INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI
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- Franca Carbone
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1 INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. 1. Ambito di applicazione Gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento si applicano sia alle nomine o designazioni di competenza del Presidente della Provincia, sia a quelle di competenza del Consiglio provinciale, secondo la vigente normativa. 2. Requisiti per la nomina I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni devono: o essere cittadini di uno Stato dell Unione Europea; o avere i requisiti per essere eletti Consiglieri provinciali, se cittadini italiani; o avere i requisiti per essere eletti nelle Assemblee degli Stati membri dell Unione, se cittadini comunitari; o non avere riportato condanne per reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero condanne per reati tributari; o non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi dell ente, azienda istituzione; o non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Genova e con l ente per il quale è candidato; o non avere già ricoperto per due mandati interi e consecutivi l incarico stesso. Con decisione motivata l Organo competente alla nomina può, per un solo ulteriore mandato, derogare a tale limite; o avere una competenza tecnica, culturale e/o amministrativa attinente all incarico da ricoprire, conseguita per studi e ricerche effettuate, per esperienze professionali maturate anche a seguito di funzioni svolte presso aziende pubbliche, private, enti o strutture di tipo associativo, nonché per incarichi pubblici ricoperti. Tali requisiti devono essere comprovati da specifico curriculum che deve essere allegato all atto di nomina;
2 o se candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori, essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Alle nomine e alle designazioni sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. 3. Incompatibilita Salvi i casi previsti dalla legge, sono incompatibili e non possono ricoprire incarichi di cui ai presenti indirizzi: o i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti o organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce; o coloro che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell ente, azienda o istituzione cui l incarico si riferisce; o coloro che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di collaborazione contrattuale con l ente nel quale rappresentano la Provincia; o coloro che siano stati dichiarati falliti. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca della nomina o della designazione. 4. Comunicazione nomine All inizio di ogni anno il Presidente della Provincia comunica al Presidente del Consiglio ed ai Gruppi consiliari l elenco delle nomine da effettuarsi entro l anno 5. Presentazione delle candidature. Le candidature per le nomine e le designazioni possono essere presentate dai singoli Consiglieri provinciali, da gruppi di cittadini (almeno 50) residenti in provincia di Genova, da Comuni, Comunità Montane, Università di Genova, Camera di Commercio, associazioni, ordini professionali aventi sede nella provincia di Genova. Le designazioni di Comuni, Comunità Montane, Università e Camera di Commercio non sono ammesse nel caso in cui nell organismo da rinnovare sia già prevista una rappresentanza di detti Enti e istituzioni.
3 A tal fine la Provincia provvede, con congruo anticipo, a pubblicizzare gli incarichi da rinnovare mediante apposito avviso affisso all Albo Pretorio, pubblicato su almeno un quotidiano e inserito nel sito internet della Provincia. Le proposte di candidature sono indirizzate, entro il termine indicato nell avviso, al Presidente della Provincia, per le nomine di sua competenza, ed al Presidente del Consiglio per le nomine di competenza consiliare, i quali provvedono a trasmetterle alla 1^ Commissione consiliare. Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum del candidato e dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina e dell assenza di cause di incompatibilità. Per ciascun avviso la stessa candidatura può essere presentata per un massimo di due organismi. Le proposte di candidature hanno carattere esclusivamente propositivo e non vincolano l Amministrazione provinciale. Le candidature presentate possono essere riutilizzate anche in eventuali successive surrogazioni di rappresentanti che lascino, per qualsiasi motivo la carica. 6. Procedimento per nomine e designazioni. La 1^ Commissione Consiliare, ricevute le candidature, provvede ad esaminarle e, visti i curricula e ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, valuta l ammissibilità della candidatura. La Commissione provvede quindi a rimettere le candidature al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio in base alla competenza per la nomina. Il Presidente della Provincia, ricevuto il parere della 1^ Commissione, provvede ad effettuare le nomine o designazioni di competenza con appositi decreti, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo. Il Presidente del Consiglio, pervenuto il parere relativo alle nomine e designazioni di competenza consiliare, compatibilmente con i lavori del Consiglio, provvede ad inserire le nomine e le designazioni nell ordine del giorno. Il Consiglio procede alle nomine con voto segreto.
4 7. Doveri e obblighi dei nominati e designati I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni sono tenuti a rendere pubblica annualmente la propria situazione patrimoniale, in analogia a quanto previsto dall art. 82 del Regolamento del Consiglio e dei Gruppi consiliari per i Consiglieri provinciali. Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti a tutela degli interessi generali della Provincia. Essi devono concorrere alla gestione dell ente o dell azienda nel rispetto degli statuti e dei regolamenti esistenti, contribuendo al buon andamento dell ente o dell azienda stessi. Secondo quanto disposto dall art. 27 dello Statuto, i rappresentanti della Provincia presentano, in occasione dell approvazione del bilancio dell ente di cui fanno parte, o quando gli organi dell Ente ne facciano richiesta, una relazione sull attività svolta e sull andamento dell ente. Alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, i soggetti nominati o designati ancora in carica devono presentare la propria disponibilità a rassegnare le dimissioni ai nuovi amministratori. 8. Revoca Il Presidente può revocare le nomine o designazioni di propria competenza in caso di: o perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina o incompatibilità sopravvenuta; o comportamenti contradditori o omissivi, o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dagli organi della Provincia per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni, presso cui è avvenuta la nomina; o altri fatti relativi al comportamento professionale e morale del nominato o designato che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con il Presidente e con l Amministrazione, previo contraddittorio con l interessato; o assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell organo di appartenenza. Di ogni provvedimento di revoca è data tempestiva comunicazione alla I Commissione consiliare, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo.
5 Al verificarsi di una delle condizioni sopra descritte, il Consiglio provinciale può revocare le nomine e le designazioni di propria competenza, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Provincia. 9. Forme di pubblicità La Provincia provvede ad istituire un apposita banca dati, accessibile a tutti gli interessati, in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, aziende e istituzioni partecipate ed ai soggetti in essi nominati o designati. approvati con deliberazioni n. 58 del 30 ottobre 2002, n. 7 del 12 febbraio 2002 e n.26 del 5 giugno 2003
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