REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
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1 COMUNE DI MURAVERA PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
2 ART. 1 FINALITA' ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. La celebrazione dei matrimoni civili è attività istituzionale garantita. 2. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili di cui all'art. 106 e all'art. 116 del Codice Civile. ART. 2 FUNZIONI 1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco o da un suo delegato ai sensi dell art.1, comma3, D.P.R. 396/ Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1, comma 3, del D.P.R. 396/ Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda, indirizzata al Sindaco, almeno 40 giorni prima della data del matrimonio. 4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, all'ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della celebrazione. 5. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi 3e 4, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile per la celebrazione del matrimonio alla persona prescelta. Il delegato dovrà sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione. 6. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396, mantenendo un contegno adeguato al ruolo E' fatto divieto all'ufficiale di Stato Civile di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi. 7. Il matrimonio civile è celebrato in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. ART. 3 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DA PARTE DI STRANIERI 1. La richiesta di celebrazione del matrimonio da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi e della documentazione attestante lo stato libero e l'assenza di impedimenti al matrimonio ai sensi degli artt. 85, 87 e 88 del Codice Civile italiano. La data del matrimonio sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione e in conformità alle norme del presente regolamento. I nubendi dovranno produrre personalmente all'ufficio Pubblicazioni di Matrimonio gli originali dei documenti già inviati, almeno 5 giorni lavorativi prima della data del matrimonio: contestualmente sì procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione. Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre: a) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete; b) Indicazione del regime patrimoniale scelto su apposito modello predisposto dall'ufficio.
3 2. Nel caso l'ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o al momento della produzione dei documenti, rilevi che i nubendi non comprendono la lingua italiana, questi dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura e spese i nubendi stessi. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni. 1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente. ART. 4 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE 2. La celebrazione del matrimonio civile ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nei seguenti locali: - Aula Consiliare (Piazza Europa n. 1); - Ufficio del Sindaco (Piazza Europa n. 1); - Uffici distaccati di Stato Civile individuati in base alle vigenti normative, previa approvazione della Giunta Comunale. 3. Le celebrazioni sono senza alcun costo per i cittadini residenti (o almeno uno dei nubendi residente) quando si svolgano nell'aula Consiliare del Municipio o nell'ufficio del Sindaco, dal lunedì al venerdì, durante l'orario di lavoro. 4. E' necessario il pagamento di apposita tariffa, che varia a seconda che la celebrazione avvenga nei locali del municipio (Aula Consiliare o ufficio del Sindaco) oppure in spazi esterni al municipio ed a seconda che sia celebrato o meno negli orari d'ufficio. 5. Il previo pagamento della tariffa è previsto anche per i residenti quando il matrimonio debba celebrarsi fuori dall'orario di lavoro e/o in spazi esterni al municipio. ART. 5 ORARI DELLA CELEBRAZIONE 1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, dal lunedì al venerdì, durante l'orario di lavoro dell'ufficio di Stato Civile. 2. La celebrazione in orari diversi, o per la quale sono richiesti servizi aggiuntivi, è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'amministrazione comunale ed al versamento dell'apposita tariffa. 3. Le celebrazioni, di norma, non sono effettuate: a) in occasione delle festività natalizie e pasquali, il 1 Maggio, il 25 Aprile e il 15 Agosto; b) nei giorni festivi infrasettimanali; 4. Le celebrazioni non sono effettuate in caso di eventi eccezionali e non preventivati che comportino l'indisponibilità oggettiva degli spazi o del servizio logistico.
4 ART. 6 TARIFFE 1. Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale, entro il termine annuale fissato per l'approvazione del bilancio. 2. In caso di mancata deliberazione della Giunta, si applicano le tariffe dell'anno precedente. 3. Nella determinazione delle tariffe è considerato a titolo di rimborso il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio. ART. 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'ufficio di Stato Civile. 2. La visita degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento. 3. La richiesta relativa all'uso degli spazi per le celebrazioni deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'ufficio competente almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa, pena la revoca della disponibilità degli spazi e orari. 4. Il responsabile del servizio a cui afferisce l'ufficio di Stato Civile emanerà, in coordinamento con gli altri uffici, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati. 5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente versate. 6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti. ART. 8 ALLESTIMENTO DEI LOCALI 1. I richiedenti possono, a proprie cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. 2. La sale e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi resi nelle condizioni originarie in cui sono stati concessi per la celebrazione. 3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti. 4. E' consentito l utilizzo di strumenti musicali o di impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, con modalità da non recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici.
5 5. In caso di accertamento di danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente. ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: il Codice Civile, il DPR 3 Novembre 2000 n.396, il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, lo Statuto Comunale, ogni altra norma concernente la materia. ART. 10 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell esecutività, secondo le norme vigenti.
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