COMUNE DI SAN FIOR Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI
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- Amerigo Zanetti
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1 COMUNE DI SAN FIOR Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI
2 ARTICOLO 1 - Istituzione della Commissione 1. È istituita la Commissione Comunale per i servizi sociali ed assistenziali, ai sensi dell'art e seguenti dello Statuto Comunale. 2. Nella Commissione deve essere garantita un'adeguata presenza di entrambi i sessi, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dello Statuto Comunale. ARTICOLO 2 - Composizione della Commissione 1. La Commissione è composta da quattro membri di diritto e cinque membri elettivi. 2. Sono membri di diritto: il sindaco, l'assessore di reparto o il consigliere delegato all uopo nominato, il dipendente comunale con qualifica di assistente sociale, un medico rappresentante dei medici di base operanti nel Comune di San Fior. 3. Sono membri elettivi: quattro consiglieri comunali in carica ed uno psicologo iscritto al relativo Ordine professionale. 4. I consiglieri comunali sono eletti dal Consiglio Comunale nel suo seno con voto palese limitato ad uno; in ogni caso è garantita l'elezione di due rappresentanti delle minoranze consiliari. Con successiva votazione palese, con voto limitato ad uno, il Consiglio Comunale nomina lo psicologo. I membri elettivi restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale che li elegge. 5. Su convocazione del presidente può essere chiamato il medico di base del soggetto bisognoso di assistenza, senza diritto di voto. 6. I membri della Commissione sono surrogabili. Essi decadono, oltre che per dimissioni e morte, anche per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive. ARTICOLO 3 - Compiti della Commissione 1. La Commissione ha i seguenti compiti: a) esprimere pareri e formulare proposte operative nel campo dell'assistenza agli anziani, ai minori ed agli handicappati ai portatori di handicap; b) formulare proposte operative all'amministrazione comunale per ogni altra forma di assistenza socio-sanitaria; c) esprimere pareri in merito alle problematiche socio-assistenziali, su richiesta degli organi collegiali comunali. 2. Le proposte operative devono essere supportate dai pareri previsti dalla legge n. 142/90 T.U. 267/2000, resi dai responsabili di servizio. ARTICOLO 4 - Prima convocazione 1. La prima convocazione avviene a cura del sindaco entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare di nomina della Commissione. 2. La Commissione è presieduta dai Sindaco o dall'assessore di reparto o dal consigliere delegato.
3 3. Nella prima seduta della Commissione, che si intende validamente costituita con la presenza di tutti i membri, avviene la nomina del vice-presidente, a maggioranza di voti. 4. In caso di parità di voti sarà effettuato il ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme procedurali previste dallo Statuto Comunale dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. ARTICOLO 5 - Funzionamento della Commissione 1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta, almeno una volta ogni due sei mesi. 2. Può essere altresì convocata su richiesta scritta e motivata di cinque membri della Commissione. 3. La Commissione è presieduta dal sindaco o dall'assessore di reparto o dal consigliere delegato; in caso di impedimento od assenza del presidente assume la presidenza il vice presidente. 4. La seduta è valida se sono presenti almeno due terzi dei componenti in carica. ARTICOLO 6 - Verbalizzazione seduta. 1. Il compito di segretario della Commissione sono svolti dall'assistente sociale del Comune che provvederà a redigere il verbale delle sedute. 2. In caso di assenza dell'assistente sociale il segretario della Commissione è nominato all'inizio della seduta ed è scelto tra i membri elettivi del Consiglio Comunale. 3. Il verbale della seduta, redatto in modo succinto, deve contenere le determinazioni finali cui è pervenuta la Commissione, con espressa indicazione delle motivazioni. 4. Il verbale, letto e sottoscritto per approvazione dai membri presenti, sarà inserito nell'apposito registro a cura del presidente. 5. Il registro viene depositato presso l'ufficio comunale di assistenza. ARTICOLO 7 - Oneri a carico dell'amministrazione Comunale e della Commissione 1. L'amministrazione Comunale è tenuta a chiedere alla Commissione il parere preventivo sulle materie elencate nell'articolo 3, lettera a). 2. Tali pareri, obbligatori ma non vincolanti, devono essere comunicati per iscritto all'amministrazione comunale, a cura del presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro formulazione. 3. In caso di mancata comunicazione del parere, l'amministrazione comunale potrà assumere liberamente le proprie determinazioni. 4. L'Amministrazione comunale deve comunicare le proprie decisioni in merito ai pareri scritti formulati dalla Commissione, mediante invio di copia del provvedimento adottato, a cura del responsabile del servizio.
4 5. L'Amministrazione comunale non è tenuta a chiedere parere preventivo alla Commissione sia per i casi che rivestono carattere di urgenza sia per quelli già normati da legge, statuto o regolamento. ARTICOLO 8 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra il vigore, ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell articolo 74 comma 2 Articolo 90 dello Statuto Comunale.
5 COMUNE DI SAN FIOR Provincia di Treviso APPROVATO dal Consiglio Comunale con atto n. 64 del in atti al CO.RE.CO. al n del IL SINDACO Ing. Fiorenzo Carniel PUBBLICATO all'albo Pretorio in allegato alla delibera sopracitata per 15 giorni consecutivi ai sensi art. 47 Legge n. 142 senza opposizioni. IL REGOLAMENTO è entrato in vigore il
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