DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. La libera circolazione delle merci
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1 Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA La libera circolazione delle merci
2 Art. 2 CE: La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l instaurazione di un mercato comune e di un unione economica e monetaria ( ), uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell ambiente e il miglioramento della qualità di quest ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli SM. Art. 3 CE: Per realizzare i fini enunciati all art. 2, l azione della Comunità comporta, inter alia, la creazione di un mercato interno (comune) caratterizzato dall eliminazione, fra gli SM, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
3 Mercato interno (comune) attraverso cui realizzare gli obiettivi dei Trattati. Obiettivo in sé, che richiede la soppressione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.
4 LA NOZIONE DI MERCE Merce = beni pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali- Oggetti di interesse storico e artistico Rifiuti Energia elettrica Macchine per il gioco d azzardo Materiale pornografico Monete non più in corso legale Stupefacenti Eccezioni: prodotti agricoli, armi, medicinali.
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6 L Unione doganale Divieto di dazi doganali. Divieto di tasse di effetto equivalente. Adozione di una tariffa doganale comune (TDC). Art. 30 TFUE: i dazi doganali all importazione o all esportazione e le tasse di effetto equivalente tra gli SM sono vietati. Art. 31 TFUE: i dazi della TDC sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.
7 Zona di libero scambio: abolizione dei dazi tra i paesi che ne fanno parte. Unione doganale: zona di libero scambio + TDC UE = Unione doganale perfetta Destinazione al bilancio UE delle entrate della TDC. Funzione interpretativa della Corte di giustizia. Libera circolazione stesa anche ai prodotti di Stati terzi, una volta immessi nell area UE.
8 Origine della merce: della libera circolazione beneficiano sia i prodotti originari degli SM sia i prodotti di Stati terzi importati nell Unione. Paese di origine = paese in cui il prodotto è stato fabbricato Produzioni complesse (più fasi in più Stati): paese in cui si verifica l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata da un impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (c.d. STADIO PRODUTTIVO DETERMINANTE). N.B. I prodotti originari di Stati terzi, LEGITTIMAMENTE importati nella Comunità, si considerano in libera pratica, e quindi beneficiano di tutte le disposizioni previste per i prodotti originari di SM.
9 Dazio doganale: onere pecuniario denominato propriamente DAZIO DOGANALE e riscosso da uno SM in ragione del passaggio di una merce attraverso una frontiera intra-ue. Tassa di effetto equivalente: qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura che colpisce le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera.
10 Divieto di imposizioni fiscali discriminatorie (art. 110 TFUE) Nessuno SM applica ai prodotti degli altri SM imposizioni interne di qualsiasi natura superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari. Scopo: evitare l elusione del divieto di dazi doganali e di altre tasse di effetto equivalente attraverso l applicazione di altri tributi aventi carattere discriminatorio.
11 Divieto delle restrizioni quantitative all importazione e all esportazione e delle misure di effetto equivalente (Artt. 34 e 35 TFUE). Scopo: vietare ogni misura che abbia per oggetto o per effetto di restringere le correnti commerciali tra gli SM e di creare una disparità di trattamento tra commercio interno di uno SM e commercio intra-ue. Restrizioni quantitative: divieti espressi di importare o esportare un certo prodotto, in assoluto o al di là di una certa quantità.
12 Corte di giustizia, 11 luglio 1974, Dassonville LA QUESTIONE Il Sig. Dassonville vuole importare whisky scozzese dalla Francia in Belgio. La normativa belga impone che l importatore sia in possesso del certificato di origine del prodotto rilasciato dal produttore. Dassonville si rivolge, pertanto, al venditore francese, ma lui è sprovvisto di tale certificato perché non richiesto dalla normativa francese. Dovrebbe rivolgersi al produttore scozzese, ma quest ultimo, che non ha rapporti con Dassonville, si rifiuta di consegnargli il certificato.
13 Il Sig. Dassonville importa ugualmente il whisky scozzese e viene sottoposto a procedimento penale in Belgio. Dubbio interpretativo del giudice belga: la nozione di misura di effetto equivalente deve essere interpretata nel senso che vi rientra anche una disposizione come quella prevista dal diritto belga?
14 Per misura di effetto equivalente deve intendersi ogni normativa commerciale degli SM che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intra-ue. Di conseguenza, lo SM che richieda un certificato di origine più facilmente ottenibile dall importatore diretto di un prodotto, che non da chi abbia acquistato regolarmente il medesimo prodotto in un altro SM (diverso dal paese d origine) dove esso si trovava in libera pratica, pone in essere una misura d effetto equivalente ad una restrizione quantitativa incompatibile col Trattato.
15 Misure distintamente applicabili: misure che investono direttamente il momento dell importazione o dell esportazione (e quindi determinano una differenza di trattamento rispetto ai prodotti nazionali). Controlli sistematici in occasione dell importazione di un bene. Obblighi relativi a documentazioni specifiche per l importazione o l esportazione del prodotto. Oneri imposti solo agli importatori paralleli.
16 Misure indistintamente applicabili: si tratta di misure neutre, che colpiscono sia i prodotti nazionali sia i prodotti importati, ma che di fatto producono l effetto di ridurre le importazioni e con esse la commercializzazione dei prodotti importati. A) Normative sui prezzi. i) Prezzi minimi ad un livello così elevato da escludere che il prodotto importato possa sfruttare i propri minori costi di produzione. ii) Prezzi massimi così bassi da porre il prodotto importato fuori mercato.
17 B) Normative sulla qualità e sulla presentazione dei prodotti i) Principio del mutuo riconoscimento: Corte di Giustizia, 20 febbraio 1979, Rewe Zentral (Cassis de Dijon) LA QUESTIONE La società Rewe Zentral voleva importare in Germania dalla Francia una certa quantità del liquore denominato Cassis de Dijon. Le autorità tedesche non autorizzano l importazione in quanto, in base al diritto tedesco, per commercializzare bevande alcoliche il contenuto di alcool deve essere tra il 25% e il 32%, mentre il Cassis de Dijon aveva una gradazione alcolica compresa tra 15% - 20%. La società impugna il provvedimento davanti al giudice tedesco, sostenendo che la normativa tedesca costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all importazione.
18 Dubbio interpretativo del giudice tedesco: la nozione di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative deve essere intesa nel senso che vi rientra anche la fissazione di un contenuto minimo di spirito di vino per gli alcolici da bere, fissazione contenuta nella legge tedesca sul monopolio dell acquavite, la quale ha come conseguenza che prodotti tradizionali di altri stati membri, il cui contenuto di spirito di vino e inferiore al limite stabilito, non possono essere messi in commercio nella repubblica federale tedesca?
19 LA REGOLA Non sussiste alcun valido motivo per impedire che bevande alcoliche, a condizione che esse siano legalmente prodotte e poste in vendita in uno degli SM, vengano introdotte in qualsiasi altro SM senza che possa esser opposto un divieto legale di porre in vendita bevande con gradazione alcolica inferiore al limite determinato dalla normativa nazionale. Quindi la questione va risolta dichiarando che la nozione di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all importazione va intesa nel senso che ricade del pari nel divieto contemplato da detta disposizione la fissazione di una gradazione minima per le bevande alcoliche, fissazione contenuta nella legislazione di uno SM, qualora si tratti dell importazione di bevande alcoliche legalmente prodotte e messe in commercio in un altro SM.
20 L ECCEZIONE Ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti da disparità delle legislazioni nazionali devono essere accettati qualora tali prescrizioni sono finalizzate a tutelare esigenze imperative (es., efficacia dei controlli fiscali, tutela della salute, difesa dei consumatori, ecc.).
21 - Legislazione italiana che vieta lo smercio di pane con un grado di umidità superiore ad una certa percentuale (CG 16/3/97, causa C-358/95, Morellato). - Legislazione belga che vieta lo smercio di pane il cui tenore di sale eccede un limite massimo (CG 14/7/94m causa C-17/93, van der Veldt). - Legislazione tedesca che vieta lo smercio con la denominazione bier di birre legalmente prodotte in altri SM senza determinate materie prime (CG 12/3/97, causa 178/84, Commissione c. Italia).
22 C) Normative sulle modalità di commercializzazione: non riguardano i prodotti, ma le modalità dell attività commerciale (orari di apertura dei negozi, divieto di apertura domenicale) All inizio: considerate come misure di effetto equivalente. Applicazione formula Dassonville. Ogni modalità di commercializzazione poteva essere contestata. Successivamente: si tratta di misure relative all attività commerciale, non al prodotto, non preordinate alla disciplina degli scambi e insuscettibili di rendere meno facile l accesso al mercato per i prodotti importati.
23 LE DEROGHE AL DIVIETO DI MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE (art. 36 TFUE) Moralità pubblica Ordine pubblico Pubblica sicurezza Tutela della salute e della vita di persone e animali Protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale Tutela della proprietà industriale
24 Eccezione ad una regola generale. - Ipotesi tassative - Stretta interpretazione No carta bianca per gli Stati membri. Semplice possibilità di deroga per tutelare determinate esigenze. Se tali esigenze sono state oggetto di una normativa europea, nessuna deroga è più consentita. Principio di proporzionalità
25 Moralità pubblica: SI divieto di importazione di prodotti pornografici. No se non esiste un divieto nazionale di fabbricazione dello stesso prodotto Ordine pubblico: maggiori oneri documentali e amministrativi per l immatricolazione di auto di importazione parallela. Necessità di combattere il traffico illecito di autovetture. NO: ci sono altre misure Tutela della salute e della vita di persone e animali: si controlli. No controlli già eseguiti nello SM di origine e verificabili a semplice richiesta. Tutela dei diritti di proprietà industriale.
26 I diritti di proprietà industriale (marchi, modelli, ecc.) Attribuiscono al loro titolare il diritto di impedire la commercializzazione di prodotti con lo stesso marchio o con un marchio confondibile, oppure prodotti simili a quelli brevettati. Lo scopo è quello di consentire al titolare del brevetto di sfruttarlo economicamente per recuperare le spese sostenute per l invenzione e al titolare del marchio di evitare che altri si approprino dei pregi dei suoi prodotti. Protezione nazionale. Esaurimento del diritto: il titolare di un diritto di proprietà intellettuale non può opporsi all importazione e alla commercializzazione di prodotti che sono stati messi in commercio nello Stato di esportazione da lui stesso o con il suo consenso.
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