Allegato PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PRESUPPOSTO OGGETTIVO ABITAZIONE PRINCIPALE
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- Carla Pippi
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1 Allegato IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Ai sensi dell art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, sono soggetti passivi IMU: il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa ; il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi ; il concessionario di aree demaniali; il locatario di immobili concessi in leasing, anche se gli stessi sono da costruire o in corso di costruzione, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. PRESUPPOSTO OGGETTIVO Ai sensi del comma 2 del citato art. 13 l IMU ha per presupposto il possesso di: fabbricati; aree fabbricabili; terreni agricoli; abitazione principale (e relative pertinenze). ABITAZIONE PRINCIPALE Va evidenziato che ai sensi del citato comma 2, per abitazione principale si intende: l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. In merito si rammenta che, diversamente, ai fini ICI, l art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/92 considerava abitazione principale: salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica ; quella in cui... il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Ciò comporta quindi che, ai fini IMU, il possessore deve contemporaneamente avere la residenza anagrafica e dimorare nell immobile abitazione principale. Sul punto va evidenziato che la lett. b) del comma 14, del citato art. 13, ha, in particolare, abrogato la lett. e) dell art. 59, D.Lgs. n. 446/97 che considerava abitazioni principali, con conseguente applicazione delle relative agevolazioni, quelle concesse in uso gratuito a parenti. Ne deriva che tali unità immobiliari saranno considerate come seconde case ai fini del nuovo tributo comunale. Abitazione principale come unica unità abitativa Ai sensi del citato comma 2, l abitazione principale deve essere iscritta nel Catasto come unica unità immobiliare. Ciò comporta che non sono applicabili le agevolazioni legate all abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) all immobile risultante dall unione di fatto di 2 unità, a meno che non se ne provi l avvenuta richiesta di accatastamento unitario. Diversamente, ai fini ICI, la Corte di Cassazione con alcune pronunce aveva riconosciuto le agevolazioni abitazione principale anche all immobile risultante dall unione di fatto di diverse unità contigue se il possessore e suoi familiari le utilizzavano come dimora abituale (sentenze , n e , n ). 2
2 PERTINENZE Oltre all abitazione principale l IMU è applicabile anche alle pertinenze della stessa. Ai sensi del citato comma 2 si intendono pertinenze dell abitazione principale quelle classificate nelle seguenti categorie catastali: C/2, magazzini e locali di deposito; C/6, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; C/7, tettoie chiuse o aperte; nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Sul punto va evidenziato che la citata lett. b) del comma 14, ha, in particolare, abrogato la lett. d), dell art. 59, D.Lgs. n. 446/97 che riconosceva ai Comuni potestà regolamentare in materia di individuazione delle pertinenze. Ne deriva che i Comuni sono privi di qualsivoglia potere normativo in materia di pertinenze. IMMOBILI ESENTI DALL IMU Il comma 8 dell art. 9, D.Lgs n. 23/2011 richiama le esenzioni previste dall art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i), D.Lgs. n. 504/92. Pertanto possono ritenersi esenti dall IMU le seguenti fattispecie: fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all art. 5-bis, DPR n. 601/73; fabbricati destinati esclusivamente all esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense; fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l esenzione dall imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell art. 15, Legge n. 984/77; immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc. BASE IMPONIBILE IMU La base imponibile IMU varia in funzione della tipologia di immobile. Il comma 3 del citato art. 13 dispone che: La base imponibile dell imposta municipale propria è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. Ciò comporta che ai fini della determinazione della base imponibile IMU sono confermate gran parte delle disposizioni previste, ai fini ICI, dal D.Lgs. n. 504/92. In merito si evidenzia che in sede di conversione in legge del Decreto c.d. Salva Italia è stato modificato il valore di alcuni moltiplicatori. 3
3 I predetti moltiplicatori trovano applicazione solo ai fini dell individuazione della base imponibile IMU; non si riflettono infatti ai fini delle imposte dirette e indirette (si pensi, ad esempio, all individuazione nell ambito dell imposta di registro del c.d. prezzo-valore ). IMMOBILI D IMPRESA, CATEGORIA D, NON ISCRITTI IN CATASTO In base al sopra richiamato comma 3 dell art. 5, D.Lgs. n. 504/92, per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, D non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata facendo riferimento all ammontare dei costi, al lordo delle quote di ammortamento, risultanti dalle scritture contabili all 1.1, applicando, per ciascun anno di formazione di detti costi, i coefficienti stabiliti annualmente con apposito DM. UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEL TERRENO In base al sopra richiamato comma 6 dell art. 5, D.Lgs. n. 504/92 in caso di utilizzazione edificatoria dell area, demolizione del fabbricato, interventi di recupero ex art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78 la base imponibile è determinata facendo riferimento al: valore dell area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. IMMOBILI DI INTERESSE STORICO / ARTISTICO Con riferimento all IMU non dovrebbe essere applicabile la specifica agevolazione che prevedeva ai fini ICI una particolare modalità di determinazione della base imponibile per gli immobili di interesse storico / artistico (minore delle tariffe d estimo delle unità abitative vigenti nella zona censuaria di ubicazione dell immobile). FABBRICATI RURALI Va evidenziata l abrogazione dell art. 23, comma 1-bis, DL n. 207/2008, contenente la disciplina interpretativa di esclusione dei fabbricati rurali dall ICI. 4
4 Le unità immobiliari in esame, sia ad uso abitativo che strumentale, sono pertanto oggetto della nuova imposta. Ai fabbricati rurali ad uso abitativo sono comunque applicabili le agevolazioni in termini di aliquota ridotta e di detrazione per l abitazione principale. ALTRE AGEVOLAZIONI Si ritiene che ai fini IMU non possano trovare applicazione le agevolazioni ICI se non espressamente richiamate. Ne deriva, ad esempio, che le riduzioni per i terreni agricoli, previste dell art. 9, D.Lgs. n. 504/92, non possono essere applicate all IMU. ALIQUOTE BASE IMU L IMU prevede le seguenti 2 aliquote: ordinaria, nella misura dello 0,76%. I Comuni, con deliberazione adottata ex art. 52, D.Lgs. n. 446/97, potranno aumentarla o diminuirla fino allo 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR, per quelli posseduti da soggetti IRES ovvero per quelli locati, fermo restando che il 50% dell imposta applicata nella misura dello 0,76% è riservata allo Stato e le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato ; ridotta nella misura: o dello 0,4% per l abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire fino allo 0,2%; o dello 0,2% per fabbricati ati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%. DETRAZIONE PER L ABITAZIONE PRINCIPALE Per l abitazione principale e sue pertinenze è prevista una specifica detrazione pari a 200 rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. In sede di conversione in legge del citato Decreto n. 201/2011 è stata introdotta una maggiorazione pari a 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell abitazione principale. Tale ulteriore detrazione è prevista solo per il 2012 e 2013 e fino ad un massimo di 400. Nel testo legislativo vigente non risulta alcuna correlazione tra la misura della detrazione spettante al contribuente e la relativa situazione reddituale / patrimoniale. Anche per i figli, per i quali al contribuente spetta la maggior detrazione, non è prevista alcuna correlazione con la loro situazione reddituale / patrimoniale (gli stessi possono anche non essere a carico ). La disciplina dell IMU prevede altresì che: in presenza di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell immobile ad abitazione principale; il Comune interessato può nel rispetto dell equilibrio di bilancio aumentare l ammontare della detrazione fino a concorrenza dell imposta dovuta. In tal caso però il Comune non può fissare, per gli immobili a disposizione, un aliquota IMU superiore a quella ordinaria; la detrazione prevista per l abitazione principale spetta anche alle unità immobiliari ex art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/92, ossia agli immobili degli Istituti autonomi case popolari e delle cooperative a proprietà indivisa assegnati come abitazione principale ai soci; la detrazione, prevista per l abitazione principale, e la relativa aliquota ridotta si applicano anche ai soggetti ex art. 6, comma 3-bis, D.Lgs n. 504/92 (ex coniuge non assegnatario della casa coniugale) e, se deliberato dal Comune, ex art. 3, comma 56, Legge n. 662/96 5
5 (anziano / disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purché l abitazione non sia locata). Non è possibile ai fini IMU l assimilazione all abitazione principale, riconosciuta ai fini ICI, per le unità immobiliari possedute da cittadini c italiani residenti all estero. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO PER IL 2012 Il versamento dell IMU, per il 2012 va effettuato: in 2 rate di pari importo (50%), la prima entro il (il 16.6 cade di sabato) e la seconda entro il ai sensi dall art. 9, D.Lgs. n. 23/2011. Sul punto va evidenziato che il comma 3 del citato art. 9, dispone che: Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Non risulta più possibile il versamento (senza interessi) dell intera imposta dovuta entro il 16.12; esclusivamente tramite il mod. F24, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 (con modalità che saranno stabilite con un Provvedimento dell Agenzia delle Entrate). ACCONTO IRPEF 2012 Un aspetto importante è quello connesso con il non assoggettamento ad IRPEF del reddito degli immobili sopra accennato. Dovrà essere chiarito se non dovendo dichiarare gli immobili nel mod. UNICO / sarà possibile versare un minor acconto IRPEF per il POTESTÀ REGOLAMENTARE DEL COMUNE Anche in materia di IMU è assicurata al singolo Comune la potestà regolamentare negli ambiti individuati dagli artt. 52 e 59, D.Lgs. n. 446/97, fatti salvi i limiti imposti dal Legislatore (statale), ad esempio, in materia di modalità di versamento. INDEDUCIBILITÀ DELL IMU Analogamente a quanto previsto per l ICI, l art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 sancisce che l IMU è... indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall imposta regionale sulle attività produttive. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E SANZIONI Il comma 11 del citato art. 13 dispone che: Per l accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. In base al richiamo operato dal successivo comma 13 alle disposizioni di cui all art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 all accertamento e riscossione; ai rimborsi di imposta; ai profili sanzionatori; al contenzioso; in materia di IMU vanno applicate le seguenti disposizioni previste ai fini ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504/92: 6
6 È infine prevista l applicabilità delle disposizioni di cui all art. 1, commi da 161 a 170, Legge n. 296/2006 che dal 2007 è la norma di riferimento per la procedura di accertamento dei tributi locali. 7
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