UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI AREA LEGALE

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1 Modena, li Prot. N allegato/i_3 Tit. cl. fasc. Ai Direttori di Dipartimento di Area Medica e, p.c. segrpres@unimore.it e, p.c. Alla Prof.ssa Gabriella Aggazzotti Decano dei Professori di I fascia e, p.c. Alla Direzione Servizi agli Studenti e, p.c. Alla Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione e, p.c. Alla Direzione Rapporti con il S.S.N. e, p.c. All Ufficio Personale docente Loro sedi OGGETTO: Costituzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell art. 44 dello Statuto di Ateneo - Adempimenti relativi elezione di parte dei rappresentanti nell organo deliberante della Scuola ed elezione del Presidente dell organo deliberante della Scuola ( Codice pratica: EL37012). Con la presente si richiama quanto disposto all art. 44 del nuovo Statuto di Ateneo relativamente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia: Art. 44 Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e relativa Struttura di raccordo 1. La collaborazione tra Università ed il sistema sanitario pubblico, nonché con le strutture private accreditate che operano nel campo della salute, è coordinata da una struttura di raccordo denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia in cui si raccordano i Dipartimenti di area medico-chirurgica e le altre strutture didattiche o Dipartimenti interessati. Tale collaborazione si attua attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei Corsi di Studio. 2. La Scuola di Ateneo di cui al comma 1, denominata Facoltà, è la struttura universitaria di riferimento per quanto riguarda i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di cui al Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni e integrazioni. Essa favorisce ed attua il sistema delle relazioni funzionali e operative fra le strutture del SSN ed i Dipartimenti raccordati nella Scuola, garantendo l inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. A tal fine può gestire le risorse umane, logistiche, tecnologiche e finanziarie eventualmente attribuite dal Consiglio di Amministrazione e/o dai Dipartimenti afferenti, per quanto di rispettiva competenza, per le funzioni di cui al presente articolo. 1

2 3. Nell ambito dei rapporti istituzionali con il SSN e con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), l organo deliberante della Facoltà di cui al comma 1 coordina le attività didattiche in relazione all attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari, tenendo conto dell esigenza di assicurare l inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e di ricerca. In aggiunta alle funzioni attribuite alle Scuole dall art. 33 del presente Statuto, l organo deliberante della Facoltà esprime parere obbligatorio sull istituzione o soppressione di strutture complesse qualificate come essenziali ai fini dell attività didattica e di programmi assistenziali che riguardino professori universitari. 4. Il Presidente della Facoltà di cui al comma 1 partecipa alla gestione dei rapporti con le strutture del SSN, nell ambito di quanto previsto dalla normativa e da specifici accordi. Al Presidente della Facoltà, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del Rettore per specifiche funzioni che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura. 5. L organo deliberante della Scuola di Ateneo di cui al comma 1, nel rispetto dei limiti di cui all art. 2, comma 2, lettera f) [della L. 240/2010, n.d.r.] è composto da: a. i Direttori dei Dipartimenti raccordati nella Scuola; b. nove rappresentanti dei coordinatori/presidenti di corsi di studio e di dottorato, tra i quali di diritto i presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico; c. almeno sei rappresentanti dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti raccordati nella Scuola, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il Servizio Sanitario; d. una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola ai sensi dell art. 23 del presente Statuto; e. tre rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione (uno di area medica, uno di area chirurgica ed uno dell area dei servizi); f. almeno sei rappresentanti dei componenti delle giunte dei Dipartimenti raccordati nella Scuola, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il servizio sanitario; [duplicazione del punto di cui alla lettera c), N.d.R.] g. una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato ai Dipartimenti di Medicina; h. una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola, ai sensi dell art. 23 del presente Statuto. [duplicazione del punto di cui alla lettera d), N.d.R.] 6. Il Presidente della Facoltà di cui al comma 1 è eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti ed è nominato con Decreto del Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. Indicazioni in merito alla procedura di elezione del Presidente della Scuola: Si riportano di seguito gli articoli 51 e seguenti del Regolamento Elettorale di Ateneo, relativi all elezione in parola: CAPO IX Elezione del Presidente della Scuola di Ateneo Art. 51 Convocazione del corpo elettorale 2

3 1. Il Presidente della Scuola di Ateneo è eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti alla Scuola fra i Professori Ordinari componenti dell Organo deliberante della Scuola, è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 2. Le elezioni sono indette dal Decano dei Professori Ordinari dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola o, in caso di suo impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta giorni naturali e consecutivi, prima della scadenza del Presidente in carica, per una data successiva di non meno di quindici e non più di trenta giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione per affissione all albo dei Dipartimenti dell ordine di convocazione. 3. In caso di dimissioni del Presidente della Scuola di Ateneo o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni naturali e consecutivi dall accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause. 4. Con il provvedimento che dispone la convocazione del corpo elettorale il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a: a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio; b) indicare il vigente regime di compatibilità della carica; c) indicare la sede del seggio elettorale e i nominativi di due scrutatori che lo affianchino nello svolgimento delle predette operazioni, scegliendolo tra i componenti dell Organo deliberante della Scuola che non risultino candidati all elezione; d) fissare la data per la eventuale seconda votazione, la quale deve comunque aver luogo entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla prima. Art. 52 Votazioni 1. Nella prima votazione il Presidente della Scuola di Ateneo è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. 2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. 3. Sul buon andamento delle votazioni vigilerà il Professore Decano del Dipartimento o suo sostituto. Art. 53 Proclamazione dell eletto e nomina 1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all albo dei Dipartimenti e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina. 2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore. 3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente della Scuola di Ateneo assume la carica all atto della nomina e resta in carica per un intero mandato. Indicazioni in merito alla procedura per l elezione del Presidente dell Organo dleiberante della Scuola Onde procedere in primo luogo all elezione del presidente dell Organo deliberante della Scuola, si fa presente che, dalla lettura della normativa sopra richiamata, si evince che occorre definire in primo luogo l elettorato passivo per la carica, ovvero i Professori Ordinari componenti dell Organo deliberante della Scuola, mentre l elettorato attivo (corpo elettorale) è ad oggi già costituito, essendo rappresentato dai Consigli di Dipartimento partecipanti alla Scuola. 3

4 Tenuti presenti i testi dell art. 5 (Il Consiglio di Facoltà) della bozza di regolamento della Scuola di Medicina e Chirurgia, così come approvati dai Consigli dei quattro Dipartimenti interessati, pervenuti a seguito della Rettorale Prot , ai fini dell elettorato passivo del Presidente della Scuola, i Professori Ordinari appartenenti all Organo deliberante della Scuola possono rientrare nelle seguenti componenti (indicati nella sottostante tabella, con accanto le eventuali procedure di nomina/elezione già effettuate o da effettuarsi): Componente a) i Direttori dei quattro Dipartimenti raccordati nella Scuola; b) nove rappresentanti dei coordinatori/presidenti di corsi di studio e di dottorato, tra i quali: - i due presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria); - un coordinatore di corso o scuola di dottorato, eletto dai coordinatori dei corsi o scuole di dottorato afferenti ai Dipartimenti raccordati nella Scuola; - sei presidenti di Corsi di studio delle classi di Lauree e Lauree Magistrali in professioni sanitarie, così determinati: 1 rappresentante dei Presidenti di Corsi di studio delle classi L/SNT1 e LM/SNT1, eletto dai presidenti dei Corsi di studio delle stesse classi; 1 rappresentante dei Presidenti di Corsi di laurea della classe L/SNT2, eletto dai presidenti dei Corsi di laurea della stessa classe; 1 rappresentante dei Presidenti di Corsi di laurea della classe L/SNT3, eletto dai presidenti dei Corsi di laurea della stessa classe; 3 presidenti di Corsi di studio delle classi di Lauree e Lauree Magistrali in professioni sanitarie, eletti dai presidenti dei Corsi di studio delle classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3 e LM/SNT1; Eventuali procedure di elezione/nomina Già nominati con Decreti del Rettore pubblicati alla pagina: Già concluse le procedure di nomina dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, si rinvia alla tabella che costituisce l allegato A alla presente Nota. I Direttori/Coordinatori dei Corsi o Scuole di Dottorato ad oggi in carica sono indicati nell allegato B alla presente Nota. Già concluse le procedure di nomina dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, si rinvia alla tabella che costituisce l allegato A alla presente Nota. Le procedure di individuazione dei rappresentanti delle categorie si svolgeranno secondo i principi elettorali di seguito individuati. 4

5 c) dodici rappresentanti, tre per Dipartimento, dei docenti e ricercatori facenti parte delle Giunte dei Dipartimenti raccordati nella Scuola, nominati dai rispettivi Consigli di Dipartimento su proposta dei Direttori degli stessi Dipartimenti, dei quali sei docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e sei docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il Servizio Sanitario; e) tre rappresentanti dei Coordinatori dei Comitati ordinatori delle Scuole di Specializzazione (uno di area medica, uno di area chirurgica ed uno dell area dei servizi), eletti dai Coordinatori dei Comitati ordinatori delle Scuole di specializzazione in carica al momento dell elezione nell ambito delle rispettive aree; L individuazione dei rappresentanti presuppone l avvenuta costituzione delle Giunte di Dipartimento. I Coordinatori dei dei Comitati ordinatori delle Scuole di Specializzazione ad oggi in carica sono indicati nell allegato C alla presente Nota. Si segnala che, con Decreto del Rettore n. 139/2012, la Prof.ssa Gabriella Aggazzotti, Preside pro tempore della Facoltà di Medicina e Chirurgia, è stata nominata Commissario ad acta in sostituzione del Coordinatore del Comitato Ordinatore e dello stesso Comitato Ordinatore della Scuola di Malattie dell apparato cardiovascolare. Il Commissario ad acta non rientra né nell elettorato attivo né nell elettorato passivo. Si ricorda, nelle more della procedura di approvazione dei Regolamenti di Dipartimento, quanto comunicato in Senato Accademico nella seduta del 20 settembre u.s. Nelle more dell approvazione da parte del Senato i Dipartimenti i cui Consigli hanno già approvato il Regolamento saranno invitati a procedere alla costituzione di tali organi tenendo conto delle disposizioni contenute nel proprio Regolamento, (misura di salvaguardia). Salvo ovviamente, apportare in un momento successivo eventuali variazioni alla composizione degli organi, qualora il Senato Accademico sollevi rilievi in merito. Si dispone che le votazioni dei relativi rappresentanti, per le diverse categorie nell Organo deliberante della Scuola, ai fini dell elezione del Presidente della Scuola, siano indette dal rispettivo Decano dei Professori di I fascia (il cui nominativo potrà essere verificato trasmettendo l elenco dei Professori all Ufficio Personale Docente, ufficiopersonaledocente@unimore.it ), con un preavviso di almeno 7 giorni, con votazione a scrutinio segreto per un solo nominativo, necessaria presenza per la validità della votazione di almeno un terzo degli aventi diritto e proclamazione di chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà a ballottaggio; a parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. Una volta definito l elettorato passivo alla carica di Presidente dell organo deliberante della Scuola, il Decano dei Professori di I fascia appartenenti ai Consigli di Dipartimento di Area medicosanitaria (ovvero chi lo segue in ordine di anzianità,) provvederà ad indire le votazioni per l elezione 5

6 del Presidente, convocando i Consigli dei quattro Dipartimenti in un unica seduta congiunta secondo le disposizioni sopra riportate del Regolamento Elettorale di Ateneo. Del risultato delle diverse votazioni delle rappresentanze, nonché dell eletto alla carica di presidente della Scuola, si darà comunicazione alla Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali per i conseguenti provvedimenti. Per eventuali chiarimenti le SS.LL. possono prendere contatti con la Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali, tel. 059/ (Dott.ssa Francesca Simionato) , legale@unimore.it. Cordiali saluti IL RETTORE (F.to Prof. Aldo TOMASI) 6

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