Deliberazione n. 2/2008/P
|
|
|
- Florindo Gattini
- 8 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Deliberazione n. 2/2008/P Repubblica Italiana la Corte dei Conti in Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell adunanza congiunta del I e del II Collegio integrati dai rappresentanti delle Sezioni regionali di controllo del 18 gennaio 2008 ************************* Visto l articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20; visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, in attuazione della delega conferita dall articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; visto l articolo 27 della legge 25 novembre 2000, n. 340; visti gli articoli 3 e 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; viste le proprie deliberazioni n. 74/2000 in data 6 luglio 2000, n. 9/2002 in data 7 marzo 2002 e n. 13/2002 in data 18 aprile 2002;
2 viste le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per le Marche n. 3/2003/P in data 13 aprile 2003 e n. 4/2004/P in data 3 maggio 2004; vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 18/2006/P in data 16 giugno 2006; visto il decreto n. 417/9B-1/Gab. in data 1 settembre 2007 (prot. Corte dei Conti n. 16/INT del 25 ottobre 2007) con il quale il Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno ha confermato per il terzo semestre consecutivo il Viceprefetto Aggiunto dott. Salvatore Angieri nell incarico di temporanea reggenza dell Area II Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni elettorali della stessa Prefettura U.T.G., posto di funzione cui è organicamente preposto un dirigente della carriera prefettizia con qualifica di Viceprefetto; visto il foglio di rilievo n. 5 in data 13 novembre 2007 con cui il Magistrato istruttore della citata Sezione regionale di controllo per le Marche ha restituito non registrato il citato decreto, eccependone la non conformità a legge per contrasto con il combinato disposto dell art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 139/2000 e dell art. 52, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001; vista la risposta allo stesso rilievo fornita dall Amministrazione con nota n. 417/9B-1/Gab. in data 10 dicembre 2007, pervenuta alla Corte in data 14 dicembre 2007 (con allegata una nota in data 13 dicembre 2007 priva di protocollo e a firma del capo dipartimento per le politiche del personale dell amministrazione civile e per le risorse
3 strumentali e finanziarie del Ministero dell interno), in cui si sostiene che l incarico in esame non è altrimenti assegnabile né ad altro dirigente né ai due Viceprefetti attualmente in servizio presso la Prefettura U.T.G. di Ascoli Piceno, a causa dell impegnativo carico di lavoro gravante su di essi, non sussistendo così concreta alternativa al provvedimento adottato. La Prefettura di Ascoli Piceno e l Amministrazione centrale sostengono anche che al personale della carriera prefettizia si applica esclusivamente il d.lgs. n. 139/2000 e che i limiti alla proroga, stabiliti dall art. 11, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si riferiscono esclusivamente all attribuzione della titolarità del posto di funzione. Ritiene, altresì, l Amministrazione che l attribuzione di incarichi di reggenza orizzontale e verticale non comporta aggravi per il bilancio statale, in quanto per il finanziamento della retribuzione accessoria è previsto dall art. 32 apposito fondo di finanziamento. In virtù della supposta presenza di orientamenti diversi tra le varie Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l Amministrazione chiede, infine, la rimessione della questione di massima alla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, integrata dai rappresentanti regionali; viste le relazioni di deferimento alla medesima Sezione regionale di controllo redatte in data 14 dicembre 2007 dal Magistrato istruttore e in data 15 dicembre 2007 dal Consigliere delegato al controllo di legittimità su atti, con le quali si reputano persistenti, anche alla luce delle controdeduzioni formulate dall Amministrazione, le perplessità che
4 hanno condotto al rilievo istruttorio e si chiede al Presidente della Sezione la promozione di una decisione collegiale in merito; vista la deliberazione n. 1/2008/P in data 20 dicembre 2007 con cui la Sezione regionale di controllo per le Marche ha disposto la rimessione del provvedimento de quo e degli atti ad esso relativi all Adunanza congiunta dei collegi della Sezione in intestazione, per la preliminare risoluzione della questione di massima e per la conseguente pronunzia sul visto, ai sensi e per gli effetti dell articolo 3, comma 3-bis, del Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; vista l ordinanza in data 3 gennaio 2008 con cui il Presidente della Sezione in intestazione ha convocato congiuntamente i collegi della Sezione stessa per l odierna adunanza; udito il Consigliere relatore dott. Franco Massi; sentiti i rappresentanti dell Amministrazione nelle persone del Viceprefetto dott. Claudio Sgaraglia e del Prefetto di Ascoli Piceno dott. Alberto Cifelli; Ritenuto in fatto e considerato in diritto che, innanzitutto, l affermazione posta dall Amministrazione secondo cui il decreto legislativo n. 165/2001 espressamente esclude all art. 3 la sua applicabilità al personale della carriera prefettizia, che rimane regolato dal d.lgs. n. 139/2000 appare da una parte inesatta, in relazione al ristretto ambito di deroga di cui all art. 3, comma 1, del
5 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall altra in contrasto con quanto stabilito dall art. 1, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 139/2000, secondo cui l ordinamento (della carriera prefettizia, n.d.r.) è regolato dal presente decreto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, n.d.r.) e successive modificazioni. Argomentando a contrario lo stesso testo unico non dovrebbe applicarsi a tutte le categorie di cui al citato art. 3 (ad es., magistrati), cosa che non risponde al vero nella diffusa e consolidata prassi applicativa dello stesso d.lgs. n. 165/2001; che il provvedimento rassegnato al controllo preventivo di legittimità formalizza indubbiamente la seconda proroga semestrale di un incarico temporaneo conferente mansioni superiori, in quanto il Viceprefetto Aggiunto dott. Salvatore Angieri risulta essere stato già destinatario di due precedenti analoghi provvedimenti di affidamento semestrale della stessa funzione di reggenza [cfr.: primo decreto del Prefetto di Ascoli Piceno in data 1 settembre 2006, concernente il conferimento di funzioni di reggenza per un semestre, oggetto di rilievo istruttorio e successivamente registrato dalla Sezione in intestazione sulla base delle assicurazioni fornite dall Amministrazione; secondo decreto dello stesso Prefetto in data 1 marzo 2007, concernente la prima proroga semestrale della stessa reggenza, registrato dalla Sezione in intestazione con una nota di avvertenze in cui si richiama ulteriormente l attenzione dell Amministrazione sui vincoli organizzativi
6 posti dall articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165]; che il Prefetto di Ascoli Piceno, in sede di controdeduzioni al rilievo formulato, ha sostenuto la legittimità del provvedimento anche con considerazioni in punto di fatto, legate alla ritenuta impossibilità, per la Prefettura U.T.G. di Ascoli Piceno, di assicurare il regolare esercizio delle funzioni istituzionali in assenza dell incarico de quo: tali argomentazioni, diversamente da quanto ritenuto dalla Sezione remittente, appaiono a questo Giudice apprezzabili sotto il profilo della necessitata garanzia di continuità dell azione amministrativa, di cui costituisce indefettibile corollario la funzionalità dei pubblici uffici, in particolar modo di quelli investiti di funzioni istituzionali cc.dd. d ordine come le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo; che anche l affermazione dell Amministrazione secondo cui dal conferimento delle reggenze non deriverebbero aggravi per il bilancio dello Stato appare sostanzialmente confermata, atteso che dalle dichiarazioni rese in sede di audizione innanzi a questo Giudice è emersa la corrispondenza di quanto erogato in via di retribuzione accessoria aggiuntiva tanto per le reggenze orizzontali (altrimenti dette supplenze, che vedono l impiego di un funzionario di prefettura in un altro incarico, oltre a quello di titolarità, di pari livello della qualifica rivestita) quanto per le reggenze verticali (altrimenti dette reggenze stricto sensu, che come nel caso in esame vedono l impiego di un funzionario di prefettura in un altro incarico, oltre a quello di titolarità,
7 di livello superiore rispetto alla qualifica rivestita), tutte parimenti imputate allo stesso capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell interno; che, comunque, il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, lungi dal consentire una disapplicazione di norme primarie (ed ancor prima di principi generali dell ordinamento), dovrebbe aver spinto già da tempo l Amministrazione dell interno - destinataria di plurimi avvisi circa l opportunità di provvedere tempestivamente alla regolare copertura dei posti di funzione preso le Prefetture, come risulta dai pronunciamenti in tal senso adottati da varie Sezioni regionali di controllo della Corte, oltre quella remittente - ad adottare una soluzione pienamente conforme al dettato legislativo, dovendosi ribadire in questa sede quanto già più volte evidenziato dalla Sezione in intestazione (da ultimo nella deliberazione n. 13 del 2002) in ordine ai requisiti di eccezionalità e limitatezza temporale che devono necessariamente caratterizzare l istituto della reggenza, ontologicamente estraneo alla fisiologia dell organizzazione amministrativa; che, in conclusione, le argomentazioni addotte dall Amministrazione non possono non indurre questo Giudice ad una attenta e approfondita valutazione del particolare caso di specie, ove l istituzione della nuova provincia di Fermo ha determinato un impiego straordinario delle risorse in dotazione alla Prefettura U.T.G. di Ascoli Piceno, verosimilmente causando uno sbilanciamento d impiego delle
8 professionalità disponibili tale da rendere necessaria la reiterazione dell incarico aggiuntivo al Viceprefetto Aggiunto dott. Angieri su un posto di funzione da Viceprefetto, al solo fine di garantire la piena ed incondizionata funzionalità di un settore così delicato qual è, indubbiamente, quello elettorale. D altro canto, pare a questo Giudice che proprio in quei casi particolari di estrema difficoltà nell allocazione delle risorse professionali su tutti gli ambiti funzionali da coprire, quale deve ritenersi quello in esame, l esigenza di garantire la continuità dei servizi, di cui all articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 139 del 2000, possa fare premio sulla coesistente rigidità d impiego dei Viceprefetti e dei Viceprefetti Aggiunti, di cui al successivo articolo 12, comma 2; che, pertanto, reputa questo Giudice di poter ammettere al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento de quo, ferma restando la formale raccomandazione all Amministrazione dell interno, riscontrabile anche in sede di controllo successivo sulla gestione, in ordine all ormai improcrastinabile esigenza di provvedere, con ogni mezzo posto a disposizione dal vigente ordinamento, affinchè in ognuna delle Prefetture Uffici Territoriali del Governo interessate dal fenomeno evidenziato venga sanata una situazione di fatto che, oltre a non corrispondere al quadro organizzativo e funzionale delineato dal legislatore delegato in sede di riforma dell ordinamento prefettizio, rischia di consolidare distorte prassi applicative della norma; DELIBERA
9 di ammettere al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento in epigrafe indicato. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, alla Prefettura U.T.G. di Ascoli Piceno, al Ministero dell interno Gabinetto del Ministro e Dipartimento per le politiche del personale dell amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale. Il Consigliere estensore Franco Massi Il Presidente Tullio Lazzaro Depositata in segreteria il 20 febbraio 2008
Deliberazione n. 14/2008/P
Deliberazione n. 14/2008/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione del controllo Collegio unico nell adunanza del 9 ottobre 2008 * * * Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Deliberazione n. 94/2014/SRCPIE/PREV composta dai magistrati: Dott. Mario PISCHEDDA Presidente f.f. Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa Consigliere
Deliberazione n. SCCLEG/22/2010/PREV
Deliberazione n. SCCLEG/22/2010/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell adunanza del 14 ottobre
REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per la Lombardia. nell adunanza del 7 novembre 2006 * * * * *
Deliberazione n. 226/2006/P REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia nell adunanza del 7 novembre 2006 * * * * * Visto il Decreto del Ministero per i Beni
REPUBBLICA ITALIANA. la Corte dei conti. Sezione centrale di controllo. sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.
Deliberazione n. 15/2009/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato I Collegio nell adunanza del 15 settembre 2009 vista la
Corte dei conti. componenti: Valeria CHIAROTTI (relatore), Maria Luisa DE CARLI, Roberto
Deliberazione n. SCCLEG/3/2018/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato formata dai Magistrati:
Deliberazione n. 5/2016/PAR. Corte dei conti. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e
Deliberazione n. 5/2016/PAR Repubblica italiana Corte dei conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott. ssa Maria Paola Marcia Dott. ssa
LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
Deliberazione n. 49/2016 LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Dott. Ermanno GRANELLI Dott.ssa Angela PRIA Dott. Alessandro BENIGNI Dott. Francesco
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA REGIONE LIGURIA RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI: FORZA ITALIA, CONSIGLIERE SEGRETARIO CLAUDIO MUZIO (GRUPPO FORZA ITALIA), LEGA NORD LIGURIA - SALVINI, PRESIDENTE
composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017
Deliberazione n. 112/2017/PRNO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Grazia BACCHI Massimo
