COMUNE DI SANGUINETTO
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- Pietro Fiori
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1 COMUNE DI SANGUINETTO Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DEI CONTRIBUTI E DEI SUSSIDI ECONOMICI (Il presente regolamento è stato approvato con C.C. n. 27 del )
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3 INDICE CAPO I CRITERI GENERALI Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 CAPO II CONTRIBUTI ED INTEREVNTI ECONOMICI Articolo 12 CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 3
4 CAPO I CRITERI GENERALI Articolo 1 Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati ai sensi dell art.12 della Legge , n.241 e successive modificazioni. Articolo 2 I settori per i quali l Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ed enti pubblici e soggetti privati ed i relativi criteri, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti: SETTORE CRITERIO Assistenza e sicurezza sociale Cultura, pubblica istruzione e sport Attività ricreative, di promozione del territorio e temp libero Artigianato, agricoltura e commercio Stato di bisogno del richiedente e disponibilità dello stesso a partecipare a progetti tendenti al miglioramento della sua situazione Rilevanza sociale dell'attività culturale e rilevanza didattico formativa nella pubblica istruzione e per lo sport Numero dei partecipanti all'attività e alle manifestazioni Ricadute in termini di sviluppo economico ed occupazionale delle attività e delle manifestazioni Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l Amministrazione Comunale assume per i servizi dalla stessa gestiti, o dei quali promuove la gestione diretta o mediata tramite altri soggetti, regolati in quanto ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in applicazione della lett. g) dell art. 32 della Legge 142/1990 e seguenti modificazioni e, per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie dei servizi a domanda individuale. Articolo 3 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall Amministrazione a favore: a) di persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento, valutando ogni singolo caso; b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicitano a beneficio della popolazione del 4
5 Comune; c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune. In casi particolari, adeguatamente motivati, l attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l ente è preposto. Articolo 4 Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice, indirizzate al Sindaco e/o all Assessore competente e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, con relativo Codice Fiscale, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Comunale. A tale scopo il Comune, oltre che ad avvalersi dei propri organi ed uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed enti, al fine di acquisire ogni elemento utile di valutazione Articolo 5 Le persone fisiche, che intendo ottenere contributi ed interventi economici previsti per i vari settori dovranno indicare sulla domanda, oltre a quanto previsto nei precedenti commi: a) le generalità del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare di stabile convivenza; b) l attività lavorativa o l eventuale altra condizione (studente, disoccupato, inabile, etc. ) svolta dal richiedente e da tutti gli altri componenti la propria famiglia; c) il reddito effettivo proprio del richiedente, dei familiari tenuti agli alimenti conviventi con lo stesso, e di quelli, pure tenuti agli alimenti, non conviventi ivi compresi i beni immobili di loro proprietà ad eccezione del reddito prodotto dall abitazione principale del nucleo familiare del richiedente. Tali redditi devono risultare da idonea documentazione o da dichiarazione sostitutiva ed autentica ai sensi dell art.4 della legge , n.15. L istanza e le dichiarazioni in essa contenute saranno rese dal richiedente ai sensi dell art.26 della predetta legge n.15/1968. d) l indicazione dell eventuale precario stato psico-fisico del richiedente e/o dei suoi familiari, al fine di una quanto più possibile accurata istruttoria dell istanza; e) le generalità delle persone tenute agli alimenti nei confronti del richiedente ai sensi 5
6 dell art. 433 C.C., e delle altre leggi vigenti in maniera, conviventi e non, e l ìndicazione dei redditi posseduti dagli stessi. Il richiedente dovrà, inoltre, impegnarsi, con la presentazione della richiesta di intervento, ad informare tempestivamente l Amministrazione Comunale di ogni evento che porti ad una modifica della condizione del proprio nucleo familiare. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in rivendica del richiedente e/o dei tenuti agli alimenti, per il recupero delle comunicazioni di cui al precedente comma. Articolo 6 Gli Enti pubblici, privati e le associazioni possono richiedere la concessione di un contributo quale concorso all organizzazione di singole manifestazioni, iniziative, progetti ed attività di interesse per la comunità locale, presentando apposita domanda prima della data delle stesse indicando data, luogo e analitico preventivo finanziario. Articolo 7 Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati possono richiedere la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l effettuazione di singole manifestazioni, iniziative attività e progetti d interesse comunque pertinente la comunità locale, entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio di cui si è svolta la singola manifestazione o iniziativa. In casi eccezionali, debitamente motivati, potrà essere richiesto dai soggetti di cui al comma 1 un contributo sia per la manutenzione straordinaria della sede sia per la realizzazione di monumenti od opere architettoniche comunque denominate a favore della comunità. Unitamente alla domanda dovrà essere presentata analitica rendicontazione delle spese sostenute e delle eventuali entrate. L attribuzione del contributo è demandata alla Giunta Comunale sulla base dei criteri di cui al precedente art. 2 Sulla base di una richiesta preventiva da effettuarsi almeno 20 giorni prima della singola manifestazione o iniziativa, o progetto, o attività, corredata di analitico prospetto di previsione delle entrate e delle spese, è possibile richiedere una anticipazione di parte del contributo nei limiti del 50% del saldo negativo previsto. Nel caso in cui la domanda di anticipazione di parte del contributo sia superiore ad ,00 il richiedente dovrà presentare idonea polizza fidejussoria a garanzia dell ente per l importo che viene anticipato. In tal caso il soggetto richiedente è obbligato a fornire adeguata ed analitica rendicontazione entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell esercizio nel quale si è svolta l attività, la manifestazione o l iniziativa pena la revoca del contributo. Se dalla rendicontazione risulterà un saldo positivo o pari allo zero, l associazione dovrà restituire la somma anticipata dal Comune. 6
7 In caso di saldo negativo inferiore al contributo anticipato, l associazione dovrà restituire la differenza tra il contributo anticipato ed il saldo negativo effettivo. In caso di mancata effettuazione della manifestazione, attività iniziativa o progetto, l eventuale anticipazione erogata dovrà essere restituita. Articolo 8 1- Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali anche nell ipotesi che degli organi amministrativi dell ente beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del comune il quale, verificatesi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti. 2- La concessione dell intervento è vincolata all impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. 3- Gli interventi del comune relativi all attività ricorrente o straordinaria dei seguenti soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l assegnazione di contributi finanziari e\o la concessione dell uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso organizzate e, nell ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall Amministrazione comunale. Articolo 9 1- Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare gli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività e che esse vengono realizzate con il concorso del comune. 2- Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti i mezzi con i quali li effettuano dando pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette e che le stesse vengono realizzate con il concorso del comune. 3- Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con atto della Giunta Comunale 4- La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore 7
8 delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l intervento del Comune con le modalità stabilite per il presente regolamento. 5- Il patrocinio concesso dal comune deve essere pubblicamente reso noto dal soggetto che l ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell iniziativa inserendo il logo del Comune e la dicitura con il patrocinio del Comune di Sanguinetto su ogni mezzo pubblicitario dell iniziativa, e una copia deve essere consegnata all ufficio competente. Articolo 10 Tutte le domande verranno valutate dalla Giunta Comunale, che terrà conto dei criteri esposti nel presente regolamento e delle effettive disponibilità finanziarie. Articolo 11 Le contribuzioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell Ente che in materia dovranno esplicitamente risultare dal bilancio di previsione e dalle relazioni ad esso allegate. 8
9 CAPO ΙΙ CONTRIBUTI ED INTERVENTI ECONOMICI Articolo 12 Le procedure per l erogazione dei contributi e degli interventi economici sono le seguenti: 1) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE a) L erogazione dell assistenza generica fa riferimento a quei cittadini residenti nel territorio comunale o temporaneamente presenti che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente. b) L assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ( una tantum o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, buoni alimentari e sanitari, combustibili riscaldamento, soggiorni climatici ecc.). Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi dai ai sensi del D.P.R. n.616/77). L assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e quelle forme di assistenza eseguite in base alla normativa regionale (ex L.R.V. n. 45/79). c) Nei casi in cui il Comune intervenga come titolare del domicilio di soccorso (ex Legge n.6972 del 1890 modificata) dovrà provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattarsi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l interesse degli inabili. d) Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell intervento assistenziale, l età, il sesso. la religione, le idee politiche, l ambito sociale. e) Nell erogazione di tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo del rapporto reddito/bisogno dell indigente con particolare riferimento all età, condizioni di salute del richiedente e dei familiari degli affini e parenti entro il 4 grado. Resta sempre vigente l obbligo di intervento a favore di indigenti con domicilio di soccorso in Sanguinetto ex T.U. n.6972/1890 e relativo Reg. del 1891 n.99. f) Le domande di assistenza devono essere sottoscritte dagli interessati ed opportunamente integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare o dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all assistenza ai sensi del Codice Civile. I richiedenti che beneficino di trattamenti pensionistici dovranno indicare l esatto ammontare mensile dell assegno, il tipo di pensione in godimento e documentare il reddito proprio e dei familiari. g) Qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari 9
10 organi siano ritenute insufficiente, possono essere richiesti supplementi di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio. h) L erogazione dell assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere, i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l interessato potrà, usufruire dell intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.). i) Per sicurezza sociale si intendono tutte le attività finalizzate ad assicurare una adeguata convivenza sociale, sia in termini di sicurezza territoriale, che in termini di sicurezza urbana. Rientrano pertanto le iniziative ed i progetti finalizzati a garantire i bisogni collettivi in tutte le situazioni che possono metterli in pericolo, quali il degrado urbano, l inquinamento ambientale, le calamità naturali. 2) CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE a) CULTURA: E compito del Comune promuovere la diffusione della cultura a tutti i livelli, prevedendo interventi a favore sia di iniziative già da tempo costituite e collaudate (come i Premi Castello, B.Roghi, G.Zinetti e la Festa del Toro), sia di manifestazioni che saranno proposte da altre associazioni e da privati, fatto salvo, in questo ultime caso, la fattibilità delle proposte e la serietà, credibilità, competenza, grado di organizzazione ed efficienza dei proponenti. Il Comune, per il ruolo organizzativo e di coordinamento tra le Associazioni, svolto dalla Pro-Loco, riconosce a quest ultima interventi finalizzati per la promozione sul territorio di progetti e\o manifestazioni di natura culturale. b) PUBBLICA ISTRUZIONE: Accanto alla consolidale contribuisce per la spesa dei libri di testo per la scuola media potranno essere prese in considerazione altre forme di premiazione dell istruzione graduando le scelte in modo da favorire prioritariamente la scuola dell obbligo e subito dopo quelle iniziative che trovano seguito tra i giovani e gli anziani. E quindi considerato socialmente rilevante mantenere vivo nei giovani l interesse per l istruzione e per tutte quelle iniziative che accanto e dopo la scuola dell obbligo si preoccupano di diffondere nei giovani nozioni tecniche e di cultura generale che ne favoriscono l inserimento nel campo del lavoro ed in genere nella società in modo non solo di evitare ozi pericolosi, ma di offrire contenuti. c) CONTRIBUTI all istituto comprensivo relativamente alla: - Scuola dell infanzia G.BIASI Sanguinetto -.Scuola primaria B.ROGHI Sanguinetto - Scuola secondaria B.CROCE - Sede di Sanguinetto - DIREZIONE DIDATTICA La Giunta Municipale, sulla base di quanto previsto dagli appositi capitoli del bilancio annuale di previsione, assegna contributi da erogarsi su richiesta da presentarsi dall Istituto Comprensivo di Sanguinetto ai sensi di quanto disposto dall art. 6 per attività didattiche, educative, organizzative e di progettazione, tenuto anche conto della consistenza numerica degli iscritti. 10
11 3) ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E TEMPO LIBERO a) Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. b) La concessione in uso di impianti, attrezzature e locali alle singole società o gruppi è regolata mediante apposita convenzione debitamente approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l uso delle stesse. Nel caso che l impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla- osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune. Per gli impianti e le attrezzature di cui al precedente 1 comma adibite ad uso scolastico, dovrà essere rispettata la priorità alle attività della scuola, e al concessione in uso alle singole società o gruppi avverrà dopo che gli organi scolastici, all uopo interpellati, avranno espresso il loro parere in merito. c) Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali fisico- motorie ricreative del tempo libero. d) Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico o le associazioni e gruppi privati possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all immagine della comunità, agevolazioni per l uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazioni a carico del bilancio comunale. L Amministrazione sentirà in merito il parere del concessionario degli impianti sportivi richiesti. e) Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni, di cui ai comma 1 e 2, per l organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, dando la preferenza alle attività ed alle iniziative proposte da associazioni legalmente costituite e che abbiano dato dimostrazione di capacità organizzativa e trovato accoglimento da parte della cittadinanza. Nella ripartizione dei contributi, nell ambito delle disponibilità di bilancio, la Giunta Municipale dovrà tenere conto delle associazioni esistenti nella frazione di Venera in modo da rispettarne l autonomia (anche se avessero un seguito inferiore a quello di analoghe associazioni e/o iniziative del Capoluogo). 4) ARTIGIANO, AGRICOLTURA E COMMERCIO 11
12 a) Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione possono essere esercitate mediante interventi rivolti in particolare: 1. al concorso per l organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune. 2. al concorso per l effettuazione di iniziative collettive di promozioni e pubblicizzazione dei prodotti locali. 3. al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali che abbiano per fine l incremento del flusso turistico verso il territorio comunale. 4. a contributi annuali a favore dell Associazione Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari, esistenti nel territorio comunale. b) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui precedenti commi può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume nessuna responsabilità verso terzi per l uso che viene fatto dei locali per l organizzazione della manifestazione. Nell atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida. c) La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui al presente punto 4) è approvata dalla Giunta Municipale seguendo i criteri e la priorità di cui al precedente punto 3). d) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l economia e lo sviluppo della comunità. 5) INTERVENTI STRAORDINARI 1. Per iniziative e manifestazioni, non comprese tra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari (es.: Forum, Tavole rotonde, ecc.). 12
13 2. La concessione dell uso temporaneo dei locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. 3. Si applicano, per quanto compatibile con il carattere ed i tempi d attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dagli articoli precedenti. 6) FORME DI VOLONTARIATO E ASSISTENZIALISMO Il Comune riconosce il rilevante valore sociale delle forme di volontariato presenti sul territorio comunale, che operano, senza scopo di lucro, in favore delle persone che si trovano in grave disagio socio-economico. Le concessioni sono effettuate con l osservanza delle procedure stabilite nei criteri generali del presente Regolamento. 13
14 CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo E istituito, l albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale. 2. L Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio. Articolo l Albo è suddiviso in settori d intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato: a. Assistenza e sicurezza sociale; b. Cultura e pubblica istruzione e sport; c. Attività ricreative, di promozione del territorio, e tempo libero; d. Artigianato, agricoltura e commercio; e. Interventi straordinari; f. Forme di volontariato e associazionismo. 2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell Albo sono indicati: a. cognome, nome; b. finalità dell intervento, espresse in forma sintetica; c. importo o valore economico dell intervento totale nell anno; d. disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o, in mancanza, norma regolamentare. 3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell albo sono indicati: a. denominazione o ragione sociale; b. finalità dell intervento, espresse in forma sintetica; c. importo o valore economico dell intervento totale nell anno; d. disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o, in mancanza, norme regolamentari. 14
15 Articolo Alla prima redazione dell albo ed agli aggiornamenti provvede l Ufficio di Assistenza Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità dell articolo precedente dai settori interessati. 2. L Albo è pubblicato per mesi due all albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici. 3. L Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massimo facilità di accesso e pubblicità. Articolo 16 Il presente regolamento entra in vigore dopo l esame, senza riscontro di vizi di legittimità, da parte dell organo regionale di controllo e la ripubblicazione, per quindici giorni consecutivi 15
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