Note Esplicative. n) T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18

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1 Note Esplicative Di seguito vengono riportate brevi note esplicative sulle attività connesse all esercizio e all utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 lettera a), art. 110 T.U.L.P.S. Ai soli fini della presente nota informativa, si intendono per: a) AAMS, l Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento di cui all articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero dell economia e delle finanze AAMS, d intesa con il Ministero dell interno Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, emanato ai sensi dell articolo 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni; c) concessionario/i, uno dei soggetti, selezionati da AAMS in base a procedure ad evidenza pubblica, affidatario delle attività e delle funzioni di cui all articolo 3 del decreto della rete di AAMS; d) decreto della rete di AAMS, il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 aprile 2004, n. 77, concernente la definizione delle funzioni della rete telematica; e) esercizio/i, gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero dell economia e delle finanze AAMS, d intesa con il Ministero dell interno Dipartimento della pubblica sicurezza del 27 ottobre 2003, nei quali possono essere installati gli apparecchi di gioco ed i videoterminali; f) nulla osta, il nulla osta di cui all articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; g) PREU, il prelievo erariale unico applicato sulle somme giocate, di cui all articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta; h) rete telematica, l infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, affidata in conduzione al concessionario, che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest ultimo al sistema centrale; i) sistema centrale, lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutti i dati e di tutte le informazioni relativi agli apparecchi di gioco, compresi quelli relativi al PREU sulle somme giocate, forniti dal sistema di elaborazione; l) sistema di elaborazione (parte componente della rete telematica), il sistema per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutti i dati e le informazioni relativi agli apparecchi ed ai videoterminali collegati alla rete telematica. Nel caso di apparecchi videoterminali collegati, il sistema di elaborazione può gestire anche il software di gioco; m) gestore/i, è il soggetto imprenditoriale dotato di idonee strutture e capacità, titolare di contratto con il concessionario ed in possesso dei requisiti di cui all art. 2 del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 17 Maggio 2006 (Requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate mediante apparecchi con vincite in denaro), che effettua il servizio di raccolta delle giocate degli apparecchi di cui all art. 110, comma 6, lett. a) del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). n) T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 1

2 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni. 1. Regolamentazione del settore dei giochi Il settore degli apparecchi da intrattenimento è stato interamente regolamentato con la Legge Finanziaria del 2002 che ha definito le tipologie di apparecchi leciti ed ha specificato in quali casi è possibile vincere del denaro. Gli apparecchi ed i congegni da divertimento ed intrattenimento si dividono in due famiglie: Gli apparecchi senza vincita in denaro, come quelli che consentono di ricevere un oggetto in premio (gru, pesche di abilità, ecc.) oppure quelli che vengono utilizzati puramente a scopo di intrattenimento, come i videogiochi, il biliardo, il calcio balilla, i flipper, ecc. Gli apparecchi con vincite in denaro, comunemente conosciuti con il nome di AWP (marchio di proprietà AAMS). 2. Apparecchi di gioco AWP Le caratteristiche delle AWP sono specificate all art. 110, comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. e nei successivi decreti legge. Elenchiamo di seguito le caratteristiche delle AWP: a) il costo di ogni partita non può superare il valore massimo di 1 euro; b) la durata media di una partita è di 4 secondi; c) la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100 euro, avviene subito dopo la conclusione della partita ed esclusivamente in monete metalliche; d) la restituzione in forma di vincita, computata dall'apparecchio su un ciclo complessivo di partite, non deve essere inferiore al 75 per cento delle somme giocate; e) gli elementi di abilità o di intrattenimento sono preponderanti rispetto all'aleatorietà, quindi non condizionati solo dalla fortuna; f) l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18; g) gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali 2

3 3. Funzioni della rete telematica delle AWP Per poter esercitare, ciascuna AWP deve essere obbligatoriamente collegata ad una rete telematica di proprietà di AAMS, grazie alla quale è possibile: garantire un costante controllo sul corretto funzionamento dell apparecchio; tutelare il giocatore da possibili manomissioni; monitorare la corretta esecuzione degli adempimenti a carico dei concessionari. Le funzioni che la rete telematica deve assicurare, sono: a) collegare in rete le AWP con il sistema di elaborazione; b) raccogliere periodicamente i dati registrati nelle AWP e trasferirli almeno quotidianamente al sistema centrale; c) raccogliere, al di fuori della periodicità stabilita e su specifica richiesta di AAMS, i dati registrati nelle AWP e trasferirli immediatamente al sistema centrale; d) rilevare la conformità del funzionamento delle AWP rispetto alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l elaborazione dei dati di cui alle lettere b) e c); e) trasmettere immediatamente al sistema centrale le rilevazioni di non conformità di funzionamento; f) effettuare la tele-diagnosi delle AWP e trasmettere periodicamente al sistema centrale i casi di malfunzionamento; g) predisporre informazioni utili alla valutazione della redditività delle AWP e trasmettere periodicamente questi dati al sistema centrale; h) garantire la gestione amministrativa delle AWP; i) garantire la contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del prelievo erariale unico e trasmettere periodicamente tali informazioni al sistema centrale. 3

4 4. Attività e funzioni affidate in concessione AAMS, con procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ha individuato dieci soggetti ai quali affidare in concessione l attivazione e la gestione operativa delle reti telematiche. Le attività e le funzioni affidate da AAMS ai concessionari della rete telematica, sono: a) assicurare che la rete telematica assolva le funzioni di cui al capitolo 3 del presente documento; b) segnalare immediatamente ad AAMS nonché agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa, ogni informazione relativa alla possibile non conformità di una AWP; c) interrompere immediatamente il collegamento alla rete telematica delle AWP per le quali è rilevata una non conformità alle prescrizioni per il gioco lecito, dandone comunicazione ad AAMS nonché agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa; d) verificare che l esercente intraprenda le procedure di blocco per le AWP individuate come non conformi alle prescrizioni per il gioco lecito; e) assolvere tutte le attività strumentali, funzionali ed amministrative connesse, direttamente o indirettamente, alla gestione telematica delle AWP; f) effettuare rilevazioni statistiche presso gli esercizi, al fine di reperire le informazioni richieste periodicamente da AAMS; g) contabilizzare, per le AWP collegate alla rete telematica affidatagli, il prelievo erariale unico ed eseguire il versamento del prelievo stesso, con modalità definite con decreto di AAMS. Il concessionario è tenuto, altresì, ad effettuare tutte le altre attività strumentali e funzionali alla corretta ed efficace gestione telematica delle AWP nonché del gioco lecito. Il concessionario è tenuto, inoltre, ad eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle AWP affidata in concessione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti negli atti di concessione al fine di assicurare, per quanto di propria competenza, il mantenimento del valore tecnologico e di mercato della rete di proprietà di AAMS. 4

5 5. Ripartizione delle somme giocate La ripartizione percentuale delle somme giocate per ciascuna AWP, ai sensi del combinato disposto dell articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e dell articolo 39, comma 13, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è la seguente: a) il 75% delle somme giocate in ciascun ciclo complessivo di partite è destinata alle vincite. b) il 25% delle somme giocate in ciascun ciclo complessivo di partite deve essere versato al concessionario, titolare della gestione telematica del gioco lecito e dell attività di raccolta delle giocate. In seguito alla raccolta della quota del 25% delle somme giocate (il cosiddetto residuo della raccolta risultante dalla differenza tra somme giocate e vincite erogate), il concessionario provvede: a versare il 12,6 % delle somme giocate all Erario come prelievo erariale unico (PREU) in qualità di soggetto passivo d imposta; a versare l 0,8% delle somme giocate all AAMS a titolo di canone di concessione; ad autorizzare il gestore e l esercente a trattenere il 11,6% delle somme giocate al lordo del compenso del concessionario. 6. L attività di raccolta e versamento del Prelievo Erariale Unico La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha apportato modifiche e integrazioni all art. 39 del DL 30/09/2003 n. 269, recante la nuova disciplina del Preu. Nella versione vigente del citato decreto legge, il Preu è configurato come un imposta e non rappresenta più una partita di debito/credito tra concessionario e AAMS. L impianto normativo pertanto prevede tutti i presupposti per l applicazione dell imposta (soggetto passivo, base imponibile, aliquota) e detta la disciplina concernete la fase di liquidazione, accertamento e riscossione del Preu. In sintesi l art. 39 del citato decreto legge può essere così rappresentato In relazione alle nuove modalità di assolvimento del Preu, la normativa vigente prevede che l anno solare, ossia il periodo d imposta, sia suddiviso in sei periodi contabili ed ogni periodo contabile formato da due mesi solari: 1 periodo contabile gennaio-febbraio 2 periodo contabile marzo-aprile 3 periodo contabile maggio-giugno 4 periodo contabile luglio-agosto 5 periodo contabile settembre-ottobre 6 periodo contabile novembre-dicembre La base imponibile del Preu è costituita per ciascuna AWP dalle somme giocate. Il concessionario determina la base imponibile e il Preu (applicando l aliquota d imposta alla base imponibile) relativi a ciascun periodo contabile utilizzando il contatore estratto dagli apparecchi l ultimo giorno di ciascun periodo contabile (salvo i casi particolari di determinazione della base imponibile, tassativamente indicati dalla normativa) 5

6 Il concessionario assolve il Preu dovuto per ciascun periodo contabile mediante quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze: - Il 1 versamento, entro il giorno 28 del 1 mese del periodo contabile - Il 2 versamento, entro il giorno 13 del 2 mese del periodo contabile - Il 3 versamento, entro il giorno 28 del 2 mese del periodo contabile - Il 4 versamento, entro il giorno 22 del 1 mese del periodo contabile successivo L importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25% dell ammontare del Preu dovuto per il penultimo periodo contabile precedente. L importo del quarto versamento che il concessionario effettua per ciascun periodo contabile è determinato come differenza tra il Preu dovuto per il periodo contabile, calcolato sulla base dei contatori degli apparecchi estratti l ultimo giorno del periodo contabile, e la somma dei primi tre versamenti per lo stesso periodo. HBG Connex SpA Concessionario AAMS 6

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