COPIA ORDINANZA SINDACALE n. 35 DEL
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- Evelina Cavalli
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1 COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI Provincia di Bari COPIA ORDINANZA SINDACALE n. 35 DEL OGGETTO: DPGR Puglia n.242 del 2 maggio Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016. IL SINDACO RICHIAMATI: - il Decreto n. 242 del 2 maggio 2017, pubblicato sul BURP n. 54 dell 11 maggio 2017, con cui il Presidente della Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno 15 settembre 2017, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre; - l art. 7 del citato Decreto, il quale testualmente stabilisce: i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ; VISTA la nota Presidenza della Regione Puglia Sezione Protezione Civile, acquisita al protocollo dell Ente in data odierna n. 83.., con la quale si invitano i Sindaci, in qualità di Autorità di protezione civile, ad emanare apposita ordinanza, nonché adottare iniziative opportune affinchè il predetto Decreto abbia la massima divulgazione e applicazione sul territorio avvalendosi anche della collaborazione della Polizia municipale; CONSIDERATO che, con l'approssimarsi della stagione estiva, si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere, oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale; Pagina 1 di 7
2 RITENUTO poter intervenire con misure volte a sensibilizzare i cittadini al fine di prevenire il fenomeno degli incendi boschivi per evitare l insorgenza dei fenomeni in menzione; VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi del n.535 ed in special modo l art.2 che definisce come incendio boschivo un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati e incolti e pascoli limitrofi a dette aree ; VISTA la Legge Regionale del n.15 la quale, nel vietare l accensione e bruciatura di stoppie determina, all art.11, le sanzioni amministrative cui sono soggetti coloro che violano i divieti e le prescrizioni della legge stessa; VISTI: - l art. 50 del D.lgs. n. 267/2000; - il RD n. 773/1931 e succ. mod.; - la L. n. 225 del 24/02/1992; - la L. n. 353 del 21/11/2000; - la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali; - la L.R. n. 7 del 10/03/2014; - la L.R.,n. 38 del 12/12/2016; RENDE NOTO Il contenuto del Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 242 del 2 maggio 2017composto dai seguenti articoli: Art. 1) Finalità e obiettivi Nel periodo dal 15 giugno al15 settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la posslbllltà, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo com preseeventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento. Art. 2) Divieti su aree a rischio di incendio boschivo A integrazione delle norme contenute nel R.D. n del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Pre scrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione
3 che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive. Art. 3) Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre Art. 4) Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legga regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'a.i.b. 2017, i nominativi dei re ferenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale. I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lot ta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P.). Art. 5) Sanzioni Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro ,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dali' art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016. Art. 6) Vigilanza Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli ' altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge. Art. 7) Osservanza delle norme Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile
4 sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Art. 8) Pubblicazione Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n.13/94. Art. 9) Entrata in vigore Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P.ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Art. 10) Disposizioni finanziarie Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.
5 COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI Provincia di Bari del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 ORDINA 1. ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolti o a riposo di attivare, entro il 15 giugno 2017, le necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile; 2. a tutti i cittadini, soggetti, Enti, Società, Consorzi ecc. del territorio Comunale di rispettare quanto previsto e stabilito nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del , pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del ; INFORMA Che per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 1. della presente ordinanza, salva ed impregiudicata l azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di ,91 ad un massimo di ,14 così come previsto dall art.10, commi 6-7-8, della L.R. n.38 del 12/12/2016. Le infrazioni alle altre disposizioni della presente ordinanza sono punite a norma di quanto previsto nel succitato D.P.G.R. n.242/2017. INVITA Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri: 1515 COMANDO CORPO FORESTALE 115 VIGILI del FUOCO COMANDO di POLIZIA LOCALE Ai sensi dell articolo 3 comma 4 della legge n. 241 si comunica che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg dalla pubblicazione/notifica dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - sezione di Bari, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni. L inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti. DISPONE Che alla presente ordinanza, oltre che essere inserita all albo pretorio, sia data ampia diffusione attraverso il sito web del Comune e mediante manifesti. Copia della presente sia trasmessa a: Alla PREFETTURA di Bari RACC. A.R. C.so Vittorio Emanuele, BARI Pagina 5 di 7
6 Al COMANDANTE POLIZIA LOCALE - SEDE NOTIFICA Al COMANDANTE STAZIONE CARABINIERI Largo A. Moro SAMMICHELE DI BARI La notifica nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano legale conoscenza: AL DIRIGENTE MEDICO Dip. Prevenzione SISP ASL/BARI AL COMANDO REGIONE CARABINIERI PUGLIA- Sez. di Gioia del Colle AL COMANDO del CORPO FORESTALE DELLO STATO - Distaccamento di Acquaviva delle Fonti ORGANIZZAZ IONI PROFESSIONALI di CATEGORIA ANAS COMPARTIMENTO DI BARI - Viale Luigi Einaudi, 15 BARI CITTA METROPOLITANA di BARI SERVIZIO VIABILITA SUD - Via Castromediano, BARI FERROVIE del SUD-EST - Via Amendola, 106/D BARI. Sammichele di Bari, lì IL SINDACO F.to Dott. FILIPPO BOSCIA
7 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su relazione dell incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio on-line del Comune ( per 15 giorni consecutivi dal al Num. Reg. 354 Sammichele di Bari, F.to L Incaricato E COPIA CONFORME ALL ORIGINALE Sammichele di Bari, lì IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marianna Aloisio * * Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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