Il Mod. 730/2010 integrativo

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1 Il Mod. 730/2010 integrativo di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*) L ADEMPIMENTO Qualora il contribuente, oltre i termini ordinari di presentazione del Mod. 730/2010, riscontri nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o variazioni dei dati del sostituto d imposta che effettuera` il conguaglio, puo` presentare una dichiarazione integrativa entro il 25 ottobre Il modello 730 integrativo deve essere presentato esclusivamente ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se, in precedenza, l assistenza e` stata prestata dal sostituto d imposta. " Riferimenti Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2010 Agenzia delle Entrate, Circolare 27 marzo 2010, n. 16/E Con provvedimento 15 gennaio 2010 sono stati approvati i modelli 730, 730-1, per il sostituto d imposta, per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell anno 2010 da parte dei soggetti che si avvalgono dell assistenza fiscale. Si rimanda alla Tavola n. 1 per la verifica dei termini ordinari di presentazione, ormai trascorsi, del Mod. 730/2010. Errori nel modello 730 riscontrati entro i termini ordinari di presentazione Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione, affinché questi elabori un Mod. 730 rettificativo, ma solo entro i termini ordinari, ormai scaduti alla data attuale. Errori nel modello 730 riscontrati successivamente ai termini ordinari Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti (*) Dottori commercialisti in Bergamo Tavola n. 1 - Termini ordinari di presentazione del Mod. 730/2010 assistenza fiscale diretta ed indiretta Scadenza Contribuente Sostituto d imposta il 30 aprile 2010 il 31 maggio 2010 il 31 maggio 2010 Presenta al sostituto d imposta il Mod. 730 e la busta contenente il Mod per la scelta della destinazione dell otto e del cinque per mille dell Irpef Presenta al CAF o al professionista abilitato il Mod. 730 e il Mod per la scelta della destinazione dell otto e cinque per mille dell Irpef Riceve dal sostituto d imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod Rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente Controlla la regolarita` formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod CAF o Professionista abilitato Rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente il Mod da parte del contribuente PRATICA FISCALE e Professionale 21 n. 38 dell 11 OTTOBRE 2010

2 gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione del Mod. 730 sono diverse a seconda che detta integrazione comporti un maggior credito/minor debito o un minor credito/maggior debito. In particolare il Mod. 730 integrativo non può essere presentato in caso di minori importi a credito o di maggiori debiti (si veda la Tavola n. 2 per la verifica delle diverse casistiche). Il Mod. 730/2010 integrativo deve essere presentato entro il 25 ottobre 2010 esclusivamente ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto. Le modalità per la correzione del Mod. 730, in caso di errori od omissioni commessi nel modello già presentato e decorsi i termini ordinari, possono essere le seguenti: il Mod. 730/2010 integrativo; il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche; come meglio dettagliato di seguito. che comporta un maggiore credito, un minor debito o un imposta invariata Se l integrazione della dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito o un imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario può essere presentato un Mod. 730 integrativo oppure un Mod. UNICO 2010 persone fisiche. Mod. 730-integrativo In tal caso il Mod. 730 integrativo deve essere presentato entro il 25 ottobre utilizzando un nuovo Mod. 730 completo di tutte le sue parti ed indicando il codice 1 nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio (si veda la Tavola n. 3). UNICO 2010 Persone fisiche In alternativa alla presentazione del Mod. 730 integrativo il contribuente può presentare un Mod. UNI- CO 2010 Persone fisiche, utilizzando l eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche può essere pre- Tavola n. 2 - Motivazioni per presentazione del Mod. 730-integrativo Tavola n. 3 - Stralcio frontespizio Mod. 730-integrativo PRATICA FISCALE e Professionale 22 n. 38 dell 11 OTTOBRE 2010

3 sentato entro il 30 settembre 2010, correttiva nei termini (si veda la modalità di compilazione del frontespizio di UNICO 2010 PF nella Tavola n. 4) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all anno successivo, dichiarazione integrativa a favore (si veda la modalità di compilazione del frontespizio di UNICO 2010 PF nella Tavola n. 5). Nel caso in cui siano spirati i termini per predisporre una dichiarazione integrativa è possibile presentare apposita istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 (cfr. Parere n. 14 del 16 novembre 2009 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24/E del 14 febbraio 2007). con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d imposta Il Mod. 730 integrativo può essere presentato anche per fornire i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio nel caso in cui gli stessi non siano stati forniti o siano stati forniti in modo inesatto. In tal caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio (si rimanda alla Tavola n. 6). In tal caso il nuovo Mod. 730 deve contenere le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio. con riferimento sia ai dati del sostituto sia ad altri dati della dichiarazione Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il codice 3 nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio (si rimanda alla Tavola n. 7). Tavola n. 4 - Stralcio frontespizio UNICO 2010 in caso di dichiarazione correttiva Tavola n. 5 - Stralcio frontespizio UNICO 2010 in caso di dichiarazione integrativa a favore Tavola n. 6 - Stralcio frontespizio Mod integrativo PRATICA FISCALE e Professionale 23 n. 38 dell 11 OTTOBRE 2010

4 In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria (Circolare Agenzia delle Entrate 27 marzo 2010 n. 16/E, par. 1.4) e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l interesse dello 0,40% mensile a partire dal mese di agosto, per i pensionati a partire dal mese di settembre. che comporta un minor credito o un maggior debito Infine se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, rimanendo preclusa la presentazione del modello 730 integrativo. Come indicato in precedenza la correzione può essere effettuata: entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini): termini ormai scaduti; entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all anno successivo (dichiarazione integrativa): relativamente ai redditi 2009 entro il 30 settembre In questo caso se dall integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera (si veda la tavola n. 8) e delle sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso; entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l applicazione delle sanzioni da parte del- Tavola n. 7 - Stralcio frontespizio Mod. 730-integrativo Tavola n. 8 - Ravvedimento operoso PRATICA FISCALE e Professionale 24 n. 38 dell 11 OTTOBRE 2010

5 l Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il Modello di pagamento unificato (F24). In tutti i casi di presentazione di UNICO per la correzione del Mod. 730 entro il 30 settembre 2010 il contribuente deve indicare nel frontespizio la barratura della casella Correttiva nei termini posta nel rigo Tipo di dichiarazione (si rimanda alla Tavola n. 4); se oltre i termini ordinari, ed entro il 30 settembre 2011, dovrà indicare nel frontespizio la barratura della casella Dichiarazione integrativa posta nel rigo Tipo di dichiarazione. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso. Si riassumono nella Tavola n. 9 i diversi termini per l integrazione del Mod. 730 mediante presentazione del Mod. UNICO. Documentazione da fornire per il 730 integrativo Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF/professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria deve esibire la sola documentazione relativa all integrazione effettuata e necessaria per il controllo di conformità. Se l assistenza era stata prestata dal sostituto d imposta o da un altro CAF/professionista abilitato, il contribuente deve invece esibire tutta la documentazione. Compilazione del quadro F - Sezione VII La sezione VII del Quadro F (si veda la tavola n. 10) è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2009 integrativo e, che nella casella 730 integrativo presente nel frontespizio è stato indicato il codice 1. Nel rigo F9 è necessario indicare: nella colonna 1 l importo del credito IRPEF rimborsato dal sostituto d imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod /2010 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l importo del rigo 91, colonna 4, del 730-3/ Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colon- Tavola n. 9 - Termini per la presentazioni di UNICO oltre i termini CASISTICA Correzione di errori od omissioni che determinano un maggior debito o un minor credito (sempre che non siano iniziati accessi o verifiche) Correzione di errori od omissioni che comportano un maggior debito o un minor credito, salva l applicazione delle sanzioni da parta dell Amministrazione Finanziaria (art. 2, comma 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) Correzione di errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un reddito superiore a quello realmente conseguito, o un maggior debito d imposta o un minor credito (Art. 2, comma 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) TERMINE il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui e` stata presentata il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e` stata presentata la dichiarazione il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo Tavola n Sezione VII Quadro F Mod. 730/2010 PRATICA FISCALE e Professionale 25 n. 38 dell 11 OTTOBRE 2010

6 na l importo del rigo 111, colonna 4, del 730-3/ 2010; nella colonna 2 l importo del credito relativo all addizionale regionale all IRPEF rimborsato dal sostituto d imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod /2010 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l importo del rigo 92, colonna 4, del 730-3/2010. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l importo del rigo 112, colonna 4, del 730-3/2010; nella colonna 3 l importo del credito relativo all addizionale comunale all IRPEF rimborsato dal sostituto d imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod /2010 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l importo del rigo 93, colonna 4, del 730-3/2010. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l importo del rigo 113, colonna 4, del 730-3/2010. Nel rigo F10 è invece necessario indicare: nella colonna 1 l ammontare del credito IRPEF indicato nella colonna 3 del rigo 91 (ovvero nella colonna 3 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod /2010 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell ICI; nella colonna 2 l ammontare del credito per addizionale regionale indicato nella colonna 3 del rigo 92 (ovvero nella colonna 3 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod /2010 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell ICI; nella colonna 3 l ammontare del credito per addizionale comunale indicato nella colonna 3 del rigo 93 (ovvero nella colonna 113 del rigo 54 per il coniuge dichiarante) del Mod /2010 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell ICI. Adempimenti del CAF/professionista abilitato In seguito alla presentazione del Mod. 730 integrativo, il CAF o il professionista abilitato devono necessariamente porre in essere determinati adempimenti, meglio dettagliati nella Tavola n. 11. La normativa relativa all assistenza fiscale prestata dai CAF o al professionista abilitato prevede che venga rilasciato al datore di lavoro un prospetto riassuntivo (Mod ) con l indicazione del risultato contabile delle dichiarazioni effettuate per i dipendenti. Tale adempimento è necessario anche nel caso di Mod. 730 integrativo, per il quale deve esser predisposto il Mod integrativo. Il Mod integrativo è, infatti, utilizzato dai CAF o dai professionisti abilitati per comunicare al sostituto d imposta il risultato della dichiarazione dei redditi integrativa di uno o più dipendenti o pensionati con l indicazione distinta delle somme che devono essere rimborsate agli stessi nel primo periodo di paga utile. Tavola n Adempimenti del CAF/professionista abilitato Termine All atto della presentazione del 730 integrativo (entro 25 ottobre) il 10 novembre 2010 il 10 novembre 2010 il 10 novembre 2010 Adempimento Rilascia la ricevuta, modello per il CAF o per il professionista abilitato, attestante l avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione Elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello sul quale nell apposita casella integrativo deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all assistito unitamente alla copia della dichiarazione integrativa Trasmette all Amministrazione finanziaria per via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2010 e i relativi modelli integrativi che l Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d imposta che effettuano i conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre Trasmette all Amministrazione finanziaria per via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2010 ed entro la stessa data il modello integrativo direttamente al sostituto d imposta che non e` incluso negli elenchi forniti dall Agenzia delle Entrate PRATICA FISCALE e Professionale 26 n. 38 dell 11 OTTOBRE 2010

7 Intervenuta cessazione del rapporto di lavoro Qualora sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del Mod. 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il Mod. 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre Procedure avviate con la presentazione del Mod. 730 originario La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l obbligo del sostituto d imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730 originario. Il quadro I ICI I contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale possono, compilando il quadro I ICI del modello 730, richiedere di utilizzare l eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il Mod. F24, il versamento dell ICI dovuta per l anno In caso di presentazione di 730 integrativo è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel Mod. F24 per il versamento dell ICI. Qualora nel Mod. 730 originario non sia stato compilato il quadro ICI o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato. Conservazione della documentazione La documentazione inerente il Mod. 730/2010 deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2014 (art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) termine ultimo per l accertamento da parte dell Amministrazione finanziaria. SUL 730/2010 Pratica Fiscale R. Aiolfi e V. Artina, Il Mod. 730/2010 integrativo, n. 38/2010, pag. 21 R. Artina e V. Artina, Mod. 730/2010: chiarimenti per l assistenza fiscale, n. 16/2010, pag. 13 R. Artina e V. Artina, 730/2010: Quadro D - Altri redditi, n. 12/2010, pag. 18 E. Ribacchi, Modello 730/2010: quadro E - Oneri e spese, n. 11/2010, pag. 27 V. Artina e R. Rizzi, I redditi fondiari nel Mod. 730/ 2010, n. 10/2010, pag. 32 P. Mazza, Cud e 730 del dipendente, n. 8/2010, pag. 24 S. Cinieri, Le novità del modello 730/2010, n. 8/ 2010, pag. 19 P. Mazza, Cud 2010: termini e principali novità Corriere Tributario S. Lucchese, Aspetti problematici del 730, in CT n. 10/2010, pag. 789 PRATICA FISCALE e Professionale 27 n. 38 dell 11 OTTOBRE 2010

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