a 166,66; VISTI: - lo Statuto Comunale; - il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; - VISTI i seguenti pareri favorevoli espressi, nella proposta sopra richiamata, ai sensi dell Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni: - - REGOLARITA TECNICA e correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 49 comma 1, e dell art. 147 bis comma 1 del Tuel, espressa dal responsabile del servizio amministrativo; - - REGOLARITA CONTABILE ai sensi dell art. 147 bis, comma 1 del TUEL, espressa dal responsabile del servizio finanziario; - DELIBERA 3) Di approvare la proposta di deliberazione in esame, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 4) Di dare atto che si intende ricorrere alla gestione in forma associata tra i Comuni aderenti facenti parte del circondario, di cui questo Comune ne è parte integrante, delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nella sede di Poggio Mirteto, ivi incluso il fabbisogno di personale; 5) Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale unitamente all allegato piano di riparto delle spese per il mantenimento e il funzionamento dell Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto; 6) Di proporre al Consiglio Comunale, entro il 30 novembre 2014, l approvazione dell allegato schema di convenzione; 7) Di autorizzare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione della convenzione per la gestione in forma associata dell Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto; 8) Di demandare al Responsabile del Servizio competente, nelle more dell approvazione dello schema di convenzione in Consiglio Comunale, di provvedere all impegno di spesa per i mesi di novembre e dicembre 2014 per un importo di 166,66; 9) Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Poggio Mirteto; 10) Di dichiarare, ad unanimità di voti, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell articolo 134, comma 4, del T.U. EE.LL. 6
7 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO L anno 2014, il giorno del mese di ottobre, nella sede del Comune di Poggio Mirteto, tra il Sindaco del Comune di Poggio Mirteto (C.F.,), autorizzato con deliberazione di. n. il Sindaco del Comune di Cantalupo in Sabina (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Casperia (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Castelnuovo di Farfa (C.F.), autorizzato con deliberazione di. n. il Sindaco del Comune di Collevecchio (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Configni (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Cottanello (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Fara Sabina (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Forano (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. del ; il Sindaco del Comune di Frasso Sabino (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Magliano Sabina (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Mompeo (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Montasola (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Montebuono (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Montopoli di Sabina (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Poggio Catino (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Poggio Mirteto (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Poggio Nativo (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Roccantica (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. 7
8 il Sindaco del Comune di Salisano (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Scandriglia (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Selci (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Stimigliano (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Tarano (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Toffia (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Torri in Sabina (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Vacone (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Nazzano (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Ponzano Romano (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Filacciano (C.F.), autorizzato con deliberazione di C.C. n. il Sindaco del Comune di Torrita Tiberina (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. il Sindaco del Comune di Fiano Romano (C.F.), autorizzato con deliberazione di n. di seguito per brevità denominati Comuni. PREMESSO che: - con le disposizioni previste nell art. 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n. 138/2011, coordinato con legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 156, il Governo ha stabilito la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace, tra cui anche l Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto; - la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace di Poggio Mirteto costituisce nocumento per dare piena soddisfazione alla diffusa domanda di giustizia con difficoltà per l intero circondario privo di sedi giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e penale con particolare riguardo a quella quotidiana amministrata dai giudici di pace a favore dei cittadini; - la normativa citata espressamente prevede che gli enti locali interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi degli uffici soppressi, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del GdP con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che deve essere messo a disposizione degli enti medesimi (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 156/2012); - con Decreto del Ministero della Giustizia del 07/03/2014, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14/04/2014, recante Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stata individuata, tra le altre, la sede dell Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto; 8
9 - la circolare del Ministero della Giustizia del 15/04/2014 contiene istruzioni per l attuazione del D.M. 7/03/2014 e prescrive le procedure e le condizioni richieste per ottenere la conferma ministeriale dell individuazione effettuata; VISTO l art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina lo strumento giuridico della Convenzione; Le parti come rappresentate, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 OGGETTO E OBIETTIVI La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata dell Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto, con sede nel Comune Capofila, qui individuato in Poggio Mirteto. Art. 2 DURATA La presente convenzione ha validità per i 5 anni successivi dalla data della stipula e si rinnova tacitamente per analogo periodo, se non disdettata almeno un anno prima della scadenza. Art. 3 CONFERENZA DEI SINDACI La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila (o suo delegato), è composta dai Sindaci firmatari della presente Convenzione (o loro delegati). Compete alla Conferenza dei Sindaci la gestione politica e d indirizzo del servizio convenzionato. La Conferenza dei Sindaci è convocata annualmente dal Sindaco del Comune Capofila: per l approvazione del preventivo annuale di spesa; per l approvazione annuale del rendiconto della gestione; per la valutazione sull andamento del servizio. La Conferenza può anche riunirsi su richiesta del Presidente o di almeno due Sindaci dei Comuni aderenti. Alla Conferenza possono partecipare, su espresso invito, i rappresentanti della categoria e/o i tecnici esperti del settore, che esprimono eventualmente pareri propri non vincolanti. La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare. Tali misure dovranno essere recepite dalla singole Amministrazioni Comunali entro il termine di 30 giorni dalla data dell adunanza. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal segretario del Comune Capofila o da un suo delegato. I verbali saranno collezionati in modalità informatica e resi disponibili sul sito del Comune Capofila. Art. 4 SEDE L Ufficio del Giudice di Pace ha sede nei locali di proprietà del Comune di Poggio Mirteto, siti in Via Mameli. Il Comune di Poggio Mirteto garantisce i locali senza costi a carico dei Comuni e rinunzia a richiedere le quote relative al canone di locazione agli altri Comuni. Le spese per le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento dell immobile saranno suddivise tra i Comuni secondo lo schema di riparto predisposto in fase di prima attuazione allegato alla presente convenzione sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale e che verrà annualmente approvato in sede di Conferenza dei Sindaci. Art. 5 ORGANICI I Comuni di Poggio Mirteto, Montopoli in Sabina e Torri in Sabina, per garantire il funzionamento dell Ufficio del GdP, assumono impegno a distaccare personale proprio presso l Ufficio, come segue: 9
10 - il Comune di Poggio Mirteto metterà a disposizione: n. 1 unità cat. A per n. 36 ore settimanali; - il Comune di Montopoli in Sabina metterà a disposizione: n. 1 unità cat. C per n. 36 ore settimanali; - il Comune di Torri in Sabina metterà a disposizione: n. 1 unità cat. B per n. 18 ore settimanali. Il distacco di personale non determinerà variazione delle dotazione organiche degli Enti conferenti e/o compromissione del Patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti e nel rispetto dei principi fissati dall art. 1, comma 2 lettera o), del D.Lgs. n. 148/2011. L organico iniziale è stabilito al successivo art. 10. I restanti Comuni non metteranno a disposizione dell Ufficio associato del Giudice di Pace alcuna unità di personale ma parteciperanno comunque alle spese di gestione del servizio associato dell Ufficio del G.d.P. con l importo annuo onnicomprensivo indicato nell allegato schema di riparto. Il Comune Capofila provvederà a rimborsare, entro il termine di 30 giorni dall approvazione del rendiconto annuale di cui all art. 3 della presente convenzione, i Comuni che hanno messo a disposizione il personale in distacco degli oneri relativi al personale distaccato ove eccedenti la quota annua di gestione di competenza. Art.6 RIPARTO ONERI I costi di gestione per il funzionamento dell Ufficio del Giudice di Pace (cancelleria, pulizia dei locali, spese telefoniche, materiale informatico, forniture, ecc.) saranno ripartiti, annualmente, fra i Comuni convenzionati determinato al termine dell anno di riferimento. Per l anno 2014 le quote percentuali per ognuno dei Comuni sono indicate nell allegato schema di riparto. Resta inteso che il Comune si impegna per ciascun anno della Convenzione ad un impegno di spesa massimo di Euro annui. Art. 7 SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE Le spese annuali di gestione saranno approvate dalla Conferenza dei Sindaci, trenta giorni prima del termine fissato per l approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni. Gli importi delle quote che i Comuni dovranno versare saranno resi disponibili sul sito del Comune Capofila, comunicati via mail al Responsabile del Servizio finanziario di ogni Comune aderente. Ogni Comune indica l indirizzo di posta elettronica certificata su cui trasmettere la documentazione. Il Comune si impegna a trasferire la propria quota di partecipazione entro e non oltre il termine del 31 gennaio di ogni anno, al tesoriere del Comune Capofila, al fine di consentire una corretta gestione contabile del servizio. In fase di prima attuazione la quota relativa all annualità 2014 (mesi di novembre e dicembre) verrà trasferita entro il mese di gennaio mentre la quota relativa all annualità 2014 entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione Il ritardo nel pagamento delle quote dà luogo all addebito delle spese che il Comune capofila dovrà sostenere a causa del ritardato trasferimento, a carico del Comune o dei Comuni ritardatari. Art. 8 RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE Gli Enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dalla prima scadenza utile del quinquennio in corso. 10
11 In tal caso il Comune recedente dovrà consegnare al protocollo del Comune Capofila la deliberazione del Consiglio con la quale il Comune ha revocato la propria delibera di approvazione della presente convenzione nel termine sopra stabilito. La conferenza dei Sindaci valuterà l eventuale approvazione di atti consequenziali e la eventuale nuova definizione dei rapporti fra gli Enti rimanenti. Art. 9 ADESIONE ALLA CONVENZIONE La presente convenzione potrà essere approvata anche da altri Comuni o enti locali inseriti nell ambito della Circoscrizione dell Ufficio del Giudice di Pace, in una fase successiva. L ingresso di nuovi Comuni dovrà essere approvato dalla Conferenza dei Sindaci con voto espresso dalla maggioranza dei Sindaci aderenti. Nel caso di ingresso di nuovi Comuni o Enti, la Conferenza dei Sindaci provvederà a rideterminare le quote di partecipazione ed a trasmetterle nei modi e nei termini stabiliti all art. 7. Ogni modifica organizzativa derivante dal presente articolo, sarà approvata dalla Conferenza dei Sindaci e sarà vincolante per tutti i Comuni aderenti, senza ulteriori approvazioni da parte dei Consigli Comunali. Art. 10 DOTAZIONE ORGANICA INIZIALE L organico iniziale sarà composto da: - n. 1 unità cat. C per n. 36 ore settimanali dipendente del Comune di Montopoli in Sabina; - n. 1 unità cat. B per n. 18 ore settimanali dipendente del Comune di Torri in Sabina; - n. 1 unità cat. A per n. 36 ore settimanali dipendente del Comune di Poggio Mirteto; Il distacco di personale non determinerà variazione delle dotazioni organiche degli Enti conferenti e/o compromissione del patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti e nel rispetto dei principi fissati dall art. 1 lettera o) del citato D.Lgs n. 148/2011. Art. 11 CONTROVERSIE Per le eventuali controversie che potrebbero derivare dalla presente convenzione sarà adita l autorità giudiziaria competente per territorio. Il Sindaco di Poggio Mirteto (Comune Capofila): Il Sindaco del Comune di Cantalupo in Sabina Il Sindaco del Comune di Casperia Il Sindaco del Comune di Castelnuovo di Farfa Il Sindaco del Comune di Collevecchio Il Sindaco del Comune di Configni Il Sindaco del Comune di Cottanello Il Sindaco del Comune di Fara Sabina Il Sindaco del Comune di Forano Il Sindaco del Comune di Frasso Sabino 11
12 Il Sindaco del Comune di Magliano Sabina Il Sindaco del Comune di Mompeo Il Sindaco del Comune di Montatola Il Sindaco del Comune di Montebuono Il Sindaco del Comune di Montopoli di Sabina Il Sindaco del Comune di Poggio Catino Il Sindaco del Comune di Poggio Nativo Il Sindaco del Comune di Roccantica Il Sindaco del Comune di Salisano Il Sindaco del Comune di Scandriglia Il Sindaco del Comune di Selci Il Sindaco del Comune di Stimigliano Il Sindaco del Comune di Tarano Il Sindaco del Comune di Toffia Il Sindaco del Comune di Torri in Sabina Il Sindaco del Comune di Vacone Il Sindaco del Comune di Nazzano Il Sindaco del Comune di Ponzano Romano Il Sindaco del Comune di Filacciano Il Sindaco del Comune di Torrita Tiberina Il Sindaco del Comune di Fiano Romano 12
13 COMUNE ABITANTI CANTALUPO IN SABINA CASPERIA CASTELNUOVO DI FARFA COLLEVECCHIO CONFIGNI 672 COTTANELLO 562 FARA IN SABINA FORANO FRASSO SABINO 688 MAGLIANO SABINA MOMPEO 534 MONTASOLA 403 MONTEBUONO 917 MONTOPOLI DI SABINA POGGIO CATINO POGGIO MIRTETO POGGIO NATIVO ROCCANTICA 605 SALISANO 558 SCANDRIGLIA SELCI STIMIGLIANO TARANO TOFFIA TORRI IN SABINA VACONE 264 NAZZANO PONZANO ROMANO FILACCIANO 490 TORRITA TIBERINA FIANO ROMANO QUOTA SPESE DI PERSONALE 1.675, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 QUOTA SPESE GESTIONE 825,00 660,00 825, , , , ,00 660, ,00 990, ,00 660,00 990,00 660,00 660,00 660,00 660, , ,00 TOTALE SPESE 2.500, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 QUOTA NOVEMBRE E DICEMBRE ,67 333,33 416, ,00 666,67 833,33 333, ,00 500,00 666,67 333,33 500,00 333,33 333,33 333,33 333, , ,00 13
14 Letto approvato e sottoscritto Il Sindaco Il Segretario (f.to Dott. Alberto SCIARRA ) ( f.to Dott.ssa Filma DI TROLIO) La presente deliberazione viene pubblicata in data Il Segretario (Dott.ssa Filma DI TROLIO) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su conforme attestazione del Messo Comunale, CERTIFICO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal ; Il Segretario (Dott.ssa Filma DI TROLIO) Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo. li Il Segretario Comunale Il Sottoscritto Segretario Comunale C E R T I F I C A Che la presente deliberazione è stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità ( ) Nei successivi 10 gg. il Co.Re.Co. ha chiesto chiarimenti con provvedimento n in data. ( ) E divenuta esecutiva: ( ) Per decorrenza dei termini (art.134 comma 1 D.Lgs 267/00); ( ) Prima del decorso termine(art. 134 comma 1 D.Lgs 267/00); ( ) Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione(art.134 comma 3 D.Lgs 267/00); ( ) E stata annullata dal Co.Re.Co. con ordinanza n in data. ( ) Per vizio di legittimità: ( ) Il Segretario Comunale 14
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