IL PROCESSO TRIBUTARIO
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1 IL PROCESSO TRIBUTARIO Dott. Saverio Marasco Dott.ssa Renata Carrieri Cosenza 10 maggio 2012
2 NORMATIVA La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n 546 e s.m.i. Disciplina l oggetto della giurisdizione tributaria Disciplina il processo tributario in tutti i suoi gradi
3 LE PARTI Ricorrente o attore Il contribuente che ricevendo un atto impugnabile vuole fare ricorso all amministrazione finanziaria diviene ricorrente. Per controversia di valore superiore a 2.582,28 euro il ricorrente necessita di un difensore abilitato. Resistente o convenuto L amministrazione finanziaria. Non necessita di un difensore abilitato solo nel ricorso per cassazione deve essere assistita dall avvocatura dello Stato
4 ASSISTENZA IN GIUDIZIO Il ricorrente per qualsiasi controversia può avvalersi di: Avvocati Dottori commercialisti ed Esperti contabili Consulenti del lavoro Gli ex impiegati dell amministrazione finanziaria con almeno 20 anni di servizio. n.b. tutti devono essere iscritti in albi professionali (difensore abilitato). Per le controversie di valore inferiore a Euro 2.582,28, i ricorsi possono essere proposti direttamente dal contribuente che quindi può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica.
5 IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
6 GLI ATTI IMPUGNABILI Gli atti nei cui confronti è possibile ricorrere sono: L avviso di accertamento del tributo. L avviso di liquidazione del tributo. L iscrizione ipotecaria ed i fermi amministrativi. Il provvedimento che irroga le sanzioni. Il ruolo e la cartella di pagamento. Il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie Il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti. Ogni altro atto di natura tributaria espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile.
7 IL RICORSO TRIBUTARIO Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla commissione tributaria provinciale contro un atto impugnabile L atto emesso dall amministrazione finanziaria deve contenere: Il termine entro cui fare ricorso. La commissione tributaria competente. Le modalità per la presentazione del ricorso.
8 I REQUISITI DEL RICORSO (1/2) I requisiti essenziali per la validità del ricorso FORMALI Deve essere redatto in carta legale. Deve essere redatto in un originale e tante copie per quante sono le parti. Deve contenere la procura che il ricorrente ha rilasciato al difensore. Deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal difensore abilitato (nel caso di assistenza tecnica obbligatoria) sia sull originale che sulla copia del ricorso. Deve avere nota di iscrizione a ruolo.
9 I REQUISITI DEL RICORSO (2/2) SOSTANZIALI Indicazione della commissione tributaria a cui è rivolto il ricorso. Indicazione dei dati del ricorrente e del legale rappresentante. Indicazione dei dati dell amministrazione finanziaria che ha emesso l atto. Il riferimento dell atto notificato contro cui si ricorre. Copia dell atto impugnato
10 PETITUM E MOTIVI PER CUI SI RICORRE Il petitum è il provvedimento che si chiede alla Commissione Tributaria di adottare e la sentenza sarà collegata proprio ad esso senza poterne fuoriuscire. I motivi per cui si chiede l annullamento totale o parziale dell atto possono essere: - per ragioni di fatto - per ragioni di diritto
11 LA NOTIFICA DEL RICORSO Il ricorso deve essere inviato all amministrazione finanziaria che ha emesso l atto per notificarlo.
12 TERMINE E MODALITA PRESENTAZIONE RICORSO Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell atto. Il ricorso deve essere proposto direttamente alla controparte (Agenzia delle Entrate, Ente Locale, Concessionario del Servizio di Riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità: - invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento; - consegna diretta all Ufficio che ha emesso l atto contro il quale si ricorre. Non è ammessa la consegna diretta al Concessionario.
13 PERIODO DI SOSPENSIONE Ai sensi della Legge , n. 742 il termine per impugnare l atto impositivo è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno e, pertanto, riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l inizio stesso è differito dalla fine di detto periodo.
14 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORRENTE TERMINE PERENTORIO Il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso deposita nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale o trasmette con raccomandata A/R: 1.Copia del ricorso 2.Copia della ricevuta di deposito 3.Copia dell atto impugnato 4.Documenti prodotti Il ricorrente al momento del deposito presso la Commissione Tributaria deve, altresì, attestare che la copia è conforme all originale spedito o consegnato.
15 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RESISTENTE TERMINE ORDINATORIO L amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla notifica del ricorso deve costituirsi in giudizio proponendo presso la segreteria della commissione tributaria anche delle controdeduzioni.
16 SOSPENSIONE DELL ATTO Nel caso in cui l accertamento potrebbe causare un danno grave e irreparabile, il contribuente può chiedere alla commissione tributaria provinciale competente la sospensione dell esecuzione dell atto stesso con un istanza motivata. La presentazione di tale istanza può essere proposta insieme al ricorso o con un atto notificato alle parti e depositato in segreteria. Nel caso in cui l istanza non venga accolta, il contribuente dovrà provvedere al pagamento degli avvisi notificati. Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l atto impugnato.
17 ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO Il Presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso su: Difetti di giurisdizione. Assenza di elementi essenziali. Impugnabilità dell atto. Solo dopo quest esame il giudizio è avviato e all interno della commissione viene nominato il relatore e alle parti è inviato il giorno in cui avverrà la trattazione della causa.
18 LA TRATTAZIONE E LA SENTENZA La trattazione generalmente avviene in camera di consiglio ma la parte ricorrente può richiedere la pubblica udienza così che il proprio difensore possa partecipare alla trattazione. La sentenza viene presa dai giudici in Camera di Consiglio.
19 CONTENUTO DELLA SENTENZA Indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei difensori. Breve esposizione del processo. Richieste delle parti. Breve esposizione dei motivi di fatto e di diritto. Il dispositivo. Data della deliberazione.
20 PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA La sentenza viene resa pubblica entro 30 giorni dalla data della deliberazione mediante il deposito nella segreteria della Commissione tributaria Alle parti viene inviato SOLO il dispositivo cioè l esito del ricorso.
21 CONDANNA DELLE SPESE Con la sentenza che definisce il giudizio la Commissione Tributaria Provinciale potrà anche condannare la parte soccombente al pagamento delle spese (o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto o in parte).
22 ESECUZIONE DELLE SENTENZE Le sentenze della C.t. sono provvisoriamente esecutive secondo le seguenti regole: Dopo la sentenza della Commissione provinciale che respinge il ricorso, il ricorrente deve versare i 2/3 del tributo e delle sanzioni irrogate. In caso di sentenza della Commissione provinciale che accoglie parzialmente il ricorso, il ricorrente deve versare l intero ammontare ivi stabilito. Se invece il ricorso viene accolto, integralmente o parzialmente, gli importi iscritti in ruoli già pagati in eccedenza rispetto a quanto ha stabilito la sentenza, devono essere rimborsati dal Concessionario, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, senza la necessità di apposita istanza di rimborso.
23 I MEZZI DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
24 assenza di domande di L APPELLO L appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale invece deve essere proposto presso la Commissione Tributaria Regionale. Il termine per impugnare la sentenza è: 60 giorni se la sentenza è stata notificata dalla parte vittoriosa alla parte soccombente (termine breve). 6 mesi e 46 giorni in caso di mancata notifica della sentenza, che decorre dal deposito della medesima in segreteria (termine lungo). 1. Dispone una vendita con incanto alle stesse condizioni; 2. Dispone una nuova doppia vendita a
25 LA REVOCAZIONE Le sentenze delle commissioni tributarie non più impugnabili in quanto è scaduto il termine per presentare l appello possono essere revocate se: Vi è stato dolo di una delle parti o del Giudice. Il giudizio si è basato su prove dichiarate false dopo la sentenza. Sono stati trovati documenti decisivi per una parte che precedentemente non aveva potuto produrre.
26 CONCILIAZIONE DELLA CONTROVERSIA In pendenza di giudizio, sino alla discussione della prima udienza di trattazione, ciascuna delle parti può proporre all altra la conciliazione totale o parziale della controversia. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto all ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima.
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