L ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 37/08

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1 L ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 37/08 E da tempo diffusa l esigenza, manifestata dalle imprese operanti nel settore, che si proceda ad un aggiornamento delle posizioni delle stesse, e quindi delle visure e dei certificati rilasciati dal Registro imprese, per quanto riguarda i riferimenti normativi delle abilitazioni previste in tema di installazione di impianti. La questione è originata dall assenza di una norma transitoria nel d.m 37/08 che disciplini il transito dalla vecchia alla nuova normativa per le imprese già abilitate in costanza della legge 46/90. Esamineremo brevemente le recenti novità non senza prima aver evidenziato alcune differenze tra la normativa previgente e quella attualmente in vigore che rendono, diciamo così, più delicato l aggiornamento in questione. DIFFERENZE TRA LA VECCHIA E LA NUOVA NORMATIVA 1. Impianti civili (legge 46/90) e impianti civili ed industriali (decreto ministeriale 37/08). Per l art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 37/08 la nuova normativa si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d uso, collocati all interno degli stessi o delle relative pertinenze. La legge 46/90, invece, all art. 1 comma 1 recitava che sono soggetti all applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile escludendo quindi gli edifici industriali. Questa regola, a seguito di interventi normativi successivi e di interpretazioni aggiuntive alla 46/90, non si è più applicata alla sola lettera a) che si è considerata estesa anche agli edifici industriali. 2. Differenze tra le lettere previste dalle due normative. Le abilitazioni individuate dalle lettere a) e b) della legge 46/90 sono state modificate, non solo nella dizione, ma soprattutto nel contenuto dalla nuova disciplina regolamentare. Per individuare l esatta portata dell abilitazione presente in visura occorre pertanto fare riferimento, non solo alla lettera, ma anche alla data di riconoscimento e alla legge di riferimento indicata nella posizione dell impresa o del responsabile tecnico. Precisamente: l abilitazione per la lettera a), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell energia elettrica a partire dal punto di consegna dell energia fornita dall ente distributore - l abilitazione per la lettera a), riconosciuta dal 27 marzo 2008, è più ampia e si riferisce agli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere.

2 L abilitazione per la lettera b), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche l abilitazione per la lettera b), riconosciuta dal 27 marzo 2008, è più ristretta e di riferisce agli impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere. L abilitazione per la lettera c), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie l abilitazione per la lettera c), riconosciuta dal 27 marzo 2008, è più ampia comprendendo gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura e specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aereazione dei locali. 3. Novità dell esclusività del responsabile tecnico. In base all art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 37/08 il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Questa è una differenza fondamentale tra la vecchia e la nuova normativa: la regola è diretta ad evitare quei casi che erano frequenti nel precedente regime normativo nei quali una stessa persona ricopriva il ruolo di responsabile tecnico per molteplici imprese. Tale fenomeno contrastava il principio in base al quale gli impianti devono essere realizzati in conformità alla normativa vigente; principio che ha, in definitiva, come obiettivo principale quello della sicurezza degli impianti stessi. LA QUESTIONE DELLA INCOMPATIBILITA DEL RESPONSABILE TECNICO RISPETTO AD ALTRA ATTIVITA CONTINUATIVA Per quanto riguarda la figura del responsabile tecnico l art. 3 comma 1 del d.m 37/08 afferma che le imprese sono abilitate all esercizio dell attività di installazione di impianti se l imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale cioè il responsabile tecnico esterno o cosiddetto puro è in possesso dei requisiti professionali di cui all art. 4. Abbiamo detto già che l art. 3 comma 2 del d.m. 37/08 prevede una sorta di clausola di chiusura in base alla quale una persona sembrerebbe poter svolgere la funzione di responsabile tecnico per una sola impresa sia che esso ricopra il ruolo di imprenditore individuale o socio o legale rappresentante o responsabile tecnico puro

3 ( IL RESPONSABILE TECNICO DI CUI AL COMMA 1 SVOLGE TALE FUNZIONE PER UNA SOLA IMPRESA E LA QUALIFICA E INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA ATTIVITA CONTINUATIVA ). Alla luce di un interpretazione evolutiva ed indirizzata a favorire la libertà d impresa e della concorrenza occorre, però, procedere ad una lettura meno rigida della norma dell art. 3 del d.m 37/08 che interpreti il primo ed il secondo comma nel senso di rendere applicabile tale divieto al solo responsabile tecnico puro e non anche al legale rappresentante ed all imprenditore richiamati nel primo ma non nel secondo comma dell articolo stesso. In pratica, sempre secondo un interpretazione recepita anche dal Registro Imprese di Verona, è fatto divieto al solo responsabile tecnico puro di abilitare più di un impresa all esercizio dell attività di installazione di impianti; nell ipotesi che un soggetto sia, ad esempio, amministratore unico di una srl in possesso dei requisiti abilitanti l impresa e contemporaneamente responsabile tecnico puro abilitante altra impresa (ad esempio un impresa individuale) il divieto normativo non opera secondo questa visione meno severa della norma. Ricordiamo come il principio per cui la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa voglia esprimere la necessità che la qualifica stessa non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno l attività di responsabile tecnico, tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico dello stesso in seno ad una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori siano effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti; questa garanzia non può essere assicurata da chi svolga tale ruolo in varie imprese. Quindi non è essenziale che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l unica discriminante, stabilita dalla norma, è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell attività d impresa. Questa lettura della norma si ribalta anche nella nuova struttura dei nostri output (visure e certificati) nel senso che la qualifica di responsabile tecnico compare per i soli responsabili tecnici puri ; per gli imprenditori individuali, per i soci di società di persone e gli amministratori di società di capitali abilitati in visura saranno indicate esclusivamente le abilitazioni conferite (cioè le lettere corrispondenti) e non più anche la qualifica di responsabile tecnico come accadeva in passato.

4 LA QUESTIONE DEL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE TRA IL RESPONSABILE TECNICO E L IMPRESA ABILITATA Sulla questione del rapporto di immedesimazione tra il responsabile tecnico puro e l impresa sono doverose alcune precisazioni. Sappiamo che tale rapporto può essere soddisfatto da un contratto di associazione in partecipazione o da un contratto di assunzione (a tempo indeterminato o a tempo determinato); il rapporto di lavoro dipendente, poi, può configurarsi come part-time posto che la struttura di tale forma contrattuale possa garantire pienamente lo svolgimento di un controllo costante sui servizi offerti dall impresa medesima da parte del responsabile tecnico cioè non impedisca, di fatto, allo stesso il pieno e totale coinvolgimento nell attività impiantistica complessivamente svolta dall impresa. Ovviamente in un caso prospettato in una richiesta di parere al Ministero dello Sviluppo Economico la tipologia di part-time prospettato (1 ora al giorno e totali 20 ore mensili) non soddisfaceva tali requisiti. Operativamente, viste le svariate forme che può assumere un rapporto di lavoro dipendente part time (part time orizzontale, part time verticale), una regola generale tassativa non può essere dettata e il nostro Registro Imprese valuta caso per caso le situazioni concrete. Risulta anche esclusa la possibilità di affidare il ruolo di responsabile tecnico ad un libero professionista (ad esempio un ingegnere) in qualità di consulente esterno poiché il comma 1 dell art. 3 del d.m 37/08 prevede il possesso del requisito abilitante in capo all impresa presupponendo, quindi, l esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l impresa e il suo responsabile tecnico ed escludendo, di conseguenza, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all impresa. Per le imprese artigiane, come sappiamo, la figura del responsabile tecnico puro non è prevista in quanto deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o un socio lavorante accomandatario di s.a.s. o, per le s.r.l, un socio partecipante che sia amministratore.

5 DIFFERENZE NEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI RICHIESTI PER ABILITARE L IMPRESA. La nuova normativa prevede, inoltre, una novità in tema di requisiti tecnico professionali al secondo comma dell art.4. L articolo in questione, ricordo, elenca i vari requisiti tecnico professionali abilitanti (laurea in materia tecnica ecc.); per il disposto della seconda parte del comma secondo si considerano in possesso dei requisiti tecnico professionali il titolare dell impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a 6 anni. L interpretazione del Registro Imprese di Verona, tra l altro non accolta da tutte le Camere di commercio del Triveneto, legge la norma nel senso che il periodo dei 6 anni indicato nella norma riguardi il titolare, i soci o i collaboratori familiari che vogliano svolgere il ruolo di responsabile tecnico in un altra impresa mentre nel caso tale ruolo sia ricoperto nella stessa impresa nella quale hanno svolto la loro attività, cioè nella loro impresa, vada considerato il periodo più breve di 3 anni indicato nella prima parte del secondo comma in questione. La lettura estensiva della norma da parte del nostro Registro Imprese procede anche nel senso di considerare valido, al fine di maturare i requisiti tecnico professionali abilitanti, il periodo di 6 anni maturato presso un impresa abilitata ricoprendo qualsiasi tipologia di mansione. PARERE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLA CCIAA DI POTENZA DEL 03/10/2011. La richiesta di parere al Ministero da parte della Camera di commercio di Potenza riguardava la questione concernente l aggiornamento delle posizioni risultanti al Registro Imprese, relative alle imprese di installazione di impianti disciplinate dalla legge 46/90 che ne avevano fatto espressamente richiesta, in assenza di una norma transitoria che disciplinasse il passaggio dal regime previgente al nuovo regime stabilito dal decreto ministeriale 37/08. La tesi del Ministero poggia sull osservazione che, poiché nel decreto in esame non sono state previste delle norme che disciplinino il transito dalla vecchia alla nuova normativa, rimane in capo alla singola impresa l obbligo o meglio l onere di procedere all aggiornamento dei dati risultanti nel REA o nel Registro delle imprese.

6 Questo transito doveva essere effettuato tenendo anche in considerazione le modifiche intervenute con la nuova normativa ed escludendo qualsivoglia passaggio automatico di lettera dalla legge 46/90 al decreto ministeriale 37/08. Il Ministero, quindi, escludendo che esista in capo alle singole Camere di Commercio l obbligo di procedere ad un aggiornamento d ufficio delle posizioni (avendo molte imprese fatto richiesta in tal senso) indica come opportuno prendere nella dovuta considerazione le istanze presentate formalmente dalle imprese (e contattando anche quelle che non ne abbiano fatto richiesta) che risultano ancora iscritte ai sensi della legge 46/90. Tale procedura doveva essere attivata a seguito della presentazione da parte delle singole imprese di una SCIA (entro un congruo termine stabilito dalla singola Camera di Commercio) indicando il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal decreto ministeriale 37/08. A seguito della presentazione della domanda in oggetto la singola Camera, sempre secondo il parere ministeriale, doveva farsi carico di valutare caso per caso la posizione di ciascuna impresa al fine di attribuire le singole lettere per le quali risultasse essere in possesso delle relative abilitazioni, eventualmente procedendo ad emanare un provvedimento di inibizione dell attività nel caso in cui la singola impresa non si attivasse in tal senso (ovvero non presentasse la SCIA) o si riscontrasse non in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti (tipico il caso di una società di persone, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, in cui il socio in possesso dei requisiti tecnico professionali fosse uscito dalla compagine sociale e non si fosse provveduto a nominare un nuovo responsabile tecnico). Si affermava, in conclusione, che in mancanza dell aggiornamento in oggetto ciascuna impresa risulterebbe irregolarmente iscritta al Registro Imprese ai sensi della legge 46/90 (essendo tale norma decaduta nel 2008) con conseguente danno all attività imprenditoriale (ad esempio, l impossibilità di partecipare a gare pubbliche essendo queste aperte alle sole imprese abilitate ai sensi del decreto ministeriale 37/08).

7 CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 19/03/2012 La circolare prende spunto dall osservazione della grande quantità di quesiti presentati al Ministero, sia da parte delle singole Camere di Commercio sia da parte di singoli imprenditori, in merito alla possibilità di vedere certificata la posizione delle imprese iscritte in costanza della legge 46/90 con le abilitazioni all installazione degli impianti ai sensi del nuovo decreto. EDIFICI CIVILI ED EDIFICI INDUSTRIALI Si prende in considerazione, quindi, una norma del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (l articolo 34) che affronta una prima questione prevedendo che L abilitazione delle imprese di cui all art. 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d uso. Questa norma va interpretata, se non si vuole considerarla una mera ripetizione dell art. 1 comma 1 del d.m. 37, in modo tale che l intenzione del legislatore voglia superare le perplessità nascenti dal diverso ambito di applicazione delle normative in questione ed equiparando, quindi, le imprese già abilitate ad operare sulla base della norma previgente con riferimento agli impianti degli edifici di civile abitazione a quelle abilitate in base alla nuova norma per tutte le tipologie di edifici (sia civili che industriali). ASSENZA DI SOLUZIONE DI CONTINUITA TRA LE DUE DISCIPLINE L intero quadro normativo va, poi, reinterpretato alla luce del disposto del comma 2 dell articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 secondo il quale le disposizioni che prevedono divieti, oneri o condizioni all accesso ed all esercizio delle attività economiche devono essere interpretate ed applicate in modo tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle finalità di interesse pubblico generale alla luce dei principi costituzionali in base ai quali l iniziativa economica è libera. (Articolo 41 della Costituzione Italiana: L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. ) Anche alla luce della norma del d.l. n. 1/2012 e della disposizione costituzionale appena citata si impone una interpretazione delle norme in materia di impiantistica che riduca gli oneri per le imprese solo a quelli indispensabili ad evitare lesioni dell interesse pubblico generale alla cui protezione sono finalizzate e, quindi, impedisca l imposizione alle imprese di ulteriori oneri quali la presentazione di una scia con apposita istanza telematica (e conseguente pagamento dei diritti di segreteria).

8 In altre parole, l assenza di disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di passaggio dalla abilitazione ex legge 46/90 all abilitazione ex dm 37/08 non può essere interpretata in senso restrittivo come ostacolo e impedimento alla prosecuzione di attività già legittimamente svolte e come mancanza di automatica continuità fra le due abilitazioni, almeno in tutti i casi in cui coincida la tipologia di impianti cui tale abilitazione è riferita e senza peraltro più distinzione fra abilitazione relativa ad edifici di civile abitazione ed abilitazione riferita ad altri edifici. ORDINE DEL GIORNO LAVORI DI CONVERSIONE DEL D.L. N.5/2012 Questa interpretazione risulta rafforzata dall ordine del giorno, accettato dal Governo, durante i lavori parlamentari dedicati alla conversione in legge del decreto legge n.5 del 2012 che abbiamo citato prima; in quella sede, infatti, proprio al fine di prevedere il pieno riconoscimento d ufficio dell abilitazione alle imprese installatrici d impianti già operanti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, senza pretendere adempimenti procedurali ingiustificati per l accertamento dei requisiti nei singoli casi concreti e senza imporre oneri economici specifici per integrare e perfezionare il regime di iscrizione camerale è stato richiesto al Governo l impegno a consentire il riconoscimento d ufficio della abilitazione alle imprese installatrici regolarmente iscritte al Registro delle imprese e all Albo delle imprese artigiane, che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 37 del 2008 già operavano su impianti in edifici anche se precedentemente esclusi dalla legge 5 marzo 1990 n. 46. ADEGUAMENTO DELLA POSIZIONE MINISTERIALE Ne consegue che la problematica in oggetto deve essere rivalutata alla luce delle due recenti innovazioni normative sopra richiamate, nonché dell indirizzo interpretativo desumibile dall impegno accolto dal Governo appena citato. Anche la posizione del Ministero, infatti, deve essere conseguentemente riconsiderata ferma restando l indicazione di procedere prima possibile all aggiornamento delle relative posizioni nei registri camerali. In conclusione, pur rispettando l autonomia decisionale delle singole Camere di commercio, il Ministero suggerisce di continuare a ritenere necessaria la presentazione di apposita Scia solo per i casi residuali nei quali non possa essere individuata continuità con una corrispondente abilitazione ai sensi di una o più lettere dell art. 1, comma 2, del d.m 37/08 o di singole voci di tali lettere e di procedere in generale d ufficio all aggiornamento delle posizioni secondo i criteri esplicitati nella direttiva stessa.

9 CRITERI IN BASE AI QUALI PROCEDERE ALL AGGIORNAMENTO D UFFICIO SECONDO LA CIRCOLARE MINISTERIALE. l impresa abilitata nel vigore della legge 46/90 per la sola lettera a) vedrà convertita d ufficio la propria posizione nella corrispondente lettera a) del d.m. 37/08, limitata tuttavia all attività relativa ai soli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica ; l impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 oltre che per la lettera a) anche per la lettera b) non limitata, o per la lettera b) limitata agli impianti di protezione da scariche atmosferiche, vedrà riconosciuta la lettera a) del d.m. 37/08 con la sola eccezione degli impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere nonché, se ne ricorrono le condizioni, le altre voci della lettera b); l impresa abilitata per la sola intera lettera b) della legge 46/90 vedrà riconosciuta la lettera b) e la voce impianti di protezione contro le scariche atmosferiche della lettera a) del d.m. 37/08; l impresa abilitata nel vigore della legge 46/90 per una o più lettere d), e), f) o g) vedrà riconosciuta l abilitazione per ciascuna delle corrispondenti lettere dell articolo 1 del d.m. n. 37/08; l impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 per la lettera c) vedrà riconosciuta la stessa lettera c) dell art.1 del d.m. n. 37/08, con la sola eccezione delle attività inerenti gli impianti di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione del locali, dizione non ricompresa nella vecchia formulazione della lettera c). LA DIRETTIVA N. 03/2012 DEL DEL REGISTRO IMPRESE DI VERONA. Sulla base del parere del reso dal Ministero dello Sviluppo Economico su richiesta della Camera di commercio di Potenza circa l opportunità di procedere ad un aggiornamento ai sensi del d.m. 37/08 delle posizioni relative alle imprese di installazione classificate ex l. 46/90 che ne abbiano fatto richiesta e vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale vengono forniti chiarimenti circa la conversione d ufficio dell iscrizione delle imprese già iscritte ai sensi della normativa antecedente, il Registro Imprese della Camera di commercio di Verona ha disposto in merito alla questione che stiamo trattando con la direttiva del Conservatore n.03/2012 del 24/04/2012.

10 A parte le posizioni nelle quali esistano elementi di irregolarità, come ad esempio la mancanza di un responsabile tecnico abilitante l impresa o la presenza della stessa persona quale responsabile tecnico puro in più posizioni, si procederà normalmente d ufficio, senza alcun nuovo accertamento dei requisiti professionali, al pieno riconoscimento dell abilitazione professionale preesistente e alla conversione della posizione nella lettera corrispondente sulla base della tabella di comparazione contenuta nella direttiva (il documento si può scaricare dal nostro sito nella parte riservata al registro imprese, sotto la voce denunce di inizio attività. Segnalo, tra l altro, la presenza della guida alle imprese di impiantistica riveduta al dicembre 2011). I criteri in base ai quali si procederà all aggiornamento delle posizioni delle imprese installatrici sono improntati agli orientamenti delineati dal Ministero nella sua circolare ma sono meno restrittivi e limitativi per quanto riguarda la conversione delle lettere collegate alle abilitazioni. Sinteticamente alle imprese che in visura hanno, secondo la legge 46 del 1990, la lettera: a)...verrà attribuita la lettera a) nuova con la limitazione ai soli impianti elettrici; b) verrà attribuita la lettera a) nuova limitata agli impianti di protezione dalle scariche elettriche e automazione cancelli e la lettera b) nuova completa; b) limitata alla sola automazione cancelli verrà attribuita la lettera a) nuova limitata alla sola automazione cancelli (infatti nel vigore della legge 46/90 la parte della automazione cancelli veniva ricompresa negli impianti elettronici); b) limitata ai soli impianti di allarme verrà attribuita la lettera b) nuova limitata ai soli impianti di allarme; c) verrà attribuita la lettera c) nuova completa; d) verrà attribuita la lettera d) nuova completa; e) verrà attribuita la lettera e) nuova completa; f) verrà attribuita la lettera f) nuova completa; g) verrà attribuita la lettera g) nuova completa; Se le lettere c), d), e), f) e g) saranno presenti in visura con delle limitazioni queste si riverseranno nelle lettere aggiornate in base alla nuova normativa. Si fa presente che chi possiede più lettere manterrà le medesime abilitazioni compatibilmente con le nuove lettere del dm 37/08 (ad esempio chi possiede le lettere a) - b) ex l. 46/90 sarà abilitato a tutte le voci della lettera a) - b) del dm 37/08) con una interpretazione delle norme, come dicevamo, più estensiva e favorevole alle imprese rispetto alla circolare ministeriale.

11 Il solo presupposto in base al quale si procederà d ufficio, perciò, sarà la sola sussistenza dello stato di iscrizione dell impresa interessata al Registro delle Imprese e/o all Albo provinciale delle imprese artigiane con continuità dalla data del 27 marzo 2008, nonché, almeno dalla medesima data, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della legge n. 46/90 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all imprenditore o al legale rappresentante ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell impresa in veste di responsabile tecnico. L operazione di conversione potrà essere richiesta direttamente dall impresa interessata con apposita comunicazione via all indirizzo registroimprese@vr.camcom.it o fax al numero 045/ da inviare all ufficio Registro Imprese per gestire le urgenze di aggiornamento della posizione (ad esempio imminente partecipazione ad una gara pubblica); questo fino al momento in cui non sarà approntata da Infocamere (la società consortile che ha realizzato e gestisce il collegamento telematico tra le Camere di commercio) una procedura di conversione automatica la quale procederà automaticamente all operazione di aggiornamento delle posizioni interessate ma, al momento, non si sa ancora in base a quali criteri e con quale tempistica.

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