AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI"

Transcript

1 PER I CONTRIBUTI PER LE PENSIONI Circolare n. 173 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art. 2 della legge 28 marzo 1991, n Benefici pensionistici ai lavoratori privi della vista. PER I CONTRIBUTI PER LE PENSIONI Roma, 26 giugno 1991 Circolare n. 173 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Art. 2 della legge 28 marzo 1991, n Benefici pensionistici ai lavoratori privi della vista. L'art. 9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985, n. 113, ha riconosciuto in favore dei centralinisti non vedenti, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva. (V. Circolare n. 849 R.C.V., n A.G.O. n. 5204/O. del 26 maggio 1987). L'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del giorno 11 aprile 1991 ed entrata in vigore il 26 aprile ha ampliato il campo di operativita' della norma sopracitata disponendo testualmente: "Le attivita' lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti: conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 anche agli effetti dell'anzianita' Ai fini dell'applicazione della norma citata nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. si forniscono le seguenti istruzioni.

2 generale obbligatoria I.V.S. si forniscono le seguenti istruzioni. 1) DESTINATARI DELLA NORMA. Dal coordinamento dell'art. 2 della legge n. 120/1991 con l'art. 1 della stessa legge - che per definire la condizione di privo della vista richiama il primo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n discende che il beneficio riconosciuto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985 ai centralinisti non vedenti viene esteso a tutti i lavoratori privi della vista intendendo per tali "coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione". 2) NATURA ED ENTITA' DEL BENEFICIO Per quanto concerne i contenuti del beneficio riconosciuto ai lavoratori in questione, l'art. 2 della legge n. 120/1991, interpretando autenticamente l'art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985, stabilisce che il beneficio dalla stessa previsto in favore dei centralinisti non vedenti viene esteso agli altri lavoratori privi della vista "anche agli effetti dell'anzianita' Cio' significa che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio deve essere considerato utile sia ai fini della determinazione dell'anzianita' contributiva sia ai fini dell'anzianita' assicurativa. Si precisa che il beneficio va concesso, proporzionalmente, anche per periodi di attivita' inferiori all'anno aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro svolto. Resta fermo, peraltro, che il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianita' priva di collocazione temporale che assume rilevanza solo in funzione della liquidazione del trattamento pensionistico. 3) PERIODI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO. La maggiorazione di anzianita' riconoscibile ai destinatari della norma va rapportata solo ai periodi di attivita', con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attivita' lavorativa. A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di lavoro svolto in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto (cecita' assoluta ovvero residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) anche se anteriori all'entrata in vigore della legge n. 120/91 ( ) che siano valutabili ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza successiva a tale data. 4) MOMENTO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITA' La maggiorazione di anzianita' va attribuita all'atto della liquidazione della pensione. Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione disposizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79, n. 322/58, e similari), deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola. Della maggiorazione spettante sara' tenuto conto direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione, in relazione ai vari periodi di servizio totalizzati dall'interessato nei diversi trattamenti previdenziali. Deve invece tenersi conto della maggiorazione di anzianita' in discorso in sede di determinazione della riserva matematica,

3 Deve invece tenersi conto della maggiorazione di anzianita' in discorso in sede di determinazione della riserva matematica, secondo i criteri dell'art. 13 della legge 1338/62, nelle varie ipotesi in cui e' previsto il ricorso a tali modalita' di calcolo. 5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. L'attribuzione del beneficio in argomento e' subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione. Al riguardo si precisa preliminarmente che i privi della vista possono appartenere alle seguenti categorie: ciechi civili, ciechi di guerra, invalidi per servizio ciechi e invalidi del lavoro ciechi. Cio' posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge (cfr. precedente p. 3), potra' risultare dalla documentazione appresso specificata. Ciechi civili: verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidita' civile. Ciechi di guerra: Mod.69 rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione Generale per le pensioni di guerra. Ciechi invalidi per servizio: Mod.69 ter rilasciato dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento della cecita'. Ciechi invalidi del lavoro: corrispondente documento di riconoscimento rilasciato dall'inail. 6) LIQUIDAZIONE E RICOSTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. La maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva e' utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidita', pensioni dirette e indirette(1), autonome e supplementari, supplementi di pensione) aventi decorrenza successiva al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della L. n. 120/1991(2). Al riguardo l'art. 2 della legge in esame stabilisce espressamente che il beneficio e' utile "anche agli effetti dell'anzianita' Ne consegue che la data di inizio dell'assicurazione dei lavoratori destinatari della norma deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva riconoscibile nei singoli casi. L'anzianita' contributiva utile ai fini del diritto(3) e della misura della prestazione deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 113/1985. Si ricorda che, ai fini della riduzione dei requisiti di eta', di contribuzione e di assicurazione prevista dalla norma citata, per lavoratori ciechi si intendono coloro che siano stati colpiti da cecita' assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (1)La maggiorazione convenzionale non e' utile ai fini della liquidazione delle pensioni di riversibilita' spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 120/91. (2)In presenza di domande di pensione diretta in corso alla data anzidetta ed accoglibili per effetto della maggiorazione convenzionale, la prestazione deve essere concessa, a norma

4 anzidetta ed accoglibili per effetto della maggiorazione convenzionale, la prestazione deve essere concessa, a norma dell'art. 18 del DPR n. 488/1968, in "Atti Ufficiali" pag. 459, dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti e comunque da data non anteriore al 1 maggio (3)I requisiti di assicurazione e contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori ciechi sono quelli stabiliti dal penultimo comma dell'art. 9, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (v.circ.n Prs. del 25 marzo 1970, paragrafo3 in "Atti Ufficiali" pag. 382). Ne consegue che i lavoratori con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione hanno diritto alla maggiorazione convenzionale dell'anzianita' di cui all'art. 9 della legge n. 113/1985 ma non hanno diritto alla riduzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. La retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata, secondo le norme comuni, in corrispondenza delle ultime 260 settimane di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versata o accreditata sulla posizione assicurativa dell'interessato. Come e' stato precedentemente rilevato, il beneficio attribuito dall'art. 9 della legge n. 113/1985 consiste in una maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva priva di una sua collocazione temporale: ne consegue che il requisito di contribuzione relativo al quinquennio precedente la domanda di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita' (ovvero al quinquennio precedente il decesso in caso di pensione ai superstiti) deve considerarsi automaticamente perfezionato nel caso in cui, nel quinquennio considerato, risulti versato per lavoro effettivamente svolto dall'interessato un numero di contributi che, maggiorato ai sensi del citato art. 9, integri, eventualmente in concorso con gli altri contributi versati o accreditati nel quinquennio, il requisito di contribuzione richiesto. 7) RIESAME DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI RESPINTE PER CARENZA DEL REQUISITO DI ASSICURAZIONE Al paragrafo 5, della circolare n. 849 R.C.V. del 26 maggio 1987, nel dare istruzioni per l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 113/1985 nei confronti dei centralinisti non vedenti, e' stato precisato che "la maggiorazione dell'anzianita' contributiva non influisce sull'anzianita' assicurativa che deve essere sempre calcolata a far tempo dal primo contributo versato o accreditato in favore dell'assicurato". L'art. 2 della legge n. 120/1991, interpretando autenticamente il sopracitato art. 9 della legge n.113/1985, stabilisce che il beneficio riconosciuto dalla norma in questione deve essere considerato utile "anche agli effetti dell'anzianita' Ne consegue che l'utilizzabilita' della maggiorazione convenzionale agli effetti dell'anzianita' assicurativa deve intendersi operante anche ai fini del riesame delle domande di prestazioni pensionistiche richieste dai centralinisti non vedenti con decorrenza compresa tra la data di entrata in vigore della legge n. 113/1985 e quella di entrata in vigore della legge n. 120/1991 che, respinte in passato per carenza del requisito di assicurazione, risultino ora accoglibili in virtu' della nuova normativa. Le domande in questione saranno riesaminate a domanda degli interessati e definite conformemente ai nuovi criteri.

5 normativa. Le domande in questione saranno riesaminate a domanda degli interessati e definite conformemente ai nuovi criteri. 8) CRITERI OPERATIVI. La segnalazione dei dati per la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni che hanno titolo all'applicazione del beneficio previsto dalla disposizione in esame deve essere effettuata con le modalita' indicate con messaggio n del 4 agosto 1987, concernente i trattamenti pensionistici dei centralinisti non vedenti (allegato 1). Va peraltro tenuto presente che, per le pensioni di vecchiaia, deve essere segnalato il codice "1" al campo 20/09 del Pannello AV1 soltanto nel caso che i titolari abbiano diritto alla riduzione dei requisiti stabiliti per il diritto a pensione, ai sensi del penultimo comma dell'art. 9, sub art.2,della legge 4 aprile 1952, n Delle maggiorazioni convenzionali di anzianita' riconosciute ai sensi della norma in esame dovra' essere tenuta apposita evidenza in vista delle istruzioni contabili che saranno impartite in materia. P. IL DIRETTORE GENERALE MANZARA

Il beneficio è corrisposto a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che appartengano ad una delle seguenti categorie:

Il beneficio è corrisposto a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che appartengano ad una delle seguenti categorie: A decorrere dal 20 aprile 1985, ai centralinisti non vedenti viene riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio

Dettagli

Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Direzione centrale Prestazioni Roma, 14 Novembre 2008 Circolare n. 100 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 217 02.12.2015 Facoltà di computo: le linee guida dell INPS Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps L INPS, con la

Dettagli

1. Premessa. Direzione Centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

1. Premessa. Direzione Centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Direzione Centrale Prestazioni Roma, 11 Novembre 2008 Circolare n. 98 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 78 27.04.2015 Benefici amianto: i nuovi destinatari La maggiorazione dell anzianità assicurativa e contributiva si applica

Dettagli

INPS.HERMES.06/03/

INPS.HERMES.06/03/ INPS.HERMES.06/03/2008.0005726 Mittente 0013 /D.C. Prestazioni Ufficio Area Dei Trattamenti Dei Fondi Speciali Messaggio N. 005726 del 06/03/2008 11.20.39 Tipo Messaggio Standard Classificazione Destinatari

Dettagli

L art.86 del decreto n.151 ha abrogato il comma 3 dell art.14 del decreto legislativo 503/1992.

L art.86 del decreto n.151 ha abrogato il comma 3 dell art.14 del decreto legislativo 503/1992. OGGETTO: Riconoscimento dell accredito figurativo e del riscatto per periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Decreto legislativo 26 marzo 2001,

Dettagli

Articolo 42 della legge n. 289/2002, confluenza dell INPDAI nell INPS. Procedura di liquidazione delle pensioni.

Articolo 42 della legge n. 289/2002, confluenza dell INPDAI nell INPS. Procedura di liquidazione delle pensioni. Messaggio n. 421 del 23 dicembre 2003 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI Allegato 2 DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 23/06/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 23/06/2017 Direzione Centrale Pensioni Roma, 23/06/2017 Circolare n. 103 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Pensioni Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione Centrale Pensioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Direzione Centrale Pensioni Roma, 3 Aprile 2009 Circolare n. 49 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2017 Direzione Centrale Pensioni Roma, 16/03/2017 Circolare n. 60 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Circolare del 14 settembre 1996 n. 180

Circolare del 14 settembre 1996 n. 180 INPS Direzione Centrale Pensioni Ai dirigenti centrali e periferici Ai coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali Ai primari coordinatori generali e primari medico legali e, per

Dettagli

Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1, commi 239 e 241, L. 228/2012, come modificato dalla L. 232/2016).

Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1, commi 239 e 241, L. 228/2012, come modificato dalla L. 232/2016). q CASSAFORENSE Circolare n.2/2017 Oggetto: Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell'art.1, comma 239 e seguenti della legge 24 dicembre 2012 n. 228 come modificata dalla legge 11 dicembre

Dettagli

1 - Premessa. e, per conoscenza,

1 - Premessa. e, per conoscenza, DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI Roma, 01 marzo 2002 Circolare n. 44 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri decreto che ha sancito il passaggio al Fondo lavoratori dipendenti dell'inps La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri (Dlgs 414/96) Con il DLgs 29 giugno 1996, n. 414, sono state emanate disposizioni,

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011 Direzione Centrale Pensioni Roma, 24/06/2011 Circolare n. 90 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti (Articolo 1, commi da 239 a 248 della legge 24 dicembre 2012, n.228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n.232) Pagina 1 di 9 Sommario 1 Trattamenti

Dettagli

Messaggio inps 15738/2013

Messaggio inps 15738/2013 Messaggio inps 15738/2013 Oggetto: Istruzioni operative: circolare n 120/2013 - Nuova disciplina sul Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell art. 1, commi da 239 a 246, della Legge

Dettagli

Pensioni Inps: chiarimenti in merito alla corresponsione della somma aggiuntiva (Inps, Circolare n. 119)

Pensioni Inps: chiarimenti in merito alla corresponsione della somma aggiuntiva (Inps, Circolare n. 119) Pensioni Inps: chiarimenti in merito alla corresponsione della somma aggiuntiva (Inps, Circolare 8.10.2007 n. 119) Sul supplemento ordinario n.182 alla Gazzetta Ufficiale n.190 del 17 agosto 2007 è stata

Dettagli

OGGETTO: Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127.

OGGETTO: Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127. Direzione Centrale Prestazioni Roma, 8 Ottobre 2007 Circolare n. 119 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Dettagli

Regolamento riscatti Art. 1 Art. 2 Art. 3

Regolamento riscatti Art. 1 Art. 2  Art. 3 Regolamento riscatti (art. 45 Statuto Inarcassa) Delibera Inarcassa del 23 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell 11 novembre 1992, approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza

Dettagli

Premessa. Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Premessa. Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 29 Gennaio 2007 Circolare n. 29 Allegati Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

Direzione centrale delle Prestazioni. Direzione centrale delle Entrate contributive. Coordinamento generale Statistico-attuariale

Direzione centrale delle Prestazioni. Direzione centrale delle Entrate contributive. Coordinamento generale Statistico-attuariale Direzione centrale delle Prestazioni Direzione centrale delle Entrate contributive Coordinamento generale Statistico-attuariale Roma, 28 Febbraio 2008 Circolare n. 26 Allegati 5 Ai Dirigenti centrali e

Dettagli

Oggetto: Previdenza. Circolare INPS n. 103 del 23 giugno 2017 cumulo periodi assicurativi - contributivo

Oggetto: Previdenza. Circolare INPS n. 103 del 23 giugno 2017 cumulo periodi assicurativi - contributivo Segreteria nazionale Roma 26/06/2017 Prot. 149 Ai Segretari Generali Regionali Alle Strutture Regionali Alle Strutture Territoriali Ai Responsabili Sindacali Agli iscritti e-news Oggetto: Previdenza. Circolare

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 06/07/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 06/07/2017 Direzione Centrale Pensioni Roma, 06/07/2017 Circolare n. 108 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

FINALITA DELLA TOTALIZZAZIONE

FINALITA DELLA TOTALIZZAZIONE TOTALIZZAZIONE 1 FINALITA DELLA TOTALIZZAZIONE La totalizzazione consente di cumulare periodi assicurativi non coincidenti tra loro maturati presso gestioni diverse per ottenere un unico trattamento pensionistico.

Dettagli

Legge 07/02/1979 N. 29 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali

Legge 07/02/1979 N. 29 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali Legge 07/02/1979 N. 29 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali Articolo 1 - Assicurazioni sociali - pensione i.v.s. - ricongiunzione dei periodi assicurativi Al lavoratore

Dettagli

Pensioni inabilità Finalmente le modalità operative decorrenti dal

Pensioni inabilità Finalmente le modalità operative decorrenti dal Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899

Dettagli

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1 gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata.

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1 gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata. Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 1 Febbraio 2006 Circolare n. 11 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori

Dettagli

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997; D.Lgs. 30-4-1997 n. 184 Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

Dettagli

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 1 di 8 16/04/2012 15.16 Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1997, n. 148 Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 21-06-2016 Messaggio n. 2769 Allegati n.1 OGGETTO: Articolo 1, comma 276,

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione Centrale Entrate. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Roma, 02/02/2010 Circolare n. 14 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

Epigrafe. 1. Facoltà di ricongiunzione. 2. Modalità di ricongiunzione. 3. Esercizio della facoltà.

Epigrafe. 1. Facoltà di ricongiunzione. 2. Modalità di ricongiunzione. 3. Esercizio della facoltà. L. 5-3-1990 n. 45 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1990, n. 57. Epigrafe 1. Facoltà di ricongiunzione.

Dettagli

Introduzione. Direzione Centrale delle Prestazioni

Introduzione. Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 18 Dicembre 2003 Circolare n. 195 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei

Dettagli

Roma,23/12/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati LORO SEDI

Roma,23/12/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati LORO SEDI Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Uff. I Normativo Roma,23/12/2009 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI

Dettagli

****************************************

**************************************** Notizie Lavoro Flash Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza Roma, 22 marzo 2017 Sommario PREVIDENZA A CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI (ART. 1, COMMA 195, LEGGE 232/16) PRIME ISTRUZIONI

Dettagli

ENPAM E CUMULO. Dott. Vittorio Pulci

ENPAM E CUMULO. Dott. Vittorio Pulci ENPAM E CUMULO Dott. Vittorio Pulci CUMULO: UNA CONQUISTA PER LE CATEGORIE PROFESSIONALI. LE PROSPETTIVE DELLA LEGGE DI BILANCIO Roma 13 Novembre 2017 LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI Legge 7 febbraio

Dettagli

e, per conoscenza, Contributi volontari anno 2017: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

e, per conoscenza, Contributi volontari anno 2017: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata. Direzione Centrale Entrate Roma, 27/01/2017 Circolare n. 12 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

OGGETTO: artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2008.

OGGETTO: artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2008. Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 1 Febbraio 2008 Circolare n. 13 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 386

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 386 Direzione Centrale Pensioni Roma, 29-01-2016 Messaggio n. 386 OGGETTO: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1 marzo 2016 per i

Dettagli

Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell Assicurazione Generale Obbligatoria:

Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell Assicurazione Generale Obbligatoria: È una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione versata all Inps non sufficiente a perfezionare il diritto ad un altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016 Direzione Centrale Entrate Roma, 29/01/2016 Circolare n. 14 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall INPS al raggiungimento di una determinata età anagrafica ed anzianità

Dettagli

1- PREMESSA. Direzione Centrale delle Prestazioni

1- PREMESSA. Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 6 Giugno 2002 Circolare n. 107 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Dettagli

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE dipvvf.dcrisfin.registro UFFICIALE.U.0012881.31-03-2017.h.11:31 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE Roma, data protocollo

Dettagli

Oggetto: Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all Unione Europea tra gli Stati membri dell Unione ed i nuovi Stati membri.

Oggetto: Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all Unione Europea tra gli Stati membri dell Unione ed i nuovi Stati membri. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni internazionali Roma, 06-5-2004 Messaggio n. 13887 Allegati OGGETTO: Oggetto: Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all Unione

Dettagli

INPS - Circolare 17 gennaio 2008, n. 9

INPS - Circolare 17 gennaio 2008, n. 9 INPS - Circolare 17 gennaio 2008, n. 9 Oggetto: Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi contributivi. Sommario: Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove

Dettagli

Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 563

Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 563 Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 563 D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563 Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti

Dettagli

Premessa. Direzione Centrale delle Prestazioni

Premessa. Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 16 Giugno 2003 Circolare n. 104 Allegati 5 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 12/10/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 12/10/2017 Direzione Centrale Pensioni Roma, 12/10/2017 Circolare n. 140 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/05/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/05/2017 Direzione Centrale Pensioni Roma, 24/05/2017 Circolare n. 90 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

OGGETTO: Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.modalità di accesso alle prestazioni straordinarie.

OGGETTO: Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.modalità di accesso alle prestazioni straordinarie. Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 15-03-2007 Messaggio n. 7083 Allegati 2 OGGETTO: Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.modalità di accesso alle prestazioni straordinarie. Con circolare

Dettagli

Riscatti e ricongiunzioni

Riscatti e ricongiunzioni INARCASSA: RISCATTI E RICONGIUNZIONI Silvia A. V. Fagioli REV 1 23_GENNAIO 2015 1 Riscatti e ricongiunzioni RISCATTO Aumenta l anzianità contributiva e/o la contribuzione utile al calcolo della pensione

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 11/07/2014

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 11/07/2014 Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 11/07/2014 Circolare n. 90 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie

Dettagli

Roma - 20/03/2017 Prot. 66

Roma - 20/03/2017 Prot. 66 Roma - 20/03/2017 Prot. 66 Ai Segretari Generali Regionali Alle Strutture Regionali Alle Strutture Territoriali Ai Responsabili Sindacali Agli Iscritti e-news Oggetto: Cumulo gratuito circolare INPS n.

Dettagli

26/06/ :33. LEGGE 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

26/06/ :33. LEGGE 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. 1 di 5 LEGGE 5 marzo 1990, n. 45 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. Vigente al: 26-6-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 876

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 876 Direzione Centrale Pensioni Roma, 15-01-2013 Messaggio n. 876 OGGETTO: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1 marzo 2013 per i

Dettagli

e, per conoscenza, Contributi volontari anno 2014: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

e, per conoscenza, Contributi volontari anno 2014: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata. Direzione Centrale Entrate Roma, 16/04/2014 Circolare n. 51 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Direzione centrale Prestazioni Roma, 9 Dicembre 2008 Circolare n. 108 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1997, n Assicurazioni sociali - pensione i.v.s. - ricongiunzione periodi assicurativi - cumulo

Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1997, n Assicurazioni sociali - pensione i.v.s. - ricongiunzione periodi assicurativi - cumulo Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1997, n. 148 Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione,

Dettagli

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola Roma, 24 Marzo 2006 Circolare n. 48 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali

Dettagli

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 7 Marzo 2007 Circolare n. 54 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

Gazzetta ufficiale della Serie generale n.57

Gazzetta ufficiale della Serie generale n.57 LA RICONGIUNZIONE Nel numero di febbraio di Biologi Italiani abbiamo dato notizia della pubblicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Dettagli

Riscatto dei periodi di Laurea per gli iscritti alla Gestione separata INPS

Riscatto dei periodi di Laurea per gli iscritti alla Gestione separata INPS Stampa Riscatto dei periodi di Laurea per gli iscritti alla Gestione separata INPS in a cura del Dott. Massimo Tonci info@studiotonci 1. Premessa Come noto, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

Dettagli

OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali:- Contribuzione per l anno 2006.

OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali:- Contribuzione per l anno 2006. Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 15 Febbraio 2006 Circolare n. 24 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

I «Vecchi requisiti» per l accesso alle pensioni ante riforma Monti -Fornero

I «Vecchi requisiti» per l accesso alle pensioni ante riforma Monti -Fornero I «Vecchi requisiti» per l accesso alle pensioni ante riforma Monti -Fornero A cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani per FNP CISL Milano Aggiornata al 4 novembre 2014 2 Pensione di vecchiaia DONNE

Dettagli

Totalizzazione periodi assicurativi: la circolare dell Inps Giuseppe Rodà Esperto in materia previdenziale

Totalizzazione periodi assicurativi: la circolare dell Inps Giuseppe Rodà Esperto in materia previdenziale Articoli Totalizzazione periodi assicurativi: la circolare dell Inps Giuseppe Rodà Esperto in materia previdenziale 66 Dal 1 gennaio 2008 la totalizzazione gratuita scatta anche con lo scaglione contributivo

Dettagli

CUMULO Note e Quesiti. Roma 13 Novembre 2017

CUMULO Note e Quesiti. Roma 13 Novembre 2017 CUMULO Note e Quesiti Roma 13 Novembre 2017 MATURAZIONE REQUISITI TRATTAMENTO ANTICIPATO ENPAM QUOTA A La pensione ordinaria di vecchiaia Quota A e la pensione ordinaria di vecchiaia Quota B sono concesse

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 31/05/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 31/05/2017 Direzione Centrale Pensioni Roma, 31/05/2017 Circolare n. 95 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Messaggio numero 9963 del

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Messaggio numero 9963 del Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Messaggio numero 9963 del 30-12-2014 Direzione Centrale Pensioni Roma, 30-12-2014 Messaggio n. 9963 OGGETTO: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento

Dettagli

- Ministero del Lavoro e Previdenza sociale. Decreto ministeriale del 31 agosto 2007

- Ministero del Lavoro e Previdenza sociale. Decreto ministeriale del 31 agosto 2007 - Ministero del Lavoro e Previdenza sociale Decreto ministeriale del 31 agosto 2007 Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2007, n. 258 Facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia

Dettagli

Circolare N. 17 del 7 Febbraio 2017

Circolare N. 17 del 7 Febbraio 2017 Circolare N. 17 del 7 Febbraio 2017 Contributi volontari: modalità di determinazione per il 2017 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la recente circolare n. 12 dell 27.1.2017,

Dettagli

Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.)

Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.) Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.) I lavoratori che alla data del 31.12.1995 hanno un anzianità contributiva inferiore a 18 anni possono optare per il sistema

Dettagli

1 PREMESSA. Direzione Centrale delle Prestazioni. Coordinamento Generale LEGALE

1 PREMESSA. Direzione Centrale delle Prestazioni. Coordinamento Generale LEGALE Direzione Centrale delle Prestazioni Coordinamento Generale LEGALE Roma, 15 Maggio 2002 Circolare n. 91 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Contributive. Direzione Centrale Prestazioni

Direzione Centrale Entrate Contributive. Direzione Centrale Prestazioni Direzione Centrale Entrate Contributive Direzione Centrale Prestazioni Roma, 11 Gennaio 2007 Circolare n. 7 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni. Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 31-12-2007 Messaggio n. 30923 Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione.

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione Roma, 23/12/2014 Circolare n. 180 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili

Dettagli

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

1. COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 1, COMMA 238, LEGGE N 228/12

1. COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 1, COMMA 238, LEGGE N 228/12 ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA COMMERCIO TURISMO E SERVIZI CONFESERCENTI 1. COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 1, COMMA 238, LEGGE N 228/12 1.1 DISCIPLINA Nella circolare l Istituto

Dettagli

segnali scostamenti negativi rispetto alle prestazioni spettanti.

segnali scostamenti negativi rispetto alle prestazioni spettanti. GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COLLABORATORI Quali sono le aliquote contributive applicate ai redditi percepiti in virtù di rapporti di collaborazione zione? Le aliquote

Dettagli

A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n.

A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL

Dettagli

OGGETTO: Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l anno 2005.

OGGETTO: Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l anno 2005. Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola Roma, 17 Giugno 2005 Circolare n. 79 Allegati Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

Direzione Centrale delle Prestazioni

Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 15 Aprile 2005 Circolare n. 58 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Dettagli

LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA

LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA I nuovi trattamenti pensionistici. La disciplina vigente LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA 9 LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER GLI ASSICURATI ANTE 1996 Requisito Anagrafico Contributivo 10 ASSICURATI ANTE 1996.

Dettagli

Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017

Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Decreto del 31 maggio 2017 Oggetto: Pensione di inabilita' per soggetti affetti da malattie, di origine professionale,

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Direzione Centrale Pensioni Roma, 20-07-2009 Messaggio n. 16380 OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. 1 - PREMESSA L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

Dettagli

I contributi IVS 2010 di artigiani e commercianti

I contributi IVS 2010 di artigiani e commercianti Numero 23/2010 Pagina 1 di 6 I contributi IVS 2010 di artigiani e commercianti Numero : 23/2010 Gruppo : Oggetto : PREVIDENZA CONTRIBUTI 2010 ARTIGIANI E COMMERCIANTI Norme e prassi : CIRCOLARE INPS N.

Dettagli

Anno 2014 N. RF217. La Nuova Redazione Fiscale ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE COMMERCIALI IL MODELLO

Anno 2014 N. RF217. La Nuova Redazione Fiscale ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE COMMERCIALI IL MODELLO Anno 2014 N. RF217 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 8 OGGETTO ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE COMMERCIALI IL MODELLO RIFERIMENTI ART. 1 C. 490 L. 147/2013; MESS. INPS

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale delle Prestazioni

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 22 Gennaio 2004 Circolare n. 12 Allegato n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori

Dettagli

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti. Roma, 31/05/2017

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti. Roma, 31/05/2017 Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 31/05/2017 Circolare n. 96 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Liberi professionisti: le regole per il cumulo contributivo gratuito

Liberi professionisti: le regole per il cumulo contributivo gratuito 2017 Ai gentili clienti e Loro Sedi 07 novembre 2017 Liberi professionisti: le regole per il cumulo contributivo gratuito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che la Fondazione Studi

Dettagli

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Direzione Centrale Organizzazione Roma, 16 Settembre 2005 Circolare n. 104 Allegati 4 Ai Dirigenti

Dettagli

LA PREVIDENZA DI BASE (Le modifiche introdotte dal Decreto Monti)

LA PREVIDENZA DI BASE (Le modifiche introdotte dal Decreto Monti) LA PREVIDENZA DI BASE (Le modifiche introdotte dal Decreto Monti) pagina 1 INDICE INDICE: La Previdenza di base Evoluzione storica Iscrizione e contributi Gestione Speciale Commercianti Il procedimento

Dettagli

L art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (allegato 1), ha dettato una disciplina intesa a favorire la

L art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (allegato 1), ha dettato una disciplina intesa a favorire la Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 29 Settembre 2004 Circolare n. 133 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori

Dettagli