Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en)
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1 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en) 7528/17 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 20 marzo 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2017) 1702 final Oggetto: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT 54 Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN e dei prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, e che modifica la decisione 2005/610/CE Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 1702 final. All.: C(2017) 1702 final 7528/17 lui DG G 3A IT
2 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2017) 1702 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN e dei prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, e che modifica la decisione 2005/610/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT
3 RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE 1 del Consiglio, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Esso prevede inoltre che i fabbricanti di prodotti da costruzione non siano soggetti a oneri o costi amministrativi superflui. In particolare, come previsto dall'articolo 28 del regolamento (UE) n. 305/2011, la Commissione deve scegliere il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione meno oneroso tra quelli in grado di soddisfare in misura adeguata le esigenze in materia di salute, sicurezza e ambiente. Qualora la prestazione di determinati prodotti da costruzione sia stata già sufficientemente dimostrata da prove che abbiano fornito risultati stabili o da altri dati esistenti, il rispettivo fabbricante deve essere autorizzato a dichiarare, a determinate condizioni da specificare, un certo livello o una certa classe di prestazione senza effettuare prove o prove ulteriori su tali prodotti, come previsto dall'articolo 27, paragrafo 5, e dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 305/2011. Questa procedura semplificata permette di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e i costi per i fabbricanti. Nell'ambito della consultazione degli esperti designati dagli Stati membri, e sulla base di un'ampia documentazione relativa ai risultati delle prove presentata dall'industria, è stato dimostrato che i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN rivelano stabilità e prevedibilità di prestazione, per quanto riguarda la reazione al fuoco, quando soddisfano determinate condizioni. Per questo motivo si può ritenere senza bisogno di prove ulteriori che, in presenza delle condizioni suddette, la reazione al fuoco di tali prodotti faccia loro raggiungere determinate classi di prestazione. Nel presente progetto di regolamento sono stabilite le condizioni in base alle quali è possibile applicare le procedure semplificate riguardo alla reazione al fuoco dei prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN e dei prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN Con la decisione 2005/610/CE della Commissione 2 sono già state stabilite classi di reazione al fuoco per i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma EN Nella tabella 1 dell'allegato di tale decisione sono riportate le condizioni necessarie per la classificazione senza che occorra addurre prove ulteriori per tali prodotti. In base alla tabella, lo spessore globale minimo stabilito è di 40 mm. La stabilità e la prevedibilità di prestazione dimostrate per quanto riguarda la reazione al fuoco giustificano tuttavia la riduzione a 22 mm di tale spessore. Per motivi di certezza del diritto è pertanto opportuno sopprimere la tabella 1 dell'allegato della decisione 2005/610/CE e applicare al suo posto l'allegato del presente regolamento. 1 2 GU L 88 del , pag. 5. GU L 208 dell' , pag. 21. IT 2 IT
4 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO Il progetto di regolamento è stato discusso in primo luogo nell'ambito del sottogruppo di esperti di incendi (FireSubAG) il 12 marzo 2015 e successivamente, l'8 maggio 2015, durante la riunione del gruppo consultivo per la costruzione 3. È stato inoltre oggetto di una consultazione scritta di esperti svoltasi tra il 6 marzo e l'8 maggio A tutti gli Stati membri è stata data in precedenza la possibilità di nominare esperti che partecipassero a queste due fasi e sono state consultate anche altre parti interessate esterne. I documenti discussi in sede di FireSubAG e di gruppo consultivo pertinenti per la consultazione scritta sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dall'intesa comune sugli atti delegati. Le osservazioni formulate in tali occasioni sono state prese in considerazione in fase di elaborazione della versione definitiva del progetto del presente atto per la consultazione interservizi. Il progetto è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio", dove è rimasto consultabile dal 12 gennaio al 9 febbraio 2017; non sono pervenuti/e commenti/osservazioni. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO A norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011, possono essere stabilite classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. In base all'articolo 27, paragrafo 1, ciò può avvenire tramite atti delegati della Commissione, mentre l'articolo 27, paragrafo 2, consente a tale fine l'impiego di norme armonizzate. Inoltre, conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, la Commissione può stabilire le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi una certa classe di prestazione senza prove o senza prove ulteriori, al fine di evitare l'esecuzione di prove superflue sui prodotti da costruzione la cui prestazione sia già stata sufficientemente dimostrata da prove che abbiano fornito risultati stabili o da altri dati esistenti. Occorre dunque che tali condizioni siano soddisfatte qualora un fabbricante intenda sostituire la prova di tipo del suo prodotto con questi livelli o classi di prestazione, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 305/2011. Il sistema europeo di classificazione istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione 4 relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, in particolare la tabella 1 dell'allegato, è applicabile ai prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN e ai prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN In base alle consultazioni svolte in seno al gruppo di esperti, la reazione al fuoco dei prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN e dei prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497, secondo la classificazione di cui al regolamento (UE) 2016/364, è ben stabilita. Per questo motivo la reazione al fuoco di tali prodotti può essere ritenuta conforme ad una determinata classificazione, quale definita nel sistema europeo di classificazione di cui sopra, senza bisogno di ulteriori prove. 3 4 Codice E01329 nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi. GU L 68 del , pag. 4. IT 3 IT
5 Il progetto di regolamento è conforme al principio di proporzionalità, in quanto adottare un atto delegato è il modo più efficace per ottenere il risultato desiderato, la riduzione degli oneri amministrativi, continuando nel contempo a garantire la certezza del diritto. Ciò si traduce, per gli operatori del mercato, nella riduzione degli obblighi amministrativi previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 per quanto riguarda le prove sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione. IT 4 IT
6 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN e dei prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, e che modifica la decisione 2005/610/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 1, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco 2. Tra i prodotti da costruzione ai quali si applica questo regolamento delegato figurano i prodotti di legno lamellare incollato e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita. (2) Con la decisione 2005/610/CE della Commissione 3 sono state stabilite classi di reazione al fuoco per i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN (tabella 1 dell'allegato della decisione). Le condizioni stabilite dalla decisione per tali prodotti sono tuttavia state adeguate a seguito di ulteriori prove sui prodotti. (3) Le prove hanno dimostrato che i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN hanno prestazioni stabili e prevedibili per quanto riguarda la reazione al fuoco qualora siano soddisfatte determinate condizioni di densità media del legno e di spessore medio minimo del prodotto GU L 88 del , pag. 5. Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1 luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del , pag. 4). Decisione 2005/610/CE della Commissione, del 9 agosto 2005, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione (GU L 208 dell' , pag. 21). IT 5 IT
7 (4) In presenza di tali condizioni si dovrebbe pertanto considerare i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN appartenenti a una determinata classe di reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364 senza che siano necessarie ulteriori prove. (5) Ai fini della certezza del diritto, la tabella 1 dell'allegato della decisione 2005/610/CE dovrebbe essere soppressa e al suo posto dovrebbe essere applicato, per i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080, l'allegato del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si considera che i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN che soddisfano le condizioni di cui all'allegato rientrano nelle classi di reazione al fuoco indicate nell'allegato stesso senza che siano necessarie ulteriori prove. Articolo 2 La tabella 1 dell'allegato della decisione 2005/610/CE è soppressa. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 6 IT
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