Regione Calabria. LINEE DI INDIRIZZO IN APPLICAZIONE DELL ART. 4 DEL D.L. n. 158/20212, CONVERTITO NELLA LEGGE n. 189/2012 e s.m.i.

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1 ALLEGATO A) ALLA DGR N. 56 DEL 20/03/2015 Regione Calabria CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA NELLE AZIENDE DEL S.S.R. DELLA CALABRIA LINEE DI INDIRIZZO IN APPLICAZIONE DELL ART. 4 DEL D.L. n. 158/20212, CONVERTITO NELLA LEGGE n. 189/2012 e s.m.i. PREMESSA Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi), recante Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più ampio livello di tutela della salute, come coordinato con la legge di conversione 8 dicembre 2012, n. 189, interviene nell ambito di un contesto complessivo caratterizzato sia dalla necessità di razionalizzare la spesa pubblica, sia dall esigenza di riequilibrare il rapporto tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di carattere gestionale, al fine di garantire una maggiore trasparenza ed un maggior rigore nella governance del sistema sanitario. Segnatamente, e per quanto d interesse, la sopracitata legge di riforma introduce importanti novità per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende sanitarie, modificandone sensibilmente gli aspetti gestionali ed operativi, e attribuendo alle Regioni il potere/dovere di disciplinare criteri e procedure di selezione. Il nuovo comma 7-bis dell art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, inserito dall art. 4 del Decreto Balduzzi, dispone, infatti, che Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1- bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità sulla base dei principi individuati alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma. Nell osservanza della nuova disciplina, ed al fine di meglio definirne gli aspetti applicativi, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con provvedimento del (rep. 13/027/CR7a/C7), ha determinato i Criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica sanitaria nelle aziende del servizio sanitario nazionale Linee di indirizzo in applicazione dell art.4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012,n. 158 convertito nella Legge 8 dicembre 2012, n Per quanto sopra, la Regione, con specifico riferimento all attribuzione di incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti medici e veterinari ed ai dirigenti dell area sanitaria, rileva l opportunità di dettare disposizioni di attuazione, specificazione ed armonizzazione delle norme sopracitate, al fine di determinare e garantire l applicazione della nuova disciplina in modo uniforme ed omogeneo nelle aziende e negli enti del SSR. 1. FONTI NORMATIVE Ai fini dell attribuzione degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa, le attuali fonti specifiche di riferimento risultano essere le seguenti: a) Art. 15 Disciplina della Dirigenza Medica e delle Professioni Sanitarie del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (e s.m.i.) Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell articolo 1della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; b) D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, limitatamente alle disposizioni che concernono i requisiti di ammissione e le modalità di determinazione degli stessi, contenute nei seguenti articoli: art. 4 Discipline ; art. 5 Requisiti, ad eccezione del comma 3; art. 10 Anzianità di servizio ; 1

2 art. 11 Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche ; art. 12 Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari ; art. 13 Servizio prestato all estero ; art. 15 Disposizioni finali e transitorie, ad eccezione dei commi 4 e 5. c) Decreti ministeriali di classificazione delle discipline equipollenti 1 ed affini 2. d) Circolare del Ministero della Sanità 27 aprile 1998 n. DPS-IV/9/11/749 relativa a: Interpretazioni articoli vari del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n e) D.M n. 184 recante Regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 72, comma 13, della L. 23 dicembre 1998, n f) Documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 marzo 2002 relativo a: Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie, ai sensi dell articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 ( Rep. Atti n. 1416). g) Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell articolo 4, comma 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 Individuazione discipline epidemiologia per i dirigenti del ruolo sanitario non medici (Rep. atti n dell 11 luglio 2002). h) Documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 luglio 2004 relativo a: Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie, ai sensi dell art. 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 Individuazione della disciplina di Audiologia e Foniatria. i) art. 29, comma 1, CCNL 8 giugno 2000, così come modificato dal CCNL 3 novembre 2005, per l Area della dirigenza medica e veterinaria. j) art. 29, comma 1, CCNL 8 giugno 2000, così come modificato dal CCNL 3 novembre 2005, per l Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa. k) Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 57/CSR) che individua, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 484 del 1997, la disciplina di «Cure Palliative» nell'area della medicina diagnostica e dei servizi per la categoria professionale dei medici, tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende sanitarie, al fine della regolamentazione concorsuale per il personale medico dirigente del servizio sanitario nazionale dedicato alle cure palliative. l) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario (Rep. atti 134/CSR del 26 settembre 2013). L'elenco s intende integrato da norme e accordi nazionali e regionali che interverranno successivamente. Per tutto il resto, si rinvia alle altre norme vigenti in materia di selezione del personale nonché a quelle in materia di trasparenza e di semplificazione, per quanto compatibili. 2. OGGETTO E FINALITÀ 1 Cfr. D.M. 30 gennaio 1998, modificato dal D.M. 22 gennaio 1999, dal D.M. 5 agosto 1999, dal D.M. 2 agosto rettificato dal D.M. 8 novembre 2000 e dal D.M. 27 dicembre dal D.M. 31 luglio 2002, dal D.M. 26 maggio 2004, da due D.M. 18 gennaio 2006, dal D.M. 19 giugno 2006, dal D.M. 6 novembre 2009, dal D.M. 20 settembre 2011 e dal D.M. 28 marzo 2013, con i quali sono state approvate le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.. 2 Cfr. D.M. 31 gennaio 1998, modificato dal D.M. 22 gennaio 1999, dal D.M. 2 agosto rettificato dal D.M. 8 novembre 2000 e dal D.M. 27 dicembre dal D.M. 31 luglio 2002, dal D.M. 26 maggio 2004, da due D.M. 18 gennaio 2006, dal D.M. 19 giugno 2006 e dal D.M. 20 settembre 2011, con i quali è stata approvata la tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. 2

3 Le presenti direttive attuano le disposizioni di cui all art. 4, comma 1, lettera d), del D.L , n. 158, convertito con modificazioni, con Legge , n. 189, che attribuiscono alla Regione la competenza a disciplinare i criteri e le procedure per l affidamento degli incarichi di struttura complessa da conferire alla dirigenza sanitaria (medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi), tenuto conto dei principi vincolanti e condizioni previsti dal medesimo art. 4, comma 1, tramite l introduzione, dopo l art. 15, comma 7, del D.lgs , n. 502 e s.m.i., dei commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7- quinquies regolanti la materia in esame. I criteri e le procedure di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sono disciplinati dalla Regione nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e del numero delle strutture complesse previste dall atto aziendale di cui all art. 3, comma 1-bis, del citato D.lgs. n. 502/1992, formalmente adottato da ciascuna Azienda del Servizio sanitario regionale, nonché tenuto conto delle norme in materia stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Con le presenti direttive, la Regione intende perseguire le seguenti finalità: assicurare che nelle figure preposte alla direzione di struttura complessa possano essere coniugate le competenze tecniche, professionali e scientifiche con quelle di carattere organizzativo e di gestione strategica delle risorse assegnate per il perseguimento degli obiettivi aziendali; fornire indicazioni operative utili e rigorose per l esercizio dei poteri e delle prerogative assegnate ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione in relazione alla specifica natura delle nomine relative agli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari ed in un ottica di sempre maggiore efficienza, efficacia e trasparenza delle scelte effettuate; garantire una applicazione delle norme sopra richiamate uniforme ed omogenea nelle Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano alle procedure di attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa relativi ai Dirigenti sanitari (area medica e veterinaria ed area del ruolo sanitario) delle Aziende sanitarie, delle Aziende ospedaliere ed ospedaliero-universitaria. Le disposizioni contenute nelle presenti Direttive non si applicano nel caso di conferimenti degli incarichi di Direttore di Dipartimento o di Distretto, per i quali operano le disposizioni specifiche contenute nel D.lgs. n.502/1992 e s.m.i. rispettivamente negli artt. 17 bis e 3 sexies, fermo restando quanto previsto dall art. 3, comma 4, del D.Lgs. 517/99 per l Azienda ospedaliero-universitaria In ottemperanza al novellato art. 15, comma 7-quinquies, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per il conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa è fatto divieto di utilizzazione di contratti a tempo determinato di cui all art. 15-septies dello stesso D.lgs. n. 502/ AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 4.1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO E SOGGETTIVO Il Direttore Generale definisce il fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativa all incarico di direzione da conferire: a. sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche, oltreché delle norme statali e regionali tempo per tempo vigenti; b. sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni. La concreta definizione del profilo tiene conto della programmazione regionale, di quella aziendale nonché delle attività e degli obiettivi che in tale contesto la struttura complessa è chiamata a svolgere e raggiungere.e opportuno, infatti, considerare che le procedure e i criteri per il conferimento di tali incarichi influiscono in modo decisivo sull organizzazione aziendale e sulla qualità delle scelte circa l attribuzione delle relative responsabilità. Il profilo professionale del Dirigente da incaricare è trasmesso formalmente alla Commissione all'atto d insediamento della stessa, prima dell'espletamento della procedura selettiva. La definizione del profilo professionale adeguato alla struttura cui l'incarico da conferire afferisce deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza anche al fine di fornire alla Commissione uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione e selezione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate. 3

4 4.2. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA E CONTENUTO DELL AVVISO. L'Azienda, una volta individuato il profilo professionale del dirigente da incaricare, emana apposito avviso pubblico per la copertura della posizione di direzione della struttura complessa che dovrà essere pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché, in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet aziendale ai sensi dell art. 41 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33per tutta la durata della procedura selettiva. L avviso dovrà contenere: - la descrizione del profilo professionale da ricoprire (inteso come l insieme delle competenze e delle caratteristiche del dirigente cui affidare l incarico); - l individuazione della disciplina relativa all incarico da conferire. Nell ipotesi di disciplina che preveda l accesso di più categorie professionali tutte dovranno essere specificamente indicate; - l indicazione dei requisiti generali per l ammissione ai concorsi pubblici di cui all art. 1 del D.P.R. n. 483/1997, nonché dei seguenti requisiti specificiprevisti dall art. 5 D.P.R. n. 484/1997; - le modalità di presentazione della domanda e del relativo curriculum professionale; - le modalità di nomina della Commissione di valutazione; - gli ambiti di valutazione sulle seguenti macro aree: a. curriculum (punteggio max 60 punti); b. colloquio (punteggio max 40 punti); - il rilascio della dichiarazione realtiva all insussistenza di una della cause di incompatibilità/inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; - le modalità di svolgimento della selezione e di conferimento dell incarico; - la scadenza dei termini per la consegna delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per estratto sulla GURI. Dovranno, inoltre, essere indicate le modalità di pubblicazione successiva dei curricula ai sensi dell art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione adottata dal Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011, n. 88. L avviso, infine, dovrà dare specifica evidenza delle disposizioni di cui all art. 4, comma 1, del D.L. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012, in ordine all eventuale volontà dell ente di stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito detto incarico dovesse dimettersi o decadere o, comunque, cessare dal rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, si procede alla sostituzione conferendo l incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. Nell avviso, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso, in analogia a quanto già previsto nell ambito della normativa concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all articolo 10 del D.P.R. n. 483/1997 dovrà essere riportato il termine massimo di conclusione della procedura (cfr. art. 11, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487). La procedura s intende conclusa con l atto formale adottato dal Direttore Generale. Per le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione si rimanda al decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), art. 8, commi 1 e 2 - convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata a cura degli uffici competenti e disposta con atto formale dell azienda, nel rigoroso rispetto di quanto previsto nell avviso di selezione. L esclusione va notificata agli interessati con posta elettronica certificata se utilizzata, comunicata dall interessato partecipante alla selezione, ovvero con lettera raccomandata A/R entro il termine massimo di 30 giorni dall adozione del provvedimento di esclusione NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE Secondo quanto disposto dal novellato art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell azienda interessata e da 3 (tre) direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti al SSN. Il riferito elenco nazionale, secondo quanto convenuto in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome anche al fine di garantire la necessaria omogeneità delle operazioni di sorteggio, è tenuto dal Ministero della Salute, individuato come soggetto responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del medesi- 4

5 mo. La pubblicazione dell'elenco nazionale, è rinvenibile sul sito del Ministero della Salute nella sezione del portale: -> Temi e professioni > Risorse umane e formazione continua > Professioni sanitarie > Nomine ed incarichi > Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa: ( Il Direttore Sanitario dell Azienda è membro effettivo della Commissione, partecipa al voto ed, al suo interno, svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo professionali espressi dal Direttore Generale con il supporto degli organismi aziendali competenti. Le operazioni di sorteggio sono svolte da una Commissione all uopo nominata dal Direttore Generale dell Azienda procedente e composta da tre dipendenti, a tempo indeterminato, appartenenti almeno alla categoria D del ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente e uno anche con funzioni di segretario. La Commissione sorteggia tre direttori di struttura complessa tra quelli iscritti nell elenco nazionale nominativo di cui sopra: qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l ente interessato alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in Regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente. E fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito. La medesima composizione (almeno un componente di Regione diversa) dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del componente supplente. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche: la data e il luogo di sorteggio sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione e sul sito aziendale almeno trenta giorni prima della data di effettuazione del sorteggio stesso. A seguito delle operazioni di sorteggio, l Azienda provvede all accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti della Commissione di valutazione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento agli artt. 51 e 52 del c.p.c. Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall art.35-bis, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n.165/2001, così come introdotto dall art.1, comma 46, della Legge n.190/2012, nonché l art. 35, comma 3, lett. e) del medesimo D.Lgs. Nella composizione della Commissione di valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all art. 57, comma 1 punto a), del d.lgs. n. 165/2001, così come novellato dall art. 5 della Legge 23 novembre 2012, n. 215, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne. Il Direttore Generale procede alla nomina della suddetta Commissione dopo la scadenza dell avviso. Con il medesimo provvedimento viene nominato un Collaboratore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario. La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. La nomina della Commissione di valutazione verrà pubblicata sul sito aziendale, come da vigenti disposizioni in materia e per la durata della procedura di selezione. Per quanto attiene ai compensi si fa riferimento al DPCM 23/3/1995 il quale stabilisce, per i concorsi apicali, in 258,23 il compenso da corrispondere a ciascun componente, con la maggiorazione del 20% per il Presidente. In virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione tale compenso non sarà corrisposto al Direttore Sanitario e al segretario. In favore dei componenti fuori sede l azienda procederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute per raggiungere la sede di svolgimento della procedura CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI Preliminarmente i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili. La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati: in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. 5

6 Ai sensi del novellato art.15, comma 7- bis, punto b) del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la Commissione effettua la valutazione tramite... analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell attività svolta, dell aderenza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio. La valutazione del curriculum professionale va effettuata prima dell'inizio del colloquio ed il risultato di tale valutazione, opportunamente verbalizzato, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione dello stesso. Ai fini della valutazione delle macro aree (curriculum e colloquio), si rinvia ai criteri di cui al all art. 8 del DPR 484/1997. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all accertamento delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento all incarico da svolgere. I candidati vengono convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima della data fissata. La Commissione di valutazione prima dell'inizio del colloquio stabilisce le modalità di svolgimento dello stesso sulla base delle seguenti opzioni alternative: 1. mediante predeterminazione dei quesiti da porre ai candidati tramite estrazione a sorte; 2. mediante predeterminazione del/dei quesito/i sul/i quale/i verranno sentiti e valutati tutti i candidati. Nel caso di cui al precedente punto 1), il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico; nel caso, invece, di cui al punto 2) i candidati vengono riuniti in apposito locale. Dopo l'espletamento dei colloqui i candidati non potranno comunicare con coloro i quali hanno già effettuato la prova. Al termine della prova, la Commissione forma la graduatoria dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto relativo al curriculum e di quello relativo al colloquio; tale graduatoria deve essere affissa nella sede ove si è svolto il colloquio. Nel caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente. Dalle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige l apposito verbale che, completate le operazioni condotte, con la relazione sintetica, devono essere pubblicate sul sito internet aziendale (ai sensi del novellato art.15, comma 7- bis punto d), e trasmesse formalmente al Direttore Generale, unitamente all elenco della terna dei candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. 5. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI SULLE STRUTTURE COMPLESSE A DIREZIO- NE UNIVERSITARIA Relativamente all Azienda Ospedaliero-universitaria, gli incarichi di Direzione delle Strutture Complesse a direzione universitaria, sono conferiti, ai sensi del combinato disposto dall art. 5, comma 5, del D.lgs. 517/1999 e dall art. 15, comma 7 bis, lett. c), del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.,dal Direttore Generale dell Azienda, d intesa con il Rettore, sentito il Dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare. L Azienda e l Ateneo interessato individuano congiuntamente, con apposite regolamentazioni, i percorsi procedurali più idonei, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza, preordinati all individuazione del responsabile da nominare. Dell adozione di tali regolamentazioni, dovrà essere resa evidenza tramite pubblicazione delle stesse sul sito internet dell Azienda e sul sito internet dell Ateneo dove, comunque, di volta in volta sono pubblicati anche l atto di conferimento dell incarico di direzione di struttura complessa ed il curriculum del prescelto. Per il conferimento delle altre strutture complesse a direzione ospedaliera, presenti nell Azienda ospedalierouniversitaria e nelle ulteriori sedi di collaborazione tra il SSR e l Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, si osservano integralmente le indicazioni della presente direttiva. 6. SCELTA DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE ED OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET Secondo quanto disposto dalla normativa citata in premessa, il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. 6

7 Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio, la relazione della Commissione sono pubblicati sul sito internet dell azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni dell eventuale scelta di cui al capoverso precedente. 7. IL CONTRATTO INDIVIDUALE Il Direttore Generale provvede alla stipulazione di un contratto individuale di lavoro con il vincitore della selezione. Il contratto deve obbligatoriamente contenere, a pena di nullità: a. denominazione e tipologia dell incarico attribuito; b. obiettivi generali da conseguire, relativamente all organizzazione ed alla gestione dell attività clinica (ad es.: sviluppo/consolidamento di competenze professionali, sviluppo di attività in settori particolari); c. esclusività del rapporto, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non esclusivo secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore; d. periodo di prova e modalità di espletamento della stessa, ai sensi del novellato art. 15, comma 7-ter, del d.lgs. n. 502/1992; e. durata dell incarico (data di inizio e data di scadenza); f. possibilità di rinnovo, per lo stesso periodo o per un periodo più breve nel rispetto di quanto stabilito dall articolo 24, comma 8, del CCNL del ; g. modalità di effettuazione delle verifiche. L esito positivo della valutazione costituisce condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali, fermo restando quanto previsto dall art. 9, comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.;valutazione e soggetti deputati alle stesse; h. trattamento economico (con indicazione della relativa valorizzazione);cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e dell incarico; i. obbligo di frequenza del corso manageriale ex art.15 D.P.R. n. 484/1997, con la precisazione che la mancata partecipazione e il mancato superamento del primo corso utile successivamente al conferimento dell incarico, determina la decadenza dall incarico stesso; Ai sensi di quanto previsto dall art.1, comma 18 del D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148 e alle condizioni ivi previste, l Azienda può disporre, prima della scadenza dell incarico ricoperto, l assegnazione ad altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a) b) e c) del C.C.N.L In tal caso il Dirigente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione dell esistenza della compatibilità finanziaria negli appositi fondi contrattuali. Per quanto non previsto nel presente atto e nelle disposizioni richiamate, vale quanto previsto relativamente ai rapporti di lavoro e agli incarichi dirigenziali nel D.lgs. 502/1992 e s.m.i., nel D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nella normativa di settore e nei contratti collettivi nel tempo vigenti. 7

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