Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

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1 Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE N. 107 Presentato dalla Giunta regionale <<Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale>> Presentato il 10 novembre 1999

2 Signor Presidente, Signori Consiglieri, il presente disegno di legge costituisce una proposta di intervento sul patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia di tipo integrato fra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Istriana. Infatti le iniziative di tutela possono essere svolte sia da enti, istituti ed organismi pubblici e privati aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia che in Istria (compresa quella slovena), Quarnero e Dalmazia. Inoltre sono previsti corsi di formazione presso il centro di catalogazione e restauro di Villa Manin (FVG), mentre i cantieri scuola vengono realizzati direttamente sui luoghi di intervento sul patrimonio (Istria, Quarnero e Dalmazia). E stata prevista anche la possibilità di assegnare a studenti (sia appartenenti alla comunità italiana che croata) borse di studio per il conseguimento del diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali. Da ultimo, si sottolinea che del Comitato tecnico permanente (previsto dall articolo 6) fanno parte anche un rappresentante degli organismi associativi aventi sede in Istria, Quarnero e Dalmazia ed un rappresentante designato dall Unione Italiana, quale organo rappresentativo della Minoranza italiana. Come appare evidente il disegno di legge costituisce un progetto di ampio respiro (non solo quindi un rapporto fra Regione Friuli-Venezia Giulia e Minoranza italiana) che ha però come finalità la tutela e la valorizzazione della presenza e della cultura italiana autoctona. Il disegno di legge prevede pure (fra le altre iniziative) l organizzazione di periodi di stage formativo, presso la Direzione regionale degli Affari comunitari e dei Rapporti esterni, per funzionari della Regione Istriana (Croazia) e la Municipalità di Capodistria, Isola e Pirano (Slovenia), per affinare la loro preparazione nell attuazione dei programmi comunitari (si ricorda che la Croazia non è ancora ammessa a tali programmi, tuttavia appare opportuno preparare fin da ora i funzionari della Regione Istriana nell attesa del suo ingresso). Si segnala, infine, che è prevista anche l assegnazione di borse di studio (da parte dell Università di Trieste) per il conseguimento della laurea in Scienze e tecniche dell interculturalità (importante per i rapporti di confine). Il presente disegno di legge è quindi strutturato e finalizzato per favorire la cooperazione transfrontaliera (Slovenia) e transnazionale (Croazia/Istria), in un ottica che vede la Regione Friuli-Venezia Giulia partner attivo nei rapporti con le realtà contermini a sottolineare il suo ruolo di soggetto di rilevanza internazionale. Passando ora all esame dei vari articoli di legge, si precisa che con l articolo 1 vengono indicate quali sono le finalità della legge e gli attori degli interventi.

3 L articolo 2 specifica il tipo di iniziative: studi, indagini, ricerche, seminari e convegni, ma anche interventi per la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, che possono essere fatti avvalendosi della presente legge. L articolo 3 prevede che per l attuazione dei punti a) e b) ci si avvale dell Università Popolare di Trieste. Con lo stesso articolo si prevede anche la possibilità di organizzare corsi presso il Centro di catalogazione di Villa Manin, nonché l apertura di cantieri scuola sui luoghi di intervento di tutela. L articolo 4 autorizza la Regione ad organizzare periodi di stage formativo presso la propria Direzione degli Affari comunitari e dei Rapporti esterni per personale della Regione Istriana (Croazia), e delle Municipalità di Capodistria, Isola e Pirano (Slovenia). Con l articolo 5 la Regione assegna alle Università degli studi di Trieste e di Udine dei fondi per l istituzione di borse di studio da assegnare a studenti residenti in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia che intendono conseguire il diploma di laurea, rispettivamente, in Scienze e tecniche dell Interculturalità ed in Conservazione dei beni culturali. L articolo 6 istituisce un Comitato tecnico permanente di cui fanno parte anche un rappresentante degli organismi associativi aventi sede in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia ed uno della Comunità ale italiana. L articolo 7 disciplina le funzioni del Comitato tecnico permanente. Con l articolo 8 si prevede la presentazione alla Giunta regionale, da parte dell Assessore all Istruzione e alla Cultura, del programma annuale degli interventi. L articolo 9 costituisce la norma di raccordo fra il periodo di entrata in vigore della presente legge e quello a regime. Si confida nell approvazione da parte del Consiglio regionale.

4 Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in accordo con gli Organi istituzionali locali, allo scopo di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia promuove o realizza, direttamente o con il concorso di enti, istituti ed organismi pubblici o privati della regione Friuli - Venezia Giulia, dell Istria, del Quarnero e della Dalmazia, le iniziative di cui ai successivi articoli. Art. 2 (Iniziative in favore del patrimonio storico, artistico e culturale) 1. Le iniziative in favore del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia riguardano: a) l elaborazione di studi, indagini e ricerche; b) l organizzazione di seminari e convegni sui temi inerenti le finalità della presente legge, nonché su quelli riguardanti la pacifica convivenza fra le comunità etniche autoctone; c) gli interventi per la tutela, il recupero e la valorizzazione del predetto patrimonio. Art. 3 (Corsi di formazione e cantieri scuola e altre iniziative) 1. Le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell articolo 2, sono attuate nell ambito e secondo le modalità previste dalla legge regionale 21 luglio 1978, n Per le finalità di cui alla lettera c) del medesimo articolo, la Regione Friuli-Venezia Giulia può avvalersi del Centro di catalogazione e restauro di Villa Manin promuovendo l organizzazione di corsi di formazione e di cantieri scuola, nel quadro degli obiettivi individuati dalla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 4 (Partecipazione a stage formativi) 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di favorire l accesso ai programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera e transnazionale da realizzare nelle aree dell Istria e della Dalmazia in cui è storicamente presente la minoranza italiana, è autorizzata ad organizzare periodi di stage formativo presso la propria Direzione regionale degli Affari comunitari e Rapporti esterni.

5 2. Possono partecipare i funzionari della Regione Istriana (Croazia) e delle Municipalità di Capodistria, Isola e Pirano (Slovenia). Art. 5 (Borse di studio) 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia assegna all Università degli Studi di Trieste delle somme per l istituzione di borse di studio a favore di studenti residenti in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia che intendono conseguire il diploma di laurea in Scienze e tecniche dell interculturalità. 2. Ulteriori somme sono assegnate all Università degli Studi di Udine per l istituzione, con le stesse finalità, di borse di studio per il conseguimento del diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali. 3. Le modalità di erogazione delle borse di studio saranno stabilite con apposito regolamento delle Università. Art. 6 (Comitato tecnico permanente) 1. Per favorire l attuazione della presente legge e quale supporto tecnico - operativo della Giunta regionale è istituito il Comitato tecnico permanente. 2. Esso è composto: a) dall Assessore all Istruzione e alla Cultura che lo presiede o suo delegato; b) da due rappresentanti designati dagli organismi associativi, culturali, di studio e di ricerca aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che si caratterizzano per l approfondimento delle tematiche relative alla cultura italiana in Istria, in Quarnero e in Dalmazia e da un esperto designato dall Assessore all Istruzione e alla Cultura; c) da un rappresentante designato dagli organismi associativi aventi le medesime finalità di quelli di cui alla lettera b) con sede in Istria, in Quarnero e in Dalmazia; d) da un rappresentante designato dall Unione Italiana, quale organo rappresentativo della Minoranza italiana, esperto nelle materie di cui alla presente legge. 3. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) e d) vengono scelti dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore all Istruzione e alla Cultura tra le persone designate dagli organismi anzidetti.

6 4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. 5. I componenti di cui alla lettera b), c) e d) godono del trattamento previsto dall articolo 3 legge regionale.23 agosto 1982, n. 63. Art. 7 (Funzioni del Comitato tecnico permanente) 1. Il Comitato tecnico permanente ha i seguenti compiti: a) propone alla Giunta regionale il programma delle iniziative di cui all articolo 2 da realizzare nell anno seguente, entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate dagli organismi associativi, culturali, di studio e di ricerca della regione Friuli - Venezia Giulia, dell Istria, del Quarnero e della Dalmazia; b) collabora con la Giunta regionale alla realizzazione dei progetti avviati direttamente dalla Regione; c) esprime pareri su argomenti di competenza del Comitato. Art. 8 (Programma annuale degli interventi) 1. Il programma proposto dal Comitato tecnico di cui all articolo 7 è approvato, su proposta dell Assessore all Istruzione e alla Cultura, dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Art. 9 (Norma finale) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi previsti per l anno successivo, il Comitato tecnico permanente predispone un programma stralcio e lo presenta alla Giunta regionale entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge. Art. 10 (Norme finanziarie) 1. Per le finalità previste dall articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed in relazione al disposto di cui all articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 400

7 milioni per l anno 1999 a carico del capitolo 5280 ( ) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 1999 alla Rubrica n programma spese correnti - categoria sezione VI - con la denominazione Contributo all Università popolare di Trieste per studi, indagini, ricerche, seminari e convegni riguardanti il patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l anno Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 3, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l anno 1999 a carico del capitolo 5169 ( ) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 1999 alla Rubrica n programma spese correnti - categoria sezione VI - con la denominazione Spese per interventi di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l anno Per le finalità previste dall articolo 5, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l anno 1999 a carico del capitolo 5083 ( ) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 1999 alla Rubrica n programma spese correnti - categoria sezione VI - con la denominazione Assegnazione di somme alle Università degli studi di Trieste e di Udine per l istituzione di borse di studio in favore di studenti residenti in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia per il conseguimento del diploma di laurea in Scienze e tecniche dell interculturalità e in Conservazione dei beni culturali e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l anno Gli oneri derivanti dall applicazione dell articolo 6, comma 5, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno All onere complessivo di lire milioni per l anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 1999 (partita n. 41 dell elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

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