Guida alla Mediazione

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1 Guida alla Mediazione La presente guida ha il solo scopo di fornire all utente le informazioni di carattere generale atte a consentirgli di verificare la possibilità, obbligatorietà e opportunità di intraprendere una procedura di mediazione. Per ogni distanza c è sempre un ponte.

2 sommario La Mediazione 1 Avvio della procedura 2 Svolgimento della procedura 3 Rapporti con il processo 3 Indennità e incentivi fiscali 4 Esiti della procedura 5 I vantaggi della Mediazione 6

3 1 LA MEDIAZIONE Per mediazione si intende (D. Lgs. n. 28/2010) l attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. Tipi di Mediazione La mediazione può essere: obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione; demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione (in questo caso le parti non possono rifiutare la richiesta del Giudice); condizione di procedibilità, quando il giudice, anche in sede di giudizio d appello, valutata la natura della causa, dispone l esperimento del procedimento di mediazione; clausola contrattuale, quando prevista espressamente in Statuti, atti costitutivi, contratti in genere. In tal caso deve essere esperito il tentativo di conciliazione, diversamente il giudice o l arbitro su eccezione di parte, dispone l esperimento del procedimento di mediazione; facoltativa, quando sono le parti a decidere di esperire il tentativo di mediazione. Materie di Competenza Con il D.L. 69/2013 convertito in Legge il 9 agosto 2013 n. 98, chi intenda esercitare in giudizio un azione legale relativa a una controversia in specifiche materie è tenuto, assistito da un avvocato, ad esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione presso gli organismi accreditati. Esso costituisce, infatti, condizione di procedibilità, nelle seguenti materie (art. 5.1 D. Lgs. 28/2010): Condominio Diritti reali Divisione Successioni ereditarie Patti di famiglia Locazione Comodato Affitto di aziende Risarcimento del danno derivante da: Responsabilità medica e sanitaria; Diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità; Contratti assicurativi, bancari e finanziari Esclusioni Il tentativo obbligatorio di conciliazione non si applica: Nell azione civile esercitata nel processo penale (art. 5.4 del D. Lgs. 28/2010); Nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; Nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito ex art 667 C.P.C.; Nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696 bis c.p.c.; Nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703 c. 3 c.p.c.; Nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata; Nei procedimenti in camera di consiglio.

4 2 Regolamento degli organismi 8 Per lo svolgimento della procedura l utente deve fare riferimento al Regolamento dell organismo prescelto, che deve garantire la riservatezza del procedimento e le modalità di nomina del mediatore, assicurandone l imparzialità e l idoneità al corretto svolgimento dell incarico. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. Il nostro Regolamento è disponibile sul sito Durata della mediazione Il procedimento di mediazione ha una durata massima in ogni caso non superiore a 3 mesi dal deposito della domanda o dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa. Organismi di mediazione iscritti al Registro Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. Mediatori La procedura di mediazione può essere gestita solo da mediatori inseriti nelle liste degli organismi iscritti nel registro, che abbiano compiuto un apposito percorso formativo offerto da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia. Presentazione dell istanza AVVIO DELLA PROCEDURA La procedura di mediazione si avvia tramite il deposito dell istanza presso l organismo di mediazione prescelto. L istanza deve contenere l indicazione dell organismo investito, delle parti, dell oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Il responsabile dell organismo designerà un mediatore e fisserà il primo incontro non oltre 30 giorni dal deposito della domanda. Competenza territoriale nella scelta dell organismo L organismo di mediazione è scelto dalla parte istante o determinato nel contratto, sempre tenuto conto del requisito della territorialità. Pertanto il deposito dell istanza può essere fatto solo presso un organismo che abbia sede operativa nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La scelta dell organismo comporta l accettazione del regolamento, delle indennità e della nomina del mediatore, tra quelli ad esso iscritti, che sarà fatta dal Responsabile dell organismo. In ipotesi di conflitto tra più istanze, è competente l organismo al quale è stata presentata la prima, sempre nel rispetto del requisito della territorialità. L elenco delle nostre sedi è disponibile sul sito sedi. Obbligo di informazione dell avvocato al cliente All atto del conferimento dell incarico, l avvocato è tenuto a informare per iscritto l assistito: Della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione disciplinata dal Decreto 28/2010 e delle agevolazioni di cui agli artt. 17 e 20; Della obbligatorietà dell assistenza legale durante il procedimento di mediazione; Dei casi in cui l esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In caso contrario, il contratto tra l assistito e l avvocato è annullabile. L informativa, sottoscritta dall assistito, deve essere allegata all atto introduttivo dell eventuale giudizio.

5 3 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA Nomina Mediatore All atto della presentazione della domanda di Mediazione, il Responsabile dell Organismo designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda. La Segreteria dell Organismo comunica alla controparte i dati relativi all istanza ricevuta e la data del primo incontro. Le parti devono sempre essere assistite da un legale ad ogni incontro. Nel corso del primo incontro il Mediatore illustra alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le invita ad esprimersi, con i rispettivi legali, sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Nel caso positivo inizia il procedimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il Responsabile dell Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari oppure affiancare al mediatore nominato un esperto nella materia della controversia, come specificato nel Regolamento dell Organismo. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede designata. Il Mediatore è un facilitatore: si adopera affinché le parti raggiungano un accordo. Mancata partecipazione Della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell articolo 116, II comma, del c.p.c. Il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di mediazione, nei casi previsti dall art. 5 del D. Lgs. 28/2010, senza giustificato motivo, al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Provvedimenti urgenti e cautelari RAPPORTI CON IL PROCESSO La mediazione non preclude in ogni caso la possibilità di richiedere ed ottenere dal Giudice la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Mediazione non conclusa o esperita Se la mediazione è iniziata e non conclusa il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine (la mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 3 mesi). Se la mediazione non è stata esperita il giudice assegna alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione dell istanza di mediazione. Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione. Riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale Il mediatore e chiunque opera all interno dell organismo di mediazione è tenuto all obbligo della riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Sul contenuto delle dichiarazioni stesse e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione né dinnanzi all autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

6 4 Obblighi del Mediatore Al mediatore designato e ai suoi ausiliari è fatto divieto: di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati (fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell opera); di percepire compensi direttamente dalle parti; è fatto obbligo: di sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le previsioni del Regolamento di procedura dell Organismo; informare immediatamente l Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all imparzialità nello svolgimento della mediazione; formulare le proposte di conciliazione nel rispetto delle normative; dare riscontro ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell Organismo. Mediazione nella class action La mediazione è esercitabile anche nella class action promossa ai sensi dell art. 140-bis del codice di consumo (D. L. 206/2005 e s.m.i.). La conciliazione intervenuta dopo la scadenza del termine per l adesione ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. Indennità dovute dalle parti INDENNITà E INCENTIVI FISCALI Le indennità e i criteri di calcolo sono determinati dagli appositi decreti ministeriali e indicati nella tabella delle tariffe dell Organismo prescelto. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o è disposta dal giudice, all Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al patrocino a spese dello Stato (purché comprovata). Nel caso di mancato accordo all esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l Organismo di mediazione. Incentivi fiscali Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall imposta di registro entro il limite di valore di euro, altrimenti l imposta è dovuta per la parte eccedente. Credito d imposta Alle parti che corrispondono l indennità prevista ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione, è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d imposta, commisurato all indennità stessa, fino alla concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione il credito d imposta è ridotto della metà. Il Ministero della Giustizia comunica all interessato l importo del credito d imposta spettante e trasmette all Agenzia delle Entrate l elenco dei beneficiari e i relativi importi. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ministeriale.

7 5 ESITI DELLA PROCEDURA Verbale di accordo Efficacia esecutiva ed esecuzione Se è raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale al quale è allegato il testo dell accordo medesimo. Il verbale è firmato dalle parti, oltre che dal Mediatore che certifica l autografia delle firme. Se con l accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono atti previsti dall art c.c., il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Se tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite da un avvocato, l accordo deve essere sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati che le assistono e costituisce titolo esecutivo per: L espropriazione forzata; L esecuzione per la consegna e il rilascio di beni; L esecuzione degli obblighi di fare e non fare; L iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell accordo alle norme imperative e all ordine pubblico. In tutti gli altri casi l accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, accertata la regolarità formale e il rispetto delle norme imperative e dell ordine pubblico. Proposta in caso di insuccesso e Verbale di mancato accordo. Se l accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione, comunicandola alle parti per iscritto. Il Mediatore formulerà obbligatoriamente una proposta di conciliazione se le parti, congiuntamente, gliene fanno richiesta. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto entro 7 giorni, l accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nei termini, la proposta si intende rifiutata. Se la conciliazione non ha esito positivo, il Mediatore redige Verbale di mancata conciliazione con l indicazione della proposta. Il verbale è firmato dalle parti, oltre che dal Mediatore che certifica l autografia delle firme. Il verbale è depositato presso la Segreteria dell Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Nell ipotesi in cui si avvii il processo davanti al giudice e si giunga a sentenza, qualora la sentenza corrisponda alla proposta fatta in precedenza dal Mediatore, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

8 6 Perché avvalersi della Mediazione? I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE Perché ha tempi certi: il procedimento deve concludersi necessariamente entro i 90 giorni dal deposito dell istanza ed è quindi uno dei metodi di risoluzione delle dispute più veloci. Perché è economica: i costi della mediazione sono prevedibili ed alquanto ridotti in rapporto a quelli previsti per la Giustizia Ordinaria. Perché ha costi certi: le indennità della mediazione sono distinte a seconda del valore della lite e dichiarate nel Regolamento dell Organismo. Perché non è soggetta a imposte: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall imposta di bollo e da ogni tassa spesa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre il verbale di accordo è esente dall imposta di registro fino ad un valore di ,00= altrimenti l imposta è dovuta sulla parte eccedente. Perché si può usufruire del credito d'imposta: alle parti che corrispondono l indennità ai mediatori, è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d imposta fino alla concorrenza di 500,00=. In caso contrario il credito di imposta è ridotto della metà. Perché è riservata: i mediatori sono tenuti all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo e le stesse non possono essere utilizzate nell eventuale futuro giudizio. Sul contenuto delle stesse non è ammessa prova testimoniale. Perché il mediatore può proporre una valida soluzione: qualora le parti non raggiungano autonomamente un accordo il mediatore può formulare una proposta di conciliazione e formula certamente una proposta di conciliazione se le parti, in accordo fra loro, gliene fanno richiesta, in qualunque momento del procedimento. Perché è possibile chiarirsi: le parti possono esprimere tutti i loro dubbi, pensieri, punti di vista e chiarire tutti i punti della controversia al fine di addivenire ad una soluzione. Perché l accordo ha efficacia esecutiva: l accordo, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, costituisce titolo esecutivo in tutti i casi specificati nella sezione verbale di accordo. Perché è priva di rischi: le parti non sono obbligate a raggiungere un accordo, e nessuna decisione viene loro imposta. Se l esito è negativo, infatti, le parti non vedono pregiudicata la possibilità di rivolgersi al giudice e dirimere la controversia in sede civile.

9 ACB Dispute Resolution S.r.l Milano, via Lanzone, 31 Tel Fax segreteria.acbdisputeresolution@acbgroup.com Iscritta al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 985

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