REGOLAMENTO per l utilizzo delle aree private, soggette a servitù di uso pubblico ed adibite a parcheggio. Art. 1 Individuazione
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1 REGOLAMENTO per l utilizzo delle aree private, soggette a servitù di uso pubblico ed adibite a parcheggio Art. 1 Individuazione 1. Il presente regolamento disciplina l utilizzo di aree private con servitù di uso pubblico, situate nel territorio comunale, ed adibite a parcheggio per mezzi di trasporto. 2. Le suddette aree sono assimilate, a tutti gli effetti, alla strade, come definite dall art.2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Leg. n.285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/ Le aree interessate dal presente regolamento sono quelle la cui destinazione a parcheggio deriva da convenzione urbanistica, concessione edilizia od atto unilaterale d obbligo. 4. L elencazione e la gestione delle aree è suscettibile di aggiornamento mediante provvedimento di Giunta Comunale, in relazione alla realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G.. Art. 2 Destinazione d uso 1. Le aree di cui al presente regolamento sono destinate a sosta non superiore a dodici ore di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli. 2. La sosta di velocipedi è consentita solo in caso di presenza degli appositi impianti di stallo. Art. 3 Orari 1. Ferme restando le disposizioni eventualmente contenute negli atti già formalizzati elencati dall art. 1 comma 3, le aree in questione devono rimanere accessibili al pubblico dalle ore 7.30 alle ore di tutti i giorni, compresi i giorni festivi. 2. Viene consentita la chiusura degli accessi, in orario di apertura al pubblico, su apposita autorizzazione da richiedersi al Comando di Vigilanza Urbana e rilasciata entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell istanza. 3. Il rilascio di autorizzazioni di chiusura in deroga all uso pubblico è consentita per le seguenti motivazioni: a) incolumità pubblica; b) installazione di ponteggi e cantieri; c) interventi di manutenzione straordinaria. 4. L orario di apertura al pubblico delle aree in questione può essere esteso, anche per particolari periodi o singole manifestazioni, mediante provvedimento di Giunta Comunale, valutate le attività prevalentemente svolte nell immobile principale e fatti salvi i limiti contenuti nelle convenzioni già stipulate.
2 Art. 4 Segnaletica 1. Agli accessi delle aree private con servitù di uso pubblico adibite a parcheggio deve essere posta apposita segnaletica di indicazione, tenuto conto di quanto disposto dall art. 39 del D.Lgs.n. 285/1992, riportante le modalità e gli orari di possibile utilizzo. 2. L installazione e la manutenzione di detta segnaletica è a carico del Comune. Art. 5 Tariffa 1. La tariffa da applicarsi per l utilizzo delle aree, appositamente delimitate, ove siano installate le relative attrezzature automatiche di riscossione, è pari a quella applicata per parcheggio regolamentato su area demaniale. 2. Le tariffe sono determinate annualmente con provvedimento di Giunta Comunale. Art. 6 Uso privato 1. Con provvedimento di Giunta Comunale possono essere riservate, in misura non superiore al 50% della superficie, apposite zone di parcheggio, all interno delle aree in questione, utilizzabili esclusivamente dagli occupanti degli edifici di cui l area risulta pertinenza o accessione. Art. 7 Arredo Urbano 1. Il Comune si riserva la facoltà di interventi di arredo urbano ed installazione di apposite attrezzature (rastrelliere, stalli, parchimetri, etc.) sulle aree in questione, al fine di migliorarne le condizioni di fruibilità. Art. 8 Manutenzione 1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in questione rimane a carico del proprietario; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature installate e dell arredo urbano collocato nelle medesime aree da parte dell Amministrazione comunale rimane a carico di quest ultima. Art. 9 Utilizzo 1. L utilizzo degli spazi di parcheggio sulle aree in questione è consentito liberamente al pubblico negli orari e con i termini di cui ai precedenti articoli. 2. La sosta viene regolamentata da apposita segnaletica ed è consentita mediante l utilizzo di una delle seguenti modalità:
3 a) con disco orario, gratuitamente, salvo i limiti temporali di sosta; b) di parchimetri a pagamento; c) mediante riscossione a mezzo di apposito agente autorizzato. 3. I limiti temporali e le modalità di riscossione della tariffa di parcheggio sono determinati con provvedimento di Giunta Comunale. Art. 10 Lottizzazioni 1. Non rientrano fra le aree il cui uso è disciplinato dal presente regolamento gli spazi adibiti a parcheggio previsti nei piani di lottizzazione in quanto considerate, a tutti gli effetti, aree pubbliche. Art. 11 Sanzioni 1. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono determinate dalla Giunta Comunale nel rispetto dei limiti previsti dal Codice della Strada, approvato con D. Lgs. N. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992.
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5 DISCIPLINA PER L UTILIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. La presente disciplina si applica nei casi in cui il rilascio della concessione edilizia relativa ad interventi di ristrutturazione edilizia sia vincolato al reperimento del posto auto privato obbligatorio per ogni unità abitativa e quando tale vincolo non possa essere soddisfatto nell ambito dell area di pertinenza degli edifici oggetto di intervento. Art. 2 CONTENUTO 1. Gli adempimenti a carico del concessionario in relazione al reperimento di posti auto di cui all art.1 si intendono rispettati quando venga versato un canone al Comune commisurato al numero di posti auto necessari. 2. Il canone dovrà essere pagato, secondo le modalità riportate agli articoli seguenti, con scadenza annuale e finchè non intervengano modificazioni della situazione urbanistica ed edilizia delle unità abitative interessate tali da rendere non più necessario il rispetto del vincolo imposto. 3. L impegno al pagamento del canone dovrà risultare da atto unilaterale d obbligo registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, da valere per lo stesso e successivi aventi causa, e dovrà essere riferito alla unità abitativa interessata. 4. Tale atto dovrà essere prodotto prima del rilascio della concessione edilizia e ne costituirà parte integrante. Art. 3 LIMITAZIONI 1. Il canone annuale potrà essere riferito ad un massimo di n.3 posti auto/unità abitative per ogni unità edilizia così come individuate dal Piano Regolatore Generale o da Piano Urbanistico Attuativo. Art. 4 IMPORTO 1. L importo annuale del canone è di per ogni posto auto. 2. L importo di cui al comma 1) può essere soggetto a revisione annuale, nel limite massimo del 10 % per anno. Art. 5 MODALITA DI PAGAMENTO 1. La riscossione annuale verrà effettuata tramite ruolo esattoriale, riferito al titolare della concessione. 2. La prima riscossione sarà determinata, in rapporto alla data di rilascio della concessione, in base al T.U. Finanza Locale, n.1175 del
6 Art. 6 CONTRASSEGNO 1. Al momento del rilascio della concessione edilizia di cui all Art.1, verrà consegnato un apposito contrassegno - come da bozzetto allegato da esporre in modo bel visibile nella parte anteriore dell autoveicolo, al momento della sosta su spazi pubblici. Art. 7 DIRITTI 1. Gli autoveicoli muniti del contrassegno di cui all art.6) possono sostare gratuitamente su tutti gli spazi pubblici regolati da parchimetri, parcometri o altri sistemi di controllo orario, nelle seguenti fasce di orario: - dalle alle 8.30; - dalle alle Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI 1. La disponibilità del contrassegno può essere temporaneamente revocata dal Comune nel caso di pubblico interesse, dando congruo preavviso agli interessati. 2. In caso di successiva riduzione delle unità abitative, il rilascio della relativa concessione dovrà essere preceduto da un nuovo atto d obbligo e dalla riconsegna dei contrassegni non più necessari.
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