I Ticket sui farmaci Regione per Regione

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1 I Ticket sui farmaci Regione per Regione Fonte: Federfarma Provincia autonoma di Bolzano TICKET 2 per confezione con un massimo di 4 per due o più confezioni. Pagano, invece, 1 per ricetta: soggetti affetti da malattie croniche ed invalidanti di cui al D.M. Sanità n maggio 1999 soggetti affetti da malattie rare di cui al D.M. Sanità n maggio 2001 invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2^ alla 8^ invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 sordomuti di cui all art. 7 della legge 2/4/1968 n. 482 invalidi per lavoro vittime del terrorismo e della criminalità organizzata infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali titolari di pensione sociale e loro familiari a carico soggetti di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare che nell anno precedente ha conseguito un reddito complessivo a ,98 (70 milioni) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni Pagano 1 per confezione e 2 per due o più confezioni, invece: i figli fiscalmente a carico dei genitori Per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale ovvero l assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico del SSN, il cittadino, oltre alla differenza tra il prezzo del farmaco e

2 quello di rimborso, paga anche il ticket di 2 per confezione ovvero di 1 per ricetta (con esclusione degli invalidi di guerra). ESENTI Non pagano alcuna quota di partecipazione: soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatorie, trasfusioni (legge n. 210 del 25/02/92) persone appartenenti ad un nucleo familiare, che per la propria situazione economica non raggiunge il valore di 1,5 del reddito minimo di inserimento di cui al decreto del Pres.della Giunta Prov n. 30, e succ.modifiche invalidi civili al 100%, ciechi con residuo visivo fino ad 1/20, minorenni invalidi civili con indennità di accompagnamento invalidi di guerra dalla 1^ alla 8^ categoria grandi invalidi per servizio grandi invalidi del lavoro pazienti in terapia del dolore soggetti di età inferiore a 14 anni appartenenti ad un nucleo familiare che nell anno precedente ha conseguito un reddito complessivo a ,98 (70 milioni) detenuti 1 luglio 2002 TICKET: Piemonte 2 per confezione fino a un massimo di 4 per ricetta. Per antibiotici monodose, medicinali somministrabili solo per fleboclisi, interferoni per soggetti affetti da epatiti croniche, di cui sono prescrivibili fino a 6 confezioni per ricetta, si paga un ticket di 1 per confezione fino a un massimo di 4 per ricetta. Per i farmaci correlati alla patologia cronica che dà il diritto all esenzione, di cui sono prescrivibili fino a 3 confezioni per ricetta, si paga un ticket di 1 a confezione fino a un massimo di 3 per ricetta Nel caso di medicinali non coperti da brevetto sottoposti al sistema del rimborso di riferimento, non si paga la quota fissa di 2, ma solo la differenza tra prezzo del farmaco e prezzo di rimborso (dal 01/07/05) ESENTI: Non pagano il ticket:

3 Grandi invalidi per lavoro Invalidi civili al 100% Ciechi e sordomuti ex legge 482/68 Detenuti e internati ex legge Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi Soggetti affetti da malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi Invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all ottava Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata Infortunati sul lavoro Assistiti con eta' superiore ai 65 anni aventi come unica fonte di reddito la pensione al minimo o assegno sociale (fino al 31/12/04) Cittadini residenti che abbiano compiuto 65 anni ed appartenenti a nuclei familiari, con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a ,00 euro in presenza del coniuge a carico (dal 1 novembre 2006) Cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai ,98 euro (dal 1 gennaio 2008) Non pagano la quota fissa di 2 per confezione ne' la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso: Invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie in base alla Legge 405/01 Dal 1 aprile 2003 sono esenti dal ticket i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge 12/ gennaio 2008 nuove esenzioni (DGR n del 10/12/07 e rettifica n DGR del 28/12/07) 1 novembre 2006 nuove esnzioni (DGR n del 25/09/06) 1 settembre 2005 abolizione monoprescrizione per inibitori di pompa 1 luglio 2005 abolizione ticket sui farmaci a brevetto scaduto (DGR n del 27/06/05) 1 ottobre 2004 (nuove esenzioni DGR n del 26/07/04) 4 aprile aprile 2003 esenzione dal ticket per i farmaci analgesici oppiacei (DGR 10/03/03 n )

4 Lombardia TICKET: 2 per confezione fino a un massimo di 4 per ricetta. 1 per confezione fino a un massimo di 3 per ricetta: per i pazienti esenti per patologia e malattie rare relativamente ai farmaci correlati alla patologia con redditi superiori a quelli previsti per l'esenzione totale (vedi categorie ESENTI) per gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3 o con assegno di accompagnamento e per gli invalidi del lavoro con percentuale superiore ai 2/3, solo per gli antibiotici monodose, i medicinali a base di interferone a favore di soggetti affetti da epatite cronica e medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi (pluriprescrizione fino a 6 confezioni per ricetta) Nel caso di medicinali non coperti da brevetto sottoposti al sistema del rimborso di riferimento, la quota fissa si somma all eventuale differenza tra prezzo del farmaco e prezzo di rimborso. ESENTI: Non pagano il ticket: Invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia Grandi invalidi per lavoro e per servizio Invalidi civili al 100% Invalidi del lavoro, appartenenti alla 1^ categoria (da 80% a 100%) Invalidi civili minori di 18 anni con indennita' di frequenza Ciechi e sordomuti Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati ex legge 238/1997, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992 Gli assistiti a cui siano prescritti i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore Soggetti rientranti nell'accordo vigente tra Regione e Ministero di Grazia e Giustizia Ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia Infortunati sul lavoro per il periodo della durata dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse, purchè indicato sulla prescrizione medica Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata Titolari di pensioni sociali Titolari di pensioni al minimo e familiari a carico, di eta' superiore a 60 anni, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 (lire 16 milioni)

5 incrementato fino a ,05 (lire 22 milioni) in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,41 (lire 1 milione) per ogni figlio a carico Titolari di pensione e familiari a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno 2002 non superiore a 8.263,31 incrementato fino a ,05 in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori 516,45 per ogni figlio a carico (dal 01/01/04) Disoccupati di cui agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego, lavoratori in mobilità, lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a loro carico per il periodo di durata di tali condizioni (dal 01/01/04) Cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario (nota Regionale prot. n. H del ) Cittadini trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2002, non superiore a ,98 (dal 01/01/04) (dal 01/10/04) Soggetti affetti da patologie croniche e rare appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a: o euro con 1 componente o euro con 2 componenti o euro con 3 componenti o euro con 4 componenti o euro con 5 componenti 1 ottobre 2004 (modifiche alle esenzioni) con DGRL del 30/07/04 1 gennaio 2004 (modifiche alle esenzioni) con DGRL del 12/12/03 10 marzo 2003 (modifiche alle esenzioni) con DGRL del 04/03/03 12 dicembre 2002 (introduzione del ticket con DGRL del 10/12/02) TICKET: Veneto 2 per confezione fino ad un massimo di 4 per ricetta (anche per antibiotici monodose, medicinali somministrabili solo per fleboclisi, di cui sono prescrivibili fino a 6 confezioni per ricetta) Per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale ovvero l assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico del SSN, il cittadino, oltre alla differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso, paga anche la quota fissa. ESENTI:

6 Non pagano la quota fissa di 2 per confezione: Invalidi civili al 100% Ciechi ex art. 6 della Legge 482/68 Grandi invalidi del lavoro Invalidi per servizio 1^ categoria Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata Pazienti in trattamento con analgesici oppiacei nella terapia del dolore relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbario 2001, n. 12. Soggetti in possesso di esenzione per malattia rara Soggetti in possesso di esenzione per patologie croniche e invalidanti (dal 01/07/03 limitatamente alla prescrizione dei farmaci correlati alla patologia) Sordomuti (dal 01/07/03) Invalidi civili minori di 18 anni con indennita' di frequenza (dal 01/07/03) Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a ,00 euro (dal 01/04/05) Non pagano la quota fissa di 2 per confezione ne' la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso: Invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie 1 aprile 2005 (esenzione reddito ISEE) 1 aprile 2004 (nuove categorie esenti) 1 luglio 2003 (nuove categorie esenti) 1 aprile 2003 (DGR n 6 del 21/01/03 modificata, per quanto riguarda la data di entrata in vigore, dalla DGR del 28/02/03 n 475) TICKET: Liguria 2 per confezione fino a un massimo di 4 per ricetta La quota fissa si somma alla differenza eventualmente dovuta rispetto al prezzo di rimborso per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale ovvero l assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico del SSN.

7 ESENTI: Non pagano alcuna quota fissa né l eventuale differenza rispetto al prezzo di rimborso: Invalidi i guerra dalla I alla VIII categoria Vittime del terrorismo e loro familiari Non pagano quota fissa (pagano, invece, la differenza rispetto al prezzo di rimborso); Invalidi per servizio 1^ categoria Invalidi civili 100% Invalidi per servizio dalla 2^ alla 8^ categoria (dal 10 giugno 2002) Ciechi bioculari Invalidi del lavoro 1^ categoria (da 80 a 100%) Invalidi del lavoro sup. 2/3 (da 67% a 79%) - (dal 01/01/05) Ex deportati campi di sterminio Tossicodipendenti in terapia metadonica Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati Pazienti in trattamento con analgesici oppiacei nella terapia del dolore Titolari di pensione o assegno sociale (dal 1 luglio 2003) Donne in gravidanza (dal 01/01/05) Affetti da malattie rare (dal 01/01/05) Soggetti con reddito familiare inferiore a ,98 (dal 01/01/05) Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego (dal 01/01/05) Lavoratori in mobilità e i familiari a carico (dal 01/01/05) Lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico (dal 01/01/05) Sono inoltre esenti dalla partecipazione alla spesa, con riferimento ai farmaci correlati alla patologia i seguenti assistiti: Soggetti con patologia cronica o invalidante (dal 01/01/05) Trapiantati d'organo (dal 01/01/05) Infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio (dal 01/01/05) 1 gennaio 2005 (nuove esnezioni) 1 luglio 2003 (nuove esenzioni) 21 marzo 2002 (10 giugno 2002 per l esenzione dalla quota fissa e dalla quota percentuale per gli invalidi per servizio dalla 2^ all 8^ categoria). 7 novembre 2002 (Nota n del 4/11/02)

8 Molise TICKET: 1 per confezione fino a un massimo di 3 per ricetta, per i farmaci di prezzo superiore a 5 0,50 per confezione per i farmaci generici ad esclusione delle confezioni di prezzo inferiore a 5 La quota fissa si somma alla differenza eventualmente dovuta rispetto al prezzo di rimborso per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale ovvero l assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico del SSN (con l eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie). ESENTI: Non pagano alcun ticket: Invalidi di guerra militari e civili (titolari di pensione vitalizia ) dalla 1^ alla 8^ categoria Invalidi per servizio dalla 1^ alla 8^ categoria Invalidi civili al 100% Ciechi bioculari Invalidi del lavoro 1^ categoria (da 80% a 100%) Ex deportati da campi di sterminio Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all art.43, comma 3bis, DPR 309/90, relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8/2/2002, n.12; Tossicodipendenti per terapia metadonica. 16 dicembre 2003 (ticket ridotto per i farmaci generici) 16 agosto novembre 2002 (DGR n 153 del 4/11/02) Abruzzo

9 TICKET Per ogni confezione avente prezzo di vendita superiore a 5 : 2 sino a un massimo di 4 a ricetta a carico degli assistiti che non abbiano diritto ad alcuna delle esenzioni previste dalla normativa vigente Per ogni confezione avente prezzo di vendita inferiore o uguale a 5 : 0,50 sino a un massimo di 1 a ricetta a carico degli assistiti che non abbiano diritto ad alcuna delle esenzioni previste dalla normativa vigente Pagano, invece, 1 per confezione con un massimo di 2 a ricetta: invalidi civili con rid.cap.lav.sup. 2/3 invalidi civili meno di 18 anni con ind.freq. invalidi per lavoro dal 67% al 79% invalidi per lavoro dal 35% al 66% infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali dall'11 al 34% invalidi per servizio dalla 6^ alla 8^ cat. La quota di compartecipazione non si applica ai farmaci non coperti da brevetto che si adeguano al prezzo di riferimento regionale. Dal 27 aprile 2011, per i farmaci non coperti da brevetto che non si adeguano al prezzo di riferimento, è previsto un ticket di 0,50 a confezione in aggiunta alla differenza di prezzo ESENTI Non pagano alcuna quota di partecipazione: invalidi civili con rid.cap.lav. pari 100% senza assegno di accompagnamento invalidi civili con rid.cap.lav. pari 100% con assegno di accompagnamento ciechi e sordomuti indicati dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482 invalidi di guerra dalla 1^ alla 5^ cat. invalidi di guerra dalla 6^ alla 8^ cat. invalidi per lavoro dall'80% al 100% pazienti in possesso di esenzione in base alla Legge 210 del grandi invalidi per servizio 1^ cat. invalidi per servizio dall 2^ alla 5^ cat. vittime del terrorismo legge 302/90 ex art.5 comma 6 D.Lgs 124/1998 soggetti titolari di assegno (ex pensione) sociale (ex art.8, comma 16 della L.537/1993 e s.m.i.) soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a , incrementato di 750 per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di di elevazione. detenuti ed internati negli istituti penitenziari

10 Non pagano altresì alcuna quota di partecipazione limitatamente ai farmaci connessi al trattamento della patologia: soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M , n. 239 e succ. D.M n. 296 soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M , n. 279 esenti per stato di gravidanza (ex D.M. del ) in gravidanza ordinaria e gravidanza a rischio 27 aprile marzo 2009 TICKET Lazio Per ogni confezione avente prezzo di vendita superiore a 5 : 4,00 a confezione a carico degli assistiti che non abbiano diritto ad alcuna delle esenzioni previste dalla normativa vigente 2,00 a confezione a carico degli altri assistiti con l'eccezione di quanti, secondo la normativa vigente, hanno diritto a esenzione 'totale', 'per reddito' e 'per categoria'. Per ogni confezione avente prezzo di vendita inferiore o uguale a 5 : 2,50 a confezione a carico degli assistiti che non abbiano diritto ad alcuna delle esenzioni previste dalla normativa vigente 1,00 a confezione a carico degli altri assistiti con l'eccezione di quanti, secondo la normativa vigente, hanno diritto a esenzione 'totale', 'per reddito' e 'per categoria'. La misura si applica a tutte le confezioni non incluse nelle liste di trasparenza AIFA. 1 dicembre 200 Campania

11 TICKET 1,50 per confezione più una quota fissa di 2 a ricetta. Il ticket di 1,5 per confezione non si applica ai farmaci non coperti da brevetto con prezzo allineato a quello di riferimento regionale. La quota fissa di 2 a ricetta non si applica alle prescrizioni di ossigeno liquido e gassoso e ai farmaci del PHT ESENTI 1 a ricetta e non pagano la quota a confezione: invalidi per lavoro dall'80% al 100% invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 79% di invalidità invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore a 2/3 dall'1% al 66% di invalidità infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^ cat. titolari di specifica pensione invalidi per servizio dalla 2^ alla 8^ cat. obiettori di coscienza in servizio civile invalidi civili al 100% di invalidità con o senza indennità di accompagnamento invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ciechi e sordomuti indicati dagli articoli 6 e 7 del DM (ex art. 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482) prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile ex DM20 luglio 1989 n. 293 e succ.mod. pazienti in possesso di esenzione in base alla Legge 210 del soggetti affetti da patologie croniche, rare e invalidanti con reddito familiare ISEE non superiore a ,00. Non pagano alcuna quota di partecipazione: disoccupati e loro familiari a carico, titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni, e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31,, incrementato fino a ,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico titolari di assegno (ex pensione sociale - e loro familiari a carico) soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a ,00 cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario

12 cittadini trapiantati d'organo con reddito familiare ISEE non superiore a ,00. assistiti soggetti a prescrizione di farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore invalidi di guerra dalla 1^ alla 8^ cat. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art.15 L 302/90; ex art.5 comma 6 D.Lgs 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi con invalidità <80% e loro familiari (art.9 L. 206/04); vittime del dovere e familiari superstiti DPR 243/06 vittime del terrorismo e delle stragi con invalidità >80% (art.4 L.206/04) prestazioni a favore di detenuti o internati dal 1 ottobre 2010 fino al 31 dicembre 2011 TICKET: Puglia 2 per confezione fino a un massimo di 5,5 per ricetta + 1 per ricetta 0,50 per confezione + 1 per ricetta per: 1. medicinali pluriprescrivibili di cui all art. 9 della legge n. 405/2001 (antibiotici monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da eptatite cronica, medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi); 2. farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla legge n. 12/ deferoxamina nel trattamento della talassemia; 4. farmaci compresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva per i trapiantati; 5. preparazioni galeniche magistrali e officinali nella terapia del dolore di natura neoplastica, secondo le necessità del singolo pazienti e in linea con i protocolli dell OMS. I farmaci, il cui prezzo non è allineato al prezzo di riferimento, sono soggetti al pagamento della differenza a carico dell'assistito ma non al pagamento del ticket; le specialità medicinali il cui prezzo è allineato al prezzo di riferimento non sono soggette nè al pagamento del ticket nè a quello della differenza a carico dell'assistito. ESENTI:

13 Esenti dal ticket per confezione ma soggetti al ticket di 1 per ricetta: i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla legge n. 12/2001 la deferoxamina nel trattamento della talassemia; i farmaci compresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva per trapiantati; le preparazioni galeniche magistrali e officinali nella terapia del dolore di natura neoplastica, secondo le necessità del singolo pazienti e in linea con i protocolli dell OMS. i grandi invalidi del lavoro (dall'80% al 100%); i grandi invalidi per servizio (dalla 1ª cat. alla 5ª); gli invalidi civili al 100%; gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia; i titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente; i titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione); i nuclei familiari con reddito annuo fino a Euro, incrementato di euro per ogni figlio a carico i pazienti portatori di patologie neoplastiche; i cittadini cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione per malattie rare croniche ed invalidanti ai sensi del D.M , del D.M. 28 maggio 1999, n. 329 'Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti' e successive integrazioni ed al D.M n. 279, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alla propria patologia e dei quali è consentita la pluriprescrizione fino a tre pezzi per ricetta; i cittadini rientranti nelle categorie previste dalla legge n. 238/1997 recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992, di cui alla Deliberazione 16 Luglio 2002, n. 1073; i donatori d'organo da vivente. Pagano 1 a confezione + 1 per ricetta: Nuclei familiari con reddito annuo fino a Euro, incrementato di Euro per ogni figlio a carico; Soggetti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a Euro, incrementato di Euro per ogni figlio a carico; 30 dicembre ottobre gennaio 2005

14 Calabria TICKET 1 per ciascuna ricetta o impegnativa del medico curante 2 per ciascun pezzo prescritto (massimo 2), per un limite massimo per ricetta pari a 5 euro (compresa la quota fissa) I medici prescrittori potranno prescrivere un numero massimo di 2 confezioni, anche se della medesima specialità, fatta eccezione per gli antibiotici monodose, fleboclisi, medicinali a base di interferone, farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore per i quali è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di pezzi sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni ESENTI Non pagano alcuna quota di partecipazione: soggetti affetti da patologie croniche rare e invalidanti limitatamente ai farmaci correlati alla patologia invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02 invalidi per lavoro di cui ai codici di esenzione L01 e L04 invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01 invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04 ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06 vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02 soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01 soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a maggio 2009 Sicilia

15 TICKET 4 euro per confezione per i farmaci con prezzo fino a 25,00 euro 2 euro a confezione per i farmaci generici con prezzo fino a 25,00 euro 4,50 euro a confezione per i farmaci con prezzo superiore a 25,00 euro 2,50 euro a confezione per i farmaci generici con prezzo superiore a 25,00 euro I soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti e rare pagano: 1,50 euro per confezione per i farmaci con prezzo fino a 25,00 euro 1 euro a confezione per i farmaci generici con prezzo fino a 25,00 euro 2 euro a confezione per i farmaci con prezzo superiore a 25,00 euro 1,50 euro a confezione per i farmaci generici con prezzo superiore a 25,00 euro A tali quote si somma la differenza eventualmente dovuta rispetto al prezzo di rimborso per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale ovvero l'assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico del SSN. ESENTI Non pagano né il ticket né l'eventuale differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo del medicinale prescritto: invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie; Il ticket non è dovuto sui farmaci il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge n. 349, nonchè per quelli aventi il prezzo di riferimento individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'assessorato alla Sanità. Non pagano il ticket (ma pagano l'eventuale differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo del medicinale prescritto): soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore ai euro. invalidi civili al 100 per cento; grandi invalidi per servizio; grandi invalidi del lavoro; danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; vittime del terrorismo (dal 01/01/05); invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza (dal 01/01/05) DECORRENZA

16 4 aprile 2007 (nuovi ticket) 12 agosto 2005 (esenzioni per reddito) 1 gennaio 2005 (nuove esenzioni) 1 luglio 2004

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